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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8483/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORIALE ANGELA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data
21/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in ALTOMONTE il 08/08/2015
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 2/3/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico i entrambi i genitori l'affidamento della minore con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, Per_1
nonché con residenza e collocamento presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di visita rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (di cui 150,00 euro derivanti dall'assegno familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In aggiunta, chiedeva disporsi la restituzione della somma pagata per l'arredamento della casa.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di separazione ma chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (sul punto, rappresentava, altresì, la possibilità di ridurre a 600,00 euro mensili il quantum del contributo del mantenimento della figlia laddove il sig. fosse rimasto a vivere a Torino); in punto regime di Parte_1
visite, a fronte del trasferimento in Calabria del sig. , chiedeva accogliersi il calendario Parte_1
rappresento in sede di ricorso.
Si opponeva, in ogni caso, alla domanda di restituzione di metà del mobilio della casa coniugale.
All'udienza del 24/10/2023, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava.
Con ordinanza del 31/10/2023, il Giudice delegato affidava la figlia a entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la minore mantenesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
assegnava la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora disponeva un CP_1
calendario di visite padre – minore;
disponeva a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fissava udienza al
25/1/2024. All'udienza del 2/2/2024, parte ricorrente non veniva sentita stante le sue condizioni di salute
(documentate da certificato medico depositato in atti); il Giudice relatore fissava udienza al 14/5/2024 per medesimi incombenti (poi rinviata al 24/9/2024).
All'udienza del 24/9/2024, le parti venivano sentite liberamente e raggiungevano un accordo su tutte le questioni;
il Giudice relatore, pertanto, assegnava termine fino al 21/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte d'udienza, contenenti conclusioni congiunte, e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene, inoltre, di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso. Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA alla signora la casa familiare concessa in comodato d'uso dal padre della signora CP_1
con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, dando atto che il signor rinuncia a CP_1 Parte_1 qualsivoglia pretesa di natura economica sui suddetti beni. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre dove verrà fissata la residenza.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza debbano essere assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psicofisica della stessa in ogni ambito della vita, favorendo altresì in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private, a non svalutare l'immagine dell'altro genitore ed a mantenere anche di fronte alla figlia un reciproco rispetto al fine di costruire un'atmosfera serena e di collaborazione nel rapporto personale ed educativo, evitando di comunicare attraverso la figlia o di assumere decisioni direttamente con la stessa.
Essi si impegnano a garantire la reperibilità telefonica e lo stretto rispetto degli accordi presi e dei doveri discendenti dalla bigenitorialità.
DISPONE che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il signor Parte_1 sia tenuto a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese di mensa scolastica, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ricreative e sportive, oltre al 50% dei capi di abbigliamento quali cappotti, giacche, piumini e scarpe, concordate e successivamente documentate come da protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 16 marzo 2016. L'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50% tra i genitori e la figlia verrà indicata nelle rispettive dichiarazioni dei redditi dei genitori a carico al 50% di ciascun genitore.
DISPONE che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente desideri ed impegni della stessa e in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo i seguenti tempi di permanenza:
- due volte alla settimana il mercoledì ed il venerdì preleverà da scuola alle ore alle 16.30 (o Per_1 alle 12.30 se non è istituito il tempo pieno), se c'è allenamento a ginnastica ritmica la accompagnerà, tenendola con sé con obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente.
- Il padre terrà un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita della scuola con pernottamento Per_1 sino al lunedì mattino con riaccompagnamento a scuola. Per i restanti fine settimana se i turni lo consentono la figlia potrà stare presso il padre nella mezza giornata libera del sabato o della domenica.
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il periodo dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni anche consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- In caso di mancato accordo ad anni alterni i primi 15 giorni di agosto con la madre ed i secondi 15 con il padre. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente il nulla osta al disbrigo di ogni eventuale pratica amministrativa necessaria per l'espatrio, tra cui il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il loro nome, oltre a quelli relativi alla figlia.
DÀ ATTO che il signor si impegna ed obbliga a far eseguire le riparazioni sulla carrozzeria Parte_1 dell'auto della signora a propria cura e spese a semplice richiesta ed entro il 30 ottobre 2024. CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8483/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORIALE ANGELA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data
21/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in ALTOMONTE il 08/08/2015
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 2/3/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico i entrambi i genitori l'affidamento della minore con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, Per_1
nonché con residenza e collocamento presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di visita rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (di cui 150,00 euro derivanti dall'assegno familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In aggiunta, chiedeva disporsi la restituzione della somma pagata per l'arredamento della casa.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di separazione ma chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (sul punto, rappresentava, altresì, la possibilità di ridurre a 600,00 euro mensili il quantum del contributo del mantenimento della figlia laddove il sig. fosse rimasto a vivere a Torino); in punto regime di Parte_1
visite, a fronte del trasferimento in Calabria del sig. , chiedeva accogliersi il calendario Parte_1
rappresento in sede di ricorso.
Si opponeva, in ogni caso, alla domanda di restituzione di metà del mobilio della casa coniugale.
All'udienza del 24/10/2023, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava.
Con ordinanza del 31/10/2023, il Giudice delegato affidava la figlia a entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la minore mantenesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
assegnava la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora disponeva un CP_1
calendario di visite padre – minore;
disponeva a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fissava udienza al
25/1/2024. All'udienza del 2/2/2024, parte ricorrente non veniva sentita stante le sue condizioni di salute
(documentate da certificato medico depositato in atti); il Giudice relatore fissava udienza al 14/5/2024 per medesimi incombenti (poi rinviata al 24/9/2024).
All'udienza del 24/9/2024, le parti venivano sentite liberamente e raggiungevano un accordo su tutte le questioni;
il Giudice relatore, pertanto, assegnava termine fino al 21/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte d'udienza, contenenti conclusioni congiunte, e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene, inoltre, di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso. Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA alla signora la casa familiare concessa in comodato d'uso dal padre della signora CP_1
con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, dando atto che il signor rinuncia a CP_1 Parte_1 qualsivoglia pretesa di natura economica sui suddetti beni. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre dove verrà fissata la residenza.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza debbano essere assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psicofisica della stessa in ogni ambito della vita, favorendo altresì in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private, a non svalutare l'immagine dell'altro genitore ed a mantenere anche di fronte alla figlia un reciproco rispetto al fine di costruire un'atmosfera serena e di collaborazione nel rapporto personale ed educativo, evitando di comunicare attraverso la figlia o di assumere decisioni direttamente con la stessa.
Essi si impegnano a garantire la reperibilità telefonica e lo stretto rispetto degli accordi presi e dei doveri discendenti dalla bigenitorialità.
DISPONE che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il signor Parte_1 sia tenuto a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese di mensa scolastica, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ricreative e sportive, oltre al 50% dei capi di abbigliamento quali cappotti, giacche, piumini e scarpe, concordate e successivamente documentate come da protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 16 marzo 2016. L'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50% tra i genitori e la figlia verrà indicata nelle rispettive dichiarazioni dei redditi dei genitori a carico al 50% di ciascun genitore.
DISPONE che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente desideri ed impegni della stessa e in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo i seguenti tempi di permanenza:
- due volte alla settimana il mercoledì ed il venerdì preleverà da scuola alle ore alle 16.30 (o Per_1 alle 12.30 se non è istituito il tempo pieno), se c'è allenamento a ginnastica ritmica la accompagnerà, tenendola con sé con obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente.
- Il padre terrà un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita della scuola con pernottamento Per_1 sino al lunedì mattino con riaccompagnamento a scuola. Per i restanti fine settimana se i turni lo consentono la figlia potrà stare presso il padre nella mezza giornata libera del sabato o della domenica.
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il periodo dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni anche consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- In caso di mancato accordo ad anni alterni i primi 15 giorni di agosto con la madre ed i secondi 15 con il padre. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente il nulla osta al disbrigo di ogni eventuale pratica amministrativa necessaria per l'espatrio, tra cui il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il loro nome, oltre a quelli relativi alla figlia.
DÀ ATTO che il signor si impegna ed obbliga a far eseguire le riparazioni sulla carrozzeria Parte_1 dell'auto della signora a propria cura e spese a semplice richiesta ed entro il 30 ottobre 2024. CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.