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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24799/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SCIACCA BALDASSARE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 16/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 228 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/11/2004 maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/07/2015. Con ricorso depositato il 21/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, in ragione della raggiunta maturità ma non della indipendenza economica della figlia il Sig. si obblighi a corrispondere alla Sig.ra Per_1 Parte_2
mensilmente la somma globale di € 150,00, a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento della figlia Il suddetto importo da rivalutarsi secondo variazioni ISTAT dalla Per_1 data dell'omologazione della separazione congiuntamente richiesta, dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico intestato alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese.
DISPONE che il Sig. rimborsi, inoltre, alla Sig.ra Parte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario, Parte_1 concordate e documentate, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al Protocollo in punto spese del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che il Sig. rimanga obbligato a Parte_2 corrispondere il sopracitato contributo al mantenimento fintanto che la figlia non sarà Per_1 economicamente indipendente.
DISPONE che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Parte_2 verso la figlia possano essere modificati e/o estinti ove e quando, a prescindere dall'età,
[...] la figlia stessa raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Parte_2 NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24799/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SCIACCA BALDASSARE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 16/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 228 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/11/2004 maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/07/2015. Con ricorso depositato il 21/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, in ragione della raggiunta maturità ma non della indipendenza economica della figlia il Sig. si obblighi a corrispondere alla Sig.ra Per_1 Parte_2
mensilmente la somma globale di € 150,00, a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento della figlia Il suddetto importo da rivalutarsi secondo variazioni ISTAT dalla Per_1 data dell'omologazione della separazione congiuntamente richiesta, dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico intestato alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese.
DISPONE che il Sig. rimborsi, inoltre, alla Sig.ra Parte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario, Parte_1 concordate e documentate, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al Protocollo in punto spese del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che il Sig. rimanga obbligato a Parte_2 corrispondere il sopracitato contributo al mantenimento fintanto che la figlia non sarà Per_1 economicamente indipendente.
DISPONE che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Parte_2 verso la figlia possano essere modificati e/o estinti ove e quando, a prescindere dall'età,
[...] la figlia stessa raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Parte_2 NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.