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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4899/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA NEGRA Parte_1 C.F._1
MICHELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DALLA NEGRA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBARETTO Controparte_1 C.F._2
ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. GAMBARETTO ALBERTO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, : “Accertare e dichiarare, per le ragioni già in atti,
l'intervenuto consistente mutamento in peius per il sig. e in melius per la sig.ra delle Pt_1 _1
pagina 1 di 7 condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sentenza
n. 239/2020, relativa alla causa rubricata al n. 8689/2016 R.G. Tribunale di Vicenza, e, per l'effetto –
a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza - ridurre ad euro 400/mese il contributo posto a carico del sig. per il mantenimento della ex coniuge, o alla minor misura che Parte_1 sarà ritenuta di Giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori non accolti:
Prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Cap. 1) Riferisca la teste quale è la sua attuale occupazione ed il suo reddito lavorativo mensile;
Cap. 2) Vero che, da gennaio 2024 ad oggi , Lei ha effettuato un viaggio-vacanza in Turchia ed è stata più volte in Tunisia, dove lavora il Suo fidanzato/compagno;
Cap. 3) Vero che la signora , far data dal suo trasferimento nella ex abitazione dei coniugi _1
, sita in Bassano Del Grappa Via Trieste n. 11, chiede pressochè quotidianamente Persona_1
che Lei versi un contributo economico per la sua permanenza nella predetta casa;
Cap.4) Riferisca la teste quale è la sua attuale occupazione , il suo reddito lavorativo mensile nonché il luogo abituale ove svolge il Suo lavoro;
Per i suesposti capitoli, si indicano quali testi :
, residente in [...] ( capp. 1,2 e 3) Testimone_1
, residente in [...] (capp. 3 e 4) Testimone_2
Si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, poiché esplorative e tese esclusivamente a sopperire a proprie carenze probatorie.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“- respingersi le istanze del Sig. di revisione dell'assegno corrisposto alla Sig.ra Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e stante l'assenza di intervenute modifiche Controparte_1 delle condizioni economiche del ricorrente dalla sentenza di divorzio ed anzi l'aggravamento della situazione della resistente;
- respingersi, per assenza di legittimazione passiva, le istanze rivolte alla Sig.ra di Controparte_1 revisione dell'assegno corrisposto dal ricorrete in favore della figlia , titolare Testimone_1 quest'ultima di autonoma posizione sostanziale e processuale;
- rifondersi le spese e competenze di giudizio distratte a favore del difensore che ha anticipato le prime
e non riscosso le seconde”.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020.
In particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 600,00 previsto Pt_1
per la figlia maggiorenne , divenuta economicamente autosufficiente, e la Testimone_1 determinazione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge nella minor somma di euro Controparte_1
400,00 mensili in luogo della somma prestabilita di euro 1.000,00. Con vittoria di spese e compensi.
Esponeva che la propria situazione economico patrimoniale era nel tempo mutata in peius, al punto da poter contare - alla data del deposito del ricorso - del solo reddito da pensione di euro 1.034,00 al mese.
Deduceva, inoltre, che già il Tribunale con la suindicata sentenza aveva male interpretato le risultanze istruttorie avuto riguardo alla sua situazione reddituale, facendo proprie delle mere e fuorvianti ipotesi elaborate dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile del dott. giungendo così ad errate Persona_2
conclusioni.
Ad ogni modo, evidenziava che dal 3.7.2023 egli non era più amministratore unico della società Silan
s.r.l., carica che comunque già prima ricopriva gratuitamente, come peraltro riconosciuto dal Tribunale, il quale aveva altresì chiarito che non ne era nemmeno il proprietario.
Dal 23.11.2018, poi, nemmeno era più presidente della società Stragliotto S.p.A., carica Pt_1
ricoperta per nove mesi e che, per sua prospettazione, costituiva l'unica fonte di reddito, oltre alla pensione.
Quanto alla carica ricoperta quale membro del Consiglio di Amministrazione della società agricola
Asticolatte s.r.l., metteva in luce che l'operatività della società era scarsa e che comunque nel 2022 aveva realizzato una perdita d'esercizio di euro 13.420,12.
Inoltre, la casa coniugale sita in Bassano del Grappa, via Trieste n. 11, di cui aveva il Pt_1
50% del diritto di usufrutto, restava nella disponibilità di , nonostante la sentenza di _1 divorzio non avesse confermato a lei l'assegnazione, sicché l'attore continuava ad abitare in un appartamento sito in Marostica che aveva ereditato con quota al 50% insieme alla propria sorella.
L'autovettura Mercedes era stata ceduta in data 22.11.2018 per euro 3.000,00 ed al suo posto era stata acquistata per pari importo una vettura marca Honda Jazz.
Tes_ La figlia aveva nel frattempo trovato una occupazione, ragione per la quale andava revocato l'assegno a suo favore mentre mai aveva cercato una occupazione al fine di rendersi _1
indipendente, come già rilevato dal Tribunale in sede di divorzio.
Con memoria depositata in data 5.4.2024 si costituiva in giudizio sollevando anzitutto _1 eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla chiesta revoca dell'assegno di mantenimento pagina 3 di 7 nei confronti della figlia , già maggiorenne, e chiedendo di mandare respinta ogni Testimone_1 avversa pretesa in relazione alla modifica dell'assegno divorzile. Con spese e compensi da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
La convenuta contestava puntualmente in fatto e diritto la ricostruzione avversaria.
Anzitutto deduceva quale motivo di rigetto del ricorso l'inammissibile critica alla sentenza di divorzio del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020, mai appellata e ormai passata in giudicato.
Ribadiva, ad ogni modo, quanto già dedotto in sede di divorzio, allorché il consulente tecnico d'ufficio dott. aveva già chiarito che l'insieme dei rapporti intrattenuti da a vario titolo con Per_2 Pt_1
società fiduciarie aventi sede a Malta, in Lussemburgo e in Sudafrica, suggeriva che egli avesse accesso a notevoli disponibilità finanziarie, pur non essendone formalmente proprietario.
Esponeva che l'opacità della ricostruzione dei legami effettivamente intrattenuti con le predette società derivavano da un fallimento cui era stato sottoposto il , il quale così aveva poi continuato Pt_1
ad operare dissimulando ogni sua proprietà e disponibilità finanziaria. A tal riguardo, la convenuta precisava che in sede di divorzio il dott. aveva evidenziato che il valore patrimoniale di Silan Per_2
s.r.l. ammontava a ben oltre cinque milioni di euro.
Le concrete disponibilità patrimoniali dell'attore dovevano ritenersi confermate anche dal fatto che egli aveva proposto nelle more due giudizi nei confronti della convenuta, l'uno al fine di ottenere la restituzione di quadri conservati nella casa familiare e l'altro, per ottenere il pagamento della indennità per occupazione al 50% della casa coniugale. In particolare, in qualità di creditore della somma di euro
50.000,00 derivante da quest'ultimo processo, egli aveva così intrapreso anche una procedura di esecuzione immobiliare sull'unico cespite immobiliare di cui anche la convenuta era comproprietaria.
Deduceva che altro utile indicatore presuntivo della reale situazione reddituale dell'attore doveva ritenersi il fatto che negli ultimi anni la somma di euro 1.600,00 relativa all'assegno per la figlia e l'ex coniuge veniva versata in contanti;
somma effettivamente versata che strideva fortemente con la dichiarata situazione di indisponibilità economica patrimoniale allegata dall'avversario processuale.
Infine, evidenziava che dal deposito della sentenza di divorzio le condizioni patrimoniali _1
Tes_ erano mutate in peggio solo per essa stessa, posto che era tornata a vivere presso di lei la figlia affetta da una grave patologia (sclerosi multipla) acché ella era tornata ad occuparsi della sua esclusiva assistenza e mantenimento presso la casa familiare di Bassano del Grappa, comunque sottoposta ad esecuzione immobiliare dall'ex marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 7.5.2024 l'attore confermava
Tes_ l'avvenuta rinuncia della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Le parti insistevano per le prove chieste con le memorie istruttorie. Il Giudice sciolta la riserva assunta alla pagina 4 di 7 CP_ udienza disponeva il solo ordine di esibizione ad relativamente ad eventuali trattamenti pensionistici erogati in favore di e fissava l'udienza del 26.9.2024 per verifica dell'ordine _1
di esibizione, ove veniva chiarito che la convenuta aveva altresì acquistato dalle due figlie, e Tes_2
Tes_
la nuda proprietà della casa familiare. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso.
* * *
Va dato atto del fatto che la chiesta revoca dell'assegno di mantenimento disposto dalla sentenza di divorzio n. 238/2020 del 4.2.2020 in favore della figlia è stata espressamente rinunciata, Testimone_1
dunque, non seguirà alcuna statuizione del Tribunale su di essa.
Va invece presa in esame la chiesta modifica dell'assegno divorzile stabilito in favore di _1
che chiede di rideterminare nella minor somma di euro 400,00 al mese in luogo della Pt_1
somma precedentemente stabilita di euro 1.000,00.
La domanda è fondata solo in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto precisato che per giurisprudenza di legittimità costante la modifica delle condizioni disposte in sede di divorzio è ammissibile se e solo se successivamente alla decisione del Tribunale è intervenuto un significativo ed effettivo mutamento della situazione economica patrimoniale degli ex coniugi, dovendosi escludere la possibilità di mettere a critica le condizioni di divorzio stabilite in sentenza in assenza di rilevanti fatti sopravvenuti in tal senso (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 17/03/2025, n. 7121: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di
"giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali”).
Ciò posto, va dunque evidenziato che successivamente alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 non è intervenuto nessun peggioramento della situazione economico patrimoniale di . Pt_1
In effetti, va chiarito che già in sede di divorzio lamentava, come lamenta in questa sede, Pt_1
che l'unica fonte di sostentamento è la pensione percepita, al tempo pari ad euro 832,10 mensili ed oggi pari ad euro 1.034,00 (cfr. sentenza del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 allegata quale doc. 1 attore, p. 12: “…Da allora ha dedotto una riduzione dei suoi redditi assumendo che Pt_1
non svolge più l'attività di imprenditore e che i suoi redditi sono costituiti dalla sola pensione pari ad
€ 832,10 mensili (cfr. doc. 14 ricorrente)…”; cfr. ricorso, p. 5).
Ciononostante, in sede di divorzio, a seguito degli accertamenti tecnici svolti per mezzo di consulenza pagina 5 di 7 tecnica d'ufficio del dott. emergeva che la situazione economico reddituale dell'attore era Per_2
tutt'altro che limpida e sulla soglia dell'indigenza, ricoprendo egli vari incarichi in molteplici società di capitali aventi sede in Malta, Lussemburgo e Sudafrica, che pur gratuiti e pur senza esserne formalmente il titolare, conducevano il Tribunale a ritenere che vantasse ben più ampia Pt_1
disponibilità patrimoniale di quella allegata in giudizio.
Ai fini che ci occupano, e per l'esame nel merito della chiesta modifica, non va allora sottaciuto che già al tempo del divorzio, l'assegno divorzile di euro 1.000,00 in favore di veniva determinato _1
tenendo in debito conto che lamentava quale unica fonte di reddito la pensione, che era Pt_1
proprietario di un'autovettura Mercedes e che ricopriva la carica di amministratore unico di Silan s.r.l. oltre ad essere presidente del Consiglio di Amministrazione di Stragliotto S.p.A. e Asticolatte s.r.l..
Ne consegue allora che non costituiscono certamente circostanze rilevanti sopravvenute le seguenti dedotte in ricorso da : (i) l'acquisto dell'autovettura Honda Jazz in sostituzione Pt_1 dell'autovettura Mercedes, perché di pari importo (euro 3.000,00). Peraltro va rilevato che la cessione risale al 22.11.2018 ovverossia a tempo antecedente alla pronuncia del Tribunale;
(ii) il fatto che dal
23.11.2018 l'attore non fosse più presidente di Stragliotto S.p.A., atteso che già il Tribunale nella sentenza n. 239/2020 ne aveva dato atto (cfr. doc. 1 attore, p. 13); (iii) il fatto che l'incarico per
Asticolatte s.r.l. fosse gratuito e che nel 2022 si fosse registrata una perdita d'esercizio, atteso che la circostanza dell'esistenza dell'incarico era stata già presa in esame dal Tribunale (cfr. doc. 1 attore, p.
12) e che la successiva dedotta perdita d'esercizio di società di capitale non è comunque idonea a suscitare ripercussioni sulla sfera reddituale di . Pt_1
Quanto poi al fatto allegato che dal 3.7.2023 non ricoprirebbe più la carica di Pt_1
amministratore unico di Silan s.r.l. va evidenziato che, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, p. 3), già nell'ambito della causa di divorzio il Tribunale aveva chiarito che comunque detto incarico veniva ricoperto gratuitamente, di talché non si ravvede nessuna intervenuta modifica peggiorativa della situazione patrimoniale dell'attore, non essendo venuto meno alcun reddito a fronte di tale circostanza.
Irrilevanti, inoltre, in questa sede le questioni dedotte attinenti al ruolo di rispetto alla Pt_1
compagine societaria di Silan s.r.l., già ampiamente esaminate nella sentenza di divorzio del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 anche a fronte dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio del dott. sicché assente la proposizione di appello delle parti in merito, è pacifico che sul Persona_2
decisum è già inevitabilmente sceso il crisma del giudicato.
Nessuna rilevante diminuzione patrimoniale reddituale di è allora maturata. Pt_1
CP_ Va tuttavia evidenziato che a seguito della documentazione depositata in giudizio da a fronte del disposto ordine di esibizione rispetto l'erogazione di eventuali trattamenti pensionistici in favore di pagina 6 di 7 è emerso che effettivamente quest'ultima a partire dal mese di maggio 2024 è beneficiaria _1
di una pensione di vecchiaia di euro 611,77 al mese (cfr. nota deposito del 12.7.2024).
La convenuta deduce tuttavia da ultimo un severo peggioramento della propria condizione di salute legato alla patologia oncologica che le è stata diagnosticata, oltre al fatto che a seguito della grave
Tes_ patologia degenerativa (sclerosi multipla) diagnosticata alla figlia la stessa è tornata a vivere con la madre presso la casa familiare ove può adeguatamente prendersene cura (cfr. doc. 13 convenuta).
E' dunque emerso in corso di causa un miglioramento della situazione economico reddituale di accompagnato però da un peggioramento del suo stato di salute legato alle terapie salva _1
vita cui è sottoposta a fronte della grave patologia oncologica che le è stata diagnostica.
Dette nuove circostanze sopravvenute sono certamente rilevanti e se impongono, da un lato, di ridurre l'assegno divorzile a fronte della nuova entrata patrimoniale data dalla pensione, dall'altro lato impongono di considerare anche che le terapie e cure da fronteggiare avranno certamente un impatto sulla situazione economica della convenuta.
Ne consegue che l'assegno divorzile in favore di va rideterminato pari ad euro 750,00 _1
mensili, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Le spese di lite del presente procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza, da un lato l'attore che ha rinunciato (cfr. art. 306 co. 4 c.p.c.) alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (e che comunque ha Testimone_1
chiesto una diminuzione dell'assegno divorzile dell'ex moglie in misura ampiamente maggiore a quella riconosciuta), dall'altro lato la convenuta che ha giovato in parte di un miglioramento della propria situazione economica per effetto della pensione di vecchiata medio tempore percepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
239/2020 del 4/2/2020 vengano modificate nei termini seguenti:
- che corrisponda a la somma di euro 750,00 mensile Parte_1 Controparte_1
(somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di assegno divorzile.
2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4899/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA NEGRA Parte_1 C.F._1
MICHELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DALLA NEGRA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBARETTO Controparte_1 C.F._2
ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. GAMBARETTO ALBERTO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, : “Accertare e dichiarare, per le ragioni già in atti,
l'intervenuto consistente mutamento in peius per il sig. e in melius per la sig.ra delle Pt_1 _1
pagina 1 di 7 condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sentenza
n. 239/2020, relativa alla causa rubricata al n. 8689/2016 R.G. Tribunale di Vicenza, e, per l'effetto –
a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza - ridurre ad euro 400/mese il contributo posto a carico del sig. per il mantenimento della ex coniuge, o alla minor misura che Parte_1 sarà ritenuta di Giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori non accolti:
Prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Cap. 1) Riferisca la teste quale è la sua attuale occupazione ed il suo reddito lavorativo mensile;
Cap. 2) Vero che, da gennaio 2024 ad oggi , Lei ha effettuato un viaggio-vacanza in Turchia ed è stata più volte in Tunisia, dove lavora il Suo fidanzato/compagno;
Cap. 3) Vero che la signora , far data dal suo trasferimento nella ex abitazione dei coniugi _1
, sita in Bassano Del Grappa Via Trieste n. 11, chiede pressochè quotidianamente Persona_1
che Lei versi un contributo economico per la sua permanenza nella predetta casa;
Cap.4) Riferisca la teste quale è la sua attuale occupazione , il suo reddito lavorativo mensile nonché il luogo abituale ove svolge il Suo lavoro;
Per i suesposti capitoli, si indicano quali testi :
, residente in [...] ( capp. 1,2 e 3) Testimone_1
, residente in [...] (capp. 3 e 4) Testimone_2
Si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, poiché esplorative e tese esclusivamente a sopperire a proprie carenze probatorie.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“- respingersi le istanze del Sig. di revisione dell'assegno corrisposto alla Sig.ra Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e stante l'assenza di intervenute modifiche Controparte_1 delle condizioni economiche del ricorrente dalla sentenza di divorzio ed anzi l'aggravamento della situazione della resistente;
- respingersi, per assenza di legittimazione passiva, le istanze rivolte alla Sig.ra di Controparte_1 revisione dell'assegno corrisposto dal ricorrete in favore della figlia , titolare Testimone_1 quest'ultima di autonoma posizione sostanziale e processuale;
- rifondersi le spese e competenze di giudizio distratte a favore del difensore che ha anticipato le prime
e non riscosso le seconde”.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020.
In particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 600,00 previsto Pt_1
per la figlia maggiorenne , divenuta economicamente autosufficiente, e la Testimone_1 determinazione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge nella minor somma di euro Controparte_1
400,00 mensili in luogo della somma prestabilita di euro 1.000,00. Con vittoria di spese e compensi.
Esponeva che la propria situazione economico patrimoniale era nel tempo mutata in peius, al punto da poter contare - alla data del deposito del ricorso - del solo reddito da pensione di euro 1.034,00 al mese.
Deduceva, inoltre, che già il Tribunale con la suindicata sentenza aveva male interpretato le risultanze istruttorie avuto riguardo alla sua situazione reddituale, facendo proprie delle mere e fuorvianti ipotesi elaborate dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile del dott. giungendo così ad errate Persona_2
conclusioni.
Ad ogni modo, evidenziava che dal 3.7.2023 egli non era più amministratore unico della società Silan
s.r.l., carica che comunque già prima ricopriva gratuitamente, come peraltro riconosciuto dal Tribunale, il quale aveva altresì chiarito che non ne era nemmeno il proprietario.
Dal 23.11.2018, poi, nemmeno era più presidente della società Stragliotto S.p.A., carica Pt_1
ricoperta per nove mesi e che, per sua prospettazione, costituiva l'unica fonte di reddito, oltre alla pensione.
Quanto alla carica ricoperta quale membro del Consiglio di Amministrazione della società agricola
Asticolatte s.r.l., metteva in luce che l'operatività della società era scarsa e che comunque nel 2022 aveva realizzato una perdita d'esercizio di euro 13.420,12.
Inoltre, la casa coniugale sita in Bassano del Grappa, via Trieste n. 11, di cui aveva il Pt_1
50% del diritto di usufrutto, restava nella disponibilità di , nonostante la sentenza di _1 divorzio non avesse confermato a lei l'assegnazione, sicché l'attore continuava ad abitare in un appartamento sito in Marostica che aveva ereditato con quota al 50% insieme alla propria sorella.
L'autovettura Mercedes era stata ceduta in data 22.11.2018 per euro 3.000,00 ed al suo posto era stata acquistata per pari importo una vettura marca Honda Jazz.
Tes_ La figlia aveva nel frattempo trovato una occupazione, ragione per la quale andava revocato l'assegno a suo favore mentre mai aveva cercato una occupazione al fine di rendersi _1
indipendente, come già rilevato dal Tribunale in sede di divorzio.
Con memoria depositata in data 5.4.2024 si costituiva in giudizio sollevando anzitutto _1 eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla chiesta revoca dell'assegno di mantenimento pagina 3 di 7 nei confronti della figlia , già maggiorenne, e chiedendo di mandare respinta ogni Testimone_1 avversa pretesa in relazione alla modifica dell'assegno divorzile. Con spese e compensi da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
La convenuta contestava puntualmente in fatto e diritto la ricostruzione avversaria.
Anzitutto deduceva quale motivo di rigetto del ricorso l'inammissibile critica alla sentenza di divorzio del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020, mai appellata e ormai passata in giudicato.
Ribadiva, ad ogni modo, quanto già dedotto in sede di divorzio, allorché il consulente tecnico d'ufficio dott. aveva già chiarito che l'insieme dei rapporti intrattenuti da a vario titolo con Per_2 Pt_1
società fiduciarie aventi sede a Malta, in Lussemburgo e in Sudafrica, suggeriva che egli avesse accesso a notevoli disponibilità finanziarie, pur non essendone formalmente proprietario.
Esponeva che l'opacità della ricostruzione dei legami effettivamente intrattenuti con le predette società derivavano da un fallimento cui era stato sottoposto il , il quale così aveva poi continuato Pt_1
ad operare dissimulando ogni sua proprietà e disponibilità finanziaria. A tal riguardo, la convenuta precisava che in sede di divorzio il dott. aveva evidenziato che il valore patrimoniale di Silan Per_2
s.r.l. ammontava a ben oltre cinque milioni di euro.
Le concrete disponibilità patrimoniali dell'attore dovevano ritenersi confermate anche dal fatto che egli aveva proposto nelle more due giudizi nei confronti della convenuta, l'uno al fine di ottenere la restituzione di quadri conservati nella casa familiare e l'altro, per ottenere il pagamento della indennità per occupazione al 50% della casa coniugale. In particolare, in qualità di creditore della somma di euro
50.000,00 derivante da quest'ultimo processo, egli aveva così intrapreso anche una procedura di esecuzione immobiliare sull'unico cespite immobiliare di cui anche la convenuta era comproprietaria.
Deduceva che altro utile indicatore presuntivo della reale situazione reddituale dell'attore doveva ritenersi il fatto che negli ultimi anni la somma di euro 1.600,00 relativa all'assegno per la figlia e l'ex coniuge veniva versata in contanti;
somma effettivamente versata che strideva fortemente con la dichiarata situazione di indisponibilità economica patrimoniale allegata dall'avversario processuale.
Infine, evidenziava che dal deposito della sentenza di divorzio le condizioni patrimoniali _1
Tes_ erano mutate in peggio solo per essa stessa, posto che era tornata a vivere presso di lei la figlia affetta da una grave patologia (sclerosi multipla) acché ella era tornata ad occuparsi della sua esclusiva assistenza e mantenimento presso la casa familiare di Bassano del Grappa, comunque sottoposta ad esecuzione immobiliare dall'ex marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 7.5.2024 l'attore confermava
Tes_ l'avvenuta rinuncia della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Le parti insistevano per le prove chieste con le memorie istruttorie. Il Giudice sciolta la riserva assunta alla pagina 4 di 7 CP_ udienza disponeva il solo ordine di esibizione ad relativamente ad eventuali trattamenti pensionistici erogati in favore di e fissava l'udienza del 26.9.2024 per verifica dell'ordine _1
di esibizione, ove veniva chiarito che la convenuta aveva altresì acquistato dalle due figlie, e Tes_2
Tes_
la nuda proprietà della casa familiare. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso.
* * *
Va dato atto del fatto che la chiesta revoca dell'assegno di mantenimento disposto dalla sentenza di divorzio n. 238/2020 del 4.2.2020 in favore della figlia è stata espressamente rinunciata, Testimone_1
dunque, non seguirà alcuna statuizione del Tribunale su di essa.
Va invece presa in esame la chiesta modifica dell'assegno divorzile stabilito in favore di _1
che chiede di rideterminare nella minor somma di euro 400,00 al mese in luogo della Pt_1
somma precedentemente stabilita di euro 1.000,00.
La domanda è fondata solo in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto precisato che per giurisprudenza di legittimità costante la modifica delle condizioni disposte in sede di divorzio è ammissibile se e solo se successivamente alla decisione del Tribunale è intervenuto un significativo ed effettivo mutamento della situazione economica patrimoniale degli ex coniugi, dovendosi escludere la possibilità di mettere a critica le condizioni di divorzio stabilite in sentenza in assenza di rilevanti fatti sopravvenuti in tal senso (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 17/03/2025, n. 7121: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di
"giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali”).
Ciò posto, va dunque evidenziato che successivamente alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 non è intervenuto nessun peggioramento della situazione economico patrimoniale di . Pt_1
In effetti, va chiarito che già in sede di divorzio lamentava, come lamenta in questa sede, Pt_1
che l'unica fonte di sostentamento è la pensione percepita, al tempo pari ad euro 832,10 mensili ed oggi pari ad euro 1.034,00 (cfr. sentenza del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 allegata quale doc. 1 attore, p. 12: “…Da allora ha dedotto una riduzione dei suoi redditi assumendo che Pt_1
non svolge più l'attività di imprenditore e che i suoi redditi sono costituiti dalla sola pensione pari ad
€ 832,10 mensili (cfr. doc. 14 ricorrente)…”; cfr. ricorso, p. 5).
Ciononostante, in sede di divorzio, a seguito degli accertamenti tecnici svolti per mezzo di consulenza pagina 5 di 7 tecnica d'ufficio del dott. emergeva che la situazione economico reddituale dell'attore era Per_2
tutt'altro che limpida e sulla soglia dell'indigenza, ricoprendo egli vari incarichi in molteplici società di capitali aventi sede in Malta, Lussemburgo e Sudafrica, che pur gratuiti e pur senza esserne formalmente il titolare, conducevano il Tribunale a ritenere che vantasse ben più ampia Pt_1
disponibilità patrimoniale di quella allegata in giudizio.
Ai fini che ci occupano, e per l'esame nel merito della chiesta modifica, non va allora sottaciuto che già al tempo del divorzio, l'assegno divorzile di euro 1.000,00 in favore di veniva determinato _1
tenendo in debito conto che lamentava quale unica fonte di reddito la pensione, che era Pt_1
proprietario di un'autovettura Mercedes e che ricopriva la carica di amministratore unico di Silan s.r.l. oltre ad essere presidente del Consiglio di Amministrazione di Stragliotto S.p.A. e Asticolatte s.r.l..
Ne consegue allora che non costituiscono certamente circostanze rilevanti sopravvenute le seguenti dedotte in ricorso da : (i) l'acquisto dell'autovettura Honda Jazz in sostituzione Pt_1 dell'autovettura Mercedes, perché di pari importo (euro 3.000,00). Peraltro va rilevato che la cessione risale al 22.11.2018 ovverossia a tempo antecedente alla pronuncia del Tribunale;
(ii) il fatto che dal
23.11.2018 l'attore non fosse più presidente di Stragliotto S.p.A., atteso che già il Tribunale nella sentenza n. 239/2020 ne aveva dato atto (cfr. doc. 1 attore, p. 13); (iii) il fatto che l'incarico per
Asticolatte s.r.l. fosse gratuito e che nel 2022 si fosse registrata una perdita d'esercizio, atteso che la circostanza dell'esistenza dell'incarico era stata già presa in esame dal Tribunale (cfr. doc. 1 attore, p.
12) e che la successiva dedotta perdita d'esercizio di società di capitale non è comunque idonea a suscitare ripercussioni sulla sfera reddituale di . Pt_1
Quanto poi al fatto allegato che dal 3.7.2023 non ricoprirebbe più la carica di Pt_1
amministratore unico di Silan s.r.l. va evidenziato che, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, p. 3), già nell'ambito della causa di divorzio il Tribunale aveva chiarito che comunque detto incarico veniva ricoperto gratuitamente, di talché non si ravvede nessuna intervenuta modifica peggiorativa della situazione patrimoniale dell'attore, non essendo venuto meno alcun reddito a fronte di tale circostanza.
Irrilevanti, inoltre, in questa sede le questioni dedotte attinenti al ruolo di rispetto alla Pt_1
compagine societaria di Silan s.r.l., già ampiamente esaminate nella sentenza di divorzio del Tribunale di Vicenza n. 239/2020 del 4.2.2020 anche a fronte dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio del dott. sicché assente la proposizione di appello delle parti in merito, è pacifico che sul Persona_2
decisum è già inevitabilmente sceso il crisma del giudicato.
Nessuna rilevante diminuzione patrimoniale reddituale di è allora maturata. Pt_1
CP_ Va tuttavia evidenziato che a seguito della documentazione depositata in giudizio da a fronte del disposto ordine di esibizione rispetto l'erogazione di eventuali trattamenti pensionistici in favore di pagina 6 di 7 è emerso che effettivamente quest'ultima a partire dal mese di maggio 2024 è beneficiaria _1
di una pensione di vecchiaia di euro 611,77 al mese (cfr. nota deposito del 12.7.2024).
La convenuta deduce tuttavia da ultimo un severo peggioramento della propria condizione di salute legato alla patologia oncologica che le è stata diagnosticata, oltre al fatto che a seguito della grave
Tes_ patologia degenerativa (sclerosi multipla) diagnosticata alla figlia la stessa è tornata a vivere con la madre presso la casa familiare ove può adeguatamente prendersene cura (cfr. doc. 13 convenuta).
E' dunque emerso in corso di causa un miglioramento della situazione economico reddituale di accompagnato però da un peggioramento del suo stato di salute legato alle terapie salva _1
vita cui è sottoposta a fronte della grave patologia oncologica che le è stata diagnostica.
Dette nuove circostanze sopravvenute sono certamente rilevanti e se impongono, da un lato, di ridurre l'assegno divorzile a fronte della nuova entrata patrimoniale data dalla pensione, dall'altro lato impongono di considerare anche che le terapie e cure da fronteggiare avranno certamente un impatto sulla situazione economica della convenuta.
Ne consegue che l'assegno divorzile in favore di va rideterminato pari ad euro 750,00 _1
mensili, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Le spese di lite del presente procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza, da un lato l'attore che ha rinunciato (cfr. art. 306 co. 4 c.p.c.) alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (e che comunque ha Testimone_1
chiesto una diminuzione dell'assegno divorzile dell'ex moglie in misura ampiamente maggiore a quella riconosciuta), dall'altro lato la convenuta che ha giovato in parte di un miglioramento della propria situazione economica per effetto della pensione di vecchiata medio tempore percepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
239/2020 del 4/2/2020 vengano modificate nei termini seguenti:
- che corrisponda a la somma di euro 750,00 mensile Parte_1 Controparte_1
(somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di assegno divorzile.
2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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