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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAB miciliato in VIA VOLTA 6 57023 CECINA ITALIA presso il difensore avv. COMISSO GIOIA ELISABETTA
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore figlia delle parti in causa. Nella contumacia del re te, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente IG.ra per le causali di cui in premessa e per Persona_2 Pt_1
pagina 1 di 5 l'effetto, consentire alla sig.ra di assumere ogni decisione relativa alla minore Pt_1 [...]
- Disporre il colloca revalente della minore presso la madre Per_2 [...]
- Disporre che le decisioni di maggior interesse per la minore rela Pt_1 istruzione, educazione e salute siano assunte dalla sola sig.ra , onerando il padre Parte_1 dei relativi costi nella misura del 50%; - Disporre – per ervizio Sociale di Cecina – un percorso psicologico in favore della minore al fine di aiutarla a Persona_2 superare gli episodi di violenza assistita e nell'affronta azione di salute che coinvolge il sig. a seguito dell'incidente stradale del 3.11.2023; - Disporre un piano di Per_2 visita della mi con il padre, tenendo conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la mino e delle opportune cautele in considerazione dello stato di Persona_2 salute paterno;
- Disp zio Sociale di Cecina, con il supporto degli specialisti della USL ciascuno per le rispettive competenze, mantenga ed implementi – calibrati e Parte_2 ponde ta del percorso psicologico per la minore e delle condizioni di salute del padregli interventi di supporto alla genitorialità e di support ologico per la minore per tutto il tempo ritenuto necessario nell'esclusivo interesse di - disporre un con o al mantenimento ordinario e straordinario in favore della minore per la somma Persona_2 omnicomprensiva di € 300,00, quando il padre riprenderà l'atti ovvero riceverà pensione sociale, indennità di accompagnamento e ogni altro supporto economico;
”.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro pagina 2 di 5 genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va confermato quanto disposto in via provvisoria in ordine all'affidamento esclusivo della minore alla madre. Ed infatti, dalla relazione dei Servizi e dalla nota della Procura emerge che la coppia si è separata intorno al 2022, a seguito di numerose condotte maltrattanti del verso la anche di fronte alla figlia minore. Entrambe le parti, Per_2 Pt_1 inoltre, vivevano una condizione di vita inadeguata rispetto alla crescita della bambina, essendo dediti all'uso di cocaina. Dopo la fine del rapporto e l'apertura del procedimento penale per maltrattamenti a carico del e in danno alla e alla minore, la Per_2 Pt_1 ricorrente aderiva ai percorsi proposti dai SERVIZI, sia con riguardo al superamento dell'abuso di sostanze stupefacenti, sia con riguardo alla presa di consapevolezza delle gravi condotte maltrattanti che la donna era stata in grado di subire durante la convivenza con il ( cfr. nota della Procura e Per_2 informativa della Polizia giudiziaria allegata). Il percorso della aveva un esito del tutto positivo, con pieno recupero Pt_1 della capacità ge della donna, come dimostra la relazione da ultimo depositata dai Servizi e la relazione SERD allegata al ricorso. Invero, la ricorrente ad oggi ha una nuova relazione amorosa con un uomo a cui anche la figlia è legata, la donna e la bambina si sono trasferite a vivere con lui a Piombino e ha recuperato serenità e sta affrontando nel percorso psicologico or zato da UFSMIA su mandato dal Giudice il vissuto traumatico a cui il padre l'ha esposta. A fronte di ciò, invece, il ancora non ha recuperato adeguate capacità Per_2 genitoriali. Lo stesso a di del 2023 ha avuto un gravissimo incidente stradale che lo ha costretto ad un lungo periodo di convalescenza presso l'Auxilium vitae di Volterra, ora le sue condizioni sono migliorate, cammina di nuovo e ha riacquistato parte delle sue capacità, ma rispetto al suo ruolo genitoriale non c'è stata alcuna evoluzione. Non ha compiuto alcun percorso SERD, non si è interessato in alcun modo del procedimento in corso, non ha mai preso contatti con i Servizi, ma ha solo, per il tramite della di lui madre, richiesto di riprendere i rapporti con la figlia, non tenendo di conto delle condizioni psicologiche della bambina e dei trascorsi violenti a cui la minore è stata esposta durante la convivenza con il padre;
il padre infine non partecipa da tempo al mantenimento della figlia, disinteressandosi della sua crescita.
Tanto premesso, anche la frequentazione padre figlia non può essere ripresa: infatti, rifiuta categoricamente ogni contatto e ogni prospettiva di ripresa dei rapporti con il padre.
pagina 3 di 5 Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Ad oggi, la minore risulta ad intero carico della madre e del di lei compagno, atteso che il padre da tempo non partecipa al mantenimento. La ricorrente ha un reddito esiguo, inferiore ad € 8000,00 annui, il resistente non risulta occupato, ma verosimilmente percepisce una pensione di invalidità a seguito dell'incidente occorso a dicembre del 2023. Pertanto, appare equo disporre che il ricorrente versi a favore della e per Pt_1 il mantenimento di la somma di € 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'asse nico verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno posto a carico del resistente con pagamento in favore dello Stato, essendo la ammessa al PSS. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via esclusiva alla madre a cui competerà ogni decisione in a sanitario, scolastico e di residenza della minore;
2. sospende il diritto di visita del padre con la minore;
3. manda ai SERVIZI perché garantiscano ad un ulteriore periodo di Per_1 assistenza psicologica presso UFSMIA;
pagina 4 di 5 4. dispone che il versi a titolo di mantenimento di con decorrenza Per_2 Per_1 dalla data di intr e del giudizio la somma di € 200, ese, oltre Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla con Per_2 Pt_1 pagamento i e dello Stato che liquida in € 1931,45, oltre ac me per legge;
Livorno 19.12.24
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAB miciliato in VIA VOLTA 6 57023 CECINA ITALIA presso il difensore avv. COMISSO GIOIA ELISABETTA
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore figlia delle parti in causa. Nella contumacia del re te, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente IG.ra per le causali di cui in premessa e per Persona_2 Pt_1
pagina 1 di 5 l'effetto, consentire alla sig.ra di assumere ogni decisione relativa alla minore Pt_1 [...]
- Disporre il colloca revalente della minore presso la madre Per_2 [...]
- Disporre che le decisioni di maggior interesse per la minore rela Pt_1 istruzione, educazione e salute siano assunte dalla sola sig.ra , onerando il padre Parte_1 dei relativi costi nella misura del 50%; - Disporre – per ervizio Sociale di Cecina – un percorso psicologico in favore della minore al fine di aiutarla a Persona_2 superare gli episodi di violenza assistita e nell'affronta azione di salute che coinvolge il sig. a seguito dell'incidente stradale del 3.11.2023; - Disporre un piano di Per_2 visita della mi con il padre, tenendo conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la mino e delle opportune cautele in considerazione dello stato di Persona_2 salute paterno;
- Disp zio Sociale di Cecina, con il supporto degli specialisti della USL ciascuno per le rispettive competenze, mantenga ed implementi – calibrati e Parte_2 ponde ta del percorso psicologico per la minore e delle condizioni di salute del padregli interventi di supporto alla genitorialità e di support ologico per la minore per tutto il tempo ritenuto necessario nell'esclusivo interesse di - disporre un con o al mantenimento ordinario e straordinario in favore della minore per la somma Persona_2 omnicomprensiva di € 300,00, quando il padre riprenderà l'atti ovvero riceverà pensione sociale, indennità di accompagnamento e ogni altro supporto economico;
”.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro pagina 2 di 5 genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va confermato quanto disposto in via provvisoria in ordine all'affidamento esclusivo della minore alla madre. Ed infatti, dalla relazione dei Servizi e dalla nota della Procura emerge che la coppia si è separata intorno al 2022, a seguito di numerose condotte maltrattanti del verso la anche di fronte alla figlia minore. Entrambe le parti, Per_2 Pt_1 inoltre, vivevano una condizione di vita inadeguata rispetto alla crescita della bambina, essendo dediti all'uso di cocaina. Dopo la fine del rapporto e l'apertura del procedimento penale per maltrattamenti a carico del e in danno alla e alla minore, la Per_2 Pt_1 ricorrente aderiva ai percorsi proposti dai SERVIZI, sia con riguardo al superamento dell'abuso di sostanze stupefacenti, sia con riguardo alla presa di consapevolezza delle gravi condotte maltrattanti che la donna era stata in grado di subire durante la convivenza con il ( cfr. nota della Procura e Per_2 informativa della Polizia giudiziaria allegata). Il percorso della aveva un esito del tutto positivo, con pieno recupero Pt_1 della capacità ge della donna, come dimostra la relazione da ultimo depositata dai Servizi e la relazione SERD allegata al ricorso. Invero, la ricorrente ad oggi ha una nuova relazione amorosa con un uomo a cui anche la figlia è legata, la donna e la bambina si sono trasferite a vivere con lui a Piombino e ha recuperato serenità e sta affrontando nel percorso psicologico or zato da UFSMIA su mandato dal Giudice il vissuto traumatico a cui il padre l'ha esposta. A fronte di ciò, invece, il ancora non ha recuperato adeguate capacità Per_2 genitoriali. Lo stesso a di del 2023 ha avuto un gravissimo incidente stradale che lo ha costretto ad un lungo periodo di convalescenza presso l'Auxilium vitae di Volterra, ora le sue condizioni sono migliorate, cammina di nuovo e ha riacquistato parte delle sue capacità, ma rispetto al suo ruolo genitoriale non c'è stata alcuna evoluzione. Non ha compiuto alcun percorso SERD, non si è interessato in alcun modo del procedimento in corso, non ha mai preso contatti con i Servizi, ma ha solo, per il tramite della di lui madre, richiesto di riprendere i rapporti con la figlia, non tenendo di conto delle condizioni psicologiche della bambina e dei trascorsi violenti a cui la minore è stata esposta durante la convivenza con il padre;
il padre infine non partecipa da tempo al mantenimento della figlia, disinteressandosi della sua crescita.
Tanto premesso, anche la frequentazione padre figlia non può essere ripresa: infatti, rifiuta categoricamente ogni contatto e ogni prospettiva di ripresa dei rapporti con il padre.
pagina 3 di 5 Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Ad oggi, la minore risulta ad intero carico della madre e del di lei compagno, atteso che il padre da tempo non partecipa al mantenimento. La ricorrente ha un reddito esiguo, inferiore ad € 8000,00 annui, il resistente non risulta occupato, ma verosimilmente percepisce una pensione di invalidità a seguito dell'incidente occorso a dicembre del 2023. Pertanto, appare equo disporre che il ricorrente versi a favore della e per Pt_1 il mantenimento di la somma di € 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'asse nico verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno posto a carico del resistente con pagamento in favore dello Stato, essendo la ammessa al PSS. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via esclusiva alla madre a cui competerà ogni decisione in a sanitario, scolastico e di residenza della minore;
2. sospende il diritto di visita del padre con la minore;
3. manda ai SERVIZI perché garantiscano ad un ulteriore periodo di Per_1 assistenza psicologica presso UFSMIA;
pagina 4 di 5 4. dispone che il versi a titolo di mantenimento di con decorrenza Per_2 Per_1 dalla data di intr e del giudizio la somma di € 200, ese, oltre Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla con Per_2 Pt_1 pagamento i e dello Stato che liquida in € 1931,45, oltre ac me per legge;
Livorno 19.12.24
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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