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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2024, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17497/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17497/2019
Oggi 3 aprile 2024, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
l'avv. Manuela Mazzara in sostituzione dell'avv. Vecchio per parte attrice;
l'avv. Giuseppe Lupo in sostituzione dell'avv. Cucuczza per parte convenuta, Entrambi i procuratori discutono la causa insistendo nei ripettivi atti difensivi e nelle note conclusive depositate nelle quali insistono chiedono che la causa venga decisa;
l'avv. Cucuzza insiste nella liquidazione delle spese essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio come da note spese depositate;
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio alle ore 15,00 provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 17497 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Botticelli, nr. 44, (CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in C.F._1 calce al presente attto, dagli Avv.ti Daniele Vecchio ( – C.F._2
PEC: e Domenico Tramontana (CF: - PEC: Email_1 C.F._3
Email_2 attore
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ed Controparte_1 C.F._4 ivi residente nella via della Repubblica n. 19, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Enrico Parisi n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosalia Cucuzza (C.F.: - C.F._5
p.e.c. e fax n. 091/6113776), che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti Convenuta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione , così provvede
:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che in applicazione del
DM 55/2014 liquida in complessive euro 1400,00 per compensi professionali , spese vive, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge , giacchè quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo del 2019/36634 del 29.11.2019 , ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al pagina 2 di 7 patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , conveniva nel presente Parte_2
giudizio la sig.ra , spiegando di essere comproprietario con la sorella Controparte_1 CP_1
, per la quota di 1/2, dell'immobile sito in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8,
[...] iscritto al NCEU di Monreale al foglio MU particella 1763 sub 1 ctg A/5; aggiungeva che la predetta sorella, , provvedeva alla sostituzione delle serrature estromettendolo Controparte_1 da ogni godimento dell'immobile ; che, invano, nonostante i ripetuti tentativi di addivenire ad una bonaria soluzione (cfr. da ultimo lettera racc. nr. 15366336397-9) aveva continuato a possedere il predetto immobile escludendolo dal godimento . Pertanto, ritenendo di aver diritto di godere e disporre della cosa comune chiedeva al Tribunale “ 1)accertare e dichiarare che la signora , nata a [...] il [...] (CF ) Controparte_1 C.F._4 dal mese di Febbraio dell'anno 2006 utilizza in via esclusiva, senza titolo giustificativo, l'immobile posto in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8, iscritto al NCEU di Monreale al foglio MU particella 1763 sub 1 ctg A/5, di proprietà comune del signor nato a [...]
Monreale (Pa) il 28/05/1949 e residente in [...], (CF:
) nella misura del 50% , 2) conseguentemente, condannare la Signora C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] (CF ) in favore del Signor
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Botticelli, nr. 44, (CF: ) a causa dell'uso esclusivo che la stessa ha fatto C.F._1 dell'immobile al pagamento di un indennizzo di € 7,742,50 o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo CTU, e ritenuta di giustizia, a far data dal mese di Febbraio 2006 e fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, da parte della signora , dell'immobile de Controparte_1 quo oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio , la quale non contestando la comproprietà Controparte_1 dell'immobile evidenziava di non avere mai estromesso parte attrice dal godimento pagina 3 di 7 dell'immobile, anzi sottolineava di aver posto in essere diversi lavori e migliorie all'immobile, come elencate in comparsa e, per questo, formulava in subordine domanda di compensazione di tutti gli esborsi effettuati tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per la regolarizzazione amministrativa ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune dell' immobile pari ad euro 4242,00. Concludeva chiedendo: 1) Rigettare, per le eccezioni e motivi esposti in premessa, tutte le domande formulate dall'attore nell'atto di citazione in giudizio in quanto inammissibili ed improponibili assolutamente infondate sia in fatto che in diritto. 2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria per l'intervenuta estinzione del diritto di credito afferente il periodo 28.02.2006-
18.10.2014 per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c. 3)
In via estremamente subordinata, qualora dovesse accertarsi la fondatezza della domanda risarcitoria, ritenere e dichiarare l'intervenuta compensazione del credito vantato dall'attore, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e limitatamente al periodo successivo al 18.10.2014 non prescritto, con il credito di euro 4.242,00 vantato dalla convenuta quale quota parte delle spese anticipate nel conto ed interesse della comunione e per gli effetti disporre il rigetto delle domande.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione ed espletate le prove orali richieste dalle parti, il procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stato trattenuto in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna del 03 aprile 2024
Ciò posto, occorre innanzitutto qualificare la domanda proposta dalla parte attrice.
Di certo, la domanda non potrebbe incasellarsi nell'alveo delle domande possessorie proprio in considerazione del fatto che la parte attrice lamenta proprio di non aver mai avuto il compossesso dell'immobile.
Nemmeno potrebbe inquadrarsi la domanda che ci occupa nell'alveo dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. posto che fine precipuo dell'azione oggi intrapresa non è tanto l'accertamento del diritto di comproprietà dell'attrice – pacifico tra le parti - ma l'accertamento della privazione del possesso della comproprietaria ad opera dell'altro comunista con superamento dei limiti di cui all'art. 1102 cc.
La distinzione non è di poco momento posto che, come correttamente rilevato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dalla corretta qualificazione giuridica della domanda discendono non poche conseguenze, soprattutto sul piano processuale. pagina 4 di 7 In particolare, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, mentre nella domanda di rivendica occorre provare, mediante la c.d. probatio diabolica, la proprietà del bene, nella domanda d'uso del bene comune - dato che il presupposto, come nel caso di specie, è la contitolarità del bene - la prova è relativa all'accertamento sull'eventuale abuso del possesso ad opera degli altri comunisti.
Inoltre, colui che invoca la tutela della proprietà esclusiva può limitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto e la lesione della propria sfera dominicale, senza la necessità di alcun altro apprezzamento circa la compatibilità dell'uso con il pari diritto del comproprietario, indagine che invece si impone nella diversa ipotesi di cui all'art. 1102 c.c., occorrendo verificare il mantenimento della destinazione e la non compromissione del pari uso degli altri comunisti (Cass., civ. sez. II, del 12 dicembre 2018, n. 32146).
Sgombrato il campo dalla predetta questione, va subito ribadito come, nel caso che ci occupa, la comproprietà dell'immobile in capo a per la quota di ½ non sia in alcun Parte_1
modo in discussione, anzi la stessa è ammessa e provata dalla stessa parte convenuta.
Passando al merito della domanda come noto, l'art. 1102 c.c. prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Si è detto, infatti, che è diritto di ciascun comproprietario quello di utilizzare e godere della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza – con il consenso degli altri comproprietari – sempre assicurando che l'utilizzo del singolo non si risolva in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, (Cass. Sez. 2, 09/02/2015,
n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita “illecita” ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui pagina 5 di 7 all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinchè possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza “quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2,
10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - come nel caso di occupazione dell'intero immobile ai fini della destinazione all'utilizzazione dello stesso in via personale ed esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti – il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti (così, anche Cass. 1738/2022 conf.
Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
Trasponendo i predetti principi al caso che ci occupa risulta , nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte convenuta, che la porzione dell'immobile in comune per cui è causa è stata posseduta dall'odierna convenuta, ma non si è anche dimostrato che tale godimento non era semplicemente esercizio del diritto di comproprietà sul bene, ma espressione dell'intenzione di avere il bene solo per sé, vale a dire di ritenersi proprietario esclusivo e quindi di escludere gli altri comunisti da qualsiasi possibilità di godimento.
In particolare, non risulta dedotto alcun atto o fatto esteriore idoneo a manifestare nei confronti dell'altro comunista tale volontà.
Né tali circostanze si rinvengono nei capitoli di prova per teste articolati dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria, che sono irrilevanti in quanto tesi a provare soltanto il possesso esclusivo del bene ( cfr verbale udienza del 22 giugno 2022, teste , Tes_1 pagina 6 di 7 nipote di e;
ADR: (Cap (a) Vero che lei abita a Monreale alla via. Controparte_1 Parte_1
Testi Carmine nr 3?) Confermo ( cap(b) Vero è, in particolare che, il balcone della sua abitazione si affaccia sulla Via Sant'Anna?) Confermo;
ADR: (Cap (c) Vero è che dal suo balcone vede perfettamente l'ingresso dell'immobile sito in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8?) Confermo . ADR : (Cap. (d) Vero è che lei ha visto la Sig.ra nonché i figli della medesima entrare ed uscire dal predetto immobile?) Confermo Controparte_1 li ho visti personalmente perché la mia camera da letto si affaccia sull'immobile di loro proprietà; ADR: (Cap (e)
Vero è che non ha mai visto il Sig. entrare nel predetto immobile?) Confermo non ho mai visto Parte_1 entrare il sig. ADR: Io abito da 22 anni a Monreale nella via Carmine ADR: Con il sig. Parte_1 ci sentiamo occasionalmente per le ricorrenze , mentre con la sig,ra da 22 anni Parte_1 Controparte_1 non ho alcun rapporto) , ma non anche che esso si è svolto con modalità oppositive o comunque inconciliabili con l'altrui diritto di comproprietà, e che non appare rivelare l'intenzione di sottrarre il bene all'altrui diritto di comproprietà.
La domanda avanzata dall'attore di condanna della convenuta Parte_1 CP_1
di pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo della porzione del bene comune va
[...]
pertanto rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, diminuite in misura prossima al minimo per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, all'udienza odierna del 03 aprile 2024
IL GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17497/2019
Oggi 3 aprile 2024, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
l'avv. Manuela Mazzara in sostituzione dell'avv. Vecchio per parte attrice;
l'avv. Giuseppe Lupo in sostituzione dell'avv. Cucuczza per parte convenuta, Entrambi i procuratori discutono la causa insistendo nei ripettivi atti difensivi e nelle note conclusive depositate nelle quali insistono chiedono che la causa venga decisa;
l'avv. Cucuzza insiste nella liquidazione delle spese essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio come da note spese depositate;
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio alle ore 15,00 provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 17497 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Botticelli, nr. 44, (CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in C.F._1 calce al presente attto, dagli Avv.ti Daniele Vecchio ( – C.F._2
PEC: e Domenico Tramontana (CF: - PEC: Email_1 C.F._3
Email_2 attore
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ed Controparte_1 C.F._4 ivi residente nella via della Repubblica n. 19, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Enrico Parisi n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosalia Cucuzza (C.F.: - C.F._5
p.e.c. e fax n. 091/6113776), che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti Convenuta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione , così provvede
:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che in applicazione del
DM 55/2014 liquida in complessive euro 1400,00 per compensi professionali , spese vive, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge , giacchè quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo del 2019/36634 del 29.11.2019 , ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al pagina 2 di 7 patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , conveniva nel presente Parte_2
giudizio la sig.ra , spiegando di essere comproprietario con la sorella Controparte_1 CP_1
, per la quota di 1/2, dell'immobile sito in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8,
[...] iscritto al NCEU di Monreale al foglio MU particella 1763 sub 1 ctg A/5; aggiungeva che la predetta sorella, , provvedeva alla sostituzione delle serrature estromettendolo Controparte_1 da ogni godimento dell'immobile ; che, invano, nonostante i ripetuti tentativi di addivenire ad una bonaria soluzione (cfr. da ultimo lettera racc. nr. 15366336397-9) aveva continuato a possedere il predetto immobile escludendolo dal godimento . Pertanto, ritenendo di aver diritto di godere e disporre della cosa comune chiedeva al Tribunale “ 1)accertare e dichiarare che la signora , nata a [...] il [...] (CF ) Controparte_1 C.F._4 dal mese di Febbraio dell'anno 2006 utilizza in via esclusiva, senza titolo giustificativo, l'immobile posto in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8, iscritto al NCEU di Monreale al foglio MU particella 1763 sub 1 ctg A/5, di proprietà comune del signor nato a [...]
Monreale (Pa) il 28/05/1949 e residente in [...], (CF:
) nella misura del 50% , 2) conseguentemente, condannare la Signora C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] (CF ) in favore del Signor
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Botticelli, nr. 44, (CF: ) a causa dell'uso esclusivo che la stessa ha fatto C.F._1 dell'immobile al pagamento di un indennizzo di € 7,742,50 o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo CTU, e ritenuta di giustizia, a far data dal mese di Febbraio 2006 e fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, da parte della signora , dell'immobile de Controparte_1 quo oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio , la quale non contestando la comproprietà Controparte_1 dell'immobile evidenziava di non avere mai estromesso parte attrice dal godimento pagina 3 di 7 dell'immobile, anzi sottolineava di aver posto in essere diversi lavori e migliorie all'immobile, come elencate in comparsa e, per questo, formulava in subordine domanda di compensazione di tutti gli esborsi effettuati tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per la regolarizzazione amministrativa ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune dell' immobile pari ad euro 4242,00. Concludeva chiedendo: 1) Rigettare, per le eccezioni e motivi esposti in premessa, tutte le domande formulate dall'attore nell'atto di citazione in giudizio in quanto inammissibili ed improponibili assolutamente infondate sia in fatto che in diritto. 2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria per l'intervenuta estinzione del diritto di credito afferente il periodo 28.02.2006-
18.10.2014 per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c. 3)
In via estremamente subordinata, qualora dovesse accertarsi la fondatezza della domanda risarcitoria, ritenere e dichiarare l'intervenuta compensazione del credito vantato dall'attore, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e limitatamente al periodo successivo al 18.10.2014 non prescritto, con il credito di euro 4.242,00 vantato dalla convenuta quale quota parte delle spese anticipate nel conto ed interesse della comunione e per gli effetti disporre il rigetto delle domande.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione ed espletate le prove orali richieste dalle parti, il procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stato trattenuto in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna del 03 aprile 2024
Ciò posto, occorre innanzitutto qualificare la domanda proposta dalla parte attrice.
Di certo, la domanda non potrebbe incasellarsi nell'alveo delle domande possessorie proprio in considerazione del fatto che la parte attrice lamenta proprio di non aver mai avuto il compossesso dell'immobile.
Nemmeno potrebbe inquadrarsi la domanda che ci occupa nell'alveo dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. posto che fine precipuo dell'azione oggi intrapresa non è tanto l'accertamento del diritto di comproprietà dell'attrice – pacifico tra le parti - ma l'accertamento della privazione del possesso della comproprietaria ad opera dell'altro comunista con superamento dei limiti di cui all'art. 1102 cc.
La distinzione non è di poco momento posto che, come correttamente rilevato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dalla corretta qualificazione giuridica della domanda discendono non poche conseguenze, soprattutto sul piano processuale. pagina 4 di 7 In particolare, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, mentre nella domanda di rivendica occorre provare, mediante la c.d. probatio diabolica, la proprietà del bene, nella domanda d'uso del bene comune - dato che il presupposto, come nel caso di specie, è la contitolarità del bene - la prova è relativa all'accertamento sull'eventuale abuso del possesso ad opera degli altri comunisti.
Inoltre, colui che invoca la tutela della proprietà esclusiva può limitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto e la lesione della propria sfera dominicale, senza la necessità di alcun altro apprezzamento circa la compatibilità dell'uso con il pari diritto del comproprietario, indagine che invece si impone nella diversa ipotesi di cui all'art. 1102 c.c., occorrendo verificare il mantenimento della destinazione e la non compromissione del pari uso degli altri comunisti (Cass., civ. sez. II, del 12 dicembre 2018, n. 32146).
Sgombrato il campo dalla predetta questione, va subito ribadito come, nel caso che ci occupa, la comproprietà dell'immobile in capo a per la quota di ½ non sia in alcun Parte_1
modo in discussione, anzi la stessa è ammessa e provata dalla stessa parte convenuta.
Passando al merito della domanda come noto, l'art. 1102 c.c. prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Si è detto, infatti, che è diritto di ciascun comproprietario quello di utilizzare e godere della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza – con il consenso degli altri comproprietari – sempre assicurando che l'utilizzo del singolo non si risolva in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, (Cass. Sez. 2, 09/02/2015,
n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita “illecita” ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui pagina 5 di 7 all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinchè possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza “quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2,
10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - come nel caso di occupazione dell'intero immobile ai fini della destinazione all'utilizzazione dello stesso in via personale ed esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti – il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti (così, anche Cass. 1738/2022 conf.
Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
Trasponendo i predetti principi al caso che ci occupa risulta , nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte convenuta, che la porzione dell'immobile in comune per cui è causa è stata posseduta dall'odierna convenuta, ma non si è anche dimostrato che tale godimento non era semplicemente esercizio del diritto di comproprietà sul bene, ma espressione dell'intenzione di avere il bene solo per sé, vale a dire di ritenersi proprietario esclusivo e quindi di escludere gli altri comunisti da qualsiasi possibilità di godimento.
In particolare, non risulta dedotto alcun atto o fatto esteriore idoneo a manifestare nei confronti dell'altro comunista tale volontà.
Né tali circostanze si rinvengono nei capitoli di prova per teste articolati dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria, che sono irrilevanti in quanto tesi a provare soltanto il possesso esclusivo del bene ( cfr verbale udienza del 22 giugno 2022, teste , Tes_1 pagina 6 di 7 nipote di e;
ADR: (Cap (a) Vero che lei abita a Monreale alla via. Controparte_1 Parte_1
Testi Carmine nr 3?) Confermo ( cap(b) Vero è, in particolare che, il balcone della sua abitazione si affaccia sulla Via Sant'Anna?) Confermo;
ADR: (Cap (c) Vero è che dal suo balcone vede perfettamente l'ingresso dell'immobile sito in Monreale (PA) nella Via San'Anna nn. 6/8?) Confermo . ADR : (Cap. (d) Vero è che lei ha visto la Sig.ra nonché i figli della medesima entrare ed uscire dal predetto immobile?) Confermo Controparte_1 li ho visti personalmente perché la mia camera da letto si affaccia sull'immobile di loro proprietà; ADR: (Cap (e)
Vero è che non ha mai visto il Sig. entrare nel predetto immobile?) Confermo non ho mai visto Parte_1 entrare il sig. ADR: Io abito da 22 anni a Monreale nella via Carmine ADR: Con il sig. Parte_1 ci sentiamo occasionalmente per le ricorrenze , mentre con la sig,ra da 22 anni Parte_1 Controparte_1 non ho alcun rapporto) , ma non anche che esso si è svolto con modalità oppositive o comunque inconciliabili con l'altrui diritto di comproprietà, e che non appare rivelare l'intenzione di sottrarre il bene all'altrui diritto di comproprietà.
La domanda avanzata dall'attore di condanna della convenuta Parte_1 CP_1
di pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo della porzione del bene comune va
[...]
pertanto rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, diminuite in misura prossima al minimo per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, all'udienza odierna del 03 aprile 2024
IL GOT dott. Giuseppina Notonica
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