Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto dalle società Finanza Agevolata s.r.l. e AN NO s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Campobasso -SAEL SU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
del Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lucarelli, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
dell’A.S.RE.M. e dell’A.R.P.A. Molise, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n. prot. 11251 del 15 maggio 2025 della Provincia di Campobasso - Servizio Assistenza Enti Locali/Sportello Unico Attività Produttive Associato, avente ad oggetto “ Comune di AN (CB) – Impresa Finanza Agevolata S.r.l. con sede legale a NT (BN) in Via Salvator Rosa, n. 7, n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. Irpinia-Sanno, codice fiscale e partita IVA 01724390628, n. Rea BN-140434 – rapp.te legale p.t. (amm.re unico) Dr. Ing. Antonio Verzino nato a [...] il [...], cod fisc. [...]– Scia PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione e messa in esercizio in un impianto di biometano a ciclo continuo di potenza 500 Sm3/h (portata oraria massima), alimentato dal riutilizzo delle biomasse agricole da ubicarsi in C.da IO snc (contraddistinto in C.T. al fg. 19 p.lle 491-494-495 e ricadenti in Zona E – zona agricola E1 del vigente P.R.G.) – pratica SU SAEL n. 324/2023 – diniego ”;
- per quanto occorrer possa, della nota del Comune di AN del 16 maggio 2025 prot. 7808 ad oggetto “ Voltura PAS – prot. n. 425/2025 - Diniego ”;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN, della Regione Molise, del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigli del Fuoco e della Provincia di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LU AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. La società Finanza Agevolata s.r.l. ha presentato in data 29.05.2023 allo Sportello Unico delle Attività Produttive Associato (SU) della Provincia di Campobasso una SCIA finalizzata all’avvio di una procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, per la “ realizzazione di un impianto di biometano di 500 SM3/H per la valorizzazione degli scarti e sottoprodotti agricoli in un agro del Comune di AN (CB) ”, da insediare nel territorio comunale alla contrada IO, precisamente sui fondi individuati nei registri catastali al fg. 19, p.lle nn. 491, 494 e 495, ricadente in zona agricola.
1.1. Con la nota n. 16095 del 10.07.2023, il SU della Provincia di Campobasso, dopo aver rilevato che nell’istanza avanzata dall’interessata era “ stato espressamente richiesto il solo parere dei Vigili del Fuoco ”, ha richiesto la trasmissione di una nuova asseverazione tecnica allegata alla SCIA “ correttamente compilata e corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso che si intendono acquisire nel relativo procedimento e di specificare, per gli altri non inclusi nell’elenco di cui al modello standard, il tipo di assenso, l’Ente chiamato a renderlo, e la fonte normativa di rango nazionale o regionale da cui discente il richiesto parere ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della Provincia citata).
1.2. Con la nota del 7.08.2023 la società proponente ha domandato al SU “ la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, invitando gli Enti elencati di seguito ” (ARPA Molise, A.S.Re.M., Servizio Geologico e Sismico regionale, Comando VV.FF., Autorità di Bacino, Soprintendenza, Snam rete gas s.p.a.) (cfr. all. n. 6 alla produzione della difesa della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025 alle pagine 33 e 34).
1.3. Indi la società interessata ha trasmesso documentazione integrativa acquisita a protocollo n. 18519 del 9.08.2023, ma i cui allegati non sono risultati leggibili dall’Amministrazione (all.ti nn. 5, 5a e 5b alla produzione provinciale citata).
1.4. Di conseguenza il 2.11.2023, la proponente ha trasmesso al SU la “ Rimodulazione DA PA ” e la “ Rimodulazione Relazione Asseverata ” con nota acquisita al protocollo della Provincia di Campobasso n. 24016 del 2.11.2023 (cfr. all. n. 6 alla produzione della Provincia sopra citata, pagine 1 e ss.).
1.5. Il SU, ottenuta la documentazione rimodulata, ha tuttavia rilevato la necessità di acquisire ulteriori informazioni. Pertanto con la nota n. 24637 dell’11.11.2023 è stata richiesta alla proponente la seguente ulteriore documentazione integrativa:
a) “ studio integrativo di analisi dei flussi delle biomasse in entrata e in uscita e della loro provenienza e destinazione al fine di supportare la sostenibilità nell’ambito del bacino di approvvigionamento locale, nel quale vengano indicati i Comuni e le Aziende coinvolte ai fini del conferimento ed i quantitativi medi conferiti nel ciclo produttivo, distinti per biomassa ”;
b) “ studio di analisi della distanza media ponderale tra le aziende conferitrici e l’impianto rispetto alla biomassa trasportata anche al fine di valutare nello specifico l’incidenza dei trasporti sulla viabilità locale da e verso l’impianto, l’idoneità della rete stradale ad assorbire in conferimenti aziendali stimati, i flussi medi di traffico nell’anno solare sulla viabilità interessata dal conferimento, la previsione di misure di mitigazione delle eventuali criticità ecc., i viaggi medi giornalieri e mensili in base alla stagionalità delle biomasse conferite, le modalità del trasporto delle stesse ecc. ”;
c) “ studio descrittivo delle modalità dello stoccaggio (dimensioni delle aree e delle superfici coperte dedicate per ciascuna tipologia di biomassa) e delle misure di messa in sicurezza ambientale dei siti destinati allo stoccaggio ” (cfr. la nota n. 24637 dell’11.11.2023 a pag. 3 dell’all. n. 7 alla produzione provinciale citata).
1.6. In risposta alla nota dell’11.11.2023, la società proponente ha inviato una “RELAZIONE INTEGRATIVA” (all. n. 8 alla produzione provinciale citata).
1.7. Indi il SU ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14- bis della legge n. 241/1990 con provvedimento n. 26378 del 4.12.2023, stabilendo il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo dalla notifica dell’atto di indizione (trasmesso alle Amministrazioni invitate con pec del 4.12.2023 (all. n. 9 alla citata produzione della Provincia).
L’atto di indizione ha stabilito:
a) il termine di 15 giorni “ ENTRO IL QUALE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE POSSONO RICHIEDERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI O CHIARIMENTI …”;
b) il termine di 45 giorni “ ENTRO IL QUALE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE DEVONO RENDERE LE PROPRIE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA ”.
c) il termine di 10 giorni dalla scadenza del precedente termine, per fissare la “ DATA DELLA EVENTUALE RIUNIONE IN MODALITA’ SINCRONA ” (cfr. all. n. 9 cit.).
1.8. Il 18.12.2023, però, la SNAM Rete Gas s.p.a. – Distretto Sud Occidentale ha trasmesso una nota con la quale ha rappresentato rilievi critici ostativi alla realizzazione dell’impianto, invitando la ditta a modifiche progettuali (cfr. pagine 25 e 26 dell’all. n. 10 alla produzione della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025).
1.9. Nel frattempo, il 4.01.2024 la Provincia di Campobasso ha espresso il parere favorevole di competenza con alcune prescrizioni (cfr. all. n. 10 alla produzione della parte ricorrente del 27.06.2025).
Dal canto suo, il Comune di AN, con una nota del 18.03.2024, ha richiesto la produzione degli elaborati grafici “in scala adeguata” nonché altre indicazioni (cfr. all. n. 11 alla citata produzione della parte ricorrente).
E la società proponente ha inoltrato le integrazioni richieste con la pec dell’8.04.2024, precisando però che “ il presente riscontro non deve essere interpretato – e non costituisce- manifestazione di acquiescenza rispetto alla tempistica procedurale delineata dalla normativa di settore e agli effetti di natura autorizzativa conseguenti ” (cfr. all. n. 12 alla produzione della parte ricorrente citata).
Senza attendere la conclusione della Conferenza di servizi indetta il 4.12.2023, la società proponente, con la nota del 24.04.2024, ha significato alla Provincia di Campobasso e al SU “ l’avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo PAS (29 maggio 2023, prot. n. 2023,12885) per la realizzazione e successiva gestione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in c.da IO, Comune di AN (CB) ” (cfr. all. n. 13 alla produzione della parte ricorrente citata).
Ritenuta la formazione tacita del titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011), pur in assenza di una determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con una nota del 29.04.2024 la società proponente ha domandato alla Regione di pubblicare la P.A.S. sul Bollettino Ufficiale regionale: pubblicazione avvenuta in data 30 aprile 2024 n. 19 sul B.U.R.M. (cfr. all.ti nn. 14 e 15 alla citata produzione).
2. Frattanto però l’Amministrazione procedente, lungi dal considerare concluso il procedimento, con la nota n. 8795 del 29.04.2024 di “ Riscontro atto di significazione diffida ”, ha trasmesso all’interessata un nuovo atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la data del 17.05.2024, tenuto conto:
- della “ nota istruttoria della Snam- Distretto Sud Occidentale, prot. 897/LAN DEL 18/12/2023, Provincia di Campobasso in arrivo n. 19/12/2023, con la quale si richiedevano alla ditta integrazioni progettuali e documentali in genere ai fini della verifica del rispetto della servitù di metanodotto presente sulle aree interessate dall’intervento ”;
- della “ nota del Comune di AN, prot. In partenza n. 6371/2024 del 10/04/2024 ” nella quale si evidenziava che “ nei pressi del sito individuato per la costruzione dell’impianto di biometano – ad una distanza inferiore a 500 m prescritti dal Decreto – è presente un capannone IC già in funzione e un altro già autorizzato ed in fase di realizzazione ” (cfr. pag. 9 dell’all n. 16 alla citata produzione della parte ricorrente).
Alla trasmissione dell’atto di convocazione della Conferenza predetta è stata allegata la nota n. 6371 del 10.04.2024, con la quale il Comune di AN, osservando che “nel territorio matesino, sono presenti diversi capannoni avicoli e tra questi, nei pressi dell’area individuata per la costruzione dell’impianto, ad una distanza inferiore a 500 m prescritti dal Decreto, è presente un capannone IC già in funzione e un altro già autorizzato e in fase di realizzazione” , aveva a suo tempo richiesto alla Regione Molise se “ha ottemperato a quanto stabilito dal Decreto del 30/05/2023 del Ministero della salute sulla Biosicurezza in relazione all’individuazione delle zone ad alto rischio ” nonché “ di verificare, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto, per l’impinto in oggetto, di quanto stabilito dal Decreto Ministero della Salute il 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” in ordine alle distanze ” (cfr. pag. 4 dell’all. n. 16 predetto).
2.1. Nella seduta della Conferenza di servizi del 17.05.2024 sono state espresse e verbalizzate diverse posizioni negative, in particolare:
- quella del Comando dei Vigili del Fuoco secondo cui “ nella documentazione trasmessa dalla ditta non è pervenuto alcun documento ai fini della valutazione di competenza ai sensi dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011 … per il rilascio del parere di competenza la ditta dovrà far pervenire chiarimenti sulle attività poste in essere nel progettato impianto, allo stato non rappresentate ”;
- quella dell’A.S.RE.M. secondo la quale “ ai sensi del D.M. 30 maggio 2023 allegato A) punto 9 lett. ii dalle verifiche effettuate e di cui si allega la georeferenzazione dell’impianto IC più vicino al progettato impianto di biometano, non osserva la distanza minima dei 500 mt. Prevista dal citato decreto ” (cfr. il verbale della Conferenza di servizi del 17.05.2024, all. n. 1 alla produzione della difesa erariale dell’11.07.2025).
Dal canto suo, la società interessata si è in quella sede limitata a dichiarare che “ conferma i contenuti della nota inviata al Suap di AN in data 24/04/2024 e conferma che la partecipazione all’odierna riunione deve intendersi senza acquiescenza ” oltre che “ contestare l’asserzione contenuta nella nota del 29/04/2024 sull’ipotesi di mancato perfezionamento del titolo ” e a “ precisare l’inapplicabilità al progetto del DM 30 maggio 2023 e in ogni caso l’assenza di motivi ostativi ” (cfr. pag. 6 dell’all. n. 1 alla prodizione della difesa erariale citata).
2.2. Con nota del 24.05.2024, prot. n. 10570, il SU ha tramesso alla ditta il verbale della seduta di Conferenza dei servizi con l’inciso che “ seguirà l’adozione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ” (cfr. all. n. 17 alla produzione della parte ricorrente del 27.06.2025).
2.3. Dopo di che, ritenuto formato il titolo per silentium , la società proponente ha costituito la società di scopo per la realizzazione e gestione dell’impianto, denominata AN NO s.r.l., alla quale ha conferito i diritti di progetto e il titolo abilitativo che riteneva essersi formato sula dichiarazione PAS del 26.05.2023, pubblicata sul B.U.R.M. n. 19 del 30.04.2024.
La voltura, in favore della AN NO s.r.l., della dichiarazione PAS suddetta è stata comunicata al SU con la nota del 10.01.2025 (cfr. all. n. 18 alla produzione della parte ricorrente citata del 27.06.2025).
2.4. Con il provvedimento n. 11251 del 15.05.2025, il SU ha formulato infine un diniego espresso sull’istanza P.A.S. della società Finanza Agevolata s.r.l. (cfr. il provvedimento impugnato, all. n. 19 alla produzione della parte ricorrente citata) e con la nota n. 425/2025 del 16.05.2025 il Comune di AN ha denegato altresì la domanda di voltura avanzata dalla ditta proponente in favore della AN NO s.r.l. (provvedimento impugnato, all. n. 20 alla citata produzione).
3. Le società interessate, che nel frattempo si erano viste ammettere a finanziamento, da parte del G.S.E., l’intervento progettato (cfr. all. n. 7 alla produzione citata), hanno proposto la presente impugnativa contro le determinazioni negative sopra richiamate, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Avverso la determinazione del SU della Provincia di Campobasso … Violazione degli artt. 1, 3 e 14-ter L. n. 241 del 1990 in combinato disposto con gli artt. 6 e 8-bis del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; art. 97 Cost.; eccesso di potere per violazione dei principi di tipicità e legalità, efficienza, di semplificazione amministrativa, di buon andamento e di legittimo affidamento »;
II- « Avverso la determinazione del SU della Provincia di Campobasso … Violazione di legge degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990; D.M. 30 maggio 2023; D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 in combinato disposto con il D.M. 7 agosto 2012; eccesso di potere per palese difetto di motivazione »;
II- « Avverso la nota del Comune di AN di rigetto della comunicazione di voltura … Eccesso di potere per illegittimità derivata ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) il diniego sarebbe stato adottato nonostante il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto si sarebbe già formato per il decorso:
- “ del termine di trenta giorni dal suo deposito (24 maggio 2023) senza che il SU abbia ordinato alla Società proponente di non eseguire l’intervento ” in asserita applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 ovvero dell’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010;
- “ del termine decadenziale di impugnativa dalla pubblicazione della medesima dichiarazione PAS sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (30 aprile 2024) ” (cfr. il ricorso alle pagine 18 e 19);
b) i rilievi ostativi formulati in seno alla conferenza di servizi sarebbero stati comunque errati nel merito sia “ sulla distanza da asseriti allevamenti avicoli ” (cfr. pag. 27 e ss.), sia “ sulla questione della prevenzione incendi ” (cfr. pag. 31 e ss).
c) dell’illegittimità derivata della nota del Comune di AN con la quale è stata denegata la voltura in favore della AN NO s.r.l (cfr. pag. 36).
Contestualmente il ricorso ha avanzato una domanda di condanna al risarcimento del danno commisurata “ sull’importo complessivo delle spese sostenute (danno emergente, incluso il ristoro delle spese che la ricorrente dovrebbe sostenere per la predisposizione dei progetti) e degli incentivi eventualmente non incassati (lucro cessante), detratti solo i costi indifferibili. Trattasi di voci economiche che si possono stimare di ingente entità e per le quali si formula fin da ora una specifica richiesta ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.vo .” (cfr. il ricorso a pag. 37).
4. In resistenza al ricorso si è costituita, per la Regione Molise e il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigli del Fuoco, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’integrale infondatezza del gravame, in particolare, per non essere stata attivata la specifica procedura di valutazione del progetto da parte dei competenti organi dei VV.FF. ex art. 3 del d.P.R. 151/2011.
5. Si è altresì costituita in giudizio la Provincia di Campobasso, eccependo anch’essa l’infondatezza del ricorso.
6. Anche il Comune di Campobasso, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame.
7. Con l’ordinanza n. 69 del 17.07.2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorso ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., sulla base della seguente motivazione: « Considerato, in punto di fumus boni iuris, che i motivi del ricorso si presentano meritevoli di un attento vaglio in sede di cognizione di merito, a partire dalla censura con la quale le società ricorrenti hanno invocato l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 2011;
Reputato, altresì, che l’interesse prospettato dalle ricorrenti, in ordine al rischio di perdita dei finanziamenti/incentivi, per la correlata necessità di rispettare i tempi di entrata in esercizio dell’impianto, valga a munire l’impugnativa anche del periculum in mora occorrente ai fini della concessione dell’invocata misura cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm.;
Ritenuto pertanto, al sommario scrutinio proprio della presente fase cautelare, che le esigenze delle parti ricorrenti siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm. » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 69 del 17.07.2025).
8. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e documenti.
In particolare con la memoria del 5.12.2025 la Provincia di Campobasso ha richiesto “ di essere autorizzata a chiamare in causa, quale terzo garante, la società HDI Global Specialty SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Franco Russoli, 5 - 20143 Milano ” (cfr. la memoria della Provincia di Campobasso del 5.12.2025, a pag. 16).
9. All’udienza pubblica del 14.01.2026, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Il ricorso va respinto, il che induce subito a disattendere la domanda di autorizzazione alla chiamata in garanzia dispiegata dalla Provincia di Campobasso.
Di seguito si illustreranno prima le ragioni di infondatezza del primo mezzo di impugnazione, così precisando che sulla domanda P.A.S. a suo tempo presentata dalla società interessata non si era mai formato il titolo per silentium .
Chiarito che la società interessata non aveva ottenuto il titolo autorizzatorio per silentium , si passerà ad illustrare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, non riscontrandosi nella determinazione conclusiva della Conferenza di servizi il deficit motivazionale lamentato dal ricorso: l’interessata nella riunione del 17.05.2024 non ha fornito adeguate controdeduzioni alle obiezioni ivi formulate, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe potuta essere diversa da quella in concreto adottata.
E una volta acclarata la legittimità del provvedimento negativo di conclusione della Conferenza di Servizi, emergerà la conseguenziale infondatezza del terzo e ultimo mezzo di gravame, appuntato su mere ragioni di illegittimità derivata, proposto contro il provvedimento con il quale il Comune di AN ha respinto la richiesta di voltura presentata dall’interessata.
11. Va quindi subito rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, non ricorrendo nella fattispecie in esame i presupposti previsti dalla legge per la formazione del titolo tacito.
11.1. Innanzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, nella specie non poteva formarsi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, dovendo trovare, invece, applicazione la regola di cui al comma 5 dello stesso art. 6.
Secondo il ricorso la formazione tacita del titolo si sarebbe formata una volta decorsi 30 giorni dalla presentazione della istanza di P.A.S.: ossia dal “deposito (24 maggio 2023) senza che il SU abbia ordinato alla Società proponente di non eseguire l’intervento ” in asserita applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 ovvero dell’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010.
La parte ricorrente, in altre parole, ha invocato la formazione del titolo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, la quale -nella versione vigente ratione temporis - disponeva che “Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita ” (cfr. l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011).
Il fatto è che il citato comma 4 non poteva trovare applicazione all’istanza di P.A.S. di cui si discute, dovendosi applicare, invece, l’art. 6, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 28/2011.
È nella stessa istanza P.A.S. n. 12766 del 2023, a suo tempo presentata dall’interessata, che si dichiara che si tratta di una “ PAS più domanda per il rilascio di atti di assenso (PAS condizionata da atti di assenso) richiedendo contestualmente; b.3.1. l’acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’intervento, presso le competenti amministrazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato, essendo a conoscenza che il termine dei 30 giorni per l’inizio dell’attività oggetto della PAS è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (art. 6 comma 5 D.Lgs. 28 /2011” (cfr. pag. 3 all. n. 1 alla produzione della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025).
E l’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente ratione temporis , disponeva che: “ Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (cfr. l’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011).
E tanto basta ad escludere che nel caso di specie si potesse formare il silenzio-assenso sull’istanza di P.A.S. avanzata dall’interessata con il mero decorso di 30 giorni dal suo deposito ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, dovendo invece trovare applicazione la regola di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 6.
11.2. Né poteva formarsi un titolo per silentium , al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, una volta decorso il termine decadenziale di impugnazione dalla pubblicazione della istanza di P.A.S. sul B.U.R.M. (avvenuta sul B.U.R.M. n. 19 del 30.04.2024, cfr. all. n. 15 alla produzione della parte ricorrente del 27.06.2025).
Ai sensi dell’art. 6, comma 7- bis , del D.Lgs. n. 28/2011, “ Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge”.
Ma l’operatività di siffatta regola presuppone l’avvenuta formazione del titolo per silentium ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, con la conseguenza che la pubblicazione sul B.U.R.M. di una P.A.S. non ancora autorizzata non poteva sortire l’effetto abilitante paventato dal ricorso.
Come sta per illustrarsi meglio, nel caso di specie alla data del 29.04.2025 il procedimento P.A.S. in questione risultava ancora in corso di svolgimento.
A questo punto, per chiarire l’erroneità dell’impostazione patrocinata dal ricorso, è utile ripercorrere le singole tappe del procedimento.
L’istanza di P.A.S. è stata presentata dalla società Finanza Agevolata s.r.l. allo Sportello Unico delle Attività Produttive Associato (SU) della Provincia di Campobasso in data 29.05.2023: ma la documentazione allegata alla pratica è risultata sin dal principio incompleta, necessitando più volte di integrazioni e specificazioni.
Con la nota n. 16095 del 10.07.2023, il SU della Provincia di Campobasso ha infatti richiesto la trasmissione di una nuova asseverazione tecnica allegata alla SCIA (cfr. all. n. 4 alla produzione della Provincia citata).
Con la nota del 7.08.2023 la società proponente ha domandato al SU “ la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, invitando gli Enti elencati di seguito ” (ARPA Molise, A.S.Re.M., Servizio Geologico e Sismico regionale, Comando VV.FF., Autorità di Bacino, Soprintendenza, Snam rete gas s.p.a.) (cfr. all. n. 6 alla produzione della difesa della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025 alle pagine 33 e 34), trasmettendo documentazione integrativa acquisita a protocollo n. 18519 del 9.08.2023: i cui allegati non sono, però, risultati leggibili dall’Amministrazione (all.ti nn. 5, 5a e 5b alla produzione provinciale citata).
E risale al 2.11.2023 la trasmissione, da parte della ditta proponente, della “ Rimodulazione DA PA ” e della “ Rimodulazione Relazione Asseverata ” con nota acquisita al protocollo della Provincia di Campobasso n. 24016 del 2.11.2023 (cfr. all. n. 6 alla produzione della Provincia sopra citata, pagine 1 e ss.).
Ma il SU, ottenuta la documentazione così rimodulata, ha rilevato ancora una volta la necessità di acquisire ulteriori informazioni: e con la nota n. 24637 dell’11.11.2023 è stata richiesta alla proponente ulteriore documentazione integrativa.
Con la nota dell’11.11.2023, la società proponente ha quindi inviato una “RELAZIONE INTEGRATIVA” (all. n. 8 alla produzione provinciale citata).
E solo allora il SU ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14- bis della legge n. 241/1990 con provvedimento n. 26378 del 4.12.2023, stabilendo il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo dalla notifica dell’atto di indizione (trasmesso alle Amministrazioni invitate con pec del 4.12.2023 (all. n. 9 alla citata produzione della Provincia).
Tuttavia, il 18.12.2023 la SNAM Rete Gas s.p.a. – Distretto Sud Occidentale ha trasmesso una nota con la quale ha rappresentato una posizione fortemente critica alla realizzazione dell’impianto, evidenziando in particolare che: “ In relazione al procedimento in oggetto, Vostra prot. 0026345 del 4 dicembre scorso, Vi informiamo innanzitutto che le opere in oggetto interferiscono i nostri gasdotti in attualità di esercizio. Evidenziamo che i terreni attraversati dai nostri gasdotti, interferiti dalle opere in oggetto, sono gravati da servitù di metanodotto regolarmente trascritte che prevedono, fra l’altro, l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a metri 20,00 (venti) per parte, rispetto all’asse della tubazione, nonché di lasciare a terreno agrario la fascia asservita. Vi specifichiamo inoltre che, i metanodotti emarginati, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 – pubblicato sul S.O. della G.U. n. 107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l’altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o servizi. Atteso quanto sopra, Vi informiamo che, con riferimento alla documentazione prodotta dalla società proponente, le opere in oggetto risultano essere incompatibili con la preesistenza dei nostri gasdotti emarginati, in quanto in contrasto con la normativa di sicurezza sopra citata, nonché con i limiti e le condizioni imposte dalla servitù costituita in favore della scrivente Società. Invitiamo, pertanto, la società proponente ad adeguare il progetto delle realizzande opere nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa di sicurezza e dalla servitù in essere. A tal proposito è necessario che quest’ultima prenda contatti con la nostra unità territoriale di NT che provvederà, congiuntamente ai loro tecnici, ad effettuare il picchettamento delle nostre condotte nei tratti di interferenza con le opere in progetto e alla stesura dei relativi verbali. A seguito dei picchettamenti si dovrà trasmettere alla scrivente le progettazioni di dettaglio in cui siano riportati anche i nostri impianti e da cui si evinca che nessuna opera ricada all’interno delle fasce ad essi asservite, il tutto al fine di poter rilasciare il proprio parere favorevole di competenza. …” (cfr. pagine 25 e 26 dell’all. n. 10 alla produzione della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025).
Ed è per questo che, con la nota n. 8795 del 29.04.2024, in “ Riscontro atto di significazione diffida ” ricevuto dall’interessata in data 24.04.2024, il SU ha trasmesso all’interessata un nuovo atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la data del 17.05.2024, tra le altre cose, vista “ la nota istruttoria della Snam- Distretto Sud Occidentale, prot. 897/LAN DEL 18/12/2023, Provincia di Campobasso in arrivo n. 19/12/2023, con la quale si richiedevano alla ditta integrazioni progettuali e documentali in genere ai fini della verifica del rispetto della servitù di metanodotto presente sulle aree interessate dall’intervento ” (cfr. pag. 9 dell’all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 27.06.2025).
Nell’occasione, però, l’Amministrazione procedente ha introdotto anche un ulteriore, importante, elemento critico, rappresentato dalla posizione espressa con la “ nota del Comune di AN, prot. In partenza n. 6371/2024 del 10/04/2024 ” nella quale era stato evidenziato che “ nei pressi del sito individuato per la costruzione dell’impianto di biometano – ad una distanza inferiore a 500 m prescritti dal Decreto – è presente un capannone IC già in funzione e un altro già autorizzato ed in fase di realizzazione ” (cfr. pag. 9 dell’all n. 16 alla citata produzione della parte ricorrente).
Alla trasmissione dell’atto di convocazione della Conferenza predetta è stata allegata la nota n. 6371 del 10.04.2024, con la quale il Comune di AN, osservando che “nel territorio matesino, sono presenti diversi capannoni avicoli e tra questi, nei pressi dell’area individuata per la costruzione dell’impianto, ad una distanza inferiore a 500 m prescritti dal Decreto, è presente un capannone IC già in funzione e un altro già autorizzato e in fase di realizzazione” , aveva a suo tempo richiesto alla Regione Molise se “ha ottemperato a quanto stabilito dal Decreto del 30/05/2023 del Ministero della salute sulla Biosicurezza in relazione all’individuazione delle zone ad alto rischio ” nonché “ di verificare, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto, per l’impinto in oggetto, di quanto stabilito dal Decreto Ministero della Salute il 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” in ordine alle distanze ” (cfr. pag. 4 dell’all. n. 16 predetto).
La società proponente, però, forte della posizione assunta con la sua nota del 24.04.2024 nella quale la stessa dava ormai per raggiunto “ l’avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo PAS (29 maggio 2023, prot. n. 2023,12885) per la realizzazione e successiva gestione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in c.da IO, Comune di AN (CB) ” (cfr. all. n. 13 alla produzione della parte ricorrente citata), in pari data 29.04.2024 indirizzava alla Regione Molise istanza di pubblicazione della P.A.S. sul B.U.R.M..
Da questo momento in poi, in altre parole, per la società interessata il procedimento doveva ritenersi già concluso con la formazione del titolo per silentium ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011: ma quest’impostazione, come sopra già chiarito, era destituita di fondamento giuridico.
A ben guardare, infatti, alla data del 29.04.2024 il procedimento risultava ancora in corso di svolgimento in quanto la Conferenza di Servizi, indetta con provvedimento n. 26378 del 4.12.2023, non si era ancora conclusa con una determinazione conclusiva.
E che il procedimento fosse ancora aperto risulta dimostrato dal provvedimento n. 8795 del 29.04.2024 di nuova indizione della Conferenza di Servizi: provvedimento che -va sottolineato- non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorso, il quale si è limitato sic et simpliciter a dedurre la presunta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di P.A.S..
In proposito è del tutto inconferente il richiamo operato dal ricorso al D.lgs. n. 190 del 25.11.2024 (a pag. 23 del ricorso), trattandosi di una normativa entrata in vigore soltanto in data 29.12.2024: quindi non applicabile alla data del 29.04.2024.
Se questo già sarebbe sufficiente a palesare l’infondatezza della censura sulla presunta formazione del titolo per silentium , non guasta aggiungere che le ragioni poste a base della nuova indizione della Conferenza di Servizi erano serie e congrue: trattandosi della valutazione dell’impatto del progettato intervento sulle aziende avicole esistenti in prossimità dell’area di intervento, secondo i dettami del D.M. del Ministero della Salute del 30.05.2023 sulla Biosicurezza.
L’atto di indizione della nuova Conferenza di Servizi, infatti, è stato motivato espressamente sul:
a) “ Considerato che ”:
- “ l’anzidetto parere sulla sussistenza delle misure minime di biosicurezza per il settore IC in ragione del progettato impianto non è stato richiesto dall’impresa societaria Finanza Agevolata S.r.l., all’atto dell’inoltro della pratica in arrivo n. 12766/2023 del 26/05/2023, in quanto il relativo Decreto del Ministero della Salute 30/05/2023 recante “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- il 30/06/2023 con il n. 151 ed entrava in vigore il 1° luglio 2023 ”;
- “ la medesima ditta, alla richiesta del Suap di AN, prot. Provincia di Campobasso n. 16095/2023 del 10/07/2024, di produrre entro trenta giorni dal ricevimento – al fine di procedere alla convocazione del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi – una nuova relazione di asseverazione tecnica da allegare alla scia, correttamente compilata e corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso che si intendono acquisire nel relativo procedimento e di specificare, per gli altri non inclusi nell’elenco di cui al modello standard, il tipo di atto di assenso, l’Ente chiamato a renderlo, e la fonte normativa di rango nazionale o regionale da cui discende il richiesto parere; nonostante la vigenza delle nuove misure di biosicurezza negli impianti avicoli, la ditta nel riscontrare la richiesta integrativa del Suap, ometteva di asseverare il rispetto dell’Allegato A) sulle Modalità operative per l’applicazione delle misure di biosicurezza, punto 9) GESIONTE DELLA LETTIERA E DELLA POLLINA, lett. b) Stoccaggio punto ii. che impone ai nuovi impianti (di biogas) che utilizzano la pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non inferiore a 500 mt.; laddove – come evidenziato dall’Ufficio Tecnico di AN – il progettato impianto non osservasse la prescritta distanza minima posta a salvaguardia della biosicurezza negli allevamenti avicoli, la scia pas prodotta sarebbe da ritenersi mai perfezionata ed inefficace ab initio per mancanza dei presupposti di legge ”;
b) “ Ritento infine, necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, acquisire in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico del Comune di AN, l’Asrem competente per territorio e al Direzione Salute della Regione Molise, l’accertamento del requisito presupposto della distanza minima del progettato impianto da altro o altri insediamenti produttivi avicoli esistenti in zona, anche in ragione del criterio da utilizzare pe la misurazione (localizzazione dell’insediamento, criteri di tracciamento del poligono che comprende tutte le strutture/aree degli insediamenti presenti, modalità di calcolo e mappature del buffer/raggio dei 500 metri e limite da cui definire lo stesso es. limite esterno del lotto più vicino, limite intermedio ecc . ) ”(cfr. l’atto di indizione della nuova Conferenza di Servizi; pagine 10 e 11 dell’all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 27.06.2025).
Ma, piuttosto che replicare nel merito a questi seri rilievi, la società interessata si è limitata a portare avanti la tesi della presunta formazione del titolo per silentium : tesi ribadita nella riunione della Conferenza di Servizi del 17.05.2024 dei cui esiti si tratterà a breve, nel disattendere il terzo mezzo di gravame.
Ciò che qui preme sottolineare è che alla data del 29.04.2024 il procedimento era ancora in corso di svolgimento, onde la pubblicazione sul B.U.R.M. della P.A.S. non poteva sortire alcun effetto abilitante: da qui l’infondatezza anche in parte qua del primo motivo di ricorso.
11.3. Quanto appena illustrato denota, infine, l’infondatezza altresì della censura secondo la quale il silenzio-assenso sulla istanza di P.A.S. si sarebbe formato in base all’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 sul funzionamento del S.A.E.L.-S.U.A.P.: disposizione secondo la quale “ Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SU che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata ” (art. 7, comma 1, d.P.R. n. 160/2010).
La disciplina di cui al citato d.P.R. n. 160/2010, infatti, non vale di per sé a sortire nel caso di specie l’effetto abilitante paventato dal ricorso, innanzitutto perché si tratta di una disciplina previgente rispetto al D.Lgs. n. 28/2011, ma anche perché è lo stesso art. 7 a specificare al comma 3 che “ Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SU indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore …” (cfr. art. 7, comma 3, d.P.R. n. 160/2010).
E nel caso di specie, come sopra osservato, si applica la regola di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011, secondo il quale “ Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ” (cfr. art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011).
In altre parole, nella fattispecie in esame è da escludere la possibilità della formazione tacita del titolo alla scadenza dei 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del SU, la legge prescrivendo che in caso di mancato rilascio degli atti di assenso nei termini previsti, all’interessato non resta che agire contro il silenzio serbato dall’Amministrazione per ottenere una condanna a provvedere.
11.4. In definitiva il primo mezzo risulta nel suo complesso infondato.
12. Venendo ora all’esame del secondo motivo di ricorso, appuntato sulla presunta erroneità nel merito dei rilievi ostativi formulati in seno alla Conferenza di servizi sia “ sulla distanza da asseriti allevamenti avicoli ” (cfr. pag. 27 e ss.), sia “ sulla questione della prevenzione incendi ” (cfr. pag. 31 e ss), se ne deve subito rilevare l’infondatezza.
Come sopra osservato, rispetto alle criticità rilevate dall’Amministrazione procedente con l’atto di indizione della Conferenza di Servizi del 29.04.2024, l’interessata ha mancato di formulare osservazioni o controdeduzioni, appiattendosi sulla posizione -di cui si è sopra rilevata l’infondatezza- secondo la quale sulla istanza di P.A.S. a suo tempo presentata doveva ritenersi formato il silenzio-assenso.
L’errata impostazione assunta dalla società proponente in questa fase procedimentale ha di fatto impedito all’Amministrazione di valutare aspetti decisivi per l’ipotetica approvazione del progetto.
12.1. Nella seduta della Conferenza di servizi del 17 maggio 2024, infatti, sono state espresse e verbalizzate le seguenti posizioni:
- « Il Responsabile del Suap di AN … Richiama in proposito una nota istruttoria del Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale che relativamente all’insediamento di un nuovo capannone IC in agro di AN, concede una deroga alle distanze dei 1000 mt. Da altro impianto, …. ma ritiene insuperabile il limite dei 500 mt., analogamente a quanto previsto dal medesimo allegato per l’insediamento di un nuovo impianto di biometano da altro impianto IC preesistente »;
- « L’ing. Placella del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso – Prevenzione Incendi- osserva che nella documentazione trasmessa alla ditta non è pervenuto alcun documento ai fini della valutazione di competenza ai sensi dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011. Osserva inoltre che per il rilascio del parere di competenza la ditta dovrà far pervenire chiarimenti sulle attività poste in essere nel progettato impianto, allo stato non rappresentate »;
- « L’ing. Pierno di Arpa Molise osserva la mancanza nella trattazione della relazione generale delle emissioni in merito all’aspetto delle emissioni odorigene. Per le emissioni andavano inoltre chiariti le modalità di alimentazione del cogeneratore, della torcia, e dei camini a servizio delle vasche di stoccaggio del biogas »;
- « Il dr. Galuppo di Arpa Molise richiede invece chiarimenti sulla gestione del digestato riferito agli spandimenti agronomici e alla capacità di carico della zona e sull’utilizzo del digestato proveniente da altri impianti, punto richiamato in relazione ma non esplicitato »;
- « Il dr. Santoriello per Asrem-Sanità Animale precisa che ai sensi del D.M. 30 maggio 2023 allegato A) punto 9 lett. ii dalle verifiche effettuate e di cui si allega la georeferenzazione dell’impianto IC più vicino al progettato impianto di biometano, non osserva la distanza minima dei 500 mt. Prevista dal citato decreto »;
- « Il dr. Di Ludovico di Arpa Molise … ritiene di dover acquisire gli elementi tecnici richiamati in precedenza dall’Agenzia …»;
- « Il dr. D’Urso, si associa ai rilievi formulati dall’Arpa sulla necessità di approfondire ai fini igienico sanitari gli aspetti odorigeni e ai rilievi della Sanità Animale sulla distanza del progettato impianto di biometano da altri insediamenti avicoli »;
- « Il dr. Santoriello atteso che il progetto di Finanza Agevolata è stato presentato al Suap il 29/05/2023 e che il D.M. è datato 30/05/2023, a parte il rilievo che il decreto stesso e i precedenti chiarimenti ministeriali, stabiliscono che solo coloro che hanno un titolo esecutivo alla data di adozione del decreto, possono derogare a quanto previsto dal decreto stesso, già l’O.M. 21/04/2021, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 96 del 22/04/2021, stabiliva per i nuovi impianti di biogas che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non inferiore a 500 mt »;
- « L’Assessore Marro del Comune di AN interviene ringraziando gli intervenuti e constata, con rammarico, che la ditta non abbia fornito i chiarimenti e le spiegazioni tecniche richieste dal tavolo. Richiama infine l’importanza della distanza ai fini delle misure di biosicurezza. Rileva che il transito dei carichi di pollina pari a 1,3ì25 h di passaggio per un carico di 20 tonnellate ha un’incidenza non trascurabile sulla viabilità in genere e precisa che nelle vicinanze al progettato impianto esiste un agglomerato abitato ed un impianto di metano. Non essendovi ulteriori interventi il Resp.le del Suap dichiara alle 12:30 chiusa la Conferenza di Servizi .» (cfr. il verbale della Conferenza di servizi del 17 maggio 2024, all. n. 1 alla produzione della difesa erariale dell’11.07.2025).
Dal canto suo, però, la ditta interessata nella riunione in questione si è limitata a rilevare quanto segue: « La ditta proponente, per il tramite del legale, avv. Di Tonno, conferma i contenuti della nota inviata al Suap di AN in data 24/04/2024 e conferma che la partecipazione all’odierna riunione deve intendersi senza acquiescenza, richiama i contenuti ivi formulati da intendersi integralmente riportati. Con l’occasione tiene comunque a contestare l’asserzione contenuta nella nota del 29/04/2024 sull’ipotesi di mancato perfezionamento del titolo e, sempre con l’occasione, e ad ogni buon conto, tiene comunque a precisare l’inapplicabilità al progetto del DM 30 maggio 2023 e in ogni caso l’assenza di motivi ostativi » (cfr. il verbale della Conferenza di servizi del 17 maggio 2024, all. n. 1 alla produzione della difesa erariale dell’11.07.2025).
Il provvedimento di diniego del 15.05.2024, infine, è stato basato sulle seguenti motivazioni:
- “ l’impresa… non ha fatto pervenire al Suap del Comune di AN controsservazioni, rilievi e/o documentazione probante, a fronte della posizione dissenziente espressa dall’Asrem – Servizio Veterniario- U.O.C. Sanità Animale – in Conferenza di Servizi in merito alla misura di salvaguardia della distanza di almeno 500 mt. per i nuovi impianti (di biogas) che ricevono utilizzano pollina da insediamenti produttivi avicoli, avendo quest’ultima affermato che “ai sensi del D.M. 30 maggio 2023 allegato A) punto 9 lett. ii dalle verifiche effettuate, e di cui si allega la georeferenzazione dell’impianto IC più vicino al progettato impianto di biometano, (questi) non osserva la distanza minima dei 500 mt. prevista dal citato decreto ”;
- “ anche in merito alla valutazione del progetto antincendio la medesima ditta non ha fatto pervenire controsservazioni, rilievi e/o documentazione probante, a fronte della posizione dissenziente espressa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso nella predetta Conferenza secondo cui “nella documentazione trasmessa dalla ditta non è pervenuto alcun documento ai fini della valutazione di competenza ai sensi dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011. (…) e che per il rilascio del parere di competenza la ditta dovrà far pervenire chiarimenti sulle attività poste in essere nel progettato impianto, allo stato non rappresentate ”;
- “ rilevato inoltre che mancherebbe, relativamente alla distanza, un presupposto e/o requisito ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m. ed i. per il perfezionamento della PAS … ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 28/2011, che la ditta non ha contestato o contrastato, dimostrando positivamente la sussistenza della distanza dall’allevamento IC presente nell’area dell’insediamento, per cui non può dirsi essersi mai consolidata in capo alla medesima una posizione di affidamento legittimo alla realizzazione del predetto impianto avendo la predetta ditta solo contestato, nel verbale della determinazione conclusiva, “l’inapplicabilità del DM 30 maggio 2023” al progettato impianto”, senza motivarne in quella sede o successivamente le ragioni dell’inapplicabilità ”;
- “ denega l’assenso alla Scia-PA… la quale deve ritenersi mai perfezionata ed inefficace ab initio per mancanza dei presupposti e/o requisiti di legge, stante il difetto della distanza minima dello stesso, qualificato nuovo impianto (di biogas) che utilizza pollina non inferiore a 500 metri, da insediamenti produttivi avicoli (preesistenti) … e per non aver dimostrato, contestato e/o controdedotto la completezza della documentazione allagata alla PA ai fini antincendio per consentire l’espressione – da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso – ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 15, della competente Valutazione del Progetto ” (cfr. il provvedimento impugnato).
In altre parole, il diniego in contestazione è stato disposto:
a) perché il Comando dei Vigli del Fuoco non è stato posto in condizione di svolgere le valutazioni di competenza, avendo l’interessata mancato di far pervenire i chiarimenti richiesti e controdedurre in sede di Conferenza di Servizi;
b) perché l’interessata non ha contestato quanto obiettato dall’A.S.RE.M. a proposito della violazione della distanza minima dell’impianto dall’impianto IC più vicino (risultante dalla georeferenzazione all’uopo allegata), ne dimostrato, al contrario, che siffatta distanza veniva rispettata nel caso di specie.
12.2. Le censure “ sulla distanza da asseriti allevamenti avicoli ” e “ sulla questione della prevenzione incendi ” veicolate dal secondo motivo di ricorso sono state appuntate sul presunto deficit motivazionale del provvedimento impugnato.
Ma, a ben guardare, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto congrua ed adeguata rispetto al contegno procedimentale assunto dalla società interessata nell’ambito della Conferenza di Servizi.
Il secondo motivo di ricorso, nell’avanzare censure di merito contro le valutazioni delle competenti Amministrazioni, ha introdotto nel giudizio argomenti che l’interessata avrebbe dovuto correttamente sottoporre alla valutazione amministrativa nell’apposita sede della Conferenza di Servizi: solo così facendo la motivazione del provvedimento conclusivo di detto modulo procedimentale avrebbe potuto -e dovuto- prendere posizione su simili elementi.
Ebbene, l’adeguatezza motivazionale del diniego in contestazione, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, emerge nitidamente se solo si tiene conto del fatto che nella riunione della Conferenza di Servizi del 17.05.2024 – al di là dell’apodittico rilievo secondo il quale “ tiene comunque a precisare l’inapplicabilità al progetto del DM 30 maggio 2023 e in ogni caso l’assenza di motivi ostativi ” (cfr. il verbale della Conferenza di servizi del 17 maggio 2024, all. n. 1 alla produzione della difesa erariale dell’11.07.2025) - nessuna controdeduzione specifica è stata svolta dall’interessata in merito alle valutazioni di competenza dei Vigili del Fuoco e sulla distanza dell’impianto dal più vicino impianto IC.
La società ricorrente ha sostanzialmente rifiutato il contraddittorio procedimentale sulle criticità evidenziate dalle Amministrazioni procedenti, facendosi (erroneamente) forte dell’avvenuta formazione tacita del titolo, con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe potuto – né dovuto- aggiungere altro rispetto a quanto in concreto formulato a giustificazione del diniego.
E questo già avvia a denotare la legittimità del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi in contestazione.
12.3. Una simile conclusione, del resto, non solo non è smentita dalle argomentazioni spese dall’odierna parte ricorrente, ma a ben guardare risulta confermata dall’impostazione ricorsuale.
12.3.1. Per quanto attiene al problema della distanza dall’impianto IC più vicino, infatti, il ricorso ha ammesso che “ la legislazione sulla influenza aviaria abbia introdotto la previsione per cui “per i nuovi impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina, la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 mt.”, così in ultimo il D.M. 30 maggio 2023 (in G.U. 30 giugno 2023) ” (cfr. il ricorso a pag. 28), contestando che:
- “ Nel caso di specie, il SU, come la ASL partecipante alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, non hanno fornito alcuna indicazione sulla concreta ed effettiva distanza tra la parte centrale dell’impianto de quo ed il più vicino insediamento IC e, ancor più precisamente, rispetto alla più vicina struttura adibita al mero allevamento IC ”;
- “ Al contempo, il SU e la ASL non hanno fornito l’indicazione nominativa dell’asserito allevamento IC (che sarebbe posto in prossimità dell’impianto di cui si discute), quale allevamento rimasto nominalmente ignoto anche in relazione alla sua effettiva iscrizione nella Banca Dati Nazionale ”;
- “ anche a voler prendere in considerazione, in via del tutto precauzionale, quello che sembrerebbe essere il più vicino allevamento IC, tra il suo margine esterno e la parte centrale dell’impianto (da intendersi le opere destinate alla produzione di biometano) risulterebbe comunque rispettata la distanza minima di 500 mt. Lineari ”;
- “ In via del tutto residuale, si noti come l’impianto non risulti più alimentato con della pollina. Come anticipato all’interno della relazione generale depositata con la dichiarazione PAS sulla possibilità di rivedere il piano di alimentazione dell’impianto, quale evenienza più che comune per tali tipi di impianti, nel corso dei mesi passati, la Società ricorrente ha revisionato il piano di alimentazione dell’impianto ed ha eliminato l’uso della pollina: in particolare, la pollina è stata sostituita con insilato di sorgo come secondo raccolto, tanto da essere stati sottoscritti contratti di approvvigionamento per circa 10 mila tonnellate annue. La società avrebbe certamente provveduto a dare contezza di tale revisione, che viene con l’occasione anticipata ” (cfr. il ricorso a pag. 29).
Ma simili rilievi avrebbero potuto formare oggetto di valutazione e di analisi da parte dell’Amministrazione solo se l’interessata li avesse svolti in sede procedimentale, mentre la loro introduzione in sede di giudizio non può manifestare -ora per allora- una qualche forma di insufficienza motivazionale nei termini paventati dal ricorso: all’Amministrazione non si può imputare -ora- il fatto di non aver tenuto conto di osservazioni che l’interessata ha mancato di svolgere nell’ambito dell’apposito procedimento, soprattutto perché la motivazione del provvedimento impugnato è stata incentrata proprio sulla mancanza di controdeduzioni da parte della società proponente.
Per altro verso, anche le singole censure di dettaglio in proposito sollevata dal ricorso risultano destituite di fondamento.
Innanzitutto, non valgono ad inficiare il provvedimento impugnato le considerazioni svolte dal ricorso sul punto di misurazione delle distanze in questione: la motivazione del provvedimento impugnato è chiara nel rappresentare che sul punto non erano stati confutati, in sede procedimentale, i rilievi critici mossi dall’A.S.RE.M..
L’interessata era stata a suo tempo posta in condizione di presentare le proprie osservazioni in sede procedimentale, dove ben avrebbe potuto -e dovuto- addurre le sue obiezioni in merito alle distanze e alle modalità di misurazione delle stesse. Così come l’interessata avrebbe potuto – e dovuto- allegare in sede procedimentale l’avvenuta modifica progettuale attinente alla revisione del piano di alimentazione dell’impianto con eliminazione dell’uso della pollina: quando invece il progetto originale aveva previsto specificatamente che l’impianto sarebbe stato alimentato da “ Effluente zootecnico umido (es. pollina ” (cfr. la relazione integrativa del 17.11.2023; pag. 13 dell’all. n. 8 alla produzione della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025).
Per quanto riguarda, poi, la doglianza secondo cui non sarebbe stato indicato lo specifico allevamento IC in relazione al quale sarebbe stata violata la distanza minima prescritta, vale quanto eccepito dalla memoria della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025, secondo cui “ Nell’allegato 22, invece, è riportato il codice di allevamento dell’impianto che è stato pure georeferenziato in BDN fin dal 2020, come già attestato dall’Asrem-Veterinaria in Conferenza sincrona. L’assenso alla realizzazione del nuovo impianto di biogas, finirebbe per compromettere e pregiudicare economicamente i due allevamenti avicoli, oltre che l’attività di incubatoio dei pulcini da allevare, presente in zona, che potrebbero avanzare istanze risarcitorie dei danni subiti al Comune di AN ” (cfr. la memoria Provincia di Campobasso dell’11.07.2025 a pag. 28).
In definitiva, nessuna delle censure avanzate sul tema dal secondo motivo di ricorso vale a dimostrare l’iillegittimità della motivazione del provvedimento impugnato.
12.3.2. Se questo sarebbe già sufficiente, nell’economia di un provvedimento plurimotivato, a sorreggere la determinazione negativa in contestazione, al Collegio preme altresì evidenziare che le argomentazioni ricorsuali non valgono ad incrinare gli esiti della Conferenza di Servizi in questione neppure in relazione alla mancata valutazione degli aspetti di competenza del Comando dei Vigili del fuoco.
Il ricorso, sul punto specifico, ha contestato che il rilievo del SU secondo il quale “ la Società proponente non avrebbe "dimostrato, contestato e/o controdedotto la completezza della documentazione allegata alla PA" (senza specificare quale documento - tra quelli previsti dalla normativa di settore - sarebbe stato, in tesi, carente) ” sarebbe consistita in una “ asserzione manifestamente generica, erronea ed inidonea a giustificare l’atto impugnato ”, e il provvedimento impugnato sarebbe risultato “ generico. apodittico ed astratto e non considera i documenti invece depositati dalla Società proponente né considera il fatto che il citato D.M. 7 agosto 2012 contiene un elenco puntuale dei documenti da allegare all'istanza di valutazione dei progetti: trattasi di documenti tutti diligentemente depositati dalla Società proponente, senza specifica smentita da parte del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco ”, oltre che “ affetto da un palese difetto di motivazione e di istruttoria in quanto non reca l'indicazione dei documenti che la Società proponente avrebbe omesso di depositare in conformità al combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 151 del 2011 cit. e del D.M. 7 agosto 2012 ” (cfr. il ricorso alle pagine 31, 32 e 33).
Il provvedimento impugnato, sul tema antincendio, ha rilevato che i Vigili del Fuoco non avevano svolto le valutazioni di loro competenza, per non aver reperito, tra gli allegati della P.A.S., la documentazione del caso.
Nella specie, pertanto, non si tratta di sindacare una valutazione amministrativa (che non c’è stata) e infatti il ricorso non muove censure di merito, limitandosi ad allegare anche in questo caso un vizio di difetto motivazionale.
Il fatto è che quando alla riunione della Conferenza di servizi del 17.05.2024 è stato dedotto che i Vigili del Fuoco non avevano potuto svolgere le valutazioni di competenza, l’interessata non ha svolto controdeduzioni, mentre avrebbe potuto -e dovuto- in quella sede indicare su quale documentazione l’Amministrazione in questione avrebbe potuto svolgere le valutazioni di sua competenza.
E questo già induce a ritenere sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato anche in parte qua .
La società ricorrente, infatti, solo nel presente giudizio ha indicato di aver depositato una serie di documenti in allegato alla dichiarazione P.A.S. (elenco a pag. 34 del ricorso) e che dal provvedimento impugnato non si evincerebbe il motivo per il quale il Comando dei Vigli del Fuoco abbia dichiarato di non aver potuto visionare la documentazione all’uopo necessaria (il ricorso a pag. 35 si è espresso nei seguenti termini: “ Nulla si stima per censurare il provvedimento impugnato - e la verbalizzazione compiuta dal rappresentante dei Vigli del Fuoco - per assoluta genericità, indeterminatezza e perché non aderenti alla documentazione diligentemente depositata dalla Società ”).
In proposito, però, la difesa erariale ha eccepito che “ considerato l’elenco riportato a pag. 34 e ss. del ricorso della documentazione tecnica allegata alla dichiarazione PAS e trasmessa nell’ambito del procedimento di conferenza dei servizi, si evince che non sono stati prodotti né il modello PIN di valutazione del progetto ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 né il relativo attestato di versamento e, pertanto, a prescindere dall’eventuale completezza della documentazione tecnica prodotta, in mancanza di questi due elementi non è stato possibile attivare il relativo procedimento di valutazione del progetto ” (cfr. la memoria della difesa erariale dell’11.07.2025, a pag. 4) e, effettivamente, nell’elenco dei documenti che la parte ricorrente ha dedotto aver presentato in allegato all’istanza P.A.S. non vi sono né il modello PIN né l’attestato di versamento.
Sul tema la parte ricorrente, lungi dal sostenere di aver prodotto quella documentazione specifica, ha replicato sostenendo che “ L’avvocatura ha asserito che nella documentazione depositata dalla ricorrente non sarebbe stato allegato “il modello PIN” e il “relativo attestato di versamento”. 3. Fermo restando che quanto affermato dall’Avvocatura appare francamente criptico – atteso che non è stato minimamento illustrato cosa sarebbe il modello PIN, vi è che – come esposto nel ricorso (e non specificatamente avversato dall’Avvocatura), la ricorrente ha depositato tutta una serie di documenti in stretta conformità al D.M. 7 agosto 2012. 4. La documentazione depositata dalla ricorrente è rimasta priva di rilievi critici nella tempistica prevista dalla normativa applicabile nel caso de quo: proprio perché documentazione completa ed esaustiva ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 12.12.2025 a pag. 7).
Ora -al di là della natura meramente dubitativa dell’approccio della parte ricorrente- pur volendo accedere alla tesi secondo la quale alla P.A.S. fosse stata a suo tempo allegata documentazione sufficiente a svolgere le verifiche del caso, resta il fatto che la determinazione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi è stata motivata dalla mancanza di controdeduzioni da parte dell’interessata nel corso del procedimento.
In sede di Conferenza di Servizi la società proponente, al cospetto del rilievo dei Vigili del Fuoco secondo cui non era stata allegata la documentazione sulla cui base compiere le valutazioni di competenza, ha mancato di indicare su quali documenti l’Amministrazione avrebbe potuto compiere le dovute verifiche.
E tanto più sarebbe stato suo onere farlo tenuto conto del fatto che nella stessa istanza di P.A.S, a suo tempo presentata, pur dichiarandosi che l’intervento “ è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 ”, non era però stata barrata la voce “ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto ” (cfr. pag. 12 del citato all. n. 1 alla produzione della Provincia di Campobasso dell’11.07.2025, punto 15.5 della P.A.S.).
All’esito della riunione del 17.05.2025, dopo che l’interessata era rimasta silente al cospetto del rilievo del Comando dei Vigili del Fuoco -che aveva rappresentato di non aver potuto svolgere le verifiche del caso per assenza della indispensabile documentazione-, l’Amministrazione non poteva motivare diversamente da quanto ha fatto in concreto: una motivazione diversa, infatti, sarebbe stata possibile -e doverosa- solo se in sede procedimentale la società avesse indicato su quale documentazione l’Autorità preposta avrebbe dovuto svolgere le sue valutazioni.
Il contegno procedimentale assunto dall’interessata, invece, ha confermato in quel momento il rilievo negativo del Comando dei Vigili del Fuoco, con la conseguenza che l’Amministrazione procedente non avrebbe potuto, né dovuto, motivare diversamente da quanto in concreto ha fatto.
12.4. Quanto dianzi illustrato lascia emergere l’esaustività della motivazione posta a base del provvedimento impugnato n. 11251 del 15.05.2025, con il quale il SU ha formulato un diniego espresso alla P.A.S. a suo tempo presentata dalla società ricorrente: e con essa l’infondatezza complessiva del secondo motivo di ricorso.
13. Va infine disatteso il terzo motivo di ricorso con il quale è stata censurata, per ragioni di mera illegittimità derivata, la nota del Comune di AN n. 425/2025 del 16 maggio 2025 di diniego della domanda di voltura avanzata dalla ditta proponente in favore della AN NO s.r.l..
Una volta acclarata la legittimità del provvedimento del SU n. 11251 del 15.05.2025 di diniego della P.A.S. a suo tempo presentata dalla società ricorrente, non resta che rilevare come il diniego di voltura vada esente dalle critiche di illegittimità derivate mosse dal ricorso.
Il terzo mezzo va quindi anch’esso disatteso.
14. In conclusione, risultando infondati tutti i motivi di ricorso, la domanda di annullamento avanzata dal ricorso deve essere integralmente respinta, stante l’acclarata legittimità dei provvedimenti impugnati.
15. E dalla legittimità dell’azione amministrativa in esame discende anche la non configurabilità in capo alla ricorrente di alcun diritto al risarcimento del danno, onde la domanda di condanna ex art. 30 cod.proc.amm. contestualmente azionata dal ricorso deve essere anch’essa respinta.
16. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, integralmente respinto.
17. Le spese processuali possono essere infine compensate tra tutte le parti del giudizio, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
LU AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LU AL | Orazio LI |
IL SEGRETARIO