TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 162
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 29 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il Tribunale ha ritenuto che il silenzio-assenso non potesse formarsi né ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, né ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, né ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, poiché il procedimento era ancora in corso e necessitava di ulteriori acquisizioni e valutazioni, come dimostrato dalla riapertura della Conferenza di Servizi.

  • Rigettato
    Erroneità dei rilievi ostativi nel merito (distanza allevamenti avicoli e prevenzione incendi)

    Il Tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito adeguate controdeduzioni durante la Conferenza di Servizi, impedendo all'amministrazione di valutare compiutamente gli aspetti sollevati. Le contestazioni di merito introdotte in giudizio non potevano sanare l'omissione procedimentale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il diniego della P.A.S. è stato ritenuto legittimo, anche il diniego della voltura, quale atto conseguenziale, è esente da critiche di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Richiesta risarcitoria

    Dato che l'azione amministrativa è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato respinto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 162
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo