Sentenza 29 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02085/2025REG.PROV.COLL.
N. 05980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2022, proposto dalle seguenti aziende agricole, RT CE, TT VA, LD EL & C. S.S. e TT F.LI Società semplice agricola, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati Fabrizio TomaseLI e Daniele Manca Bitti, domiciliate presso l’indirizzo PEC, come da Registri di giustizia e elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via Luigi Luciani, n. 1;
contro
l’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2021 n. 1137, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Esaminate la memoria e la nota d’udienza depositate in giudizio dalla parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale l’avvocato Fabrizio TomaseLI, (co)difensore della parte appellante, ha chiesto il passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe le aziende agricole, RT CE, TT VA, LD EL & C. S.S. e TT F.LI Società semplice agricola hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2021 n. 1137, con la quale è stato respinto (in parte dichiarandolo inammissibile) il ricorso (n. R.g. 93/2019) presentato dalle predette società agricole (insieme con altre, non presenti nel grado di appello) e teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) le comunicazioni adottate dall’AG – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d’ora in poi, per brevità, AG o l’Agenzia), Ufficio monocratico – Ufficio contenzioso comunitario – Settore quote latte aventi ad oggetto “ Accoglimento della domanda di rateizzazione ” riferite al decreto pubblicato il 29 dicembre 2021 recante di l’accoglimento della richiesta di rateizzazione e l'approvazione del contratto di rateizzazione di cui al testo allegato come parte integrante del provvedimento nonché dello schema di rinuncia al contenzioso, con riguardo a ciascuna delle aziende agricole di seguito indicate (con i relativi numero di provvedimento e comunicazione): 1) azienda Agricola TT VA, protocollo n. AG.AGA.2018.0032125, comunicazione AG n. ACL33-04481346-P; 2) azienda agricola RT CE, protocollo n. AG.AGA.2018.0030860, comunicazione AG n. ACL33-04481050-P; 3) azienda agricola AN NO & C. Società Agricola S.S., protocollo n. AG.AGA.2018.0031836, comunicazione ACL33-04481332-P; 4) azienda agricola LD EL & C. S.S., protocollo n. AG.AGA.2018.0029297, comunicazione AG n. ACL33-04480923-P; Società Agricola SO MI E BE S.S., protocollo n. AG.AGA.2018.0029226, comunicazione AG n. ACL33-04480919-P; 5) azienda agricola ON MA AL e LI NI UR e GA S.S. Agricola, protocollo n. AG.AGA.2018.0029304, comunicazione AG n. ACL33-04480924-P; 6) azienda agricola TT f.LI Società Semplice Agricola, protocollo n. AG.AGA.2018.0031938, comunicazione AG n. ACL33-04481335-P; 7) azienda agricola IL TA e CE S.S., protocollo n. AG.AGA.2018.0031900, comunicazione AG n. ACL33-04481333-P; B) nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AG, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto le suddette società agricole nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di tali società.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo sia di primo che di secondo grado e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- le società agricole suindicate operanti nel settore lattiero caseario sono state sottoposte, nell’ambito del regime delle c.d. quote latte, al prelievo supplementare applicato in ragione dello splafonamento rispetto al limite massimo (c.d. quota latte) a ciascuna di esse assegnato nelle diverse annate di produzione;
- dette società si sono avvalse della facoltà prevista dall’articolo 8- quater d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, di talché ciascuna di esse ha, individualmente, presentato domanda di rateizzazione del proprio debito;
- in seguito all’accoglimento di ciascuna di dette istanze nei termini richiesti, le società agricole di cui sopra hanno impugnato, dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, i relativi decreti di accoglimento, deducendo plurimi motivi di illegittimità (in sintesi: I) con il primo motivo hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei debiti di cui è stata chiesta la rateizzazione, con termine decorrente dalla comunicazione dell’atto amministrativo e non anche del provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo; II) con il secondo motivo hanno lamentato la carenza di potere che avrebbe viziato l’adozione degli atti gravati, posto che, cessate le funzioni del Commissario straordinario in data 31 dicembre 2013 (e tra queste i poteri di definizione delle pendenze debitorie di cui si verte), le stesse non sarebbero transitate in capo all’amministrazione, la quale non avrebbe avuto, quindi, alcuna competenza riguardo le impugnate rateizzazioni; III) con il terzo motivo le aziende agricole hanno sostenuto la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies d.l. 5/2009 nonché l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto, allorché ha accolto la domanda di rateizzazione, il Commissario straordinario si sarebbe limitato a prendere atto delle intimazioni di AG aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare senza alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti, mai accertati con sentenza passata in giudicato o con atti non più impugnabili e da ritenersi inattendibili alla luce delle indagini espletate dal Comando dei Carabinieri delle politiche agricole ed alimentari; IV) con il quarto motivo le aziende ricorrenti hanno sostenuto la violazione degli artt. 83, 84 e 306 c.p.c., il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle ricorrenti, non previsto da alcuna disposizione e senza che gli interessati ne avessero preventiva contezza; la richiesta autenticazione delle firme da parte di un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato non sarebbe, poi, risultata coerente con quanto previsto dalla normativa processualcivilistica per l’estinzione del giudizio; V) la quinta censura era volta a contestare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 Reg. CE n. 595/2004, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 4 l. 119/2003 nonché l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto le comunicazioni si sarebbero fondate sulle intimazioni di AG riferibili ad annate i cui prelievi supplementari sarebbero stati sospesi in via giurisdizionale. Inoltre, nelle comunicazioni non sarebbero risultati conteggiati “i recuperi operati per compensazione con i premi PAC”, né l’amministrazione avrebbe esplicitato alcuna motivazione in ordine alla posizione di alcuni produttori a cui sarebbero state richieste somme a suo tempo trattenute dai primi acquirenti che non le avrebbero versate, come avrebbero dovuto, e di altri produttori le cui consegne sarebbero state effettuate ad acquirenti non riconosciuti: VI) la sesta censura era destinata a sostenere la violazione dei Reg. CEE n. 536/93, Reg. CE n. 1392/01 e Reg. CE n. 595/04, nonché dell’art. 1283 c.c. e l’eccesso di potere, in quanto gli interessi previsti per la rateizzazione dall’art. 8- quater d.l. 5/2009 sarebbero risultati superiori a queLI stabiliti dai citati regolamenti comunitari e, per di più, avrebbero avuto ad oggetto anche interessi già maturati il che avrebbe comportato un illegittimo anatocismo; VII) con la settima censura le ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 8- quinquies d.l. 5/2009, la violazione del diritto di difesa e del giusto processo e l’eccesso di potere in quanto la rinuncia ai contenziosi imposta da AG ai fini dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione avrebbe pregiudicato i diritti degli interessati, impossibilitati a tutelarsi in relazione a debiti non ancora divenuti definitivi; VIII) l’ottavo motivo di ricorso (erroneamente indicato nella sentenza di primo grado come nono), era teso a lamentare l’erroneo ammontare delle somme dovute, in ragione della mancata considerazione dell’obbligo di compensazione con gli aiuti comunitari connessi e cofinanziati nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli erogati dagli organismi pagatori PAC.; IX) con il nono motivo si è contestato l’eccesso di potere e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa, in quanto, i ricorrenti dopo avere sostenuto il costo e l’impegno finanziario della garanzia fideiussoria e la trattenuta dell’ingente importo da parte del primo acquirente per oltre dieci anni dovrebbero accettare di rinunciare ai contenziosi, riconoscere il debito e accettare in via definitiva le somme addebitate impegnandosi a versare allo stato oltre al capitale, un ulteriore sproporzionata somma a titolo di interessi maggiore dello stesso capitale);
- il giudice di primo grado, con la sentenza 19 dicembre 2021 n. 1137, dopo aver dichiarato inammissibili per carenza di interesse alcuni dei motivi di ricorso dedotti, ha ritenuto non fondati i motivi restanti, respingendo il ricorso proposto.
3. - Di detta sentenza viene oggi chiesta la riforma da alcune delle aziende ricorrenti in primo grado e, nello specifico, da parte delle aziende agricole RT CE, TT VA, LD EL & C. S.S. e TT F.LI Società semplice agricola, ritenendola errata e prospettando otto complesse traiettorie contestative che possono sintetizzarsi come segue:
I) Eccezione di prescrizione. Le società appellanti ritengono errata la conclusione alla quale è giunto il TAR, nel dichiarare inammissibile (in ragione del fatto che non fosse affatto dimostrato che tutte le aziende ricorrenti si trovassero nella stessa condizione e che dunque potessero per tale aspetto contenere la doglianza in un ricorso collettivo) l’eccezione di prescrizione quinquennale dei debiti di cui è stata chiesta la rateizzazione, con termine decorrente dalla comunicazione dell’atto amministrativo e non anche del provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. Sulla questione le appellanti (con riferimento alla dichiarata inammissibilità della censura dedotta in primo grado) ricordano come non potesse costituire un onere delle aziende agricole dimostrare che le stesse ricorrenti si trovassero, nella stessa condizione, ovvero che alcune di esse avessero semmai potuto aver beneficiato degli effetti di una sospensione dell’obbligo del pagamento conseguente all’impugnazione dell’intimazione, che avrebbe impedito il decorrere del termine prescrizionale, atteso che, anche per un costante orientamento giurisprudenziale, l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha solo l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto. Sotto altro profilo, avendo il giudice di primo grado ritenuto comunque infondata nel merito l’eccezione, tale valutazione viene contestata nella sede di appello sul presupposto che si presenta irragionevole l’affermata circostanza per cui con la presentazione dell’istanza di ammissione alla rateizzazione le aziende agricole avrebbero riconosciuto la sussistenza del debito, rinunciando a far valere la sua prescrizione atteso che, con la comunicazione avente ad oggetto l’adesione alla procedura di rateizzazione di cui alla l. 33/2009, le ridette aziende hanno espressamente precisato che la richiesta veniva formulata senza che ciò importasse riconoscimento alcuno neppure implicito, ovvero rinuncia alcuna a qualsivoglia eccezione tanto meno con riferimento a termini prescrizionali;
II) Illegittimità per violazione dell’articolo 8-quinquies, terzo comma e sesto comma, Legge n. 33 del 2009 nonché per eccesso di potere. Mancanza di legittimazione e/o attribuzione di poteri per l’accoglimento del contratto di rateizzazione in capo ad AG. Viene ribadito in appello quanto già sostenuto in primo grado in merito alla illegittimità degli atti adottati da AG atteso che, cessate le funzioni del Commissario straordinario in data 31 dicembre 2013 (e tra queste i poteri di definizione delle pendenze debitorie di cui si verte), le stesse non sono transitate in capo all’amministrazione, la quale non aveva alcuna competenza a decidere in merito alle richieste di rateizzazione e, conseguentemente, di adottare i relativi provvedimenti (impugnati principalmente in primo grado). Peraltro dal tenore del contenuto della nota depositata in primo grado dal Commissario straordinario il TAR avrebbe ben potuto trarre elementi per affermare la fondatezza della censura dedotta;
III) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della L. n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies L. n. 33/2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico, – mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge articoli 83 Cpc, 84 Cpc, 306 Cpc. Le aziende agricole tornano a contestare in appello la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, 8- ter , 8- quater e 8- quinquies d.l. 5/2009 ed eccesso di potere sotto vari profili degli atti impugnati poiché, all’epoca in cui era stata accolta la domanda di rateizzazione, il Commissario straordinario si era limitato a prendere atto delle intimazioni di AG aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare, senza però che fosse attivata alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti, mai accertati tanto meno con sentenza passata in giudicato o con atti non più impugnabili. Detti importi peraltro debbono considerarsi inattendibili alla luce delle indagini espletate dal Comando dei carabinieri delle politiche agricole ed alimentari e in ragione degli ultimi interventi in materia espressi nelle decisioni più recenti della Corte di Giustizia UE in tema di ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori eccedentari. Il TAR ha erroneamente dichiarato inammissibili i suddetti profili di censura (anche per le ragioni più sopra illustrate), oltre al fatto che non può condividersi l’affermazione, espressa dal primo giudice, a mente della quale se le aziende avessero inteso impugnare le intimazioni in questione, il gravame sarebbe risultato tardivo in quanto gli atti emessi da AG sarebbero stati conosciuti dagli interessati alcuni mesi prima della comunicazione dei provvedimenti commissariali di accoglimento delle istanze di rateizzazione le quali presupponevano la conoscenza dei debiti come quantificati da AG nelle intimazioni stesse. Né i profili di censura in questione possono essere considerai generici, poiché le aziende agricole, oggi appellanti, avevano fin dal primo grado ben “ precisato di avere interesse ad accedere alla procedura di rateizzazione non secondo il modello arbitrario ed illegittimo offerto in maniera discrezionale da AG ma in conformità alle precise disposizioni che la Legge 33/2009 aveva introdotto per permettere ad ogni allevatore che aveva interesse di accedere alla rateizzazione del presunto debito imputato a titolo di prelievo supplementare(…) ” non contestando dunque “(…) la decisione di rateizzare ma il modo attraverso il quale AG pretendeva di perfezionare la procedura di rateizzazione ” (così, testualmente, a pag. 25 dell’atto di appello).
IV) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – illegittimità costituzionale dall’art. 8 quinquies, 3 comma, L. n. 33/09 - violazione del diritto di difesa e del giusto processo – eccesso di potere. Sul presupposto che la rinuncia al contenzioso non ha rappresentato affatto una disposizione di favore al produttore ovvero una libera scelta del medesimo dinnanzi ad un severa azione esecutiva ma, oltre all’applicazione di interessi pesantissimi ha provocato, da parte dell’amministrazione competente e nella sostanza, la privazione di ogni possibilità di contestare l’importo dovuto anche se pagato ratealmente e ciò nella consapevolezza che la disapplicazione avrebbe potuto essere disposta d’ufficio, anche indipendentemente dalla formulazione di una specifica censura in giudizio e con ciò provocando una illegittima lesione ai diritti inviolabili di difesa giudiziaria, basati sul principio di uguaglianza;
V) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge articoli 83 Cpc, 84 Cpc, 306 Cpc. In prosecuzione di quanto sopra già illustrato le aziende agricole appellanti lamentano, ancor più puntualmente, che AG ha illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle aziende, non previsto da alcuna disposizione e senza che gli interessati ne avessero preventiva contezza, con ciò determinandosi un vizio di “ eccesso di potere per sviamento della causa tipica, in quanto l’atto, ovvero il contratto di rateizzazione, pur rendendo un fine pubblico, ha determinato l’intento di eludere le garanzie predisposte a favore del cittadino, il quale, anche con la sottoscrizione del riconoscimento di debito, sarebbe stato costretto ad accettare un modello negoziale di adesione alla rateizzazione assolutamente illegittimo e predisposto discrezionalmente da AG ” (così, testualmente, a pag. 46 dell’atto di appello);
VI) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater , 8-quinquies L. n. 33/09 e dell’art. 3 L. n. 241/90 – illegittima intimazione degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione. Un ulteriore errore che si rinviene nella sentenza del TAR, ad avviso delle aziende agricole appellanti, consiste nella circostanza che AG, con gli atti impugnati e che dunque si confermano illegittimi, avrebbe dovuto intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare e non certo degli interessi su dette somme e ciò in applicazione degli art. 8- quinquies l. 33/2009;
VII) Sul conteggio degli interessi: illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell’art. 8 quater L. n. 33/09) - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione. Un ulteriore vizio degli atti impugnati in primo grado ed erroneamente non rilevato dal giudice di prime cure riguarda il conteggio dei pretesi interessi. Il vizio si sviluppa su due versanti. In primo luogo l’amministrazione ha errato nell’individuare il dies a quo preso a riferimento per il calcolo degli interessi, dal momento che detto calcolo è stato incomprensibilmente fatto decorrere dalla data indicata per il versamento sulla base dei regolamenti comunitari, anche se, a quella data, l’amministrazione italiana non aveva ancora inviato, né ai produttori, né agli acquirenti, il conteggio finale del prelievo supplementare loro imputato. D’altronde, “ è solo con l’atto di intimazione precedente all’invio della comunicazione qui impugnata, che, per la prima volta, l’amministrazione ha chiesto il pagamento ai ricorrenti e pertanto è del tutto illegittimo che siano stati richiesti ai ricorrenti gli interessi sul mancato pagamento a partire dalla chiusura di quelle campagne, e non dalla presente intimazione. Ed infatti solo a seguito dell’intimazione di pagamento nei confronti dei produttori avrebbe potuto, eventualmente, sorgere in capo a quest’ultimi l’obbligo di pagamento degli interessi legali, per il mancato versamento delle somme intimate nei termini prescritti (…) ” (così, testualmente, a pag. 51 dell’atto di appello). Sotto altro versante si contesta il calcolo degli interessi con riferimento ai criteri indicati nei sopra citati regolamenti eurounitari, che sono stati stravolti nel calcolo fatto proprio dall’amministrazione procedente degli interessi operato dalla Pubblica Amministrazione ha stravolto completamente quei criteri indicati nei citati regolamenti comunitari non tenendo conto della decisiva circostanza per cui il ritardato pagamento dei prelievi supplementare imputati nei vari anni può produrre solo gli interessi di volta in volta previsti, per le stesse annate, dai regolamenti comunitari, con la conseguenza che, per ogni anno di riferimento, gli interessi sui prelievi supplementari avrebbero dovuto essere calcolati, dalla data di intimazione e fino alla riscossione, esclusivamente secondo la modalità e la misura fissata dal regolamento comunitario vigente all’epoca in cui si è maturato il prelievo, meccanismo illegittimamente disatteso dall’amministrazione procedente;
VIII) Sulla violazione del Reg. 595/04, nonché del Reg. 1392/01 e del Reg. 536/93 per l’applicazione degli interessi. Una ultima censura viene rivolta, sempre con riferimento al calcolo degli interessi, alla scelta operata dall’amministrazione - e concretizzata nei provvedimenti impugnati - di voler applicare, sulle somme intimate (ossia capitale ed interessi), gli interessi previsti dall’art. 8- quater l. 33/2009 e ciò in violazione dei regolamenti comunitari nn. 595/2004, 1392/2001 e 536/1993, finendo così per richiedere il pagamento di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello previsto dai suindicati regolamenti comunitari.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e, di conseguenza, in virtù dell’accoglimento dei motivi dedotti, l’annullamento degli atti impugnati.
4. – Sebbene regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio l’AG.
5. – Con memoria conclusiva i difensori della parte ricorrente segnalano che per le aziende agricole TT e TT, in seguito a vicende sopravvenute rispetto all’epoca in cui è stato proposto il mezzo di gravame, è venuto meno il loro interesse a coltivare il presente giudizio di appello, permanendo l’interesse per le restanti aziende agricole appellanti.
Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra, in via preliminare, non può che prendere atto di quanto comunicato dai difensori delle due aziende agricole TT e TT e dichiarare, con riferimento alla loro posizione, l’improcedibilità dell’appello proposto.
6. – Con riferimento alle aziende agricole superstiti nel presente contenzioso, vale a dire le aziende RT CE e LD EL & C. S.S., le censure dedotte non possono ritenersi fondate.
7. – I presupposti normativi della specifica vicenda che viene oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio possono riassumersi come segue.
In materia di c.d. quote latte, in base al combinato disposto degli artt. 8- quater e 8- quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, i debiti accertati come dovuti ed iscritti nel Registro nazionale dei debiti possono essere oggetto di una particolare procedura di rateizzazione onerosa da parte dei produttori lattieri interessati, la cui gestione è demandata ad un commissario straordinario.
L’art. 8- ter d.l. 5/2009 stabiliva inoltre che “ L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero ” (così, l’art. 8- ter , comma 4, d.l. 5/2009), demandando direttamente alla AG (comma 7 dello stesso articolo) il compito di definire con propri provvedimenti le modalità di attuazione anche della predetta iscrizione.
In base poi al combinato disposto degli artt. 8- quater e 8- quinquies d.l. 5/2009 era disciplinata la procedura che prevedeva l'invio, da parte di AG, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, di una intimazione di pagamento dei debiti relativi ai prelievi supplementari iscritti nel nuovo Registro Nazionale. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione i produttori interessati potevano pagare o presentare la richiesta di rateizzazione, sulla quale il Commissario straordinario (istituito dal medesimo d.l.) si doveva pronunciare entro tre mesi. Ricevendo l'accettazione del Commissario, i debitori avevano 30 giorni per comunicare l'accettazione della rateizzazione.
Tutte le procedure di recupero dei prelievi supplementari - tramite recupero per compensazione, iscrizione a ruolo o procedure forzate - erano sospese dal momento dell'entrata in vigore del d.l. 5/2009 ed erano anche interrotti i termini per le impugnazioni, che avrebbero ripreso a decorrere “ alla scadenza del termine di cui al comma 6 ” ovvero dal termine assegnato al debitore per comunicare l'accettazione della rateizzazione.
L'accettazione del piano di rateizzazione, da parte del debitore, comportava l'obbligo di “ esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari ”.
Quindi, una volta accettata formalmente la comunicazione, il produttore è tenuto al pagamento rateizzato e si impegna a non contestare i titoli del debito.
8. – Premessa dunque la ricostruzione normativa delle disposizioni principali disciplinanti la procedura di recupero tramite rateizzazione delle poste debitorie contestate nel presente contenzioso, il Collegio deve occuparsi del primo motivo di appello, attinente alla eccezione di prescrizione.
In disparte la questione sollevata in primo grado circa l’ammissibilità o meno della questione, essa si palesa infondata in ragione del costante orientamento giurisprudenziale espresso in merito dalla Sezione.
Ed infatti si condivide l’impostazione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2024 n. 5752) secondo la quale:
- il termine di prescrizione in materia di quote latte è decennale;
- la domanda di rateizzazione del debito configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione (cfr., da ultimo, Cass., civ., sez. I, 8 aprile 2024 n. 9242), il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
In materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario è decennale atteso che “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706). Sicché, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659) e, sotto altro versante, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Va evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all'eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (si veda in argomento, in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1316).
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento avente forza di giudicato, trovando quindi, applicazione, anche rispetto alla componente degli interessi, il disposto dell'art. 2953 del c.c. (secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”).
9. - È infondato anche il secondo motivo. Come è stato correttamente rilevato dal giudice di prime cure, gli atti impugnati sono stati correttamente sottoscritti dal dirigente generale competente di AG. Ciò in quanto la competenza a procedere al recupero, anche coattivo, dei prelievi dovuti e non versati spetta ad AG ai sensi dell'art. 8- quinquies , comma 10, d.l. 5/2009 e successive modifiche e alla stessa compete ogni altra attività propedeutica, compresa l'intimazione, come si evince anche dal disposto originario dell'art. 5 d.l. 5/2009.
10. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso di primo grado, così come il terzo e il quarto motivo dedotti nella presente sede di appello, attengono alla contestazione circa il difetto di istruttoria che affligge gli atti di comunicazione della rateizzazione gravati. Infatti, secondo le aziende agricole appellanti:
- per un verso nella comunicazione si è meramente preso atto delle intimazioni di AG aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare senza alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti;
- sotto altro versante l’amministrazione avrebbe illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle aziende interessate, non previsto da alcuna disposizione e senza che le aziende ne avessero preventiva contezza.
I due motivi, che anche nella sede di appello possono essere scrutinati congiuntamente, attenendo a sostenute patologie relative all’istruttoria degli atti impugnati, non possono trovare condivisione essendo, peraltro, in prima battuta inammissibili e poi, nel merito, infondati (senza che si renda necessario, ad avviso del Collegio, procedere con ulteriori approfondimenti istruttori).
Infatti, nella misura in cui la censura è diretta a contestare l'iscrizione dei debiti nel Registro nazionale, in quanto comprensiva anche degli interessi da ritardo, essa è inammissibile perché ha ad oggetto un atto, costituito dall'iscrizione nel Registro nazionale, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente e ritualmente, attività che non risulta essere stata svolta dalle aziende appellanti a quanto risulta dall’esame degli atti del processo. Ad ogni modo le aziende agricole qui in contenzioso non hanno dimostrato che gli importi indicato come dovuti e da rateizzare non fossero comprensivi di interessi da ritardo e non coincidenti con quanto iscritto nel Registro nazionale, sicché secondo l’opinione del Collegio, pur tenendo conto di tutta la documentazione depositata nei due gradi di giudizio, gli elementi portati all’esame dell’organo giudicante non sono utili a supportare validamente le su riferite contestazioni, non adempiendo, così, all’onere probatorio richiesto.
Nel merito, poi, va ribadito che, con riferimento alle generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, la giurisprudenza, che questo Collegio condivide (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. II, 23 agosto 2019 n. 5858), ha sempre ritenuto che in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli "quadrare" con queLI stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti. Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AG) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019 n. 3202). Ciò a maggior ragione laddove, come anche nel caso di specie, le richiamate affermazioni non si traducano nemmeno in un principio di prova del concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle QRI e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dalla singola azienda.
Peraltro la finalità del sopra descritto procedimento di rateizzazione è pacificamente applicabile anche per poste debitorie ancora sub iudice e nelle disposizioni che lo regolano non vi è traccia dell'eventualità di una apposita attività accertativa del debito in sede di comunicazione dell’accettazione della domanda di rateizzazione.
Depongono in tale senso:
- le previsioni dell'art. 8- ter , comma 2, d.l. 5/2009, il quale fa riferimento agli “ importi accertati come dovuti (...) risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti ”, non esigendo alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Commissario;
- l'indicazione recata dall’art. 8- quinquies , comma 1, d.l. 5/2009 il quale specifica che “ sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale ”, sicché tale precisazione non avrebbe alcun senso ove si accogliesse la tesi di parte appellante, che vorrebbe circoscrivere l'eventualità della rateizzazione solo in caso di debiti definitivamente accertati.
A quanto sopra si aggiunga, per rispondere ad un profilo di contestazione specificamente sollevato dalle aziende agricole appellanti, che gli atti posti in essere dall’amministrazione procedente sono diretta applicazione delle disposizioni di legge sopra citate, da ritenersi legittime, dovendosi pertanto respingere i rilievi al riguardo sollevati da parte appellante, non potendosi inoltre ritenere illegittima o irragionevole la richiesta di sottoscrizione del contratto con firma autenticata, in considerazione della importanza degli effetti conseguenti dalla stipula del contratto (cfr., con specifico riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2024 n. 3933).
La natura vincolata dell’esercizio del potere nella specie esercitato esclude anche che fosse necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
11. – I motivi di appello cinque e sei possono anch’essi essere scrutinati congiuntamente, dovendosi ritenere non fondati gli assunti censori con gli stessi dedotti dalle aziende agricole appellanti.
Occorre sottolineare che le previsioni contenute nei Regolamenti CE nn. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege , nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all'accordo delle parti, è connessa al momento dell'inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l'omesso pagamento del debito (cfr. Cons Stato, Sez. III, 15 giugno 2023 n. 5899 2 novembre 2019 n. 7480). L'Agenzia delle entrate, nella fattispecie, è mero intermediario per gli incassi, privo di autonomia decisionale in relazione alle somme iscritte a ruolo da AG e la motivazione del prelievo va ricercata negli atti presupposti. Ad ogni buon conto, per quanto riguarda l'ammontare degli interessi di mora applicati, sono stati determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall'art. 30 d.P.R. 602/1973, per cui nessuna motivazione sul calcolo degli interessi era dovuta, sicché le comunicazioni impugnate, così come le cartelle di pagamento cui esse fanno riferimento, risultano sorrette da adeguata e congrua motivazione con riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti.
Sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, infatti, “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori ” (cfr., in termini, Cass. civ., Sez. un., 14 luglio 2022 n. 2228).
Quanto al regime giuridico speciale degli interessi vigente in subiecta materia , va sottolineato che l'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 (già art. 8, par. 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001) espressamente dispone che “ (i)n caso di inosservanza del termine di pagamento di cui al paragrafo 1, alle somme dovute si applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1° settembre di ogni anno, conformemente all'allegato II, maggiorati di un punto percentuale. Gli interessi sono pagati allo Stato membro ”. Sicché la debenza degli stessi discende direttamente dal diritto eurounitario, dotato sul punto di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale.
Per quanto riguarda, poi, la censura relativa alla mancata intimazione del pagamento, deve osservarsi che quest'ultima non risultava necessaria perché è la stessa disposizione sopra citata ad assegnare un termine decorso il quale, in caso di inadempimento, scatta automaticamente la debenza degli interessi.
Trattasi, quindi, di una particolare ipotesi di derivazione eurounionale di mora ex re (per come si è già sopra riferito), per la quale non è necessaria alcuna messa in mora. Del resto, va evidenziato che la normativa europea rinvia - al par. 1 del medesimo art. 15 - alla disciplina nazionale per le modalità esecutive del prelievo. Sicché viene in rilievo l'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c. secondo cui, in obbligazioni a termine aventi ad oggetto somme di denaro ( portables , cioè che devono essere adempiute presso il domicilio del creditore) non risulta necessario alcun formale atto di messa in mora, essendo questa automatica allo spirare del termine per adempiere ( dies interpellat pro homine ).
Infine, sul punto, occorre porre in rilievo che, ad avviso del Collegio e tenuto conto della documentazione depositata nei due gradi di giudizio, sia con riferimento al calcolo degli interessi sia con riferimento al prospettato erroneo computo degli oneri di riscossione, le doglianze delle aziende agricole interessate sono prive di adeguato supporto probatorio.
12. – Con la successiva censura le aziende agricole appellanti hanno lamentato l’illegittimo conteggio degli interessi sia con riferimento alla individuazione del dies a quo della pretesa sia con riguardo ai tassi applicati.
Con riguardo al primo dei suindicati profili di contestazione è sufficiente rammentare che il già citato art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 (già art. 8, par. 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001) ha individuato la decorrenza degli interessi nel 1° settembre di ciascun anno sicché gli interessi sono senz'altro dovuti da questo momento, senza che rilevi la data di invio di una eventuale richiesta di pagamento.
Non è, quindi, presente alcun contrasto con il diritto unionale nel comportamento dell’amministrazione e nelle norme da essa applicate, avendo essa proceduto conteggiare gli interessi nei termini sopra esaminati piana applicazione della disciplina posta dai regolamenti europei.
Per quanto riguarda il secondo profilo di contestazione, l'applicazione di un saggio maggiorato per gli interessi maturati a partire dal 2002 non costituisce applicazione retroattiva dello jus superveniens , perché quest'ultimo disciplina tutti i lassi temporali successivi alla propria entrata in vigore.
L’AG, infatti, ha applicato il tasso legale fino al 31 agosto 2002 (fissato dallo Stato membro ex Reg. CE n. 536/93), il tasso maggiorato ex Reg. CE n. 1392/2001 dal 1° settembre 2002 al 30 settembre 2006 (ovvero Euribor a tre mesi maggiorati di un punto percentuale) e dal 1° ottobre 2006 al 31 maggio 2009 lo stesso tasso maggiorato a decorrere però non più dal 1° settembre bensì dal 1° ottobre di ogni anno (Reg. CE n. 1468/2006).
Non può peraltro obliterarsi che l'obbligazione de qua, rimanendo inadempiuta, non si è mai estinta ed è quindi rimasta naturalmente esposta, per quanto riguarda la determinazione del quantum degli interessi dovuti (intesi come prestazioni periodiche di denaro), alle successive sopravvenienze normative e fattuali
13. - Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. - La infondatezza dei motivi di appello come sopra scrutinati conduce alla reiezione del mezzo di gravame proposto e alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alle aziende agricole RT CE e LD EL & C. S.S.. Mentre per le aziende TT VA e TT F.LI Società semplice agricola l’appello va dichiarato improcedibile, in ragione di quanto dalle stesse è stato comunicato in sede di memoria conclusiva.
Le spese del grado di appello, con riguardo alle aziende agricole RT CE e LD EL & C. S.S., in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., incombono sulle suddette aziende agricole appellanti che vanno condannate alla refusione delle stesse in favore dell’amministrazione appellata nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Le spese del grado di appello possono invece compensarsi con riferimento alle aziende agricole TT VA e TT F.LI Società semplice agricola.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello (n. R.g. 5980/2022) di cui in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna le aziende agricole RT CE e LD EL & C. S.S., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Spese del grado di appello compensate con riferimento alle altre parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO