Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN 03 071 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente- R.G.N. 21087/98 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Cron.6380 - Consigliere Dott. Camillo FILADORO - Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere- Ud. 09/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI SE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato POMAR GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GALANTE GIULIANA, rappresentata e difesa 2000 dall'avvocato TROTTA PIETRO, giusta delega in atti;
4046 -
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1971/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 09/09/98 R.G.N. 1119/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da RA IU nei confronti della ASR di Palermo per il ricalcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto,per il mancato computo nella base di calcolo dei compensi maturati a titolo di lavoro straordinario e di premio di incentivazione, ritenendo la pretesa attrice estinta per intervenuta prescrizione. Riteneva in particolare il Tribunale , richiamando una precedente decisione di questa *Corte, che il diritto alla indennità di anzianità sorge dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro e che da tale momento decorre la prescrizione, senza che tale effetto sia escluso dal decorso del tempo necessario alla liquidazione del credito, trattandosi di un impedimento di fatto e non di un impedimento (all'esercizio del diritto) dovuto a cause giuridiche che, ai sensi dell'aert. 2935 c.c. determinino la impossibilità di agire in giudizio. Riteneva inoltre il Tribunale che, dal momento suddetto, la prescrizione decorre per l'ammontare dell'intero credito, trattandosi di una obbligazione unitaria, sì che al decorso della prescrizione non è necessario che il creditore sia portato a conoscenza dell'ammontare della prestazione che deve presumersi già conosciuto all'atto della cessazione del rapporto. D'altra parte il Tribunale riteneva inammissibili le delibere la Qziendali dedotte per prima volta in grado di appello che, per il loro contenuto (disponendosi con esse il computo dello straordinario nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto) potevano far ritenere l'interruzione della prescrizione, trattandosi di controeccezione o eccezione in senso stretto, come tali precluse ex art. 437 c.p.c., . Su queste premesse il Tribunale, considerato che il rapporto di lavoro era cessato il 24 febbaio 1985 e che il ricorso di primo grado era stato notificato il 17 aprile 1990, dichiarava la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione RA IU, censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricor so l'intimato resistendo alla avversarie censure. Motivi della decisione. Con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2944 e 2937 c.c., oltre a vizio di motivazione, considerando che il Tribunale aveva erroneamente valutato separatamente le due questioni attinenti il pagamento parziale, in data 29 maggio 1995, e quella delle due delibere aziendali con le quali il datore di lavoro aveva espressamente disposto che, nella base di computo del trattamento di fine rapporto, fosse incluso il compenso per lavoro straordinario, posto che in una valutazione congiunta avrebbe acquisito forza la tesi del carattere non esaustivo del pagamento parziale ovvero del riconoscimento, per tale pagamento, del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto. Con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione degli artt. 437 e 112 c.p.c. ritenendosi che il Tribunale non poteva rigettare la eccezione dell'appellato, considerandola tardiva, con la quale, in conseguenza della produzione delle successive delibere aziendali che riconoscevano il diritto alla integrazione, con il compenso per lavoro straordinario, della base di computo del zitenuto del trattamento di fine rapporto, si sosteneva, come già il primo giudice, l'intervenuta interruzione della prescrizione, posto che è pacificamente ammessa la produzione per la prima volta in appello di documenti formati dalla controparte e pertanto a precedente conoscenza della stessa. Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione degli artt 437 c.p.c. e 416 c.pc., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 416 c.p.c. che pone il termine di decadenza in ordine alle eccezioni del convenuto e alle domande riconvenzionali, non prevede invece tale preclusione in ordine alle così dette controeccezioni dell'attore, qual'era appunto la difesa relativa alla interruzione della prescrizione, sì che, in difetto di una specifica previsione legislativa, non può affermarsi alcuna preclusione o decadenza. Ritiene la Corte, esaminati congiuntamente i precedenti motivi di ricorso che questo debba essere rigettato. I motivi che precedono infatti sono tutti fondati sul significato negoziale da attribuirsi alle produzioni, per la prima volta in appello, delle delibere aziendali di riconoscimento della pretesa attrice: o agli effetti della valenza del precedente pagamento parziale, o dell'effetto interruttivo, ad esse proprio, del decorso della prescrizione: tuttavia non può che condividersi la tesi del tribunale circa la inammissibilità delle produzioni di cui si tratta per la prima volta in appello, dovendosi semplicemente considerare che tali produzioni, investendo direttamente il diritto controverso debbono ricondursi non alle mere eccezioni ma alle eccezioni in senso stretto che per costante giurisprudenza sono precluse nel giudizio di appello (C -2. . 8-1-97, 4.89, C, 23-12-1938 m. 11861) Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in L. 24000 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. вилита3тирецкий Shelle Timomentновил IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -2 MAR. 2001 E D E R P U IL CANCELLIERIE N E O I P × 4 70 5 I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T . L T R L , N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 S T 1 S G N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T T R E I T A T R S L I I N L G E D E S E E R O D