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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/ 2025 r.g.
TRA
- rappresentata e difesa dall' avv.Francesca Fischetti Parte_1
ATTORE
E
- contumace CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 2-7-2025 la parte attrice precisava le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9-1-2025, , premesso di aver contratto in data 13-12-2018 Parte_1
matrimonio in Cerignola con da cui non erano nati figli;
che i coniugi non avevano CP_1
mai realmente convissuto ed il rapporto sentimentale era cessato a causa dell'allontanamento del coniuge in altra città;che il resistente non aveva mai avuto residenza in Italia ed era tuttora irreperibile o residente in stato estero;
su tali premesse chiedeva pronunziarsi la separazione dal convenuto con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva la parte convenuta. All'udienza del 2-7-2025 la causa non abbisognevole di istruzione era rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto il quale sebbene ritualmente citato ex art.143 c.p.c. non si è costituito in giudizio.
Nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c.,
statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione a causa della mancata costituzione della parte convenuta, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la parte convenuta non costituendosi in giudizio, ha mostrato di non avere nulla da opporre alla domanda di separazione.
Nulla va disposto per le questioni accessorie stante la mancanza di domande sul punto.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione della mancata opposizione del convenuto, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da
[...]
con ricorso del 9-1-2025 nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nato a [...] il CP_1
15.4.1987, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Cerignola il 13- Parte_1
12-2018, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Cerignola al n.35 , parte 1, uff.1 anno 2018;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 2.7.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/ 2025 r.g.
TRA
- rappresentata e difesa dall' avv.Francesca Fischetti Parte_1
ATTORE
E
- contumace CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 2-7-2025 la parte attrice precisava le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9-1-2025, , premesso di aver contratto in data 13-12-2018 Parte_1
matrimonio in Cerignola con da cui non erano nati figli;
che i coniugi non avevano CP_1
mai realmente convissuto ed il rapporto sentimentale era cessato a causa dell'allontanamento del coniuge in altra città;che il resistente non aveva mai avuto residenza in Italia ed era tuttora irreperibile o residente in stato estero;
su tali premesse chiedeva pronunziarsi la separazione dal convenuto con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva la parte convenuta. All'udienza del 2-7-2025 la causa non abbisognevole di istruzione era rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto il quale sebbene ritualmente citato ex art.143 c.p.c. non si è costituito in giudizio.
Nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c.,
statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione a causa della mancata costituzione della parte convenuta, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la parte convenuta non costituendosi in giudizio, ha mostrato di non avere nulla da opporre alla domanda di separazione.
Nulla va disposto per le questioni accessorie stante la mancanza di domande sul punto.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione della mancata opposizione del convenuto, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da
[...]
con ricorso del 9-1-2025 nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nato a [...] il CP_1
15.4.1987, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Cerignola il 13- Parte_1
12-2018, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Cerignola al n.35 , parte 1, uff.1 anno 2018;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 2.7.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)