Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/01/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4718 del 2024, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Abrusci e Mario Goldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, del decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 01.07.21, Cron. N. 1035/21, a definizione del procedimento R.G. n. 50968/21
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 27 aprile 2024 la Società in epigrafe ha agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi su decreto monocratico emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge TO”), con cui la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo, lamentando il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio in data 17 gennaio 2025 con atto di mero stile, e in data 20 gennaio 2025 ha depositato memoria.
3. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, trascritto a verbale ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dell’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in quanto non è dato rilevare, dalla documentazione in atti, l’avvenuta notificazione all’Avvocatura dello Stato così come prescritto dall’art. 5, comma 2, l. n. 89/2001.
4. In limine litis va rilevata la tardività della memoria depositata dalla difesa ministeriale in data 20 gennaio 2025, in quanto prodotta oltre il termine (dimezzato) di cui al combinato disposto degli artt.73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., sicché non se ne terrà conto ai fini del decidere.
5. Sempre in via pregiudiziale è opportuno precisare che non opera, per l’odierno giudizio, la sospensione prevista dal comma 12- bis , ultimo alinea, dell’art. 5- sexies della l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lettera m) , della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale “ Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”: considerato infatti che, in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, della l. n. 207/2024, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.
6. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto non è stata fornita dalla società ricorrente la prova della formazione del giudicato sul titolo azionato, con conseguente difetto di uno dei presupposti di cui all’art. 112 cod. proc. amm.
6.1. Occorre premettere che il decreto di cui è stata chiesta l’ottemperanza è stato pronunciato dalla Corte d’appello di Roma in composizione monocratica all’esito di un giudizio di equa riparazione soggetto al c.d. “nuovo rito”, al quale, cioè, si applicano le modifiche apportate alla legge n. 89/2001 dall’art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134: come si evince dal decreto ottemperando, infatti, il ricorso per l’equo indennizzo è stato presentato il 20 marzo 2019, e dunque oltre la data stabilita dal comma 2 del citato art. 55 ai fini dell’applicabilità delle modifiche in questione (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge n. 134/2012).
Per quanto qui interessa, con tale intervento normativo è stato novellato l’art. 5 della legge n. 89/2001, il quale, nella sua nuova formulazione (tuttora vigente) prevede che “ Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta ” (comma 1) e “ Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta ” (comma 2). Ed ancora, ai sensi dell’art. 5- ter , comma 1, della medesima legge TO (anch’esso introdotto con il prefato d.l. n. 83/2012), “ Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione ”.
6.2. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare tali disposizioni, ha ritenuto che l’adempimento dell’onere di notificazione del ricorso e dell’unito decreto che accoglie la domanda di equa riparazione costituisca condizione necessaria affinché si formi il giudicato sulla domanda in questione, ove si consideri che “l’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 1, stessa legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento” (così Cass. civ., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 19348).
È stato, dunque, condivisibilmente affermato da questo Tribunale che la norma di cui all’art. 5 della legge n. 89/2001 disegna un meccanismo che, se per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, da esso se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l’inefficacia del decreto, preclude anche la riproponibilità della domanda: sicché, la mancata o omessa notificazione del ricorso e del decreto della Corte d’appello impedisce la definizione dell’unico procedimento (fino ad allora incentrato su un decreto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva) e quindi non consente di poter documentare che detto decreto è divenuto res iudicata , rendendo inidonea a tal fine la eventuale certificazione (di non proposta opposizione) rilasciata dalla cancelleria del giudice monocratico (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 18 giugno 2024, nn. 12450, 12447, 12444; id., 18 ottobre 2024, nn. 18106 e 18140).
Al riguardo, poi, è stato ulteriormente precisato che la notificazione del decreto monocratico emesso dal Presidente della Corte d’appello o da un giudice da lui designato – imposta sia al fine di impedire che il decreto divenga inefficace per inutile decorso del termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001, sia al fine di far decorrere il termine per proporre opposizione, di cui all’art. 5- ter , comma 1 – deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, al Ministero convenuto presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 29 luglio 2024, ordinanza n. 15409; id., 12 marzo 2020, n. 3220; T.A.R. Lazio, Sez. I, 8 ottobre 2018, n. 9814; id., 30 giugno 2016, n. 7504).
6.3. Ebbene, nel caso di specie, il decreto monocratico emesso dal Consigliere designato della Corte di appello di Roma, azionato nella presente sede, è stato depositato in data 1° luglio 2021, ma ne è stata comprovata unicamente la notifica al Ministero della giustizia presso il suo domicilio digitale (perfezionatasi con PEC del 31 ottobre 2023), mentre non è stato né dedotto né documentato che il suddetto titolo giudiziale sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di trenta giorni dalla data di deposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001, nella formulazione applicabile ratione temporis .
In mancanza della dimostrazione della notifica all’Avvocatura dello Stato, non può essere attribuito valore dirimente – ai fini della effettiva definitività del titolo giudiziale posto in esecuzione, oltre che della sua efficacia – all’attestazione di non proposta opposizione rilasciata dalla Cancelleria della Corte d’appello di Roma, versata in atti (per un’applicazione di tali principi cfr. recenti T.A.R. Lazio, II quater, 16 gennaio 2025, n. 800, id. 3 gennaio 2025, nn. 125 e 123).
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, come da avviso regolarmente trascritto a verbale, per insussistenza del presupposto della prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’ottemperanza.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della circostanza che l’amministrazione resistente, costituita con atto di stile, non ha spiegato attività difensiva nel rispetto dei termini a difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni precisate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO