Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2016, n. 6775
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

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In materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, previsto nell'ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il "medesimo oggetto", per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può applicarsi solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che il detto principio non opera tutte le volte in cui, in sede giurisdizionale, si faccia valere l'inottemperanza, da parte del gestore del trattamento dei dati personali, ai provvedimenti assunti dal Garante, o venga proposta una domanda di risarcimento del danno, riservata all'esame del giudice ordinario e che ha "causa petendi" e "petitum" autonomi e diversi.

Il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale è tutelabile in quanto tale, perché si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro, e l'obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nella legge n. 675 del 1996 (applicabile "ratione temporis"), deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali. Ne consegue il rafforzamento del diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante per i provvedimenti ex art. 13 della l. n. 675 del 1996, al fine di ottenere, in ipotesi, l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque rilevino, restando salva la discrezionalità del datore stesso circa le modalità di utilizzo delle suddette integrazioni.

Il diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti di ottenere che le valutazioni datoriali su rendimento e capacità professionali siano formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dal c.c.n.l. e degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza, può essere fatto valere in sede giudiziaria pur prescindendo da un immediato effetto negativo, venendo in considerazione la tutela della dignità del lavoratore, sicché grava sul datore un onere di motivazione che permetta un controllo giudiziale non limitato alla coerenza estrinseca del giudizio valutativo, ma diretto alla verifica della correttezza del procedimento seguìto, residuando, in ipotesi di violazione, che la valutazione stessa debba ritenersi non avvenuta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2016, n. 6775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6775
Data del deposito : 7 aprile 2016

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