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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 16 dicembre 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 21/2025 RG. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. S. Lupo)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bergamo in funzione di giudice del lavoro,
l' per sentir accertare l'aggravamento CP_1 dell'invalidità per le malattie professionali già riconosciute nella misura del 10% per la lombalgia, del 10% per la tendinopatia alla spalla sinistra e del 14% per la tendinopatia alla spalla destra.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa edile dal Controparte_2
1996 al 2017 come operaio, riferiva di aver svolto mansioni che avevano implicato la movimentazione manuale di carichi oltre le spalle, nonché attività che avevano comportato l'uso di martello, scalpello, cazzuola, ecc..
Il ricorrente, nel dare atto di aver ottenuto in data 2.5.2017 liquidazione in misura pari CP_1 all'8% per lombalgia, al 6% per tendinopatia alla spalla sinistra e del 9% per tendinopatia alla spalla destra, lamentava in questa sede un aggravamento di tali patologie. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto confermava le valutazioni medico- legali già espresse in fase amministrativa ed in base alle quali era stata esclusa la sussistenza del nesso causale tra le lavorazioni svolte e l'aggravamento denunciato. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della CTU, viene decisa all'udienza odierna, all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico che il ricorrente abbia lavorato dal
1996 al 2017, data dalla quale risulta disoccupato (v. relazione c.t.u.).
In particolare, il ha lavorato dal 1996 CP_3 al 1999 presso la cooperativa COMARI e successivamente nell'impresa edile
[...]
(v. relazione c.t.u.). Controparte_2
Il 2.5.2017 l' ha riconosciuto le seguenti CP_1 invalidità: 8% per lombalgia;
6% per tendinopatia alla spalla sinistra e 9% per tendinopatia alla spalla destra (v. relazione c.t.u.).
Il CTU ha evidenziato che il ricorrente da giugno 2017 non svolge più alcuna attività lavorativa e che dall'estratto contributivo risultano periodi, anche prolungati, di interruzione dell'attività lavorativa per cassa integrazione (v. relazione c.t.u.). Tali periodi risalgono sia al 2013 che al 2016, mentre nel
2017 risultano 17 settimane di lavoro e 7 mesi di malattia per un riferito intervento alla spalla, tanto che l'interessato è stato licenziato per superamento del periodo comporto nello stesso anno (v. relazione c.t.u.).
Pertanto, il CTU, “considerati i lunghi periodi di malattia e di cassa integrazione intercorsi a decorrere dal 2013, la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 2017 e considerato che solo lo svolgimento della precedente attività avrebbe potuto giustificare il successivo aggravamento a carico di tali segmenti, non sussistendo alcuna esposizione al rischio per lunghi periodi”, ha ritenuto che “le condizioni cliniche attuali possono essere riconducibili a fenomeni di fisiologica senescenza (vista anche l'età del soggetto) e non a condizioni correlate a prestazioni lavorative non più in essere” (v. relazione c.t.u.).
Tali conclusioni appaiono logicamente e congruamente motivate, non paiono scalfite dalle considerazioni del c.t.p. di parte ricorrente e possono quindi essere poste a base dell'odierna decisione.
Il ricorso va quindi respinto, potendosi procedere alla compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa, mentre le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico dell' , atteso il mancato superamento dei CP_1 limiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 21/25 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite, ponendo a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 16 dicembre 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 21/2025 RG. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. S. Lupo)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bergamo in funzione di giudice del lavoro,
l' per sentir accertare l'aggravamento CP_1 dell'invalidità per le malattie professionali già riconosciute nella misura del 10% per la lombalgia, del 10% per la tendinopatia alla spalla sinistra e del 14% per la tendinopatia alla spalla destra.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa edile dal Controparte_2
1996 al 2017 come operaio, riferiva di aver svolto mansioni che avevano implicato la movimentazione manuale di carichi oltre le spalle, nonché attività che avevano comportato l'uso di martello, scalpello, cazzuola, ecc..
Il ricorrente, nel dare atto di aver ottenuto in data 2.5.2017 liquidazione in misura pari CP_1 all'8% per lombalgia, al 6% per tendinopatia alla spalla sinistra e del 9% per tendinopatia alla spalla destra, lamentava in questa sede un aggravamento di tali patologie. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto confermava le valutazioni medico- legali già espresse in fase amministrativa ed in base alle quali era stata esclusa la sussistenza del nesso causale tra le lavorazioni svolte e l'aggravamento denunciato. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della CTU, viene decisa all'udienza odierna, all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico che il ricorrente abbia lavorato dal
1996 al 2017, data dalla quale risulta disoccupato (v. relazione c.t.u.).
In particolare, il ha lavorato dal 1996 CP_3 al 1999 presso la cooperativa COMARI e successivamente nell'impresa edile
[...]
(v. relazione c.t.u.). Controparte_2
Il 2.5.2017 l' ha riconosciuto le seguenti CP_1 invalidità: 8% per lombalgia;
6% per tendinopatia alla spalla sinistra e 9% per tendinopatia alla spalla destra (v. relazione c.t.u.).
Il CTU ha evidenziato che il ricorrente da giugno 2017 non svolge più alcuna attività lavorativa e che dall'estratto contributivo risultano periodi, anche prolungati, di interruzione dell'attività lavorativa per cassa integrazione (v. relazione c.t.u.). Tali periodi risalgono sia al 2013 che al 2016, mentre nel
2017 risultano 17 settimane di lavoro e 7 mesi di malattia per un riferito intervento alla spalla, tanto che l'interessato è stato licenziato per superamento del periodo comporto nello stesso anno (v. relazione c.t.u.).
Pertanto, il CTU, “considerati i lunghi periodi di malattia e di cassa integrazione intercorsi a decorrere dal 2013, la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 2017 e considerato che solo lo svolgimento della precedente attività avrebbe potuto giustificare il successivo aggravamento a carico di tali segmenti, non sussistendo alcuna esposizione al rischio per lunghi periodi”, ha ritenuto che “le condizioni cliniche attuali possono essere riconducibili a fenomeni di fisiologica senescenza (vista anche l'età del soggetto) e non a condizioni correlate a prestazioni lavorative non più in essere” (v. relazione c.t.u.).
Tali conclusioni appaiono logicamente e congruamente motivate, non paiono scalfite dalle considerazioni del c.t.p. di parte ricorrente e possono quindi essere poste a base dell'odierna decisione.
Il ricorso va quindi respinto, potendosi procedere alla compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa, mentre le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico dell' , atteso il mancato superamento dei CP_1 limiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 21/25 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite, ponendo a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini