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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LU AS Presidente rel.
TO Di RT IC
AU AN IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1642/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 novembre 2025 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. VALENZA SONIA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]CP_1
c.f. C.F._2 avv. BERNARDINI ENRICA e OL STEFANO per procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), residenti in [...]C.F._4
Avv. CUCURNIA LORENA per procure in atti - PARTI CHIAMATE IN CAUSA -
1 E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
6.12.2024 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 28.10.2024 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarato, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto del ricorrente a rientrare in possesso dell'immobile di sua proprietà, ex casa coniugale, in parziale modifica/revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 49/2020, pronunciata in data 23/01/2020 e depositata il 24/01/2020, revocare l'assegnazione alla Signora
della ex casa coniugale, sita in Via Sarzanello 260/f a Sarzana e, per l'effetto, CP_1 ordinare alla predetta la riconsegna immediata dell'immobile, libero da sé e dalle sue cose personali, in favore del proprietario, Sig. . Fermo il resto. Vinte le spese di lite” Parte_1
PER PARTE CONVENUTA RATTI:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ( memoria 473 bis 17 n2 –
30 01 2025) ;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertato e dichiarato il diritto di CP_1 quale genitore convivente coi figli e al percepimento di contributo al CP_2 CP_3 mantenimento ordinario, porre a carico di l'obbligo mensile di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli ancora conviventi con la madre per euro 250,00 per ciascun figlio, ciò fino alla loro autosufficienza economica, importo soggetto a rivalutazione Istat di legge;
In subordine porre a carico di i contribuire al mantenimento ordinario secondo il maggiore o minore Pt_1
2 importo come risultante all'esito della istruttoria;
Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla fino al raggiungimento della autosufficienza economica di entrambi i figli;
in CP_1 subordine confermare le statuizioni di cui alla sentenza 49/2020 di questo Tribunale con assegnazione alla madre della casa coniugale fino al compimento del 25mo anno di età di entrambi i figli;
Confermare le restanti condizioni di cui alla sentenza 49/2020; Vinte spese e competenze di causa “
PER e : Controparte_2 CP_3
“Voglia il Tribunale adito: in via principale e nel merito rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto indicato in premessa;
in via riconvenzionale nel merito assegnare la casa coniugale alla madre perchè i figli possano continuare ad abitarla con la stessa fino alla loro indipendenza economica o in via subordinata,
a conferma della statuizione della sentenza n.49/2020 assegnare la casa coniugale alla madre fino al compimento del 25 anno di età di entrambi i figli;
in punto di mantenimento a favore dei figli si aderisce alla domanda come formulata dalla Vinte le spese”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a modifica delle condizioni di divorzio disposte in sentenza n. 49/2020 (a Parte_1 seguito di sentenza non definitiva n. 258/2019), ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge e conseguentemente il rilascio immediato CP_1 dell'immobile, di sua proprietà esclusiva.
A tal fine il a dedotto: Pt_1
- l'instaurazione da parte della di una convivenza stabile con altra persona, CP_1 circostanza prevista come causa di revoca nell'accordo divorzile;
- il peggioramento delle proprie condizioni economiche a fronte del miglioramento di quelle della che ad oggi avrebbe a disponibilità di altro immobile ove potersi trasferire e CP_1 svolgerebbe stabile attività lavorativa;
- il colpevole mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio
3 , ormai trentenne;
CP_3
- il trasferimento a Parma del figlio , che in quella città studia e lavora, rientrando CP_2 solo saltuariamente dalla madre.
i è costituita, chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente non essendosi CP_1 ancora verificata la condizione temporale alla quale le parti avevano subordinato la revoca dell'assegnazione della casa in sede divorzile (ovvero il compimento del 25° anno di età di entrambi i figli), contestando di avere una convivenza more uxorio e rilevando la non ancora raggiunta indipendenza economica dei figli e , con la stessa tuttora conviventi. CP_2 CP_3
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la proroga del termine fissato per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, nonché un contributo al mantenimento ordinario degli stessi (al quale aveva rinunciato in sede di divorzio, nell'ambito di una più articolata composizione del conflitto familiare).
Dato atto della mancata accettazione da parte della convenuta della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato all'udienza di comparizione delle parti, ritenutane l'opportunità, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli.
e l'uno ventitreenne, essendo nato il [...] e l'altro CP_2 Controparte_3 ultratrentenne, essendo nato il [...], si sono quindi costituiti, associandosi alle domande ed eccezioni della madre.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni precisate rispettivamente dalle parti come in epigrafe.
La clausola divorzile n. 4, oggetto di opposta interpretazione tra le parti, così prevede: “La ex casa coniugale v. Sarzanello 260V a Sarzana di proprietà esclusiva del rimane Parte_1 assegnata alla se vi convive con i figli e comunque non oltre il compimento del CP_1 venticinquesimo anno d'età di entrambi i figli. Al verificarsi di queste condizioni la rilascerà nella piena e libera disponibilità del enza che sia necessaria alcuna preventiva richiesta.” Pt_1
L'interpretazione letterale della condizione porta a ritenere inequivocabilmente che la previsione del compimento del venticinquesimo anno di età dei figli sia il limite massimo (“e comunque non oltre”) stabilito per l'occupazione della casa coniugale da parte della CP_1
Non è quindi esclusa la possibilità di pervenire, anche prima del termine indicato, alla revoca dell'assegnazione nel caso di sopravvenute condizioni di fatto quali, tra l'altro, la mancata convivenza con i figli, ovvero l'instaurazione di relazione more uxorio con terza persona da parte
4 dell'assegnataria (come concordato nella clausola divorzile n. 5 che così prevede: “Nel caso la instauri un rapporto di convivenza con un nuovo compagno, in altra abitazione o nella CP_1 stessa casa coniugale, si impegna a rilasciare la casa predetta al indipendentemente Pt_1 dall'età dei figli”).
Occorre quindi accertare se vi siano sopravvenienze che giustifichino la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla non essendo decisivo il fatto che uno dei figli CP_1 non abbia ancora compiuto venticinque anni.
Al riguardo è bene precisare da un lato che il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche è solo uno dei motivi sui quali il ricorrente ha fondato la propria richiesta, dall'altro che, se è vero che la madre si è occupata del mantenimento ordinario dei figli, senza nulla chiedere al ricorrente, è altrettanto vero che quest'ultimo si è accollato l'onere di provvedere al pagamento integrale delle spese straordinarie di entrambi i figli .
Tanto premesso, al fine di accertare la sussistenza di un progetto di vita comune caratterizzante una relazione more uxorio (rilevante ai fini della revoca dell'assegnazione della casa coniugale), occorre tenere presente una pluralità di fattori determinati in particolare dall'età e dalle esigenze e condizioni personali di entrambi i soggetti coinvolti nella relazione.
Nel caso di specie, la ha ammesso di avere un compagno da anni, pur negando di CP_1 convivere (“Nego di avere una convivenza con il mio compagno, ogni tanto dorme da me, una volta alla settimana, qualche volta ha partecipato alle feste familiari, i miei figli lo conoscono ed hanno con lui un rapporto di civile conoscenza. La relazione è iniziata nel 2018 - 2019, forse i primi tempi siamo andati qualche giorno in vacanza, qualche fine settimana.” – cfr. udienza di comparizione parti).
La convenuta non ha contestato il fatto che il compagno avrebbe realizzato un capanno attrezzi nell'area esterna alla casa coniugale e che si occuperebbe dell'orto ed anzi nei suoi atti si legge che il ha “più volte aiutato la nella cura della casa con lavoretti di piccola CP_4 CP_1 manutenzione ed anche per allestire un simil orto nel giardino, al solo scopo di assicurare alla famiglia ortaggi casalinghi” .
I figli, pur rendendo dichiarazioni un poco difformi e comunque compiacenti nei confronti della madre, hanno confermato sostanzialmente tali circostanze ( : “Mia madre ha una CP_3 relazione con una persona che viene da noi due o tre giorni ogni due settimane circa, perché lui lavora e vive a Firenze”; : “Il compagno di mia madre una volta era più presente, ora sta CP_2
5 al massimo uno o due giorni ogni due settimane per quanto ne so, io lo incontro raramente, al limite per un solo giorno” – cfr. verbale ud. 19.6.2025).
La relazione investigativa , pur riassuntiva di accertamenti svolti in un limitato arco Per_1 temporale, ma comunque non contestata, ha confermato la presenza del presso CP_4
l'abitazione della nei fine settimana (quantomeno dal sabato al lunedì mattina ed anche CP_1 oltre – cfr. relazione investigativa in atti).
Il ricorrente ha prodotto numerose fotografie, non contestate da controparte, raffiguranti il taxi del parcheggiato dinanzi alla casa abitata dalla in diversi periodi temporali, già a far CP_4 CP_1 data dal 2021 ed anche in giorni lavorativi, specialmente nelle prime ore del mattino.
Nel caso di specie tutti gli elementi soprariferiti portano a ritenere sussistente una vera e propria convivenza more uxorio pluriennale tra la il ovviamente condizionata dalle esigenze CP_1 CP_4 lavorative di quest'ultimo, ma comunque caratterizzata da un progetto di vita comune, tra persone d'età matura ed indipendenti economicamente (e dunque presumibilmente non abbisognevoli di alcun reciproco sostegno sotto tale profilo) ed a prescindere dallo status di coniugato del e dalla mancata continuativa coabitazione: la relazione tra la e il CP_4 CP_1 CP_4 dura ormai da anni;
almeno nei primi anni hanno trascorso vacanze insieme;
il quando è CP_4 libero dal lavoro lascia Firenze e si ferma anche più giorni presso l'abitazione in cui vive la CP_1
è ben inserito nel contesto familiare della ha un buon rapporto con i suoi figli e collabora CP_1 alla gestione della famiglia, sotto più profili (manutenzione della casa e della pertinente area esterna, spesa ecc.).
La convivenza instaurata dalla con il è quindi rilevante ai fini della revoca CP_1 CP_4 dell'assegnazione della casa coniugale secondo i principi affermati in materia dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. sez. I ord. n. 13175 del 14.5.2024, in motivazione : “Non basta pertanto rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica.”; ma anche Cass. ord. sez. I n. 27043 dep. 18.5.2024).
La condizione della sopravvenuta instaurazione di convivenza della apposta quale termine CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto frutto di libera, autonoma e concorde volontà negoziale degli ex coniugi espressa in sede divorzile, deroga al principio generale che prevede
6 prioritariamente l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con i figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, e prevale, proprio per volere delle parti, su ogni diversa valutazione dell'interesse dei figli maggiorenni a continuare a godere dell'habitat familiare,
E ciò a prescindere dall'obiettivo rilievo che è ultratrentenne, ha interrotto da tempo il CP_3 proprio percorso di studi universitari, iscrivendosi nuovamente solo di recente alla facoltà di scienze motorie (risultando studente al terzo anno fuori corso), dopo aver avuto esperienze lavorative che denotano una capacità di permanenza nel mondo del lavoro, e svolge attività lavorativa (come è esigibile da un soggetto ormai adulto), ancorchè saltuaria o occasionale.
Quanto a , ormai ventitreenne, di fatto vive a Parma ove studia, occasionalmente lavora CP_2 in quella città (anche durante alcuni fine settimana come cameriere di ristorante), ed ha quindi ormai allentato il legame profondo con l'habitat familiare in cui ha vissuto fino ad ora, rimanendo tuttavia libero – al pari di - di continuare nei suoi rientri a vivere nella stessa casa CP_3 assieme al padre, che provvede al suo integrale mantenimento, ovvero di trasferirsi altrove con la madre: del resto, sono stati proprio i suoi genitori a prevedere un termine, ormai non più così lontano (27.10.2027), alla convivenza familiare nella casa in cui sono cresciuti, con il genitore fino ad oggi assegnatario.
Va quindi accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
Quest'ultima ha proposto domande riconvenzionali di assegnazione della casa coniugale fino alla indipendenza economica di entrambi i figli e di corresponsione di contributo al loro mantenimento.
Ad entrambe le domande i figli chiamati in causa hanno prestato adesione.
L'accoglimento della domanda del ricorrente comporta automaticamente il rigetto della prima domanda.
L'altra domanda non merita accoglimento, tenuto conto che:
- il i è accollato tutte le spese straordinarie dei figli;
Pt_1
- ad oggi il ricorrente incontestatamente continua a provvedere a tutte le spese straordinarie relative al figlio (tra le quali le spese per la locazione dell'alloggio a CP_2
Parma per le utenze, spese di viaggio, spese universitarie, ecc.),
- , ormai trentenne, non ha più diritto a ricevere un contributo al mantenimento CP_3
7 dal padre, avendo da tempo interrotto gli studi universitari ed essendo in condizioni di poter espletare attività lavorativa tale da garantirgli l'indipendenza economica, a nulla rilevando che abbia deciso di frequentare nuovamente l'università, circostanza che non fa rivivere il diritto al mantenimento).
- In ogni caso non sono state comprovate decurtazioni reddituali della convenuta (che anzi risultano migliorate), tali da non consentirle più di adempiere a quanto concordato in sede divorzile.
Sussistono giustificati motivi per operare la compensazione delle spese tra parte ricorrente e i figli, in quanto chiamati in causa per ordine del giudice.
Viceversa la convenuta, totalmente soccombente (considerata anche la mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice, decisamente a lei più favorevole) deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della modesta attività processuale resasi necessaria, del tutto assente nella fase istruttoria, che consente la liquidazione del compenso per le singole fasi ben al di sotto dei valori medi tabellari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n.1642/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
REVOCA l'assegnazione a ella casa coniugale, di proprietà esclusiva di CP_1 Pt_1
,
[...]
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta e dai terzi chiamati;
DICHIARA compensate le spese di giudizio tra ricorrente e terzi chiamati;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 125,00 per spese ed € 2906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
LU AS
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