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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
con l'avv. MESORACA GISELLA (codice CUI: Parte_1
P.IVA_1 RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] CP_2
[...]
RESISTENTE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
letti gli atti ha pronunciato il seguente DECRETO
1. LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla
[...] ; Controparte_1 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008; che ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma lettera d), D.Lvo n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
che tuttavia a tale riguardo si deve osservare quanto segue.
2. OSSERVATO che nel provvedimento si legge che nonostante nel caso di specie il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi del sopracitato art. 28 bis c.2 lett. c in quanto il richiedente proviene da Paese di origine sicuro, la ha ritenuto di CP_1 esaminare gli atti in applicazione di procedura ordinaria, per scadenza dei termini per l'esame della domanda previsti dall'art. 28 bis comma 2 a causa del grande afflusso di istanze;
3.
Pagina 1 RICHIAMATA la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024, emessa in seguito a rinvio pregiudiziale proposto da questa Sezione distrettuale con ordinanza ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. emessa in data 11 giugno 2023 (rg 5751/23); dall'impianto della decisione delle SSUU ed anche da alcuni passaggi specifici (vedi ad es. il § 29), emerge in modo univoco l'indicazione per cui consolidati principi sanciti nella direttiva (art. 46, paragrafi 5 e 6) e nella disciplina interna (art. 35 bis, comma 3), in applicazione peraltro del principio dell'effettività della tutela previsto dai trattati europei e dalla Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali (artt. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE, 6 e 13 CEDU), impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo restrittivo (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, § 29: «la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della sospensione non Controparte_1 puo' che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe»); ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata va applicata la regola generale della sospensione automatica. Seguendo le indicazioni della Corte di cassazione nelle decisioni in materia di dimezzamento dei termini si deve osservare, infine, come la mancata adozione della procedura accelerata possa e debba essere rilevata d'ufficio (Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021: «una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»), con approdo esegetico che appare corroborato dalla decisione delle SSUU, attesa l'insistenza sulla rilevanza dei diritti soggettivi in gioco, sulla incidenza dell'accertamento della sospensione automatica sullo stesso esito del giudizio di merito, ed in ordine alla distinzione fra sospensione automatica ed ipotesi di sospensione disposta dal giudice su istanza di parte con oneri per la parte richiedente (§ 34: «Le ragioni sopra evidenziate circa il necessario legame tra tempi di decisione accelerata e deroga al principio generale di sospensione, quale espressione del bilanciamento tra posizioni soggettive richiedenti tutela e interesse pubblico ad un rapido accertamento della effettività dei diritti vantati, deve far escludere che si ponga sullo stesso piano processuale e sostanziale la sospensione automatica e la sospensione che consegua ad un procedimento di accertamento giudiziale con oneri per la parte richiedente»).
4. Tutto ciò posto in termini di ricostruzione sistematica, nel caso di specie si deve osservare come lo stesso provvedimento impugnato qualifichi la procedura seguita non quale procedura accelerata.
5. OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35 bis, secondo comma D.Lvo n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale appare tempestivo;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla una corretta Controparte_1 omatica (nel dispositivo delle SSUU si rileva il «riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento»), va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo
Pagina 2 ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della Controparte_1
;
[...]
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 7/2/2025
Il Presidente est.
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
con l'avv. MESORACA GISELLA (codice CUI: Parte_1
P.IVA_1 RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] CP_2
[...]
RESISTENTE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
letti gli atti ha pronunciato il seguente DECRETO
1. LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla
[...] ; Controparte_1 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008; che ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma lettera d), D.Lvo n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
che tuttavia a tale riguardo si deve osservare quanto segue.
2. OSSERVATO che nel provvedimento si legge che nonostante nel caso di specie il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi del sopracitato art. 28 bis c.2 lett. c in quanto il richiedente proviene da Paese di origine sicuro, la ha ritenuto di CP_1 esaminare gli atti in applicazione di procedura ordinaria, per scadenza dei termini per l'esame della domanda previsti dall'art. 28 bis comma 2 a causa del grande afflusso di istanze;
3.
Pagina 1 RICHIAMATA la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024, emessa in seguito a rinvio pregiudiziale proposto da questa Sezione distrettuale con ordinanza ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. emessa in data 11 giugno 2023 (rg 5751/23); dall'impianto della decisione delle SSUU ed anche da alcuni passaggi specifici (vedi ad es. il § 29), emerge in modo univoco l'indicazione per cui consolidati principi sanciti nella direttiva (art. 46, paragrafi 5 e 6) e nella disciplina interna (art. 35 bis, comma 3), in applicazione peraltro del principio dell'effettività della tutela previsto dai trattati europei e dalla Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali (artt. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE, 6 e 13 CEDU), impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo restrittivo (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, § 29: «la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della sospensione non Controparte_1 puo' che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe»); ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata va applicata la regola generale della sospensione automatica. Seguendo le indicazioni della Corte di cassazione nelle decisioni in materia di dimezzamento dei termini si deve osservare, infine, come la mancata adozione della procedura accelerata possa e debba essere rilevata d'ufficio (Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021: «una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»), con approdo esegetico che appare corroborato dalla decisione delle SSUU, attesa l'insistenza sulla rilevanza dei diritti soggettivi in gioco, sulla incidenza dell'accertamento della sospensione automatica sullo stesso esito del giudizio di merito, ed in ordine alla distinzione fra sospensione automatica ed ipotesi di sospensione disposta dal giudice su istanza di parte con oneri per la parte richiedente (§ 34: «Le ragioni sopra evidenziate circa il necessario legame tra tempi di decisione accelerata e deroga al principio generale di sospensione, quale espressione del bilanciamento tra posizioni soggettive richiedenti tutela e interesse pubblico ad un rapido accertamento della effettività dei diritti vantati, deve far escludere che si ponga sullo stesso piano processuale e sostanziale la sospensione automatica e la sospensione che consegua ad un procedimento di accertamento giudiziale con oneri per la parte richiedente»).
4. Tutto ciò posto in termini di ricostruzione sistematica, nel caso di specie si deve osservare come lo stesso provvedimento impugnato qualifichi la procedura seguita non quale procedura accelerata.
5. OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35 bis, secondo comma D.Lvo n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale appare tempestivo;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla una corretta Controparte_1 omatica (nel dispositivo delle SSUU si rileva il «riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento»), va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo
Pagina 2 ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della Controparte_1
;
[...]
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 7/2/2025
Il Presidente est.
dott. Marco Gattuso
Pagina 3