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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8513/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
, (C.F. ) , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) il 26 gennaio 1989, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza
Francesco D'Ovidio n.6 presso lo studio dell'avv. Eugenio Salzano che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del p.t. elett.nte dom.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi.
CONVENUTO
1 Conclusioni : come da note depositate scritte depositate dall'attore in data
05.03.2025 e dal convenuto in data 07.03.2025. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il in persona del r.l.p.t., Controparte_1 CP_2
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta verificatasi in data 29 dicembre 2015, alle ore 16:00 circa presso i viali del Centro
Direzionale in Napoli, all'altezza della Isola E e dell'albergo Holiday Inn.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierno istante rovinava al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e mancante, non segnalata e non delimitata.
Veniva quindi soccorso ed accompagnato, da ambulanza del 118, all'Ospedale di
Pronto Soccorso S.M. Loreto Nuovo, ove gli venivano prestate le prime cure e ove gli veniva diagnosticato il “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con sospetta lesione menisco e legamentosa”; In data 8, gennaio 2016, su consiglio dello stesso personale ospedaliero, effettuava esame RMN ove gli veniva riscontrata la “lesione a manico di secchia del menisco mediale con ribaltamento intercondilineo di frammento meniscale”. Veniva quindi ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l' in Napoli alla Via Argine. Controparte_3
Così concludeva l'attore: “accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa è da imputare alla responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.; in conseguenza, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma che sarà precisata in corso di giudizio o quella diversa che riterrà il
Giudicante, oltre il danno per svalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di Euro 26.000,00; ammettere i mezzi istruttori del caso;
governare come di giustizia per le spese del giudizio;
emettere
2 ogni necessario e consequenziale provvedimento di giustizia”.
In data 06.06.2022 si costituiva il il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto ed anche l'interruzione del rapporto di custodia tra la P.A. ed il bene stante l'estensione del bene stesso.
Così concludeva il convenuto: “per il rigetto della domanda per le eccezioni CP_1
preliminari e subordinate sollevate, in quanto prescritta e, comunque, inammissibile ed infondata, non provata, sia in ordine al fatto che al nesso, e, in ogni caso, per la sussistenza del fortuito, con in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Incardinato il giudizio, in data 04.04.2023 si costituiva in giudizio, per il CP_1
convenuto, un nuovo avvocato Vanessa Cioffi, in sostituzione dell'avvocato Carla
Castelli.
All'udienza del 16.06.2023 veniva escusso il teste di parte attrice . Parte_2
All'udienza del 28.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto in quanto infondata. Invero l'attore ha prodotto in atti copia delle raccomandate, idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste , presente al momento del sinistro, e della cui Parte_2
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 16.06.2023, nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito: “Conosco i fatti di causa perché sono amico dell'attore e camminavo con lui a fine dicembre di un po' 3 di anni fa, non ricordo l'anno con esattezza, al Centro Direzionale, nei pressi dell'Hotel “il Tiempo” allorquando l'attore cadeva a causa di una buca nella pavimentazione. Chiamavamo il 118 perché era impossibile sollevarlo e
l'autombulanza lo portava in ospedale. La buca non era segnalata né delimitata”.
L'attore confermava le circostanze secondo cui in data l'attore, in data 29 dicembre
2015, alle ore 16:00 circa, percorrendo i viali del Centro Direzionale in Napoli, all'altezza della Isola E e dell'albergo Holiday Inn, rovinava al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e mancante, non segnalata e non delimitata. Confermava che l'istante veniva soccorso ed accompagnato, da ambulanza del 118, all'Ospedale di Pronto Soccorso S.M. Loreto Nuovo, ove gli venivano prestate le prime cure e ove gli veniva diagnosticato il “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con sospetta lesione menisco e legamentosa”. Confermava che l'attore effettuava esame RMN ove gli veniva riscontrata la “lesione a manico di secchia del menisco mediale con ribaltamento intercondilineo di frammento meniscale ed anche la circostanza secondo cui veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l
[...]
in Napoli alla Via Argine. Controparte_3
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dal sig. nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato con chiarezza Pt_1
e coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attore. Ha, altresì, confermato che la causa della caduta e cioè la presenza di una pavimentazione sconnessa e irregolare, la cui pericolosità era evidente e non adeguatamente segnalata.
Occorre inoltre rilevare che anche dalla documentazione fotografica depositata agli atti dall'attore in data 06.04.2022 emerge con chiarezza la presenza di una evidente disconnessione del manto stradale, caratterizzata da irregolarità tali da costituire un pericolo per l'incolumità dei pedoni. Ciò, come risulta dalle suddette immagini, non risulta essere stata in alcun modo segnalata né adeguatamente evidenziata mediante apposita segnaletica o misure di sicurezza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
4 “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.
11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
5 Inoltre, quando all'eccepita impossibilità per l'ente di esercitare in concreto la custodia di tutte le strade stante l'estensione delle stesse, giova rammentare una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli con la quale viene stabilito che, in tema di responsabilità civile della P.A., l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Così come, sempre in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada, non esime la P.A. medesima nel valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art.14 del Codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'osservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Corte d'Appello di
Napoli IV sez. civ. 4179/2024).
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le anomalie riportate dal sig.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “trattasi di esiti di Pt_1 Per_1
lesione del compartimento antero - mediale del ginocchio sinistro ed in particolare : lesione del Menisco mediale e Distrazione del Legamento Crociato anteriore trattato chirurgicamente in artroscopia con plastica meniscale e legamentosa”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento
6 medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in Per_1
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 4% (quattro per cento) e sono così suddivisibili: una ITP al 75% per giorni 10 (dieci); una ITP al 50 % per giorni 30 (trenta); una ITP al 25% per giorni 20 (venti).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (26 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 4%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
10.740,50 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
7 ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 7.239,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€ 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; €
1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 339,00 per spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Risultano spese mediche documentate pari ad € 339,00.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
8 G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di
[...] Pt_1
che liquida nella misura complessiva di € 10.740,50 IVA compresa oltre
[...]
interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna il al pagamento delle spese di CTU come da decreto di Controparte_1
liquidazione in atti.
Così deciso, in Napoli il 3.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8513/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
, (C.F. ) , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) il 26 gennaio 1989, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza
Francesco D'Ovidio n.6 presso lo studio dell'avv. Eugenio Salzano che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del p.t. elett.nte dom.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi.
CONVENUTO
1 Conclusioni : come da note depositate scritte depositate dall'attore in data
05.03.2025 e dal convenuto in data 07.03.2025. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il in persona del r.l.p.t., Controparte_1 CP_2
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta verificatasi in data 29 dicembre 2015, alle ore 16:00 circa presso i viali del Centro
Direzionale in Napoli, all'altezza della Isola E e dell'albergo Holiday Inn.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierno istante rovinava al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e mancante, non segnalata e non delimitata.
Veniva quindi soccorso ed accompagnato, da ambulanza del 118, all'Ospedale di
Pronto Soccorso S.M. Loreto Nuovo, ove gli venivano prestate le prime cure e ove gli veniva diagnosticato il “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con sospetta lesione menisco e legamentosa”; In data 8, gennaio 2016, su consiglio dello stesso personale ospedaliero, effettuava esame RMN ove gli veniva riscontrata la “lesione a manico di secchia del menisco mediale con ribaltamento intercondilineo di frammento meniscale”. Veniva quindi ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l' in Napoli alla Via Argine. Controparte_3
Così concludeva l'attore: “accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa è da imputare alla responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.; in conseguenza, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma che sarà precisata in corso di giudizio o quella diversa che riterrà il
Giudicante, oltre il danno per svalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di Euro 26.000,00; ammettere i mezzi istruttori del caso;
governare come di giustizia per le spese del giudizio;
emettere
2 ogni necessario e consequenziale provvedimento di giustizia”.
In data 06.06.2022 si costituiva il il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto ed anche l'interruzione del rapporto di custodia tra la P.A. ed il bene stante l'estensione del bene stesso.
Così concludeva il convenuto: “per il rigetto della domanda per le eccezioni CP_1
preliminari e subordinate sollevate, in quanto prescritta e, comunque, inammissibile ed infondata, non provata, sia in ordine al fatto che al nesso, e, in ogni caso, per la sussistenza del fortuito, con in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Incardinato il giudizio, in data 04.04.2023 si costituiva in giudizio, per il CP_1
convenuto, un nuovo avvocato Vanessa Cioffi, in sostituzione dell'avvocato Carla
Castelli.
All'udienza del 16.06.2023 veniva escusso il teste di parte attrice . Parte_2
All'udienza del 28.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto in quanto infondata. Invero l'attore ha prodotto in atti copia delle raccomandate, idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste , presente al momento del sinistro, e della cui Parte_2
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 16.06.2023, nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito: “Conosco i fatti di causa perché sono amico dell'attore e camminavo con lui a fine dicembre di un po' 3 di anni fa, non ricordo l'anno con esattezza, al Centro Direzionale, nei pressi dell'Hotel “il Tiempo” allorquando l'attore cadeva a causa di una buca nella pavimentazione. Chiamavamo il 118 perché era impossibile sollevarlo e
l'autombulanza lo portava in ospedale. La buca non era segnalata né delimitata”.
L'attore confermava le circostanze secondo cui in data l'attore, in data 29 dicembre
2015, alle ore 16:00 circa, percorrendo i viali del Centro Direzionale in Napoli, all'altezza della Isola E e dell'albergo Holiday Inn, rovinava al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e mancante, non segnalata e non delimitata. Confermava che l'istante veniva soccorso ed accompagnato, da ambulanza del 118, all'Ospedale di Pronto Soccorso S.M. Loreto Nuovo, ove gli venivano prestate le prime cure e ove gli veniva diagnosticato il “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con sospetta lesione menisco e legamentosa”. Confermava che l'attore effettuava esame RMN ove gli veniva riscontrata la “lesione a manico di secchia del menisco mediale con ribaltamento intercondilineo di frammento meniscale ed anche la circostanza secondo cui veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l
[...]
in Napoli alla Via Argine. Controparte_3
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dal sig. nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato con chiarezza Pt_1
e coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attore. Ha, altresì, confermato che la causa della caduta e cioè la presenza di una pavimentazione sconnessa e irregolare, la cui pericolosità era evidente e non adeguatamente segnalata.
Occorre inoltre rilevare che anche dalla documentazione fotografica depositata agli atti dall'attore in data 06.04.2022 emerge con chiarezza la presenza di una evidente disconnessione del manto stradale, caratterizzata da irregolarità tali da costituire un pericolo per l'incolumità dei pedoni. Ciò, come risulta dalle suddette immagini, non risulta essere stata in alcun modo segnalata né adeguatamente evidenziata mediante apposita segnaletica o misure di sicurezza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
4 “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.
11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
5 Inoltre, quando all'eccepita impossibilità per l'ente di esercitare in concreto la custodia di tutte le strade stante l'estensione delle stesse, giova rammentare una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli con la quale viene stabilito che, in tema di responsabilità civile della P.A., l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Così come, sempre in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada, non esime la P.A. medesima nel valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art.14 del Codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'osservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Corte d'Appello di
Napoli IV sez. civ. 4179/2024).
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le anomalie riportate dal sig.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “trattasi di esiti di Pt_1 Per_1
lesione del compartimento antero - mediale del ginocchio sinistro ed in particolare : lesione del Menisco mediale e Distrazione del Legamento Crociato anteriore trattato chirurgicamente in artroscopia con plastica meniscale e legamentosa”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento
6 medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in Per_1
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 4% (quattro per cento) e sono così suddivisibili: una ITP al 75% per giorni 10 (dieci); una ITP al 50 % per giorni 30 (trenta); una ITP al 25% per giorni 20 (venti).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (26 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 4%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
10.740,50 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
7 ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 7.239,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€ 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; €
1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 339,00 per spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Risultano spese mediche documentate pari ad € 339,00.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
8 G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di
[...] Pt_1
che liquida nella misura complessiva di € 10.740,50 IVA compresa oltre
[...]
interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna il al pagamento delle spese di CTU come da decreto di Controparte_1
liquidazione in atti.
Così deciso, in Napoli il 3.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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