Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7821 dell'anno 2022
OGGETTO
Opposizione a verbale di accertamento
TRA
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Emanuele Barberis, Valeria De Lucia, Lara Paletto, Prof. Avv.
Federico Maria Putaturo Donati Viscido ed Avv. Enrico Frezza ed elett.te dom.ta presso lo Studio Limatola Avvocati, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia (cf.
), giusta procura generale alle liti in atti. C.F._1
Resistente
CONCLUSIONI
Per la società ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria CP_1
difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2022 la proponeva opposizione al Parte_1
verbale di accertamento n. 2021012185/DDL del 28 luglio 2022, notificato l'1.08.2022, dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Caserta, relativa alla posizione contributiva dei drivers per il periodo dal Giugno 2018 al Settembre 2021, con il quale veniva quantificata la somma dovuta dalla deducente all' di €.4.522.547,43 a titolo di contributi ed CP_1
€.468.040,59 a titolo di somme aggiuntive, segnatamente, a titolo di sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. a) L. 388/2000; impugnava, altresì, la diffida ad adempiere Prot.
1
che con tali atti l' sanzionava la CP_1 Parte_1
applicando ai suoi dipendenti le tutele previste per il lavoro subordinato sotto il profilo contributivo.
La ricorrente, premettendo di essere una società operante nel settore dell'order&delivery di beni di consumo, con profili differenti rispetto alle altre società del settore, assumeva, quale elemento fondamentale nella modalità di gestione del proprio business, l'autonomia dei drivers e l'assenza di imposizioni o direttive di modalità di svolgimento del servizio;
che tale autonomia si esplicava in termini di: assenza di un numero minimo di consegne, libera scelta del driver nella consegna da eseguire, scambio con altri driver, libero accesso all'app e selezione degli ordini. La società fondava la propria tesi, altresì, sulla assenza di una clausola di esclusività e l'assenza di utilizzo da parte di del tracking GPS (previsto solo nei confronti del cliente finale e Parte_1
del partner).
La società contestava l'indagine eseguita dall' e conclusa con il verbale di CP_1
accertamento impugnato, evidenziando come questo fosse il frutto di un'analisi viziata, carente ed errata sia dal punto di vista fattuale (rilevando la mancanza di veridicità, la contraddittorietà o la ingannevolezza delle dichiarazioni acquisite) che in punto di diritto.
Rilevava l'inapplicabilità, nei propri confronti, delle previsioni di cui all'art. 2 D.
Lgs. 81/2015 ai rapporti con i drivers della Società – inquadrati come co.co.co. - e l'irrilevanza, ai fini del corretto inquadramento, dell'utilizzo di template di contratti.
In punto di diritto evidenziava: la tardività della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 della L. n. 689/1981 e la violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell'ispezione (indagine iniziata il 03.03.2021 e terminata il 17.02.2022, conclusa con verbale del 28.07.2022 e con notifica del verbale in data 01.08.2022 a distanza di 165 giorni dall'ultimo accesso); l'omessa prova, di cui l' era onerata, degli elementi costitutivi del diritto preteso, la genericità e CP_1
contraddittorietà delle allegazioni contenute nel verbale di accertamento e l'inefficacia probatoria dello stesso;
l'indeterminatezza del verbale anche in ordine alle somme pretese ed alla relativa quantificazione;
l'insussistenza di collaborazioni di natura etero- organizzata (trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative) con conseguente illegittimità della richiesta di versamento dei contributi asseritamente omessi, e delle relative sanzioni;
deduceva in ogni caso, l'inapplicabilità della tutela previdenziale prevista per i lavoratori subordinati;
l'erronea applicazione del CCNL Logistica e
2 Trasporti in luogo del CCNL Metalmeccanica applicato dalla deducente ai propri dipendenti;
la violazione del legittimo affidamento di circa la correttezza del Parte_1
proprio operato, invocando la disapplicazione del verbale di accertamento per il periodo antecedente le modifiche del D. Lgs. 81/2015, incidenti sui parametri di qualificazione della etero-organizzazione (che sarebbero dunque applicabili dal periodo successivo al 3 novembre 2019); in subordine, deduceva l'inapplicabilità delle sanzioni civili in presenza della buona fede della società che aveva versato i contributi ai propri collaboratori “in considerazione del loro inquadramento quali co.co.co.”, e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, ex art. 116, comma 15, L. 388/2000.
La società concludeva chiedendo, in via principale, accertarsi l'insussistenza totale o parziale di qualsivoglia obbligazione in relazione ai crediti vantati dall' per CP_1
contributi e somme aggiuntive indicati nel verbale e nella diffida impugnati;
in subordine, accertarsi l'inapplicabilità delle sanzioni civili “in quanto nessuna omissione contributiva
è imputabile ad che ha agito in buona fede” ed in via ulteriormente Parte_1
gradata la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, L. n. 388/2000. Con vittoria di spese processuali.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo: l'insussistenza della CP_1
decadenza per l'inapplicabilità dell'art. 14 L. 689/81 (relativo al recupero di sanzioni amministrative), laddove il verbale de quo aveva ad oggetto, invece, il recupero di contributi non versati e relative sanzioni civili, evidenziando comunque la tempestività della notifica della violazione, stante la complessità dell'accertamento eseguito
(completatosi a ridosso della notificazione della violazione); la completezza dell'accertamento medesimo;
l'inserimento dei lavoratori nell'attività di impresa e la presenza della caratteristica dell'etero-organizzazione, data da una serie di elementi emersi dall'accertamento, tra cui: il contratto di assunzione predisposto unilateralmente dalla società, la fornitura ai drivers di un kit da lavoro e di un fondo cassa per gli ordini in contanti;
la necessaria installazione dell'app di da parte dei drivers per poter Parte_1
lavorare - diversa dalla app predisposta per i clienti;
la predisposizione unilaterale dei turni di lavoro;
la priorità di scelta delle consegne a talune categorie di drivers come individuati discrezionalmente dalla società; il necessario preavviso dei drivers alla in caso di mancata evasione degli ordini e la ricorrenza di contatti telefonici Parte_1
della società con altri drivers per coprire la mancata consegna;
la previa autorizzazione di per evasione di più di un ordine contemporaneamente;
il compenso corrisposto Parte_1
3 in due voci - una parte fissa data dalla disponibilità al turno manifestata del driver
(indipendentemente dal numero di consegne) ed una variabile in base al numero di consegne eseguite portate a termine;
il controllo della , tramite Parte_1 geolocalizzazione, della posizione dei rider “anche al fine di caricare le consegne o comunque sollecitarli o comunque ancora rintracciarli”.
In punto di diritto l' eccepiva altresì l'inquadrabilità dei drivers nell'ambito CP_1
del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2 D.Lgs.
81/2015 in materia di inquadramento, retribuzione e contribuzione previdenziale, risultando emersi dall'accertamento i caratteri di personalità, continuità (connesso a quello di disponibilità per la coincidenza del tempo disponibilità come tempo lavoro) ed etero-organizzazione della prestazione.
Con riferimento all'entità dei contributi richiesti, l' rilevava che per il periodo in CP_1
esame (dal 01.06.2018 al 30.09.2021) - sulla base dei dati forniti dalla stessa società - ai lavoratori era stata applicata la retribuzione prevista per i lavoratori appartenenti al V
Livello del CCNL Trasporto, Logistica e spedizioni, precisando che “le retribuzioni risultate inferiori al minimo di legge, sono state adeguate al minimale giornaliero INPS”; quanto alle sanzioni, esse erano state calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. A della
L. 388/2000, quindi nella minore percentuale riconducibile alla omissione - e non alla evasione - contributiva.
Contestava la presunta violazione del legittimo affidamento (non potendo essere effettuata alcuna contestazione prima dell'accertamento) e il rispetto dei termini di prescrizione e l'interpretazione fornita in tema dalla giurisprudenza. Evidenziava, comunque, la valenza probatoria privilegiata dei verbali ispettivi.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso e la conferma del verbale, con vittoria di spese.
Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'udienza del
19.05.2025, le parti reiteravano le proprie richieste, e conclusioni;
all'esito questo
Giudice decideva la causa come da dispositivo depositato al termine dell'udienza nel fascicolo telematico.
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Preliminarmente, la società ricorrente si duole della tardività della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 della L. n. 689/1981 e della violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell'ispezione, essendo iniziata l'indagine in data
03.03.2021 e terminata il 17.02.2022, conclusa con verbale del 28.07.2022, con notifica
4 del verbale il 01.08.2022.
Sul punto, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento della S.C. (Cass. ord. 26-07-2024, n.20977; n. 8326/2018, n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
CP_ Avuto riguardo al caso di specie, la documentazione in atti conferma che l' ha svolto una complessa attività di accertamento nei confronti della spa , avente ad Parte_1
oggetto un significativo periodo di tempo, dal Giugno 2018 al Settembre 2021: in relazione a tale ampio spettro temporale, l' ha dovuto esaminare migliaia di CP_1 posizioni contributive dei lavoratori denunciati dall'azienda come collaboratori autonomi (128 per il 2018, 486 per il 2019, 1351 per il 2020 e 1628 sino al Settembre
CP_ CP_ 2021, cfr. verbale di accertamento prodotto dall' . Inoltre, in data 3-03-2021, l' operava il primo accesso presso l'azienda; in data 09-04-2021, giorno fissato per la consegna della documentazione aziendale, gli , Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, e redigevano e notificavano nelle mani del Dott. , CP_5 CP_6 CP_7 Per_1
nella qualità, verbale interlocutorio degli accertamenti con cui, in particolare, si dava atto dell'esibizione e deposito della seguente documentazione:
1) Relazione descrittiva in merito alla gestione complessiva dell'attività aziendale
(formato cartaceo);
2) LUL con registrazioni da 10/2020 a 02/2021 (files formato pdf);
3) elenco del pagamento dei compensi mensili relativi al periodo 10/2020 -03/2021 (file pdf);
4) contratto di lavoro - tipo adottato per i lavoratori con funzioni di driver.
CP_ Successivamente, in data 11.11.2021, gli Ispettori dell' accedevano nuovamente presso la sede legale della società al fine di notificare un nuovo verbale interlocutorio, notificato al Dott. nella qualità di amministratore unico. Con detto Persona_2
5 provvedimento venivano reiterate alcune istanze già formulate con verbale di primo accesso del 03.03.2021 nonché formulate istanze documentali rese necessarie nel corso dell'istruttoria. Precisamente, veniva richiesta la seguente documentazione:
• LUL relativo ai periodi da Marzo 2018 a Settembre 2020 e da Marzo 2021 a Settembre
2021;
• documentazione dalla quale si rilevi, per ogni “driver”, le giornate distinte per mese in cui sono presenti registrazioni in piattaforma con il relativo numero delle consegne effettuate, relativamente al periodo da Marzo 2018 al settembre 2021; documentazione attestante l'erogazione dei compensi dei drivers;
• elenco delle città e località coperte dal servizio di delivery.
Ancora, in data del 16.12.2021, fissata per la consegna documentazione sopra indicata, gli Ispettori notificavano nelle mani del commercialista della ricorrente, Dott.
[...]
un verbale interlocutorio degli accertamenti, redatto in pari data. Per_3
In particolare, con il suddetto si dava innanzitutto atto della consegna della seguente documentazione:
1) file in formato Excel contenente la specifica per ogni driver dei tempi di disponibilità, con relativo foglio riepilogativo.
2) File in formato Excel contenente la specifica per ogni driver dei tempi delle singole consegne, con relativo foglio riepilogativo.
3) Elenco delle città in cui è attivo il servizio reso alla Società , elenco Parte_1
sempre in formato Excel.
4) File in formato pdf contenente estratti attestanti bonifici di pagamento, a campione.
Al contempo, con il predetto verbale interlocutorio si richiedeva l'esibizione e il deposito della documentazione ancora mancante, ovvero:
• LUL relativo al periodo da marzo 2018 a settembre 2020 e da marzo 2021 a settembre
2021.
• Verbali ispettivi rilasciati dall'Ispettorato del Lavoro e/o altri Enti.
Infine in data 17-02-2022, veniva depositata la seguente documentazione:
1) Verbale ITL Caserta primo accesso del 05.02.2021;
2) Verbale ITL Caserta primo accesso del 10.02.2021;
3) Verbale ITL Caserta primo accesso del 28.06.2021;
4) LUL da 03.2018 a 09.2020 con Tredicesima 2020 e LUL da 03.2021 a 09.2021 (cfr. in atti).
Occorre altresì dare atto del fatto che, nel corso dell'intera durata dell'accertamento, gli
6 ispettori hanno escusso numerosi lavoratori della operanti sul territorio (cfr. Parte_1
CP_ verbali di dichiarazioni, prodotti dall' nella relativa produzione).
Ebbene, dalla mole di documenti acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo e prodotta dall' nel presente giudizio, emerge l'estrema complessità CP_1 dell'indagine, avuto riguardo sia all'analisi delle numerose posizioni contributive di ciascun lavoratore, sia con riguardo alla verifica dell'entità dei compensi percepiti da ciascuno, sia con riferimento alla contestuale attività istruttoria di escussione dei lavoratori;
ha quindi proceduto al confronto delle risultanze della documentazione con le dichiarazioni rese dai lavoratori al fine di verificare se, ed eventualmente in quale misura, fossero state commesse dalla società violazioni delle disposizioni in tema di lavoro eteroorganizzato, nonché con riguardo al versamento di una contribuzione adeguata alla qualità e alla quantità della prestazione.
Inoltre, aderendo al percorso argomentativo elaborato dalla S.C. a tale riguardo, questo giudicante ritiene che il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincida con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma vada individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. 25-10-2019, n.27405; 27702/2019; Cass.
02-04-2014, n.7681).
Dunque, nel caso di specie, la complessità dell'indagine dovuta all'ampiezza del numero delle posizioni lavorative coinvolte e dell'attività di impresa esercitata dalla ricorrente, ad avviso di questo giudicante, ha reso necessario un tempo ampio, ma al contempo ragionevole, per una elaborazione corretta dei dati acquisiti in sede ispettiva, sicchè deve
CP_ ritenersi che l' abbia provveduto alla notifica del verbale di accertamento solo allorquando sia stato in condizione di avere un quadro organico delle risultanze acquisite: ne consegue che ad avviso del giudicante non appare censurabile la condotta dall'Istituto nella misura in cui abbia impiegato un anno e sei mesi per l'espletamento dell'attività ispettiva. Nè la doglianza relativa alla tardività della notifica del verbale coglie nel segno, posto che detta notifica è avvenuta in data 01-08-2022, pochi giorni
7 dopo la conclusione delle indagini ispettive.
Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata.
L'art. 2, co. 1, del dlgs. n. 81/2015, vigente per il periodo oggetto dell'accertamento per cui è causa, decorrente dal Giugno 2018 a Settembre 2021, sotto la rubrica “collaborazioni organizzate dal committente”, inizialmente, prevedeva che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Poi, in seguito alla novella dell'art. 1 del DL n. 101/19, la norma si è presentata nei seguenti termini:
“a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Essendo note le criticità interpretative della statuizione in questione, su di essa, com'è noto, si é pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza n. 1663 del 2020, di cui questo
Giudicante condivide le argomentazioni di seguito riportate in merito all'analisi del nuovo istituto.
In effetti, le previsioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 vanno lette unitamente all'art.52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dagli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. n.276 del
2003 (disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 cod. proc. civ. Quindi dal 25 giugno 2015 non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3 cod. proc. civ. sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. È venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze
8 negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con
l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 10 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
Il legislatore, consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta, e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina. Tanto si spiega in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale". Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona
9 grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di rendere più facile
l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per
l'applicabilità della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non più
"esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "etero-organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione.
……………..
La norma introduce dunque, riguardo alle prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, la nozione di eteroorganizzazione, "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo
(per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone. Ciò posto, se è vero che la congiunzione «anche» potrebbe alludere alla necessità che l'etero-organizzazione coinvolga tempi e modi della prestazione, non ritiene tuttavia la Corte che dalla presenza nel testo di tale congiunzione si debba far discendere tale inevitabile conseguenza.
Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa lo sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre
10 meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione. Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.
Dunque, ad avviso della Suprema Corte non è necessario inquadrare la fattispecie in un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, con la conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile. Più esplicitamente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione. Si tratta, dunque, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie. Del resto, la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici.
Dunque, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, la norma di cui all'art.2, norma di disciplina va posta in un collegamento con l'art. 52 dello stesso decreto delegato e volta a tutelare dei prestatori di lavoro, che, pur nell'ambito di un rapporto ex articolo 409, n. 3, cpc, si trovino in una situazione di particolare debolezza, poiché la loro prestazione, comunque di tipo personale e continuativo.
Occorre poi precisare che secondo l'interpretazione della Suprema Corte, il richiamo dell'art. 2 cit., laddove fa riferimento all'applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, la concepisca nella sua interezza, salva incompatibilità, potendosi già qui anticipare come non vi siano motivi, nè testuali, né logici, per escludere dalla stessa quella di tipo previdenziale.
Infatti, è noto il principio del parallelismo e automatismo tra la applicazione della disciplina lavoristica e quella previdenziale (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 5097 del
11/10/1984), che deriva dal fatto che la relazione di lavoro è il presupposto che giustifica l'insorgenza del rapporto giuridico, che, una volta qualificato, con individuazione della sua disciplina giuridica, determina, in conseguenza, quella previdenziale. Cosicché, qualora si debba fare applicazione, sussistendone i presupposti, del primo comma dell'art. 2, con estensione ai collaboratori eteroorganizzati della disciplina del lavoro subordinato, evidentemente, ne seguirebbe, per il descritto parallelismo, l'applicazione della relativa normativa stabilita per i lavoratori eterodiretti dal lato previdenziale.
11 Viceversa, qualora, in virtù delle deroghe degli accordi collettivi ex art. 2, co. 2 cit., non si venga ad applicare la normativa ex articolo 2094 c.c. ai collaboratori, benché eteroorganizzati, per gli stessi principi, non sarà, evidentemente, da estendersi agli stessi neppure quella di tipo previdenziale dei lavoratori subordinati, venendo meno il suddetto parallelismo
Dunque, nei casi in cui, per l'applicazione del primo comma dell'articolo 2 cit., si applichi al collaboratore eteroorganizzato la disciplina lavoristica ex art. 2094 cc, ne segue, in immediata successione, quella di tipo previdenziale collegata ai prestatori subordinati.
D'altronde all'interpretazione sistematica ora proposta, si deve anche aggiungere quella di tipo teleologico, poiché certamente la ratio legis che ha portato alla novella dell'art. 2 del dlgs. n. 81/15 è stata l'esigenza di assicurare una protezione più intensa a una tipologia di lavoratori ritenuti in qualche modo assimilabili a quelli eterodiretti;
in tale logica, appare non sostenibile, in assenza di una previsione espressa in tal senso, che si sia voluto introdurre tale maggior tutela solo dal lato lavoristico e non per quello previdenziale, dovendosi, perciò, proporre l'analisi esegetica appena esposta.
Premesse quindi le richiamate coordinate interpretative tracciate dalla S.C.,
CP_ nel caso di specie, in data 01-08-2022 l' notificava alla un verbale di Parte_1
accertamento con il quale si contestava alla odierna ricorrente che i drivers operanti nel periodo da giugno 2018 a Settembre 2021 avrebbero agito come “collaboratori organizzati” ex art. 2 del dlgs. n. 81 del 2015.
Ad avviso del giudicante, tale qualificazione va condivisa.
Preliminarmente va richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' CP_1 CP_1
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia di fede privilegiata (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 18 maggio 2010, n.12108; Cass., sez. lav., 6 settembre 2012, n.14965).
Infatti, è stato autorevolmente sottolineato che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali (…) fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
12 valutabile e apprezzabile dal giudice (come, da ultimo, ribadito da Cass., sez. lav., 17-
02-2021, n. 4182) ”.
Ai fini dell'esame della complessa fattispecie dedotta in causa, questo giudicante ritiene di dover partire dall'esame della fase genetica dei rapporti dei drivers con la . Parte_1
Il modello di contratto di lavoro proposto e prodotto dalla società (doc. 2 ric.) prevede che il Driver presta a dare la propria disponibilità a svolgere l'opera il giorno venerdì, sabato e domenica di ogni settimana relativa al periodo di durata del sottoscritto contratto, in modo continuativo e collaborativo, indicando il lunedì i turni in cui vuole prestare l'opera per i giorni di venerdì, sabato e Domenica della settimana corrente.
Il Driver ha facoltà di prestare la propria opera anche nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana relativa al periodo di durata del sottoscritto contratto, anche in modo non continuativo, indicando il lunedì i turni in cui vuole prestare l'opera per i giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
Per verificare, poi, in particolare, la eventuale rispondenza della fase esecutiva del rapporto alla fattispecie contrattuale, è stata espletata l'istruttoria testimoniale;
inoltre CP_ l' ha prodotto i verbali di escussione dei drivers - operanti per conto di Parte_1
anche in altri Comuni - da parte degli ispettori, che hanno coinvolto in modo analogo
[...]
tutti i collaboratori della opponente nel periodo oggetto di causa (Giugno 2018-
Settembre 2021), potendo, quindi, ritenersi comuni le modalità di espletamento dell'incarico a tutti i lavoratori coinvolti nel verbale di accertamento.
Il teste - comune alle parti – collaboratore della società ricorrente sin dal Tes_1
2018 in qualità di driver, ha dichiarato quanto segue:
ADR per eseguire gli ordini ho dovuto scaricare una app denominata ALFONSINO rider.
Attraverso questa App potevo visualizzare solo gli ordini del giorno stesso . quindi ogni giorno dovevo aprire la app per potere visualizzare gli ordini da eventualmente eseguire.
I turni erano quattro per ogni giorno, Mattina, pranzo, merenda e cena. Ogni giorno, si visualizzavano i turni e si sceglieva il turno che ogni driver preferiva eseguire, e nell'ambito del turno, si sceglieva l'ordine che si preferiva. Si potevano scegliere più turni nell'ambito della stessa giornata e mi pare che nell'ambito dello stesso turno, il driver potesse scegliere anche più ordini. Questa applicazione non si usa più ed è stata utilizzata sino al 30-11-2023.
ADR suppongo che fosse a conoscenza dei turni prenotati e degli ordini Parte_1
acquisiti attraverso la app. Quando l'ordine veniva preso in carico dal driver, la app indicava anche un orario entro il quale preferibilmente l'ordine doveva essere portato a
13 destinazione dal cliente: era un orario indicativo, anche perchè dipendeva dal tempo di preparazione del pasto da parte del partner (il locale che preparava il pasto o la colazione o la merenda), da problemi relativi al traffico. Qualora si sforasse l'orario di consegna era il più delle volte il cliente che ci chiamava per sapere perché si tardava: suppongo che i clienti avessero il nostro numero di cellulare. Mi pare che sulla app, nel lato cliente venisse visualizzato sia il nome del rider che il suo numero di cellulare.
…………
ADR una volta acquisito l'ordine, la app indicava sia l'indirizzo del punto di ristoro
(partner) sia l'indirizzo del cliente, ma il tragitto era a scelta del rider. Gli ordini che oltrepassavano il raggio di competenza territoriale indicato da , venivano Parte_1
compensati con una maggiorazione sul compenso ordinario previsto per gli ordini eseguiti all'interno di detto raggio di competenza.
ADR il compenso era fissato da ma non ricordo l'importo; quando il rider Parte_1 riceveva l'ordine, già sapeva quanto avrebbe percepito per la consegna di quell'ordine.
ADR quando l'ordine veniva evaso, occorreva premere un tasto virtuale denominato
“consegnato” sulla app della . Attraverso questa attività del rider, la società Parte_1 veniva a conoscenza del fatto che l'ordine era stato consegnato e dell'orario in cui esso era stato consegnato.
………………..
ADR confermo di aver dichiarato agli ispettori che i turni venivano visualizzati sulla app ogni giovedì e riguardavano tutta la settimana dal Lunedì alla Domenica della settimana successiva. Questo non imponeva al rider di prenotare il turno il Giovedì, posto che il medesimo rider poteva prenotarlo anche all'inizio della settimana successiva e qualunque giorno previa disponibilità del turno medesimo.
…………… CP_ ADR in questo momento non ricordo cosa intendevo dire agli ispettori quando ho detto “noi driver siamo sempre stati geolocalizzati”, in ogni caso confermo quanto riferito agli ispettori e confermo di aver sottoscritto il relativo verbale con mia firma autografa
CP_ Ebbene, agli ispettori dell' il ha dichiarato, nella fase di accertamento: Preciso Tes_1 che i turni di lavoro escono sull'applicazione ogni Giovedì e riguardano la settimana successiva, dal lunedì alla domenica, e noi driver li visualizziamo sull'applicazione e diamo la disponibilità, che può essere revocata, In caso di revoca, occorre dare un preavviso di almeno tre ore prima dell'inizio del turno.
14 Per ogni giornata di lavoro ci sono quattro turni, mattina, pranzo, pomeriggio e cena. Il turno si prende in carico una settimana prima per la settimana successiva. Preso in carico un turno, si devono effettuare le consegne di quel turno. Preciso che tutti gli ordini si sbloccano nell'applicazione, cioè possono essere presi in carico 40 minuti prima dell'orario indicato sull'applicazione. Preso l'ordine, l'applicazione indica il locale e la strada in cui si trova e in cui recarsi per prendere il cibo. Chi dei driver si prenota per primo, quello lo prende in carico ed effettua la consegna. Preciso che rispetto all'orario dell'ordine indicato dal cliente, noi driver possiamo effettuare la consegna in un range di trenta minuti dati da quindici minuti prima a quindici minuti dopo rispetto all'orario scelto dal cliente. L'applicazione determina tutte le modalità di effettuazione del lavoro, dal nome del cliente finale al percorso dei tempi, al tipo di ordine, è tutto predisposto dall'applicazione in ogni dettaglio. Preciso che noi driver siamo stati sempre geolocalizzati…. (cfr. anche le dichiarazioni rese dal driver Persona_4
CP_ agli ispettori dell' di Caserta, pag.2 del verbale); Attualmente se non consenti
l'individuazione della posizione, l'applicazione si chiude e non si può lavorare.
Tali dichiarazioni sono state confermate dall'ispettore escusso quale teste CP_5 all'udienza del 21-10-2024: ci hanno detto i driver che se non avessero attivato la geolocalizzazione la app non funzionava e non potevano lavorare;
più di un driver ci ha detto che erano geolocalizzati.
I driver ci hanno riferito che il cliente finale poteva vedere il percorso del driver dal punto di ristoro al domicilio del cliente: anche perché ogni driver aveva dei tempi di consegna da rispettare………………..”
“dal momento in cui il rider si profilava sulla piattaforma, tutte le fasi erano scandite dalla società: nello specifico, il giovedì alle 12 i drivers dovevano collegarsi alla piattaforma, i turni e gli orari erano tutti stabiliti dalla committente per l'intera settimana. I riders dovevano essere tempestivi nella prenotazione dei turni perché quelli più ambiti erano quelli del fine settimana e i turni serali perché erano compensati con somme maggiori. Una volta data la disponibilità al turno il rider vedeva le consegne tramite la app scaricata dalla sul cellulare del driver. Parte_1
La app indicava il ristoratore che predisponeva il pasto, il consumatore finale con il relativo indirizzo e il percorso che poteva essere all'interno del raggio o all'esterno di esso, come stabilito dalla società.
15 Ulteriore conferma delle circostanze riferite scaturisce dalle dichiarazioni congruenti rese dal sig. e IC IO ed acquisite dagli Ispettori (cfr. Persona_5
CP_ dichiarazioni drivers Salerno, prodotte nel fascicolo dell' : la gestiva e decideva le modalità di svolgimento dell'attività Parte_2
lavorativa, per esempio poteva aggiungere un ordine e caricarlo sulla mia posizione, anche se di solito prima mi avvisavano. E aveva un controllo completo anche sull'attività, visto che io come gli altri driver eravamo geolocalizzati: eravamo gestiti
e controllati durante il lavoro perché dovevamo sempre avere attivata la geolocalizzazione sul cellulare”
“La Società sapeva sempre dove stavamo anche per agevolare le consegne. Per esempio, la società sapeva dove ero ed è capitato che mi chiamassero per dirmi che ero vicino ad un certo locale e mi chiedevano quindi di prendere un ordine ed effettuare una consegna che era vicino alla zona in cui mi trovavo. La società
mi chiamava se c'erano ordini inevasi, chiedendomi di prenderli in carico, Parte_1
questo succedeva specialmente nel fine settimana
Ed ancora, il driver , acquisite dagli ispettori su Caserta: Persona_6
Preciso che l'applicazione prevedeva una geolocalizzazione tramite la posizione del cellulare che mi era necessaria per stabilire il percorso. Preciso che da un certo punto in poi la geolocalizzazione era diventata obbligatoria per volontà della Società, nel senso che se la posizione del cellulare non era attiva l'applicazione era inutilizzabile
e quindi non si poteva di fatto lavorare
La conoscenza della posizione del driver da parte della società emerge anche dalle dichiarazioni del driver , operante in dal 2019: Persona_7 Parte_1
Quindi una volta preso in carico il turno, se dalla Società vedono che in quel turno io sono fermo, mi chiamano per accertarsi che vada tutto bene e che venga effettuato il lavoro……L'applicazione prevede una geolocalizzazione tramite la posizione del cellulare per potersi muovere
In merito alla conoscenza, da parte di dei tempi di consegna dei drivers il Parte_1
teste ha dichiarato quanto segue: Tes_2
ADR: l'azienda era a conoscenza di tutti gli indirizzi dei punti di ristoro dove prendevamo il pasto da consegnare e anche degli indirizzi dei clienti. Quindi se
l'azienda sapeva che per portare il pasto da un punto X al punto Y occorrevano 5 minuti,, qualora il rider ci avesse messo più tempo l'azienda ci avrebbe chiamato.
………..
16 ADR: la società era a conoscenza dei tempi di consegna dal punto di presa in carico dell'ordine a quello di consegna, in questo modo si giustificano le sollecitazioni provenienti via telefono dalla società per la consegna degli ordini
In merito alla necessità del driver di avvisare la società nel caso di impossibilità di portare a termine le consegne, l' ha dichiarato agli ispettori: Nel caso in cui Per_7 non potessi lavorare più in quel turno, devo avvisare preventivamente l'assistenza, cioè un reparto indicato sull'applicazione a cui devo scrivere per indicare il motivo per cui non posso andare a lavorare
La circostanza è stata confermata dal driver Nel caso non avessi Persona_6
potuto lavorare in quel turno che avevo preso in carico dovevo dare un certo preavviso in un tempo prestabilito….qualche volta mi è capitato di essere chiamato telefonicamente dalla società per prendere ed effettuare un ordine che non era stato preso in carico da nessun altro driver
Con riguardo ai tempi di acquisizione dell'ordine da parte del driver, il teste
, driver operante nel comune di Aversa dal 2015/16 sino al 2018//19, Testimone_3
ha dichiarato:
ADR: l'ordine poteva essere cliccato dai rider venti minuti prima dell'ora in cui il cliente lo desidera a domicilio, ad es. se il cliente formula l'ordine di farsi portare il pasto alle 13, io potevo cliccarlo al massimo alle 12,40 ma non prima.
Dall'istruttoria è altresì emerso che la avesse il controllo della durata Parte_1
dei tempi di consegna, come riferito dal teste Tes_2
ADR: la scelta del tragitto da percorrere da parte del rider dal fornitore di cibo al cliente era libera da parte del rider;
anche perché più ordini portava a termine e più soldi avrebbe guadagnato.. Tuttavia se il rider avesse eseguito un percorso più lungo di quello necessario a portare il pasto al cliente sarebbero arrivate chiamate da parte dei ragazzi che lavoravano all'interno dell'azienda per chiedere chiarimenti.
Agli ispettori, la driver (cfr. verbale in atti), su tale aspetto ha Parte_3 dichiarato: Sono consapevole di essere stata geolocalizzata dall'app, perché sono stata spesso contattata e sollecitata dalla società tramite l'ufficio competente
Anche il driver ha dichiarato agli ispettori: Le modalità di svolgimento Persona_8 della prestazione lavorativa erano indicate dall'applicazione e, che io sappia, io come driver ero geolocalizzato. L'applicazione indicava dove prendere l'ordine e a chi consegnarlo, il percorso e il tempo di consegna ….
17 Preciso che data la disponibilità del turno qualora io successivamente non potessi più lavorare in quel turno, dovevo preavvisare la società . Preciso infatti che una Parte_1
volta data la disponibilità, bisognava essere effettivamente reperibili e pronti a prendere gli ordini ed effettuare le consegne. Posso aggiungere che a volte se avevo data la disponibilità del turno e qualche ordine era rimasto inevaso, mi telefonavano dalla società per dirmi di lavorare l'ordine. Aggiungo che la società Parte_1
aveva previsto che noi driver non potessimo prendere più di una Parte_1
consegna/ordine contemporaneamente, anche se si trattava dello stesso ristoratore dal quale prendere il cibo da consegnare…..quindi la gestione del lavoro era tutta nelle mani della società Parte_1
L'istruttoria ha consentito di rilevare quindi che la società avesse la conoscenza ed il controllo, in tempo reale, della localizzazione del singolo driver, nella fase della consegna del pasto;
tale circostanza consentiva alla azienda di accertare i tempi di percorrenza del fattorino, ed, in caso di sforamento dei tempi, di sollecitare il driver alla consegna o quantomeno di contattare il driver per conoscere le ragioni del ritardo nella consegna. Alla stregua di tali risultanze può dunque ritenersi che l'azienda abbia il controllo sulla efficienza della prestazione lavorativa del fattorino. Tale considerazione scaturisce anche dalla circostanza che la conoscenza della localizzazione del fattorino sia inoltre funzionale alla azienda al fine di sollecitarlo a prendere un ordine inevaso presso un determinato fornitore, come riferito da alcuni drivers.
L'istruttoria ha inoltre confermato che la società avesse la gestione esclusiva dell'organizzazione dei turni lavorativi. In altri termini la individuazione delle fasce orarie della giornata e la loro suddivisione in turni lavorativi (colazione, pranzo, merenda, cena) era stabilita in via autonoma dalla;
nell'ambito di ciascun Parte_1
turno, ogni driver poteva inserirsi (loggarsi) e prenotare una o più consegne.
Un altro aspetto rilevante nella fase esecutiva del rapporto è risultato essere la distinzione tra drivers junior, senior e pro : sul punto risultano dirimenti le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
ADR: era il rider appena entrato: si diventava senior e pro in base all'esperienza Per_9 maturata in azienda e probabilmente al modo in cui lavoravi all'interno dell'azienda, a quanto si fosse efficienti nell'evadere gli ordini. I pro avevano la possibilità di prendere in carico l'ordine due minuti prima del senior e 4 minuti prima dello junior potendosi accaparrare gli ordini più convenienti.
18 ADR era l'azienda a sua discrezione a farti diventare senior o pro o addirittura retrocederti da pro a senior o a junior.
La driver sul punto specifico, ha reso agli ispettori le seguenti Parte_3 dichiarazioni: Ho ricevuto in comodato d'uso un kit….oltre ad un fondo cassa di 60 euro ricevuto tramite bonifico da utilizzare per i pagamenti degli ordini da pagare in contanti o per dare il resto ai clienti finali che pagavano sempre in contanti. Questo fondo cassa è stato dal 2-01-2020 implementato di ulteriori 60 euro perché ero diventata “PRO” cioè un driver esperto che aveva più agevolazioni rispetto alle altre classificazioni dei driver di , cioè , livello di driver basic, e SENIOR, Parte_1 Per_9
che rappresenta un driver con accresciuta esperienza rispetto a quella iniziale. Per questo avevo alcune agevolazioni, tipo quella di optare due consegne sullo stesso esercizio due minuti prima degli altri
Quindi la società aveva attuato – sia pure per un periodo di alcuni mesi – una modalità di progressione di carriera per i drivers lavorativamente più affidabili, tale da consentire a questi (pro o senior) di poter prenotare qualche minuto prima degli altri (junior) i pasti da consegnare, consentendo quindi ai primi di scegliere gli ordini maggiormente ambiti
(es. perché più vicini alla loro posizione, oppure meglio remunerati perché fuori raggio).
A tal proposito, la documentazione in atti – segnatamente le dichiarazioni rese dai drivers agli ispettori – e l'istruttoria hanno consentito anche di provare come la società avesse distinto le aree di consegna all'interno ed all'esterno di un raggio, ai fini, nel secondo caso, della corresponsione di un compenso maggiorato.
Il driver ha infatti dichiarato: “…la determinazione della natura della Persona_6
consegna come fuori raggio o meno era determinata dalla società e veniva comunicata tramite l'applicazione. Preciso che il calcolo del fuori raggio veniva effettuato da un computo fatto dalla società …”
Sul numero di drivers per ogni turno, la driver ha dichiarato agli ispettori: Parte_3
Preciso che il numero dei riders per ogni turno era determinato dalla società a seconda delle esigenze di mercato
Ebbene, dall'esito dell'istruttoria espletata e dalle risultanze della documentazione versata in atti, ad avviso di questo giudicante appare emergere come la prestazione dei drivers sia connotata da una marcata eteroorganizzazione operata dalla
. Parte_1
Anzitutto la geolocalizzazione dei collaboratori – nel senso indicato della conoscenza da parte della società, della posizione dei drivers quantomeno nel tragitto intercorrente
19 tra il punto di ristoro e l'utente finale destinatario della consegna del prodotto – è espressione di un controllo sulla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, elemento evidentemente riconducibile più alla subordinazione che alla prestazione di lavoro autonoma.
Ulteriore elemento di riscontro della prova della geolocalizzazione è la circostanza anch'essa acquisita in istruttoria e rilevata dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai drivers, secondo cui se non si attivava la geolocalizzazione, il fattorino non poteva lavorare e la app si disattivava.
Ancora, la predisposizione dei turni, la determinazione unilaterale degli stessi da parte della società, la sollecitazione ad effettuare la consegna rivolta al driver disponibile evidenziano l'effettivo inserimento nell'organizzazione aziendale del driver e l'osservanza di questi di una disposizione unilaterale aziendale.
Ulteriore elemento sintomatico della riconducibilità del rapporto tra driver e società nell'alveo della eteroorganizzazione è quella della retribuibilità della disponibilità del tempo, indipendentemente dalle consegne effettuate. Tutti i drivers sentiti in sede ispettiva ed anche quelli escussi quali testi hanno infatti confermato che la società corrispondeva loro una somma fissa per la disponibilità al turno, oltre ad un importo per ogni pasto consegnato.
Ebbene, la circostanza dell'essere retribuiti per il solo fatto di porre a disposizione della società le proprie energie lavorative ed a prescindere dal conseguimento di un risultato
– id est della consegna di uno o più pasti - ad avviso di questo giudicante, costituisce manifestazione dell'esercizio di una eterodirezione dell'azienda nei confronti del singolo driver (Cass. 5-11-2014, n.23600; Cass. 22-04-2002, n.5840; Cass. 17-04-1990,
n.3170), posto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, le cui argomentazioni in questa sede di condividono pienamente, la corresponsione di un emolumento fisso mensile è indice della remunerazione della disponibilità del tempo del lavoratore subordinato (Cass. 25-02-2019, n.5436; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252).
La società eccepisce la non esclusività della prestazione dei drivers nei propri confronti, quale elemento che escluderebbe la caratteristica della eterodirezione.
A tale obiezione può tuttavia replicarsi che è astrattamente possibile che un lavoratore intrattenga una pluralità di rapporti di lavoro part-time alle dipendenze di diversi datori, senza che, solo per questo la sua prestazione snaturi la sua natura subordinata.
20 Dall'istruttoria è emersa altresì la sussistenza degli ulteriori elementi, oltre alla eteroorganizzazione, per l'integrazione della figura di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Infatti, viene riconosciuta la natura personale della prestazione, che è ravvisabile in caso di prevalenza del lavoro del prestatore d'opera, sia sull'attività svolta dai suoi collaboratori, sia sull'utilizzazione di strutture e mezzi. Costituisce, infatti, orientamento tradizionale quello per cui, nell'ambito dei rapporti ex articolo 409, n. 3, cpc, la personalità si ha “in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale” (cfr. Cass. Sent. n. 5698 del 19/04/2002; sentenza n. 3485 del 09/03/2001).
Per la stessa giurisprudenza di legittimità, quindi, tale carattere è da escludere quando il collaboratore abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e a dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo
“un'impresa autonoma propria” (cfr., ad es., Cass. n. 709 del 24/01/1998; n. 14636 del
28/12/1999; n. 9547 del 13/07/2001).
Dunque, il carattere meramente personale della prestazione si contrappone a una gestione imprenditoriale dell'attività con organizzazione di mezzi e persone.
Perciò, per verificare la natura personale della prestazione occorre operare un confronto tra il lavoro del prestatore d'opera e l'attività svolta dai suoi collaboratori o le strutture e i mezzi di cui fruisca.
Nella fattispecie in esame, appare chiaramente come, nel caso dei drivers, si possa giungere a un giudizio di una natura prevalentemente personale della prestazione, poiché, certamente elementari mezzi quali uno smartphone e un veicolo di uso comune, non possono assumere preminenza nella gestione del rapporto di lavoro in questione.
L'uso di elementi così semplici conferma, piuttosto, la prevalenza del fattore umano nella prestazione.
Del pari, l'uso di uno smartphone e di un veicolo per svolgere un'attività non complessa e l'assenza assoluta di collaboratori per il driver avvalorano come non si possa ipotizzare per questi un'attività di impresa, dovendosi, quindi, giudicare la prestazione come prevalentemente personale.
Una volta, compiuta tale analisi, non pare assumere particolare differenza la distinzione che vi è stata nella prima versione dell'articolo 2 del dlgs. n. 81/15 e quella successiva al DL n. 101/19, con la sostituzione dell'avverbio “esclusivamente” con la parola
21 “prevalentemente”. Infatti, appare che anche la prima versione della disposizione non potesse richiedere che il prestatore fosse totalmente privo di ogni proprio bene d'uso per rendere l'attività, ma solo che tali attrezzature non fossero particolarmente significative.
Si deve, quindi, addivenire a una soluzione esegetica costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost., interpretandosi la locuzione originaria “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” nel senso che il lavoratore non deve essere dotato di strumentazione particolarmente significativa (o di collaboratori propri) tale da porre in dubbio la natura personale della sua opera.
Appare logico quindi ritenere che i drivers della , che utilizzano attrezzature Parte_1
davvero minimali quali uno smartphone e un veicolo e che rendono il proprio operato con attività strettamente collegata alla propria persona, hanno svolto una attività frutto di una prestazione “prevalentemente” o “esclusivamente” personale e senza un'autonoma organizzazione d'impresa.
Quanto, poi, al requisito della continuità della collaborazione, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo, nel caso, la lettura del modello di contratto prodotto dalla società mostra come il negozio sia destinato a regolare una molteplicità di prestazioni che possono susseguirsi nel tempo, secondo la libera volontà del collaboratore e non prestazioni di tipo occasionale.
Quand'anche, infatti, la scelta del lavoratore fosse di non collegarsi affatto o solo raramente alla applicazione, resta che il contratto stipulato - e, dunque, già la fase negoziale dei rapporti tra le parti - prevedesse e regolasse la possibilità di una molteplicità di prestazioni continuative, cosicché presentava una vocazione di tipo continuativo, nel senso che era destinato a regolare una prestazione perdurante nel tempo.
In altri termini, l'esecuzione e la ripetizione della prestazione lavorativa considerata costituisce l'oggetto e il presupposto del contratto.
A tal proposito è bene osservare come non possa essere accolta una diversa impostazione per cui il requisito della continuatività non sussisterebbe perché non vi sarebbe, nell'ipotesi, alcun impegno contrattuale ad assicurare la prestazione di consegna e, dunque, a soddisfare stabilmente/continuativamente l'interesse della committenza.
Infatti, caratteristica del lavoro eterorganizzato, nella sua fattispecie tipica, è proprio l'ampia autonomia nella fase genetica, cosicché, nell'interpretare il requisito della continuatività, per come testualmente richiesto dall'art. 2 del dlgs. n. 81/15, non può
22 essere ritenuto come proprio dello stesso, un impegno contrattuale ad assicurare la prestazione di consegna, ossia un'obbligazione del driver a una prestazione ripetuta e continuativa nel tempo, ma, al contrario, pur essendo negozialmente contemplata la possibilità di una ripetitività della prestazione, deve essere sempre lasciata la facoltà allo stesso di optare se svolgere o meno l'attività lavorativa.
Sicché, si deve intendere la continuatività come possibilità (a scelta del collaboratore) di continua e ripetuta prestazione nei termini descritti dallo stesso contratto.
Avendone tali caratteri, non si può, dunque, qualificare anche solo il negozio stipulato tra le parti in termini di occasionalità e si deve ritenere sussistente il requisito della continuatività.
La parte ricorrente ritiene di escludere il carattere della eteroorganizzazione per la considerazione che il driver sia libero di accedere o non alla app e di accettare o non gli ordini di acquisto del pasto.
Tale obiezione, pur essendo smentita dalle considerazioni che precedono, tuttavia può essere condivisibile solo nella misura della quantificazione della contribuzione, posto che come ha precisato la S.C. in fattispecie assimilabili alla presente – riguardante gli sportellisti delle agenzie ippiche - il fatto che il lavoratore sia libero di accettare o non accettare l'offerta e di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, non attiene al contenuto della prestazione, bensì è esterno, sul piano non solo logico bensì temporale, in quanto precede lo svolgimento. Tale fatto è idoneo solo eventualmente a precludere - per l'assenza di accettazione - la concreta esistenza d'un rapporto di qualunque natura;
e comporta la conseguente configurazione di rapporti instaurati volta per volta (anche giorno per giorno), in funzione del relativo effettivo svolgimento, e sulla base dell'accettazione e della prestazione data dal lavoratore.
L'accettazione e la presentazione del lavoratore, espressioni del suo consenso, incidono, come elemento necessario ad ogni contratto, sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata: non sulla forma e sul contenuto della prestazione e, pertanto sulla natura del rapporto (cfr. Cass. n. 9343 del 05/05/2005; cfr. anche Cass. n. 3457/2018; Cass. nn.
6761/1999, 12458/2003 e 23846/2017).
Dunque la Suprema Corte, peraltro nella materia del lavoro subordinato e per per un caso particolare, ha considerato il rapporto di lavoro solo per le volte in cui il dipendente abbia accettato di svolgerlo.
23 Considerato, quindi, come i contributi e i premi, con le relative sanzioni e gli interessi debbano essere computati solo con riguardo alla prestazione effettivamente svolta, occorre, a tal punto, individuarla in modo preciso sotto il profilo temporale.
Nel caso in questione, appare corretto misurare il tempo della prestazione, da retribuirsi secondo i parametri della subordinazione, dall'accensione da parte del collaboratore della piattaforma (login), in modo da rendersi disponibile a ricevere gli incarichi da parte della , sino allo spegnimento della stessa (logout). Parte_1
Infatti, si è descritta, finora, un'attività che consiste nella scelta del lavoratore di rendersi disponibile a ricevere ordini da parte della opponente e a cui deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.
Tale disponibilità inizia con l'attivazione della piattaforma e si mantiene fino al suo spegnimento, dovendosi, computare, pertanto, il tempo lavorato ai fini della retribuzione conforme a un lavoro subordinato nei suddetti limiti.
Attraverso tale soluzione, anche una prestazione minima che sia stata considerata
CP_ dall' in tali limiti (login e logout), come lavorata, risulta doverosamente assoggettata a contribuzione.
Ciò premesso, con riguardo alla individuazione della contrattazione applicabile
CP_ ai fini della quantificazione della contribuzione dovuta, l' ha fatto riferimento al
CCNL Logistica in ragione della natura dell'attività svolta dai drivers. La società dal canto proprio, contesta tale applicabilità, assumendo di applicare nei confronti dei prodi dipendenti il CCNL LM TR.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi, oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. (Cass. 30-12-2021 n.42001; Cass. n. 10213 de 2000; Cass. n. 10375 del 2001; Cass. n. 24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015;
Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997).
Nel caso di specie, essendo incontestato in causa che la applichi Parte_1
nei confronti dei propri dipendenti il CCNL LM TR occorre
24 aggiungere che, alla stregua dell'orientamento di legittimità richiamato, l'applicazione della pattuizione collettiva non può essere determinata dalla natura dell'attività svolta
(cfr. anche Cass. 13-07-2009, n.16340; Cass. 05-05-2004, n.8565; Cass. 09-05-2003,
n.7157; Cass. 13-11-1999, n.12608) quanto piuttosto dall'accordo delle parti.
Dunque, in parziale accoglimento della domanda, con riguardo al verbale di accertamento impugnato, la contribuzione applicabile al rapporto di lavoro dei drivers della sarà quella dei lavoratori subordinati con inquadramento nel 7° Parte_1
livello del CCNL LM TR (che individua i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali) con conseguente ricalcolo dell'obbligazione per contributi, interessi e sanzioni, esclusivamente per l'orario effettivamente svolto dai drivers (dal momento del log in, fino al momento del log out) e con versamenti da effettuarsi nella Gestione Lavoratori Dipendenti, con le aliquote contributive per il lavoro subordinato.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in considerazione della complessità della materia trattata e della controvertibilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 05-12-2022 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
• In ordine al verbale di accertamento n. 2021012185/DDL del 28 luglio 2022, notificato l'1.08.2022, dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Caserta, dichiara che ai drivers le cui posizioni contributive siano state esaminate nel verbale, debba essere applicata la contribuzione prevista per il lavoro subordinato alle dipendenze della , con l'inquadramento nel 7° Parte_1
livello del CCNL LM TR, con conseguente obbligazione a carico della per contributi, interessi e sanzioni, esclusivamente Parte_1 per l'orario effettivamente da loro svolto (dal momento del log in, fino al momento del log out) e con versamenti da effettuarsi nella Gestione Lavoratori
Dipendenti, con le relative aliquote contributive;
• Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
25 (dott. Roberto Pellecchia)
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