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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2910/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato GIOVANNI DEL CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) La FI minore , sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione e residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare di Altopascio, sita in Fraz.
“Fabbri”, n. 44. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente della FI saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In particolare i genitori decideranno insieme le attività sportive e ricreative che seguirà
. La FI maggiore avrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, ove Per_1 Per_2 continuerà ad abitare, unitamente alla sorella, salvo la decisione di andare a vivere da sola e/o con
1 altre persone presso la sede universitaria. b) vivrà a settimane alternate presso la casa familiare e la casa della madre, attualmente Per_1 sita in Porcari, Piazza felice Orsi n.16. Durante il periodo delle festività natalizie la FI trascorrerà ad anni alterni la vigilia del Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore, mentre il 31 dicembre ed il I gennaio sarà trascorso dalla FI con ciascun genitore in maniera alternata;
per le festività pasquali la FI trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta in modo alternato con ciascun genitore. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la FI un periodo anche non continuativo di due settimane, comunicandolo all'altro genitore con congruo anticipo;
anche durante il periodo delle vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere con la FI un periodo di vacanza non superiore a 7 giorni che dovrà essere Per_1 comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. La FI maggiore , sebbene maggiorenne, Per_2 sarà libera di recarsi presso l'abitazione della madre e di mantenere rapporti con quest'ultima in autonomia e secondo le modalità che riterrà opportune, in accordo con la madre medesima e con il padre. c) La casa familiare con tutti gli arredi e le suppellettili che la corredano, resta assegnata al padre
, quale genitore domiciliatario della FI . Parte_1 Per_1
d) contribuirà al mantenimento di attraverso la Parte_1 Per_1 corresponsione di un assegno di € 250,00 mensili da versarsi sul c/c. contraddistinto dal seguente IBAN: [...], intestato alla signora ed acceso presso Parte_2
Banca Fineco, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese. I ricorrenti altresì concordano che i
“buoni celiachia” riservati dal SN alla FI , saranno percepiti e gestiti interamente dalla Per_1 madre. Gli stessi parimenti concordano che l'assegno unico per entrambe le figlie, ivi compresi eventuali arretrati, verrà integralmente percepito dalla signora ed il signor si Pt_2 Parte_1 impegna a sottoscrivere tutta la documentazione a ciò necessaria. Quest'ultimo si farà integralmente carico del mantenimento della FI maggiore . In particolare lo stesso verserà alla FI una Per_2 somma mensile con cui la stessa farà fronte al pagamento delle tasse universitarie, dell'assicurazione auto e del finanziamento contratto per acquistarla. Laddove la FI non riuscisse a far fronte Per_2 con detta provvista a tali spese, le stesse resteranno a carico del signor . Mentre per quanto Parte_1 riguarda le spese straordinarie, ad eccezione di quanto previsto in precedenza, così come individuate dal protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Lucca saranno ripartite al 50%, fra i due genitori. I ricorrenti dichiarano di ben conoscere il detto protocollo, che in ogni caso si allega al presente atto (doc. 16). Si riporta, in ogni caso, l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
2 Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. I genitori si richiamano al detto protocollo anche in ordine alle modalità di individuazione e refusione delle dette spese straordinarie. e) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed indipendenti economicamente e che non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento reciproco, al quale in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano. f) Le parti concordano che trasferirà a la quota del Parte_2 Parte_1 diritto di proprietà sugli immobili posti rispettivamente: in Altopascio, Fraz. “Fabbri”, n. 44 (descritto al punto 3 della parte motiva) e sempre in Altopascio, frazione Marginone, località Zonzone, via Mammianese n. 16/A (descritto al punto 2 della parte motiva), dietro la corresponsione della somma di €. 250.000,00 nonché liberazione dal mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento posto in frazione Marginone (cfr. doc. 3), mutuo che, in ogni caso, resterà ad esclusivo carico del signor , che si obbliga comunque ad rendersene titolare esclusivo entro Parte_1 non oltre il 31 dicembre 2025. I ricorrenti concordano che l'atto di trasferimento immobiliare dovrà
3 essere realizzato entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione. Il pagamento della somma di Euro 250.000 da parte del signor alla signora avverrà per la somma di Euro Parte_1 Pt_2
210.000,00, relativamente all'abitazione posta in località Fabbri 44, e per la somma di Euro 40.000,00, relativamente all'appartamento di Marginone, località Zonzone. Il complessivo importo di Euro 250.000,00 verrà corrisposto alla signora con le seguenti modalità: quanto ad Pt_2
Euro 10.000 verrà corrisposto a titolo di “anticipo prezzo vendita immobile” mediante bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie indicate al precedente punto d) entro e non oltre il 15 luglio 2025, quanto per la residua somma di Euro 240.000,00 al momento del rogito notarile. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili rimarranno unicamente a carico di Parte_1
.
[...]
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. g) I ricorrenti concordano che il canone di locazione relativo all'immobile ove attualmente risiede la signora , sarà pagato dal signor sino al mese successivo alla stipula dell'atto Pt_2 Parte_1 di cui al punto precedente. I ricorrenti concordano altresì che la caparra versata al momento della stipula del contratto di locazione potrà essere utilizzata per il saldo del canone del mese successivo. h) I ricorrenti dal momento della sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2025 si impegnano a chiudere tutti i conti correnti cointestati, dividendo a metà quanto ivi risulterà depositato, ad eccezione di quello aperto presso Fideuram, numero: 0067/00073086. i) Le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli della FI
. Persona_3
l) e si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel Parte_1 Parte_2 presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione, e dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra i medesimi intercorsa a seguito dell'esatto adempimento dei patti e condizioni di cui ai capitoli che precedono e di non avere pertanto più niente da avere e/o pretendere l'uno dall'altro per i rapporti di natura economica derivanti dal matrimonio e/o maturati in pendenza di matrimonio. m) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI) il 27/9/2003, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata il Per_1
2/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI) in data 27/9/2003, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) all'Atto Numero 34, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato GIOVANNI DEL CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) La FI minore , sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione e residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare di Altopascio, sita in Fraz.
“Fabbri”, n. 44. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente della FI saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In particolare i genitori decideranno insieme le attività sportive e ricreative che seguirà
. La FI maggiore avrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, ove Per_1 Per_2 continuerà ad abitare, unitamente alla sorella, salvo la decisione di andare a vivere da sola e/o con
1 altre persone presso la sede universitaria. b) vivrà a settimane alternate presso la casa familiare e la casa della madre, attualmente Per_1 sita in Porcari, Piazza felice Orsi n.16. Durante il periodo delle festività natalizie la FI trascorrerà ad anni alterni la vigilia del Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore, mentre il 31 dicembre ed il I gennaio sarà trascorso dalla FI con ciascun genitore in maniera alternata;
per le festività pasquali la FI trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta in modo alternato con ciascun genitore. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la FI un periodo anche non continuativo di due settimane, comunicandolo all'altro genitore con congruo anticipo;
anche durante il periodo delle vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere con la FI un periodo di vacanza non superiore a 7 giorni che dovrà essere Per_1 comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. La FI maggiore , sebbene maggiorenne, Per_2 sarà libera di recarsi presso l'abitazione della madre e di mantenere rapporti con quest'ultima in autonomia e secondo le modalità che riterrà opportune, in accordo con la madre medesima e con il padre. c) La casa familiare con tutti gli arredi e le suppellettili che la corredano, resta assegnata al padre
, quale genitore domiciliatario della FI . Parte_1 Per_1
d) contribuirà al mantenimento di attraverso la Parte_1 Per_1 corresponsione di un assegno di € 250,00 mensili da versarsi sul c/c. contraddistinto dal seguente IBAN: [...], intestato alla signora ed acceso presso Parte_2
Banca Fineco, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese. I ricorrenti altresì concordano che i
“buoni celiachia” riservati dal SN alla FI , saranno percepiti e gestiti interamente dalla Per_1 madre. Gli stessi parimenti concordano che l'assegno unico per entrambe le figlie, ivi compresi eventuali arretrati, verrà integralmente percepito dalla signora ed il signor si Pt_2 Parte_1 impegna a sottoscrivere tutta la documentazione a ciò necessaria. Quest'ultimo si farà integralmente carico del mantenimento della FI maggiore . In particolare lo stesso verserà alla FI una Per_2 somma mensile con cui la stessa farà fronte al pagamento delle tasse universitarie, dell'assicurazione auto e del finanziamento contratto per acquistarla. Laddove la FI non riuscisse a far fronte Per_2 con detta provvista a tali spese, le stesse resteranno a carico del signor . Mentre per quanto Parte_1 riguarda le spese straordinarie, ad eccezione di quanto previsto in precedenza, così come individuate dal protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Lucca saranno ripartite al 50%, fra i due genitori. I ricorrenti dichiarano di ben conoscere il detto protocollo, che in ogni caso si allega al presente atto (doc. 16). Si riporta, in ogni caso, l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
2 Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. I genitori si richiamano al detto protocollo anche in ordine alle modalità di individuazione e refusione delle dette spese straordinarie. e) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed indipendenti economicamente e che non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento reciproco, al quale in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano. f) Le parti concordano che trasferirà a la quota del Parte_2 Parte_1 diritto di proprietà sugli immobili posti rispettivamente: in Altopascio, Fraz. “Fabbri”, n. 44 (descritto al punto 3 della parte motiva) e sempre in Altopascio, frazione Marginone, località Zonzone, via Mammianese n. 16/A (descritto al punto 2 della parte motiva), dietro la corresponsione della somma di €. 250.000,00 nonché liberazione dal mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento posto in frazione Marginone (cfr. doc. 3), mutuo che, in ogni caso, resterà ad esclusivo carico del signor , che si obbliga comunque ad rendersene titolare esclusivo entro Parte_1 non oltre il 31 dicembre 2025. I ricorrenti concordano che l'atto di trasferimento immobiliare dovrà
3 essere realizzato entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione. Il pagamento della somma di Euro 250.000 da parte del signor alla signora avverrà per la somma di Euro Parte_1 Pt_2
210.000,00, relativamente all'abitazione posta in località Fabbri 44, e per la somma di Euro 40.000,00, relativamente all'appartamento di Marginone, località Zonzone. Il complessivo importo di Euro 250.000,00 verrà corrisposto alla signora con le seguenti modalità: quanto ad Pt_2
Euro 10.000 verrà corrisposto a titolo di “anticipo prezzo vendita immobile” mediante bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie indicate al precedente punto d) entro e non oltre il 15 luglio 2025, quanto per la residua somma di Euro 240.000,00 al momento del rogito notarile. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili rimarranno unicamente a carico di Parte_1
.
[...]
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. g) I ricorrenti concordano che il canone di locazione relativo all'immobile ove attualmente risiede la signora , sarà pagato dal signor sino al mese successivo alla stipula dell'atto Pt_2 Parte_1 di cui al punto precedente. I ricorrenti concordano altresì che la caparra versata al momento della stipula del contratto di locazione potrà essere utilizzata per il saldo del canone del mese successivo. h) I ricorrenti dal momento della sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2025 si impegnano a chiudere tutti i conti correnti cointestati, dividendo a metà quanto ivi risulterà depositato, ad eccezione di quello aperto presso Fideuram, numero: 0067/00073086. i) Le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli della FI
. Persona_3
l) e si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel Parte_1 Parte_2 presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione, e dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra i medesimi intercorsa a seguito dell'esatto adempimento dei patti e condizioni di cui ai capitoli che precedono e di non avere pertanto più niente da avere e/o pretendere l'uno dall'altro per i rapporti di natura economica derivanti dal matrimonio e/o maturati in pendenza di matrimonio. m) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI) il 27/9/2003, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata il Per_1
2/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI) in data 27/9/2003, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) all'Atto Numero 34, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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