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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 321 del registro generale dell'anno 2025
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Liparoto, presso il cui studio a Borgetto
(PA), via Giuseppe Pirrone n. 15, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 22/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., sottoscritto il 14/12/2024 e depositato il
22/01/2025, le parti hanno chiesto disporsi la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore , nata a [...] in data [...]. Per_1
Con note scritte, le parti hanno specificato l'importo del contributo economico ed insistito nel ricorso congiunto alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) Affido condiviso della minore con residenza prevalente dalla madre, con facoltà per il padre di poterle tenere con sè, tenuto conto che il padre risiede, Parte_1
precisamente in New York (USA), dove lavora e si è sposato con la sig.ra Controparte_1
, nata in [...] il [...] e dal matrimonio sono nate due figlie
[...]
, nata a [...] i l21/09/2019 e nata a [...]_2 Persona_3
il 03/02/2022.
1 2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Quanto all'esercizio del diritto di visita / frequentazione della minore con il padre, questo potrà averla e tenerla con sé secondo le disponibilità lavorative, familiari e scolastiche del genitore e della figlia, vista la distanza tra l'Italia e gli USA.
In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime, meglio specificate di seguito, corrispondente al diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore.
5) In ordine alle vacanze estive ed alle festività si manterrà una alternanza della presenza della figlia presso uno e l'altro genitore, salvo miglior accordo tra i genitori.
6) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
7) Il Sig. si impegna a versate mensilmente, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario alla figlia, la complessiva somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico al seguente numero di conto già conosciuto dal intestato alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, rinunciando alla sua quota di
[...]
assegno unico.
8) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra 70% Parte_1 Parte_2
(settanta/per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa/ e comunque per quanto non scritto, come stabilito nel protocollo del Tribunale di Palermo del
2 2l luglio 2019.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di elevato impegno economico, quanto meno superiori ad euro 200,00.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e, quindi, non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/ o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta anche via messaggi telematici (o entro un tempo massimo di 1 giorno); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di
CP_ serena comunicazione tra , al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
3 consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Restando, però inteso, che per recarsi all'estero con la minore, dovrà prima essere comunicato all'altro genitore e da questi accettato.
11) La Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti del sig. Parte_2
per gli arretrati di mantenimento non dato alla figlia Parte_1 Persona_4
dalla nascita alla presentazione del presente ricorso.
[...]
12) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , Persona_4
nata a [...] in data [...], sia disciplinato secondo le condizioni indicate nel ricorso congiunto del 22/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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