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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/12/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 736/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), residente a [...] in località Parte_1 C.F._1
Sistiana n. 37/C, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miculan attore contro
(C.F. ), residente a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Savorgnani
(C.F. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Borgna e Maria Chiara Dessardo
(C.F. ) residente in [...], Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor
convenuti in punto: risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i fatti e i titoli di cui in atti, condannare i convenuti a pagare ad la somma di euro 50.000,00, quanto a e la somma di euro 100.000,00, Parte_1 Controparte_2 quanto a e , in via tra di loro solidale o in subordine pro quota, salva maggiore o minore CP_1 Controparte_3 liquidazione giudiziale anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Spese di lite interamente rifuse.
In ogni caso: respingere le domande proposte dai convenuti ex art. 96 c.p.c. siccome infondate.”.
pagina 1 di 5 In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.4.2024.
Per il convenuto : CP_1
“In via principale di merito: Respingere, per tutti i motivi di cui in atti, le domande tutte formulate dal sig. Parte_1
poiché inammissibili ed infondate, sia in fatto, sia in diritto, sia nell'an, sia nel quantum, prive altresì di suffragio
[...] probatorio alcuno, dichiarando, altresì, che l'ing. nulla deve all'attore; CP_1
In ogni caso, condannare l'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in atti e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In ogni caso, competenze e spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e
CNA, come per legge;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per tutti i motivi già evidenziati nella III memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da questa difesa in data 9.2.2024.”
Per il convenuto Controparte_2
“- rigettare la domanda promossa da essendo Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni indicate negli atti;
- condannare l'attore al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite;
- in via istruttoria, acquisire la documentazione prodotta.”
Per il convenuto Controparte_3
“rigettare ogni domanda, istanza, eccezione avanzata dall'attore in quanto infondata e non provata;
condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In via istruttoria rigettare le richieste attoree in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconferenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 Controparte_3
e per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni conseguenza della CP_1 Controparte_2 condotta diffamatoria da questi ultimi tenuta nel corso di due telefonate avvenute in data 24.10.2017 tra e OR e in data 16.1.2018 tra OR e CP_2 CP_3
In particolare, i convenuti avrebbero rivolto nei confronti dell'attore pesanti insulti, accusandolo di essere un millantatore, colpendolo sul piano personale e professionale e augurandogli malattie e il carcere.
Gli insulti proferiti dai convenuti sarebbero poi stati diffusi e portati a conoscenza di più persone in quanto le conversazioni telefoniche erano state oggetto di intercettazione e i convenuti, uno dei quali oggetto di indagini, ne erano a conoscenza.
pagina 2 di 5 Si costituivano i convenuti contestando l'addebito di condotte diffamatorie per assenza degli elementi oggettivi e dell'elemento soggettivo richiesto.
Nel corso della prima udienza veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dai convenuti e rifiutata dall'attore nel corso della successiva udienza. Rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
L'attore contesta ai convenuti una condotta diffamatoria, avvenuta per il tramite di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni, configurata qui come illecito civile, riconducibile all'art. 2043 c.c..
Il paradigma della responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede che vi sia una condotta, l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità ed un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Dal punto di vista oggettivo per aversi diffamazione (con riferimento alla condotta) devono concorrere, e quindi sussistere cumulativamente, i seguenti requisiti: offesa all'altrui reputazione;
assenza dell'offeso; comunicazione a più persone.
Posta tale premessa, si ritiene che la presente causa possa essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida.
Come recentemente ribadito, “l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U – Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 […]
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 2024).
La ragione più liquida nel caso di specie è rappresentata dalla sussistenza o meno del terzo requisito oggettivo, ossia la comunicazione a più persone.
La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore è già di per sé sufficiente a dar conto dell'insussistenza di tale requisito. Infatti, senza entrare nel merito dell'utilizzabilità o meno degli stralci delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini che vedevano come indagato OR, la prospettazione dell'attore che ritiene che vi sia stata diffusione della condotta denigratoria per il solo fatto che le conversazioni telefoniche erano oggetto di intercettazione, e così delle stesse siano venuti a conoscenza più soggetti che a vario titolo hanno partecipato al procedimento penale, non è condivisibile.
pagina 3 di 5 Secondo giurisprudenza, il requisito della «comunicazione con più persone» è ravvisabile anche nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio a una sola persona determinata, nel caso in cui, tuttavia, l'agente sia consapevole, per il mezzo utilizzato, che il messaggio verrà alla conoscenza di almeno un altro soggetto o, quantomeno, tale conoscenza sia prevedibile secondo l'ordinaria diligenza
(Cass. pen. sez. V, 23/10/2020, n. 34831).
In maniera più stringente, invece, altra giurisprudenza sostiene che nell'ipotesi di comunicazione con un'unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 5701 del
04/03/2024).
Le espressioni asseritamente denigratorie sono state proferite nel corso di conversazioni telefoniche private, intrattenute la prima tra OR e e la seconda tra OR e È evidente pertanto CP_2 CP_3 che non sussista, in assenza di ulteriori circostanze di fatto, il requisito della diffusività delle espressioni ritenute diffamatorie: le conversazioni telefoniche sono avvenute tra due sole persone senza che per le particolari caratteristiche di tempo luogo spazio ci fosse la possibilità che tali conversazioni venissero sentite anche da altri.
Il fatto che le conversazioni siano state oggetto di intercettazione e quindi siano state ascoltate dalla polizia giudiziaria, e poi riprodotte nei documenti del procedimento penale che vedeva indagato OR, non consente di ritenere sussistente il requisito della diffusività.
Calando nel caso di specie i principi giurisprudenziali su richiamati, si ritiene di poter affermare che lo strumento utilizzato, ossia una telefonata tra due soli soggetti, non appare certamente di per sé mezzo idoneo a determinare la propagazione del contenuto delle conversazioni. Invero, ciò non appariva nemmeno prevedibile.
Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova coperte da segreto oltre a rappresentare atto di indagine che per sua natura è efficace solo in quanto sconosciuto alle persone che ne sono oggetto.
Non può quindi ritenersi ragionevole che i convenuti fossero a conoscenza che le loro conversazioni telefoniche fossero oggetto di intercettazione (conversazioni peraltro avvenute a distanza di mesi l'una dall'altra). Sul punto, non appare significativa nemmeno la frase che OR avrebbe pronunciato nel corso della seconda telefonata (“a beneficio di quelli che ci ascoltano”): se la diffusività delle espressioni denigratorie deve essere frutto di una condotta attiva degli autori delle espressioni o, comunque, deve potersi considerare come conseguenza prevedibile delle modalità di comunicazione utilizzate, tale non è
pagina 4 di 5 certamente il fatto che conversazioni telefoniche private tra due persone vengano intercettate e poi trascritte.
I partecipanti alle telefonate non potevano sapere di essere intercettati e certamente il fatto che, in astratto, nel corso delle indagini possano essere disposte delle intercettazioni, non può ritenersi sufficiente per addebitare ai convenuti la consapevolezza che le conversazioni tra loro intercorse venissero poi ascoltate e così conosciute da altri soggetti.
In altre parole, la sottoposizione di conversazioni telefoniche private ad intercettazioni rappresenta una circostanza che esula dalla sfera di conoscibilità e controllo dei convenuti e come tale non può assurgere ad elemento fondante di uno dei requisiti essenziali dell'illecito.
In mancanza del requisito della comunicazione con più persone non sussiste diffamazione e pertanto la domanda va rigettata.
Le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. non possono essere accolte in quanto non risulta che l'azione sia stata proposta con mala fede o colpa grave e a tal fine non può essere valorizzato nemmeno il rifiuto della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022 come da dispositivo, al valore medio dello scaglione di riferimento da 52.001 € a 260.000 € (causa di valore indeterminabile di media complessità alla luce dei plurimi profili di fatto e di diritto affrontati diffusamente dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna alla rifusione in favore di , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno, in 14.000,00 € per competenze Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 24 dicembre 2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), residente a [...] in località Parte_1 C.F._1
Sistiana n. 37/C, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miculan attore contro
(C.F. ), residente a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Savorgnani
(C.F. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Borgna e Maria Chiara Dessardo
(C.F. ) residente in [...], Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor
convenuti in punto: risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i fatti e i titoli di cui in atti, condannare i convenuti a pagare ad la somma di euro 50.000,00, quanto a e la somma di euro 100.000,00, Parte_1 Controparte_2 quanto a e , in via tra di loro solidale o in subordine pro quota, salva maggiore o minore CP_1 Controparte_3 liquidazione giudiziale anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Spese di lite interamente rifuse.
In ogni caso: respingere le domande proposte dai convenuti ex art. 96 c.p.c. siccome infondate.”.
pagina 1 di 5 In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.4.2024.
Per il convenuto : CP_1
“In via principale di merito: Respingere, per tutti i motivi di cui in atti, le domande tutte formulate dal sig. Parte_1
poiché inammissibili ed infondate, sia in fatto, sia in diritto, sia nell'an, sia nel quantum, prive altresì di suffragio
[...] probatorio alcuno, dichiarando, altresì, che l'ing. nulla deve all'attore; CP_1
In ogni caso, condannare l'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in atti e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In ogni caso, competenze e spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e
CNA, come per legge;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per tutti i motivi già evidenziati nella III memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da questa difesa in data 9.2.2024.”
Per il convenuto Controparte_2
“- rigettare la domanda promossa da essendo Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni indicate negli atti;
- condannare l'attore al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite;
- in via istruttoria, acquisire la documentazione prodotta.”
Per il convenuto Controparte_3
“rigettare ogni domanda, istanza, eccezione avanzata dall'attore in quanto infondata e non provata;
condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In via istruttoria rigettare le richieste attoree in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconferenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 Controparte_3
e per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni conseguenza della CP_1 Controparte_2 condotta diffamatoria da questi ultimi tenuta nel corso di due telefonate avvenute in data 24.10.2017 tra e OR e in data 16.1.2018 tra OR e CP_2 CP_3
In particolare, i convenuti avrebbero rivolto nei confronti dell'attore pesanti insulti, accusandolo di essere un millantatore, colpendolo sul piano personale e professionale e augurandogli malattie e il carcere.
Gli insulti proferiti dai convenuti sarebbero poi stati diffusi e portati a conoscenza di più persone in quanto le conversazioni telefoniche erano state oggetto di intercettazione e i convenuti, uno dei quali oggetto di indagini, ne erano a conoscenza.
pagina 2 di 5 Si costituivano i convenuti contestando l'addebito di condotte diffamatorie per assenza degli elementi oggettivi e dell'elemento soggettivo richiesto.
Nel corso della prima udienza veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dai convenuti e rifiutata dall'attore nel corso della successiva udienza. Rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
L'attore contesta ai convenuti una condotta diffamatoria, avvenuta per il tramite di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni, configurata qui come illecito civile, riconducibile all'art. 2043 c.c..
Il paradigma della responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede che vi sia una condotta, l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità ed un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Dal punto di vista oggettivo per aversi diffamazione (con riferimento alla condotta) devono concorrere, e quindi sussistere cumulativamente, i seguenti requisiti: offesa all'altrui reputazione;
assenza dell'offeso; comunicazione a più persone.
Posta tale premessa, si ritiene che la presente causa possa essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida.
Come recentemente ribadito, “l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U – Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 […]
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 2024).
La ragione più liquida nel caso di specie è rappresentata dalla sussistenza o meno del terzo requisito oggettivo, ossia la comunicazione a più persone.
La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore è già di per sé sufficiente a dar conto dell'insussistenza di tale requisito. Infatti, senza entrare nel merito dell'utilizzabilità o meno degli stralci delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini che vedevano come indagato OR, la prospettazione dell'attore che ritiene che vi sia stata diffusione della condotta denigratoria per il solo fatto che le conversazioni telefoniche erano oggetto di intercettazione, e così delle stesse siano venuti a conoscenza più soggetti che a vario titolo hanno partecipato al procedimento penale, non è condivisibile.
pagina 3 di 5 Secondo giurisprudenza, il requisito della «comunicazione con più persone» è ravvisabile anche nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio a una sola persona determinata, nel caso in cui, tuttavia, l'agente sia consapevole, per il mezzo utilizzato, che il messaggio verrà alla conoscenza di almeno un altro soggetto o, quantomeno, tale conoscenza sia prevedibile secondo l'ordinaria diligenza
(Cass. pen. sez. V, 23/10/2020, n. 34831).
In maniera più stringente, invece, altra giurisprudenza sostiene che nell'ipotesi di comunicazione con un'unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 5701 del
04/03/2024).
Le espressioni asseritamente denigratorie sono state proferite nel corso di conversazioni telefoniche private, intrattenute la prima tra OR e e la seconda tra OR e È evidente pertanto CP_2 CP_3 che non sussista, in assenza di ulteriori circostanze di fatto, il requisito della diffusività delle espressioni ritenute diffamatorie: le conversazioni telefoniche sono avvenute tra due sole persone senza che per le particolari caratteristiche di tempo luogo spazio ci fosse la possibilità che tali conversazioni venissero sentite anche da altri.
Il fatto che le conversazioni siano state oggetto di intercettazione e quindi siano state ascoltate dalla polizia giudiziaria, e poi riprodotte nei documenti del procedimento penale che vedeva indagato OR, non consente di ritenere sussistente il requisito della diffusività.
Calando nel caso di specie i principi giurisprudenziali su richiamati, si ritiene di poter affermare che lo strumento utilizzato, ossia una telefonata tra due soli soggetti, non appare certamente di per sé mezzo idoneo a determinare la propagazione del contenuto delle conversazioni. Invero, ciò non appariva nemmeno prevedibile.
Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova coperte da segreto oltre a rappresentare atto di indagine che per sua natura è efficace solo in quanto sconosciuto alle persone che ne sono oggetto.
Non può quindi ritenersi ragionevole che i convenuti fossero a conoscenza che le loro conversazioni telefoniche fossero oggetto di intercettazione (conversazioni peraltro avvenute a distanza di mesi l'una dall'altra). Sul punto, non appare significativa nemmeno la frase che OR avrebbe pronunciato nel corso della seconda telefonata (“a beneficio di quelli che ci ascoltano”): se la diffusività delle espressioni denigratorie deve essere frutto di una condotta attiva degli autori delle espressioni o, comunque, deve potersi considerare come conseguenza prevedibile delle modalità di comunicazione utilizzate, tale non è
pagina 4 di 5 certamente il fatto che conversazioni telefoniche private tra due persone vengano intercettate e poi trascritte.
I partecipanti alle telefonate non potevano sapere di essere intercettati e certamente il fatto che, in astratto, nel corso delle indagini possano essere disposte delle intercettazioni, non può ritenersi sufficiente per addebitare ai convenuti la consapevolezza che le conversazioni tra loro intercorse venissero poi ascoltate e così conosciute da altri soggetti.
In altre parole, la sottoposizione di conversazioni telefoniche private ad intercettazioni rappresenta una circostanza che esula dalla sfera di conoscibilità e controllo dei convenuti e come tale non può assurgere ad elemento fondante di uno dei requisiti essenziali dell'illecito.
In mancanza del requisito della comunicazione con più persone non sussiste diffamazione e pertanto la domanda va rigettata.
Le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. non possono essere accolte in quanto non risulta che l'azione sia stata proposta con mala fede o colpa grave e a tal fine non può essere valorizzato nemmeno il rifiuto della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022 come da dispositivo, al valore medio dello scaglione di riferimento da 52.001 € a 260.000 € (causa di valore indeterminabile di media complessità alla luce dei plurimi profili di fatto e di diritto affrontati diffusamente dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna alla rifusione in favore di , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno, in 14.000,00 € per competenze Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 24 dicembre 2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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