TRIB
Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IO IA
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Il giudice del lavoro dr Arturo D'Ingianna ,
visto il ricorso per decreto ingiuntivo n.1897/2025 R.D. Ing.,
presentato da Parte_1
Preso atto della documentazione allegata e che il credito fatto valere è provato a mezzo della documentazione allegata ed è liquido ed esigibile;
che quanto alla chiesta provvisoria esecuzione non sussistono le condizioni di cui all'art 642 cpc sia perché la documentazione probante non è sottoscritta dal debitore sia perché non ha la natura di documento tra quelli indicati nell'art 642 , comma 1 cpc sia perché non risulta riscontrato un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
visti gli artt. 409 e 637, 641cpc;
visto, in ordine alle spese liquidabili , il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod.
INGIUNGE
a “ CASA. ” ,per le causali di cui alla domanda ,di pagare alla parte ricorrente , entro CP_1 il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente provvedimento , la somma complessiva di *8735,24* euro , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato ,nonché le spese del presente procedimento che liquida in complessivi 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % ed IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente .
Fissa il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente provvedimento ai fini dell'opposizione che potrà proporre dinanzi a questo Tribunale – settore lavoro ed in mancanza si procederà ad esecuzione forzata .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria , 09/04/2025. IL Giudice
Dr. Arturo D'Ingianna
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Il giudice del lavoro dr Arturo D'Ingianna ,
visto il ricorso per decreto ingiuntivo n.1897/2025 R.D. Ing.,
presentato da Parte_1
Preso atto della documentazione allegata e che il credito fatto valere è provato a mezzo della documentazione allegata ed è liquido ed esigibile;
che quanto alla chiesta provvisoria esecuzione non sussistono le condizioni di cui all'art 642 cpc sia perché la documentazione probante non è sottoscritta dal debitore sia perché non ha la natura di documento tra quelli indicati nell'art 642 , comma 1 cpc sia perché non risulta riscontrato un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
visti gli artt. 409 e 637, 641cpc;
visto, in ordine alle spese liquidabili , il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod.
INGIUNGE
a “ CASA. ” ,per le causali di cui alla domanda ,di pagare alla parte ricorrente , entro CP_1 il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente provvedimento , la somma complessiva di *8735,24* euro , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato ,nonché le spese del presente procedimento che liquida in complessivi 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % ed IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente .
Fissa il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente provvedimento ai fini dell'opposizione che potrà proporre dinanzi a questo Tribunale – settore lavoro ed in mancanza si procederà ad esecuzione forzata .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria , 09/04/2025. IL Giudice
Dr. Arturo D'Ingianna