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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG n.2867/2019 vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, al Corso Novara n. 20, presso lo studio dell'avv. Salvatore Giancone che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in data 22.10.2018 e depositata con atto separato;
fax 08119572331; pec: Email_1
Appellante
CONTRO
(CF: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Napoli, alla Via Carbonara 20, presso lo studio degli avv.ti Alberto D'Angelo e
Stefano D'Angelo che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello (fax
0814206846 – pec: Email_2
Appellato Email_3
Controparte_2
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del l.r.p.t. e Direttore Generale, dr. A.M. rapp.to e difeso Controparte_3
dall'avv. Paola Cosmai (C.F.: e dall'avv. Annalisa Sarnataro C.F._3
(C.F.: in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa C.F._4
di costituzione, con domicilio eletto presso la sede legale dell' in Napoli alla CP_2
Via Mariano Semmola – U.O.C. Avvocatura – Affari Legali;
fax 0815903834; pec:
Email_4 Email_5
Appellato (C.F ) elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
Torre Annunziata alla Piazza E. Cesaro 70, presso lo studio dell'avv. Sara Iennaco che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simona Ferrari, lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello
(fax 0818615831 – pec: Email_6
Appellato Email_7
P.IVA - C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Milano alla via Marco Ulpio Traiano, 18, in persona del l.r.p.t., Dr. Per_1
giusto atto di "Cessazione e conferimento di poteri" per Notaio
[...] [...]
di Torino del 23.06.2011, repertorio n. 68185, raccolta n. 29577, Per_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia, 79, presso l'Avv. Antonio Silvio Gandino (C.F.n. ) che la rappresenta e C.F._6
difende in forza di mandato in calce alla comparsa costituzione in appello (fax
081.412998; pec: . Email_8
Appellata
, (già ), Controparte_6 Controparte_7 con sede in St. James's Street Nottingham NG1 6FG, (Regno Unito), P.IVA
iscritta alla Companies House (UK) al n. , in persona del P.IVA_4 P.IVA_5
l.r.p.t. nella sua qualità di procuratrice speciale, rappresentata, Controparte_8 difesa ed elett.te domiciliata presso l'Avv. Vincenzo Capodanno (C.F.
), con studio legale in Napoli alla via Mario Gigante, 90 in C.F._7
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (fax:
0812394799; PEC: . Email_9
- Appellata
(Partita I.V.A.: Controparte_9
), in persona del CURATORE p.t. nella persona del professionista P.IVA_6
nominato responsabile della procedura Dott. (cod. fisc. Controparte_10 [...]
) - C.F._8 Controparte_11
in Napoli alla via Caracciolo n.15, rapp.to e difeso in primo grado dall'avv.
Damiano Iuliano ( ) con studio in Napoli, alla Via Pietro CodiceFiscale_9 Colletta n. 35; - Appellato contumace in appello
OGGETTO: gravame avverso la sentenza nr. 10690/2018 resa dal Tribunale di
Napoli all'udienza del 10 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
- per l'appellante Parte_1
a. in via principale, accertare la responsabilità del dott. per le lesioni CP_1 riportate dall'appellante a seguito e per effetto dell'intervento chirurgico del 12.04.2011, dovute alla sua non corretta esecuzione, alla mancanza di un consenso informato, nonché al ritardo diagnostico nella fase post-operatoria;
b. condannare il dott. nonché gli altri appellati dott. CP_1 Controparte_4
l' la Controparte_12
la ed il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
in persona dei rispettivi l.r.p.t., tutti in solido tra loro o chi di
[...] ragione, al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, per complessivi euro
236.895,00 di cui euro 176.935,00 per danno biologico da lesione della integrità psicofisica permanente pari al 30% di danno biologico;
euro 2.940,00 per invalidità temporanea totale per gg. 20; euro 1.470,00 per invalidità temporanea parziale al 30% per gg. 20, nonché euro 54.670,00 per danno morale, o per la diversa somma – maggiore o minore – da liquidarsi anche in via equitativa, con gli interessi legali come per legge;
c. in subordine ed istruttoria, laddove ritenuto necessario, nominare un consulente medico
d'ufficio, specialista in medicina legale ai sensi della cd. riforma Gelli, se del caso da affiancare ad altro medico specialista nel settore chirurgico di riferimento per l'intervento di cui è causa, al solo fine dell'accertamento della responsabilità del dott. per CP_1 tutte le causali ed i titoli in atti;
fermo ed invariato il già accertato nesso di causalità e la quantificazione dei danni compiuti nel giudizio di primo grado;
all'esito emettere nei confronti di tutti gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, i provvedimenti di condanna così come articolati al punto b) che precede.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Per l'appellato : “: CP_1
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., confermando la Parte_1 sentenza resa in primo grado;
2. nel merito, in via principale, rigettare perché infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra confermando la sentenza nr. 10690 resa dal Tribunale di Napoli Parte_1 in data 10.12.2018, pubblicata in pari data;
rigettare comunque le domande svolte dall'attore contro il dott. per i motivi esposti in narrativa;
respingere perché CP_1 inammissibile la domanda di nuova CTU chiesta dalla sig.ra rigettare le Parte_1 domande anche incidentali degli altri appellanti;
condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi, ivi compresi gli oneri accessori, del presente grado di giudizio;
3. in subordine, nel caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, accogliere le domande di manleva spiegate dal dott. e riproposte nel presente CP_1 grado, vinte le spese del doppio grado.”.
Per l'appellato Controparte_13
:
[...]
“1. dichiarare inammissibile ed infondato l'avverso appello, confermando la sentenza del tribunale di Napoli, Sezione Civile VIII, del 10 dicembre 2018, n. 10690;
2. rigettare l'avversa domanda siccome infondata;
3. respingere perché inammissibile e comunque meramente speculativa la domanda nuova di C.t.u., invocata peraltro dall'odierna appellante ai sensi della c.d. Riforma Gelli entrata in vigore di gran lunga dopo i fatti di causa, il cui processo è stato incardinato ed istruito ancor prima della sua promulgazione;
4. rigettare per quanto di ragione le domande, spiegate in sede di appello incidentale dagli altri appellati;
5. in ogni caso, nel caso di riforma e/o annullamento totale o anche solo parziale della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di manleva spiegata dal medesimo nei confronti della compagnia assicuratrice dell' , in persona del suo Controparte_14 legale rapp.te pro-tempore, chiamata in garanzia in primo grado, affinché tenga indenne
l' da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria dovesse residuargli Controparte_13 dall'accoglimento totale o parziale delle avverse domande e, per l'effetto, dalla condanna, anche solo parziale o solidale, nella presente controversia;
6. condannare parte appellante o appellate alla refusione delle spese e delle competenze professionali del doppio grado ex D.M. n. 55/2014.”. Per l'appellato : “ Controparte_4
1. in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. in subordine, nel caso di riforma della sentenza, rigettare la domanda di risarcimento danni da chiunque proposta verso il dott. e la domanda di rivalsa proposta dal dott. CP_4 nei confronti del dott. in quanto infondata sia in punto di an che di quantum, CP_1 CP_4 con particolare riguardo all'assenza di contestazioni all'operato del dott. sia da parte CP_4 attorea che del dott. CP_1
3. in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, condannare l'
[...]
e/o la Compagnia di Assicurazione Controparte_13 Controparte_6
(in forza della garanzia estesa ai medici dipendenti) a pagare ex art. 1917 c.c.
[...] direttamente all'attrice tutti i danni dalla stessa subiti ovvero tenere indenne il dott. CP_4 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sentenza impugnata, oltre il rimborso delle spese legali.
4. nel caso si accertasse la mancata stipula di valida polizza assicurativa da parte dell' o di mancata operatività della Controparte_13 garanzia, dichiarare l'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e risarcire il dott. dei danni da questi subiti in CP_4 dipendenza di detto inadempimento, condannando l' Controparte_13
a pagare direttamente all'avente diritto. Con vittoria di spese, onorari ed
[...] accessori di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata “
1. respingere il gravame perché infondato Controparte_5 in fatto ed in diritto;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali;
in subordine, accogliere le conclusioni così come rassegnate nel giudizio di primo grado e:
1) rigettare la domanda diretta, di manleva e di garanzia rivolta dal Dr. nei CP_1 confronti della accertando l'inoperatività della polizza Controparte_5 assicurativa relativamente ai fatti per cui è causa;
2) nel caso accoglimento della domanda attorea nonché quella di garanzia e manleva eventualmente riproposta dal Dr. accertare e dichiarare la sussistenza delle CP_1 condizioni previste dall'art. 23 delle Condizioni Generali dell'Assicurazione racchiuse nel contratto depositato dalla e l'operatività della garanzia Controparte_5 assicurativa solo in secondo rischio, così come previsto dalla norma contrattuale;
- dichiarare la tenuta ad erogare l'indennizzo entro i limiti ed Controparte_5 alle condizioni tutti previsti dal contratto di assicurazione di cui alla polizza assicurativa prodotta in atti, compreso il limite indennitario costituito dal massimale ivi pattuito per
l'importo pari ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00);
- nel caso di accoglimento della domanda di garanzia e manleva eventualmente riproposta dal Dr. porre ad esclusivo carico del medesimo le spese ed i compensi di CP_1 avvocato relativi all'attività professionale posta in essere dai suoi difensori;
3. condannare chi di ragione al pagamento delle spese processuali.
Per l'appellata : Controparte_6
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione, e reiterate tutte le eccezioni formulate in comparsa di costituzione di cui al primo grado di giudizio:
1) dichiarare inammissibile e comunque infondato l'avverso appello, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Civile VIII, del 10 dicembre 2018, n.
10690;
2) rigettare l'avversa domanda siccome infondata per le causali tutte esposte;
3) respingere perché inammissibile e comunque meramente speculativa la domanda di nuova C.t.u., invocata peraltro dall'odierna appellante ai sensi della cd. riforma Gelli entrata in vigore di gran lunga dopo i fatti di causa, il cui processo è stato incardinato ed istruito ancor prima della sua promulgazione;
4) rigettare per quanto di ragione le domande, anche spiegate in sede di appello incidentale, dagli altri appellati;
5) condannare la parte appellante o le appellate alla refusione delle spese e delle competenze professionali del doppio grado ex D.M. n. 55/2014.”.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato il 25.06.2013 la sig.ra deduceva che, in data Parte_1
12.04.2011, veniva ricoverata presso la Casa di Cura Villa del Sole con diagnosi di ingresso "Carcinoma misto papillare e follicolare della tiroide"; si sottoponeva, in pari data, ad un intervento chirurgico di "tiroidectomia totale + svuotamento latero- cervicale bilaterale + comparto centrale";
l'intervento veniva effettuato dall'equipe medica composta dal dott. , CP_1 quale primo operatore, e dai collaboratori dott.ri e in CP_4 Per_3 Per_4
qualità di aiuti nonché dal dott. quale strumentista. Per_5
Di seguito, la sig.ra si recava dal dott. in data 19.04.2011 per una Pt_1 CP_1 prima visita di controllo nel corso della quale lamentava un'impotenza funzionale della spalla destra;
tuttavia il sanitario la rassicurava evidenziando che si trattava di una normale evoluzione post-operatoria da risolvere con un'adeguata terapia riabilitativa;
anche alle successive visite di controllo del 20.06.2011 e del 04.07.2011 l'attrice lamentava l'impossibilità di movimento registrata alla spalla destra, ma non riceveva dal dott. alcuna terapia specifica. CP_1
Esponeva di essersi sottoposta a numerosi successivi controlli a seguito dei quali venivano evidenziati marcati segni di sofferenza neurogena compatibili con l'intervento praticatole dal dott. e dalla sua equipe, conseguenti ad CP_1
una lesione parziale del nervo accessorio spinale destro non diagnosticata dal medico con responsabilità del chirurgo convenuto per la produzione delle lamentate lesioni dovute al non corretto intervento eseguito, per avere omesso di diagnosticare le gravi lesioni lamentate da parte attorea, di seguire adeguatamente la paziente nel decorso post-operatorio; d'informarla delle eventuali complicanze che potevano derivare dall'intervento.
In ragione di ciò, conveniva in giudizio il dott. al fine Parte_1 CP_1
di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità nella produzione delle lamentate lesioni:
1) al risarcimento del danno biologico quantificato nella somma pari ad €
176.935,00 oltre invalidità temporanea, rimborso per spese mediche interessi e rivalutazione monetaria;
2) al risarcimento del danno morale da quantificare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva iscritta a ruolo con n.r.g. 19484/2013.
- Il 05.11.2013 si costituiva in giudizio il dott. contestando i fatti CP_1 esposti da parte attrice e chiedendo:
1) il rigetto della domanda dalla medesima formulata;
2) di essere autorizzato alla chiamata in causa:
a) dell' , del quale era dipendente in ragione Controparte_13
del vincolo di natura contrattuale che li legava;
b) della Casa di Cura Villa del Sole quale struttura presso cui era stato praticato l'intervento;
c) del Dott. in qualità di secondo chirurgo esecutore Controparte_4 dell'intervento;
d) dell' sua assicuratrice per la responsabilità civile, Controparte_15
3) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ed in via del tutto gradata, per sentirli dichiarare tutti tenuti a risarcire l'attrice, in solido, o ciascuno per quanto di propria spettanza e ragione, per tutte le somme cui eventualmente lo stesso convenuto fosse dichiarato tenuto a risarcire all'attrice in conseguenza delle causali dedotte in lite.
- Il 11.02.2014 si costituiva l' che contestava le Controparte_13 domande attoree eccependo come dalla cartella clinica depositata agli atti risultasse con chiarezza il rispetto del nervo spinale in corso di intervento;
eccepiva che l'attrice, prima dell'intervento, aveva sottoscritto due schede informative ed era ben consapevole dei rischi e della complessità dell'operazione che avrebbe dovuto subire;
precisava che dagli atti, la domanda di invalidità CP_1 inoltrata all' recava data anteriore a quella dell'intervento con conseguente impossibilità di ricondurre la supposta invalidità all'attività svolta dal dott. CP_1
;
[...] chiedeva: 1) dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea;
2) rigettare la domanda di risarcimento ovvero ridurre il quantum richiesto;
3) escludere l'inabilità da lavoro lamentata dall'attrice con conseguente rigetto della domanda;
4) rigettare la domanda di manleva spiegata dal dott. avendo il medesimo CP_1
operato in regime c.d. di intramoenia allargata.
Otteneva di chiamare in causa la società assicuratrice , al Controparte_6 fine di essere dalla medesima manlevata, in caso di condanna, dal pagamento di qualsiasi somma stante la copertura assicurativa operante al momento dell'esecuzione dell'intervento.
In via istruttoria, chiedeva emettersi l'ordine di esibizione del deposito della CP_1 domanda di invalidità presentata all in data 07.04.2011 e dell'eventuale provvedimento di ammissione ai benefici economici correlati allo stato di invalidità totale.
- Il 06.03.2014 si costituiva il dott. che chiedeva il rigetto di ogni Controparte_4
domanda proposta in suo danno a qualsiasi titolo e da qualunque parte processuale, perché infondata sia nell'an che nel quantum.
Contestava l'avvenuta la lesione del nervo spinale poiché un evento simile sarebbe stato rilevato nella cartella clinica.
Sottolineava il ruolo di “aiuto operatore” dal medesimo svolto nell'intervento chirurgico non determinante per l'andamento e l'esito dell'operazione eseguita sull'attrice.
Precisava che, anche in caso di accertamento di una sua responsabilità, l'obbligo risarcitorio spettava comunque all'ente ospedaliero, in base all'art. 1218 c.c. anche in applicazione del CCNL in materia.
- Il 07.03.2014 si costituiva la che in via meramente Controparte_5
cautelativa, impugnava e contestava la domanda di garanzia e manleva in suo danno proposta dal dott. chiedendo nel merito, dichiararsi, la infondatezza CP_1
della domanda attorea, poiché l'intervento volto all'esportazione del carcinoma papillare era finalizzato a garantire la sopravvivenza del paziente, anche mettendo in conto il rischio all'integrità delle strutture vascolari e nervose delle regioni interessate dall'intervento che devono essere scheletrizzate con un rilevante rischio di danneggiamento anche nel caso in cui - da un punto di vista anatomico - le medesime strutture risultino rispettate .
- Il 16.09.2014 si costituiva la la quale chiedeva: Controparte_17
1) dichiararsi, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c. 4 c.p.c. in quanto generico, sommario nella descrizione del fatto e formulato in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; 2) dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della società assicuratrice, in quanto la polizza stipulata con il dott. all'art. 16, escludeva CP_1
dalla copertura gli eventi denunciati all'assicuratore dopo il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza con necessaria estromissione dal giudizio della convenuta compagnia assicurativa;
3) in via gradata e nel merito, rigettare la richiesta di condanna in solido dei convenuti avanzata da parte attorea perché infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an che al quantum;
4) vinte le spese, diritti e competenze del giudizio con attribuzione.
Il 26.09.2014 si costituiva la la quale eccepiva Controparte_9
l'illegittimità della sua chiamata in causa, perché generica chiedendo dichiararsi in via preliminare: 1) la nullità della citazione;
2) l'inopponibilità del giudizio al fallimento ai sensi dell'art. 42 Legge Fallimentare;
3) l'omesso esperimento mediazione obbligatoria.
Nel merito: rigettarsi le avverse domande di responsabilità solidale e/o specifica nei confronti del per carenza dei presupposti e per mancanza di prova CP_9 perché trattavasi di domande generiche, infondate e non provate.
In via istruttoria;
ammettersi l'interrogatorio formale del dott. sui CP_1
capi indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. ed espletata C.T.U. medico legale con la nomina del dott. all'esito veniva fissata per il Persona_6
10.12.2018 la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con la concessione alle parti di termine sino a giorni 30 prima per il deposito di eventuali memorie.
Con sentenza n. 10690/2018 il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“
1. rigetta la domanda giudiziale;
2. dichiara l'assorbimento delle domande proposte, in via subordinata, dal convenuto nonché dai chiamati in causa CP_18 CP_1 [...]
e I. R. C. C. S. - istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - CP_19 fondazione “ ;
3. dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le Controparte_2 spese del presente giudizio;
4. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti per l'importo di €. 1.473,53 (euro millequattrocentosettantatre/53), oltre i.v.a. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, in favore dell'ausiliario del giudice, con detrazione, dall'importo predetto, della somma di €. 900,00 (euro novecento/00), già concretamente corrisposta in favore dell'ausiliario consulente tecnico d'ufficio dott.
. Persona_6
Invero, il Tribunale, in applicazione del cd. criterio della “ragione più liquida”, dichiarava non sussistente o comunque non provato il nesso causale tra la condotta tenuta dei sanitari convenuti durante l'intervento chirurgico in parola (o nella fase post operatoria) e l'evento danno così come si era verificato con assorbimento di tutte le altre domande proposte, in via subordinata, da
[...]
e dall' CP_19 [...]
nonché Controparte_20 quelle di garanzia dai medesimi esercitate nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici con le relative eccezioni.
GIUDIZIO DI APPELLO:
Con atto notificato il 07.06.2019 interponeva gravame avverso la Parte_1
prefata sentenza in ragione di tre ordini di motivi, più innanzi oggetto di dettagliata analisi.
La causa veniva iscritta a ruolo al n.r.g. 2867/2019.
Si costituivano tutti gli appellati tranne la , pur Controparte_9 se regolarmente citata.
Il Collegio, con Ordinanza del 30.09.2020, ritenendo indispensabile per la decisione disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, nominava quali ausiliari il dott. (poi sostituito dalla dott.ssa ) ed il dott. Per_7 Per_8
Depositata la CTU, dopo diversi rinvii d'ufficio per ragioni di ruolo, la Per_9 causa è stata riservata in decisione all'udienza di trattazione scritta del 29/03/24 con termini di cui all'art 190 cpc.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 07.06.2019 a fronte della sentenza n. 10690/2018 emessa dal
Tribunale di Napoli il 10.12.2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel rispetto del termine di cui all'art 327 cpc.
Per ragioni di ordine logico giuridico meritano di essere esaminate preliminarmente in rito le eccezioni d'inammissibilità sollevate dal dott. CP_1
, dall'
[...] Controparte_20
in persona del l.r.p.t. nonché dall'
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_17
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi in ragione dei quali la decisione impugnata è stata ritenuta erronea e da riformare, contrapponendo le argomentazioni dell'appellante a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione, avuto particolare riguardo alle critiche mosse alla CTU rinnovata in grado di appello.
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 della norma in commento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con primo l'appellante censural'iter argomentativo seguito dal Tribunale meramente traslativo del contenuto della CTU atteso che a pag. 12 riporta pedissequamente “ che la lesione del nervo spinale di destra poteva configurarsi come accadimento possibile nella esecuzione dell'intervento (…) per fenomeni flogistici o per stiramento dello stesso
o per trasmissione di calore durante le manovre di scollamento dai linfonodi dei livelli II e
III laterocervicali”, così da escludere profili di negligenza ed imperizia a carico del convenuto.
Deduce che l'intervento del 12.04.2011 ben poteva definirsi di “carattere routinario” non presentando alcun profilo particolare di complessità, tanto più che il dott.
è un medico esperto e di indubbia esperienza, in quanto Direttore della CP_1
Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-facciale ed ORL dell' di CP_13
Napoli, Docente della scuola europea di Oncologia per la patologia testa-collo, autore di oltre 100 pubblicazioni nel suo settore di specializzazione, pertanto la difficoltà di esecuzione dell'intervento doveva essere parametrata all'esperienza ed alla preparazione del sanitario esecutore, al fine di valutare profili di responsabilità professionale;
che le attrezzature utilizzate per l'intervento sulla
Improta erano innovative alla luce degli standard tecnici e scientifici nei trattamenti chirurgici.
Pertanto, esclusa la complessità o difficoltà oggettiva legata alla natura e alla tecnica dell'intervento, la lesione del nervo spinale era riconducibile alla condotta negligente e/o imprudente del medico, tanto più che anche nella CTU di primo grado, l'intervento è stato definito “ben codificato e standardizzato in mani esperte”.
Da qui il Giudice di prime cure ha erroneamente ricondotto la causa iatrogena della lesione del nervo spinale all'insorgenza di “complicanze imprevedibili ed inevitabili”, mentre dalla cartella clinica depositata agli atti, non si rilevava alcuna
“complicanza” e/o anomalia che potesse suffragare l'iter argomentativo posto a base della decisione appellata tanto più che, nei quesiti posti ai CTU, non è stato precisato di verificare se la lesione sofferta dalla paziente fosse inevitabile e suscettibile di deriva dall'esecuzione di un intervento chirurgico correttamente realizzato.
Evidenzia che le risultanze dell'esame istologico del 19.04.2011 (assenza totale di neoplasia ed infiammazione ai linfonodi di destra) costituiscono ulteriore supporto della tesi secondo cui l'operazione eseguita sulla sig.ra era di Pt_1 facile esecuzione e priva di complicanze ulteriori tant'è che, all'esito, non venivano registrati traumi, stiramenti, schiacciamenti, coagulazioni, aderenze tali da giustificare la lesione del nervo spinale.
Il motivo è infondato.
Occorre in generale premettere che, secondo la dottrina e giurisprudenza consolidata, la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria ha natura contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente presso la struttura per le cure e l'assistenza sanitaria, comporta la conclusione di un contratto di spedalità nonché l'assunzione da parte del medico dipendente di un'obbligazione di cura nei confronti del paziente, fondata sul “contatto sociale” (cfr., fra le tante Cass.
S.U. 11 gennaio 2008; Cass. 21 luglio 2003, n. 1136; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
Da tale inquadramento discende che, con riguardo all'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il “contatto” ed allegare l'inadempimento del professionista, consistente nell'aggravamento della situazione patologica del paziente e/o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento. Resta a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi eventualmente dedotti sono stati determinati da fatti a loro non imputabili. (cfr. Cass., Ord. n. 8940 del 17/04/2014; Cass. n. 4792 del 2013).
In mancanza, restano a carico del sanitario e della struttura anche le cd complicanze e, finanche, il fatto ignoto (cfr. ex plurimis, Cass. 2 marzo 2015, n.
5590; Cass. 20 ottobre 2014, n. 2222; Cass. 7 giugno 2012 n. 9290; Cass. 29 settembre
2009 n. 20806; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
Secondo la giurisprudenza di legittimità trova fondamento nel cd rischio di impresa la responsabilità della struttura ospedaliera compresi degli esiti infausti causati dal personale a qualunque titolo operante all'interno della propria struttura, alla luce della considerazione per cui rientra nei doveri dell'ente sanitario l'obbligo di scegliere e cooptare, financo nel caso in cui siano indicati dal paziente, medici dotati di professionalità e competenza e, solo a tale imprescindibile condizione ammetterli ad operare presso i propri locali (così Cass.,
n. 13953/2007, secondo cui: "la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto"; in senso conforme anche Cass. n. 1620 del 3 febbraio
2012).
Tanto precisato, trovano applicazione i principi di diligenza e grado della colpa previsti dagli artt. 1176, comma II, e 2236 c.c. che limita la responsabilità del sanitario alle ipotesi di dolo o colpa grave qualora trattasi di casi implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, che trascendono la preparazione media o non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare (Cass. 28 maggio 2004,
n. 10297; Cass. 10 maggio 2000, n. 5945).
Viceversa, nel caso in cui trattasi di prestazioni sanitarie routinarie, non involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, ovvero in sperimentazione o in discussione, ai fini dell'affermazione della responsabilità del sanitario rileva anche la colpa lieve, che si presume sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
Tanto premesso, la signora si ricovera presso la “ Casa del Sole” il Pt_1
12/04/2011 perché affetta da Carcinoma misto papillare e follicolare tiroideo, diagnosticato con agoaspirato tiroideo. Veniva sottoposta a tiroidectomia totale con linfoadenectomia del comparto centrale e laterocervicale di destra e di sinistra per la presenza di linfoadenopatie fortemente sospette di metastasi locali da neoplasia tiroidea;
veniva dimessa in data 15/04/2011.
Dalla cartella clinica n. 104594 del 12/4/2011 si evince che:
a. “…all'esame clinico del collo si apprezza una tiroide piccola, con molteplici piccoli noduli di cui uno al 1/3 inf. sin. ed uno polare sup. a dx di consistenza duro-lignea. La tiroide è aumentata di consistenza ed è mobile in uno con gli atti della deglutizione. Si apprezzano inoltre linfonodi patologici al collo da entrambe i lati lungo tutto l'asse giugulo-carotideo (…).”;
b. trattasi d'intervento chirurgico: “…cervicotomia (attraverso la pregressa cicatrice operatoria) prolungata bilateralmete sec. Vi sono metastasi linfonodali bilaterali Per_10 per cui si pratica lo svuotamento latero- già in primo grado cervicale dei livelli II-IV rispettando la giugulare, lo spinale e lo SCM (ndr: sternocleidomastoideo) da entrambi i lati, in blocco con la tiroidectomia totale ed i linfonodi del compartimento centrale. Si ha cura di isolare e rispettare i ricorrenti da ambo i lati (…) Controllo accurato dell'emostasi e ricostruzione. Drenaggio aspirativo doppio(…).”;
Secondo l'ausiliario nominato in primo grado (Dott. Specialista Persona_6 in Chirurgia generale;
Dirigente medico “l'intervento Controparte_21
chirurgico proposto ed eseguito dal dott. era indicato per la patologia neoplastica CP_1
della paziente (…) esso è consistito in una tiroidectomia totale con linfoadenectomia del comparto centrale e laterocervicale mono o bilaterale con risparmio del fascio vascolo nervoso del collo e delle strutture nervose del plesso cervicale, in ragione del sospetto diagnostico fondato di metastasi laterocevicali, come confermato dall'esame istologico definitivo (…); trattavasi di intervento oncologico, teso ad asportare in modo radicale sia il tumore che le metastasi linfonodali;
precisa che solo questa procedura è in grado di assicurare la guarigione completa della paziente (…); sicché l'intervento non può considerarsi routinario né di facile esecuzione anche se oramai ben codificato e standardizzato in mani esperte (…); dalla lettura degli esami praticati e dalla visita effettuata vi è stata una lesione del nervo accessorio spinale di destra, evento che può accadere nella esecuzione di tale intervento, per fenomeni flogistici o per stiramento dello stesso o per trasmissione di calore durante le manovre di scollamento dai linfonodi dei livelli II e III laterocervicali (…) anche quando viene visualizzato e seguito lungo in suo decorso (…) il danno del nervo accessorio spinale con conseguente deficit funzionale della spalla destra e stato ansioso depressivo della perizianda sono da considerarsi complicanze di un intervento chirurgico oncologico. (cfr. pag. 8 CTU dott. Per_6
Le considerazioni sopra riportate hanno trovato conferma nella CTU collegiale esperita in appello secondo cui :
1) l'indicazione all'intervento chirurgico era corretta e veniva confermata anche al tavolo operatorio in quanto l'operatore evidenziava macroscopicamente delle tumefazioni linfonodali sospette per metastasi, come poi confermato all'esame istologico almeno a carico del compartimento centrale e laterocervicale sinistro;
2) lo svuotamento latero-cervicale bilaterale, anche a destra, era anch'esso indicato per la presenza di lesioni macroscopiche sospette,(…);
3) il chirurgo individuava nel corso della dissezione del collo il nervo accessorio spinale e lo preservava “…rispettando la giugulare, lo spinale e lo SCM da entrambe i lati…” (pagg.
14 e 15 CTU appello).
L'esame istologico eseguito ha dimostrato che trattavasi di un tumore multifocale (2 lesioni a carico del lobo sinistro e 1 lesione a carico del lobo destro) che aveva già dato metastasi linfonodali in 6 dei 39 linfonodi asportati. Questi linfonodi metastatici erano a carico del compartimento centrale e latero-cervicale sinistro.(…)
Per i dott. e il carcinoma papillifero della tiroide è (…)una neoplasia Per_9 Per_11
plurifocale con interessamento sia del lobo sinistro che di quello destro, quest'ultimo interessato a livello del suo polo superiore come evincibile dalla descrizione effettuata nel corso dell'esame obiettivo (cfr. pag 15 CTU collegiale).
Secondo le Linee Guida dell'American Thyroid Association (ATA) riportate dagli ausiliari gli obiettivi della terapia iniziale del carcinoma differenziato tiroideo comprendono:
1. Rimuovere il tumore primitivo, il tessuto tumorale esteso oltre la capsula tiroidea ed i linfonodi cervicali coinvolti. La completezza della resezione chirurgica costituisce un importante fattore capace di influenzare il risultato finale, mentre eventuali linfonodi metastatici residui rappresentano il più comune sito di persistenza/ripresa di malattia[4,5,6]…Una chirurgia adeguata costituisce la più importante variabile capace di influenzare la prognosi… Uno studio con oltre 50.000 pazienti con carcinoma papillifero della tiroide ha mostrato all'analisi multivariata che la tiroidectomia totale migliora significativamente i tassi di sopravvivenza e recidiva in pazienti con tumore <1 cm[7]…”.
Riguardo alla dissezione linfonodale le stesse Linee Guida sottolineano che “(…) su 9.904 pazienti con carcinoma papillifero tiroideo, la presenza di metastasi linfonodali, l'età >45 anni, metastasi a distanza e aumentate dimensioni tumorali erano predittori significativi di prognosi poco favorevole all'analisi multivariata. La sopravvivenza assoluta a 14 anni era dell'82% per il carcinoma papillifero tiroideo senza metastasi linfonodali e del 79% con metastasi linfonodali (p<0.05) (…) il rischio di recidiva locoregionale è aumentato in pazienti con metastasi linfonodali, specialmente nei casi che presentano multiple metastasi
e/o estensione tumorale extra-capsulare (…) La dissezione bilaterale del compartimento centrale può migliorare la sopravvivenza rispetto a controlli storici e ridurre il rischio di recidiva a livello linfonodale…Anche i linfonodi laterocervicali (livelli II-V), del livello VII
(mediastino anteriore) e raramente del livello I possono essere coinvolti dal carcinoma tiroide. Per quei pazienti in cui il coinvolgimento linfonodale sia clinicamente evidente, all'ecografia preoperatoria e alla FNAC o misurazione della Tg sul linfonodo o al momento della chirurgia, la resezione chirurgica può portare ad una riduzione dei tassi di recidiva di malattia e possibilmente di mortalità.
Una linfadenectomia funzionale compartimentale in blocco è da preferirsi ad una escissione linfonodale isolata (“berry picking”) con dati limitati riguardanti un miglioramento della mortalità (…).
Dalle Linee Guida come riportate, coeve con l'epoca in cui avvenivano i fatti, si evince ancora che “l'intervento di tiroidectomia totale così come lo svuotamento del compartimento centrale e latero-cervicale bilaterale, erano non solo indicati, ma raccomandati presentando la paziente un rischio intermedio di recidiva di malattia a causa della presenza delle metastasi linfonodali (..) con un interessamento della neoplasia anche a carico del polo superiore del lobo destro. (cfr. pag. 16, 17 e 18 CTU collegiale).
In virtù di tali argomentazioni la sentenza merita di essere confermata atteso che non risulta provata la condotta illecita tenuta dal chirurgo nel caso di specie e la sua imputabilità sotto il profilo della colpa lieve risultando assodato che trattavasi d'intervento che, seppur ben codificato era soggetto alle complicanze come quella verificatasi.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che la paziente avrebbe acconsentito all'operazione necessaria alla salvaguardia della sua vita a prescindere dalla conoscenza di tutti i possibili rischi conseguenti all'intervento.
Secondo la tesi difensiva dell' la Cassazione con la sentenza n. 11749/2018 Pt_1
(erroneamente richiamata dal primo giudice) ha chiarito la distinzione, nel rapporto medico-paziente, tra il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione, laddove il primo attiene al danno patito nella sfera fisica ed il secondo a quello della coscienza e consapevolezza dei rischi che il paziente assume con l'intervento, (nel caso di specie la possibilità di un evento invalidante è stata attestata dai CTU nel
30%).
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale ha ritenuto che, con riguardo ai profili attinenti all'incompletezza del cd. “consenso informato” sottoscritto da (…) Parte_1 ella avrebbe dovuto allegare e provare : 1) la violazione da parte della Struttura sanitaria e del medico dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
2) il danno alla salute cagionatole ed il nesso di causalità.
Ne segue che “ Il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11749).
Ha poi escluso la prova (anche in via presuntiva) che se l' fosse stata Pt_1
compiutamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico di cui si tratta, atteso che, come evidenziato dal CTU in primo grado (pag. 8 della relazione)
l'intervento praticatole era l'unico in grado di assicurare una completa guarigione dalla patologia tumorale da cui era affetta.
Anche i CTU in appello hanno evidenziato che “la paziente aveva firmato un articolato consenso informato nel quale era specificata la patologia da cui era affetta, la tipologia di intervento chirurgico cui si sarebbe dovuta sottoporre e le possibili complicanze compreso “…deficit funzionale della spalla…”, sicché essa firmando tale modulo (..) è stata “…edotta, minuziosamente, sugli obiettivi e sui benefici dell'intervento, nonché sui rischi ad esso connessi, sulle possibili complicanze e sulle eventuali menomazioni conseguenti(...)” (cfr. CTU appello pag. 19):
Ciò posto, la letteratura scientifica richiamata dai CTU raccomanda la dissezione elettiva del livello II-B solo quando è coinvolto il livello II-A, basato sulla conferma dell'agoaspirato, o quando è gravemente coinvolto alla valutazione intraoperatoria…”, come concretamente avvenuto per la sig.ra atteso che il chirurgo intra- Pt_1 operatoriamente aveva individuato i linfonodi patologici (…) e che la diffusione loco- regionale del carcinoma della tiroide coinvolge prevalentemente i linfonodi omolaterali e talvolta anche quelli centrali e controlaterali [. Il coinvolgimento di metastasi linfonodali controlaterali latero-cervicali è associato ad un aumentato rischio di metastasi mediastiniche ed a distanza]. Le metastasi omolaterali del collo rappresentano la prima stazione di disseminazione linfatica delle cellule tumorali che è modulato dalla posizione anatomica del tumore tiroideo primitivo. I tumori papillari della tiroide localizzati nel polo superiore della tiroide spesso si diffondono per primi nel compartimento superiore laterale omolaterale, mentre i tumori localizzati nella porzione media ed inferiore della ghiandola tiroide si diffondono al comparto centrale….” da qui la necessità di dover praticare alla sig.ra lo svuotamento non solo del compartimento centrale ma anche Pt_1 laterocervicale bilaterale in quanto la stessa presentava un nodulo neoplastico già evidenziato all'esame clinico, localizzato proprio a livello del polo superiore del lobo destro, sicché lo svuotamento latero-cervicale destro era obbligatorio ed non eseguirlo avrebbe rappresentato un comportamento imprudente. (…);
Continuando la letteratura richiamata dai CTU, cui si rimanda, ricorda che “…dopo la dissezione linfonodale laterale per carcinoma tiroideo metastatico, la disfunzione dei nervi laterali del collo è abbastanza comune. Questa osservazione sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra beneficio oncologico e rischio chirurgico. La dissezione linfonodale laterale può essere giustificata per un tumore primitivo del polo superiore della tiroide [come nel caso della sig.ra ], per un tumore con esteso Pt_1
coinvolgimento del compartimento centrale e per un carcinoma medullare(…) La dissezione del compartimento laterale non è associata a meno complicanze chirurgiche precoci e tardive rispetto alla dissezione del compartimento centrale … la dissezione del compartimento laterale può dar luogo a due complicazioni chiave che si verificano precocemente e tardivamente dopo l'intervento: il leakage linfatico e la lesione dei nervi accessori spinali con conseguente disfunzione della spalla, con una incidenza di tale complicanza in ragione del 25-50% dei pazienti (..) a seconda sull'estensione della dissezione.
(..) La complicanza può manifestarsi più o meno precocemente e dipendere tanto dalla diretta pratica chirurgica quanto dagli esiti successivi riconducibili a compressioni - intrappolamenti cicatriziali (…) non rilevandosi nel post-operatorio o nel controllo successivo del prof. alcun dato dirimente, o anche solo orientativo, della lesività CP_1 per cui si discute atteso che non sono documentati i controlli riferiti da parte appellante.
Solo il 20.06.2011, si perviene ad una diagnosi precisa del deficit rilevato con elettromiografia deponente per “…marcati segni di sofferenza neurogena del M. trapezio di destra di data recente…”.
In sintesi il collegio peritale conclude nel senso che: gli elementi esaminati consentono col “criterio del più probabile che non” di escludere una lesione diretta del nervo sia per
l'assenza di una documentata sintomatologia specifica nel periodo post operatorio che per la descrizione di una corretta dissezione nel rispetto anatomico delle strutture nel campo operatorio, orientando la documentata sintomatologia neurologica successiva - a distanza di tempo dall'atto chirurgico – per una insorgenza più lenta e progressiva del danno.
Inoltre (…) l'interessamento del nervo accessorio spinale rappresenta una complicanza molto comune dell'intervento per cui si discute, parzialmente prevenibile solo nel corretto isolamento delle strutture anatomiche, documentato da una compiuta descrizione nel registro operatorio così come praticato dal prof. , non potendo evitare eventuali CP_1 interessamenti dipendenti dalle necessarie manovre chirurgiche praticate in un intervento come quello di specie assolutamente indicato, ma per nulla routinario e di certo impegnativo anche per il chirurgo più esperto. La complicanza, peraltro, era segnalata alla paziente nel contesto di un modulo informativo sottoscritto dalla signora il Pt_1
12.04.2011.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione del Giudice di prime laddove ha escluso la responsabilità del dott. nella fase post-operatoria, ritenendo non allegate CP_1 da parte attrice eventuali terapie cui non si sarebbe sottoposta a causa del ritardo diagnostico imputabile al sanitario, capaci di evitarle l'invalidità derivatale, così sovvertendo il riparto dell'onere probatorio nell'ambito della verifica della responsabilità contrattuale in virtù della quale spetta alla paziente unicamente provare il ritardo della diagnosi, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che dal ritardo non è derivato alcun peggioramento od impossibilità di miglioramento della paziente.
Deduce l'appellante che una pronta diagnosi della lesione del nervo spinale l'avrebbe indotta più celermente a percorrere strade diverse per il recupero (es. microchirurgia ricostruttiva) o un tempestivo trattamento fisioterapico, mentre le rassicurazioni fornitele per oltre cinque mesi dal dott. le avevano impedito CP_1 la ricerca di soluzioni diverse rispetto a quanto accaduto atteso che, solo il
15.09.2011 la sig.ra veniva a conoscenza della reale portata della Pt_1
menomazione fisica patita ed iniziava una riabilitazione della spalla destra con idrochinesoterapia passiva o autopassiva, in seguito alla quale si verificava una capsulite adesiva dell'articolazione legata all'immobilizzazione prolungata della spalla in assenza di idoneo trattamento.
Il motivo è infondato. I CTU, quanto alla possibilità di recupero della funzione della spalla in ragione della tempestività della diagnosi evidenziano che “…la disfunzione del nervo accessorio fa indebolire il muscolo trapezio, con diminuzione dell'abduzione e della flessione della spalla … Nei primi sei mesi dopo l'operazione, la fisioterapia può facilitare il recupero della funzione del muscolo trapezio, dopodiché è improbabile che la forza muscolare possa recuperare ulteriormente …”.
Evidenziano, in risposta a quanto sostenuto dal CTP dott. , secondo cui vi Per_12 sarebbe stata una perdita di tempo nella gestione della complicanza (…) al momento della dimissione, che la paziente non presentava alcuna sintomatologia particolare e che la stessa veniva visitata dal dott. solo in data 19/4/2011 a pochi giorni dalla CP_1 dimissione per un normale controllo post-operatorio, quando correttamente prescriveva la terapia radiometabolica e riscontrava “…evidenti i postumi del recente intervento…”.
Precisano i CTU che dagli atti non è possibile risalire ad altre certificazioni fino al
20/6/2011, per cui non è possibile sapere dove, quando e da chi sia stata inizialmente riconosciuta una patologia a carico della spalla, chi abbia prescritto la elettromiografia e che reale intervallo di tempo sia passato tra l'intervento e la comparsa dei sintomi.(…) né vi è prova di quanto riportato in citazione ovvero che il dott. avrebbe visitato più volte CP_1 la paziente in questo periodo tranquillizzandola sulla pochezza della sintomatologia.
Il rigetto integrale dell'appello comporta l'assorbimento di tutte le domande di garanzia e di malleva formulate dal dott. e dai terzi chiamati in causa. CP_1
Quanto alle spese di lite, secondo l'orientamento incontrastato nella giurisprudenza della Corte di legittimità in base al principio di causazione, unitamente
a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, quelle sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è stata necessaria dalle argomentazioni dell'attore che si siano rilevate infondate a prescindere dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato." (ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024, n. 6144, Cass. n.
3392 del 15/06/1979, Corte appello Torino sez. III, 12/07/2024, n.640) In virtù di tale principio ed in assenza di appello incidentale avverso la compensazione delle spese in primo grado, quelle maturate per il presente grado vanno così regolamentate:
1) va condannata a rifonderle in favore del dott. e, a Parte_1 CP_1
seguito della chiamata in causa che questi ha esercitato, nei confronti dell' Controparte_2
della
[...] Controparte_6
(già ), nonché della
[...] Controparte_7 [...]
in persona del l.r.p.t., liquidandole per ciascuno di essi in € Controparte_5
9.991,00 per compensi professionali medi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Capodanno limitatamente alla posizione della;
Controparte_6
2) condanna a rifonderle interamente nei confronti del dott. CP_1 [...]
la cui chiamata in causa si è rilevata infondata e destituita da CP_4 fondamento, soprattutto considerato che né parte attorea aveva addotto condotte censurabili del dott. né lo stesso chiamante in causa dott. CP_4
né è emerso il contrario dalle CTU (di primo e di secondo grado) in atti;
CP_1
spese che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali medi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
2) dichiara irripetibili le spese maturate nei rapporti con la Controparte_22
, non costituita.
[...]
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico dell'appellante soccombente . Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la Sentenza
n. 10690/2018 resa dal Tribunale di Napoli all'udienza il 10 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna a rifondere le spese di lite in favore del dott. Parte_1
, dell' CP_1 [...]
Controparte_2 della (già Controparte_6 Controparte_7
), nonché della in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_5
liquidandole per ciascuno di essi in € 9.991,00 per compensi professionali medi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Capodanno limitatamente alla posizione della;
Controparte_6
3) condanna il dott. a rifondere le spese di lite in favore del CP_1
dott. che liquida in € 9.991,00 per compensi Controparte_4 professionali medi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con la
[...]
, non costituita;
Controparte_22
5) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante soccombente . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/02/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara