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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1497/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1497/2025 V.G. promossa da:
) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUSEPPINA MICHELA TILOCCA presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv. MAURO ANTONIO BONU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“affinché venga omologata la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi, alle seguenti
CONDIZIONI: 1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Alghero alla via Logudoro n. 22, Piano 2 a . 3) Assegnare l'appartamento sito al CP_1
Piano l del medesimo immobile, sito alla via Logudoro n. 22 a . 4) Disporre a carico di Parte_1
, il versamento del contributo a titolo di mantenimento alla moglie per CP_1 Parte_1
l'importo di euro 200,00, da rivalutarsi eventualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. 5) Tutti i mobili sono stati divisi bonariamente dai coniugi, ciascuno riprenderà il proprio corredo e i propri effetti personali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario il 15 giugno 1975 in Alghero, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1975, Atto n. 88, Parte II), e che dalla loro unione erano nati due figli, l'11 novembre 1975 e il 26 Persona_1 Persona_2 dicembre 1978, economicamente indipendenti.
All'udienza cartolare del 15 luglio 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 15 giugno 1975 in Alghero, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 88, Parte II,
Anno 1975);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1497/2025 V.G. promossa da:
) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUSEPPINA MICHELA TILOCCA presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv. MAURO ANTONIO BONU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“affinché venga omologata la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi, alle seguenti
CONDIZIONI: 1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Alghero alla via Logudoro n. 22, Piano 2 a . 3) Assegnare l'appartamento sito al CP_1
Piano l del medesimo immobile, sito alla via Logudoro n. 22 a . 4) Disporre a carico di Parte_1
, il versamento del contributo a titolo di mantenimento alla moglie per CP_1 Parte_1
l'importo di euro 200,00, da rivalutarsi eventualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. 5) Tutti i mobili sono stati divisi bonariamente dai coniugi, ciascuno riprenderà il proprio corredo e i propri effetti personali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario il 15 giugno 1975 in Alghero, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1975, Atto n. 88, Parte II), e che dalla loro unione erano nati due figli, l'11 novembre 1975 e il 26 Persona_1 Persona_2 dicembre 1978, economicamente indipendenti.
All'udienza cartolare del 15 luglio 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 15 giugno 1975 in Alghero, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 88, Parte II,
Anno 1975);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana