Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5070/24, est. Dott. Tullio Perillo, posta in decisione all'udienza collegiale del 29/5/25 e promossa
DA
(c.f. ), con sede legale in 20122, E_ P.IVA_1
Largo Donegani 2 Milano, in persona del legale rappresentante, dott. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in appello,
[...] dall'Avv. Stefano Bartalotta e dall'Avv. Manuela Schembri ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in 20122, Milano, Via Fontana 16
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il 3 Controparte_1 C.F._1 gennaio 1974, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Streri del Foro di Cuneo, in virtù dei poteri conferitigli con la procura speciale in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, che elegge domicilio presso studio e persona dell'Avv. AR Villani del Foro di Milano, in Milano, Viale Regina Margherita n. 43
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“In totale riforma della sentenza Tribunale di Milano Sezione Lavoro 18 novembre 2024 n. 5070: NEL MERITO:
- omissis – Si indicano a testi e si chiede, altresì, prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi:
- omissis - “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5070/2024 del Tribunale di E_ Milano – Sezione Lavoro - Giudi Perillo, pronunciata in data 14 novembre 2024 nel procedimento n. 9531/2024 R.G. Lavoro e pertanto confermarla in ogni sua parte. Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5070/24, in accoglimento della domanda principale avanzata da CP
- assunto il 20/4/15 da come impiegato
[...] E_ di primo livello in applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, settore distribuzione e servizi, successivamente quadro con mansioni inizialmente di Key Account Manager, dal luglio 2020 di Sales Manager Italy ed infine, dal marzo 2022, di Purchaising and Procurement Manager e licenziato con lettera del 20/3/24 per (asserito) giustificato motivo soggettivo, previa contestazione di addebito del 13/2/24 (avere posto in essere il giorno 1/2/24 condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di nel Parte_3 corso di uno scambio di e-mail e poi di un successivo colloquio tramite la piattaforma Teams) - dichiarava ai sensi dell'art. 3,2^ comma, del D.L.vo n. 23/15, l'illegittimità del licenziamento intimatogli e condannava la resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché a pagargli un'indennità risarcitoria (nel limite massimo di 12 mensilità) pari all'ultima retribuzione utile del t.f.r. (€ 9.319,88), oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo ed altresì al versamento dei contributi maturati nel medesimo periodo, carico della soccombente le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.699,00, oltre spese generali e accessori di legge. Con riferimento al primo addebito (avere inviato a , per comprendere Parte_3 le oscillazioni di prezzo di un prodotto, una e-mail “dal tono sarcastico e accusatorio” del seguente tenore: “Vorrei però sapere cosa non segui con costanza, se le fatture le vedi te, la programmazione il ritiro del diluente lo fai te o RI con te, il trasporto con star lo gestisci te, alla riunioni con OR ci sei anche te…….cosa è che non segui AR ? L'immissione fisica dell'ordine di acquisto della latta finita a dolmar”), il giudice a quo riteneva che la condotta tenuta dal lavoratore fosse priva di rilevanza disciplinare: “…parte ricorrente ha depositato tutta l'interlocuzione intercorsa con il collega precedente alla e-mail Pt_3 oggetto di addebito disciplinare (doc. 20 ric.). Dalla lettura dello scambio di messaggi emerge che, a fronte della richiesta di CP
a di ricevere il file con i prezzi di gennaio del 75 e del 75+, il ricorrente, ricevuto
[...] Pt_3 quanto richiesto, scriveva al collega evidenziando che nel file di monitoraggio risultavano delle anomalie sui prezzi;
nella e-mail inviata in riscontro, riconosceva la sussistenza di un Pt_3 problema, quantomeno per il prodotto 075 in relazione al prezzo di acquisto, provvedendo ad allegare il file corretto e precisando altresì che: “Cosa sia successo nei mesi scorsi, onestamente, non ricordo, anche perché non è un argomento che seguo con costanza ma solamente nel fine del mese. Ho notato che i prezzi erano evidenziati in giallo. Sicuramente erano condivise (vedi per esempio mail allegata) ma non ricordo nello specifico. Proprio per questo motivo ho (e abbiamo) iniziato a scrivere tutte le modifiche, in modo da tenere traccia (come abbiamo fatto insieme sul file di settentrionale e del rifiuto di OR).” Dopo la ricezione di quest'ultima e-mail, veniva inviata dal ricorrente quella oggetto di contestazione disciplinare sopra richiamata. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto da nella propria memoria E_ difensiva, ad avviso del giudicante appare evidente che l'e-mail oggetto di addebito, contestualizzata, sia priva di quei toni arroganti e sarcastici attribuiti al lavoratore.
, difatti, nello scrivere la frase censurata in sede disciplinare Controparte_1
….stigmatizzava la precedente e-mail di ove questi evidenziava che la tematica oggetto dello Pt_3 scambio non fosse da lui seguita con costanza ma solamente nel fine mese. È ben comprensibile che il ricorrente, a fronte di uno scenario in cui emergeva che i file del monitoraggio non esponessero dati corretti, per di più con la candida confessione del collega (che ove anche non fosse stato più suo riporto di certo gli erada supporto) del minimale e residuale impegno profuso, abbia ritenuto di censurarne l'approccio innegabilmente non professionale, come emergeva dalla dichiarata mancanza di costanza nel seguire la dinamica in commento. Non si ravvisano, quindi, toni e modalità di interlocuzione del ricorrente che travalichino i limiti delle normali dinamiche lavorative, risultando quelli adottati, per contro, continenti e nei limiti della professionalità. “ Pure con riferimento al secondo addebito (poco dopo lo scambio di cui sopra, durante un incontro con il medesimo tramite la piattaforma Teams, avere Pt_3 esordito dicendogli “Per concludere il discorso sul DIL 075 non ho bisogno della mail per incularti, mi basta chiamare IN. E se continua così, tra un po' lo chiamo”), il giudice a quo arrivava alla medesima conclusione: “È pacifico che la riunione via teams seguiva a stretto giro di posta lo scambio di e-mail richiamato al paragrafo precedente, così come il fatto che, ove anche il ricorrente si fosse rivolto a come contestato dalla società, la frase sarebbe stata Pt_3 proferita all'esordio dell'incontro. Senza dubbio vero, poi, che aveva un ruolo di responsabilità essendo Controparte_1 quadro, dovendo quindi avere anche l'accortezza di utilizzare un linguaggio più urbano e meno scurrile e, tuttavia, ritiene il giudicante che anche in tal caso non si possano ravvisare condotte disciplinarmente rilevanti. Ciò in quanto la frase contestata era pur sempre riferita al fatto che il collaboratore aveva gestito con sufficienza la questione del corretto aggiornamento dei file di monitoraggio, così potendo creare potenzialmente problematiche al ricorrente ove si fosse fidato della correttezza dei dati, in ogni caso venendo causato un rallentamento del flusso di lavoro, essendosi resa necessaria la successiva predisposizione di un file corretto. Pertanto, la singola espressione utilizzata, ove anche provata, per quanto censurabile, rientra all'interno di dinamiche lavorative obiettivamente all'ordine del giorno, senza poi che si possa insinuare, così come dedotto in memoria, che il ricorrente volesse creare condizionamenti psicologici nel richiamare il proprio rapporto diretto con l'amministratore della società. Semmai, trattasi di una reazione stizzita, forse stigmatizzabile ma pur sempre riconducibile nell'alveo dei rapporti di lavoro, posta in essere subito dopo uno scambio di e-mail che di certo aveva ingenerato fastidio, delusione e ragionevolmente sorpresa nel ricorrente rispetto alla discutibile modalità con la quale dava conto di svolgere il proprio lavoro.” Pt_3 ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. E_
Con il primo motivo - “ERRONEITÀ DELLA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE DEDOTTA. RILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE CAPITOLATE PER UN ADEGUATO APPREZZAMENTO DELLA CONDOTTA. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA” (pag. 10 e seg.) - impugna la sentenza n. 5070/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha proceduto ad istruire la causa. Ricorda di avere articolato un ampio apparato probatorio con cui si proponeva di provare che da tempo teneva una condotta irrispettosa nei Controparte_1 confronti dei colleghi ed aveva creato, con atteggiamenti intimidatori, una eccessiva pressione sul personale e un clima di malcontento sfociato persino nelle dimissioni di molti collaboratori;
e di provare che il predetto aveva CP già in precedenza cercato di delegittimare , chiedendo di escluderlo da Parte_3 incontri e riunioni di carattere professionale con i superiori: “La prova su queste circostanze era essenziale per poter dare il giusto peso alle espressioni obbiettivamente scurrili ed offensive rivolte dal dr. al collega il 1° febbraio 2024 per l'impatto negativo CP Pt_3 sull'organizzazione aziendale che l'ennesimo episodio di arrogante gestione del potere da parte del primo era destinato a produrre ancora una volta in termini di demotivazione, timore di conseguenze negative per il proprio futuro professionale e frustrazione di chi ne è stato vittima con conseguente rischio per l'azienda di vedersi esposta ad accuse di mobbing….. Il giudice, omettendo immotivatamente la prova, ha impedito all'azienda di dimostrare: che il contenuto della mail inviata al dr. aveva effettivamente un contenuto sarcastico ed Pt_3 offensivo e che la successiva scurrile espressione rivolta allo stesso costituiva effettivamente un tentativo di intimidazione in linea con precedenti atteggiamenti irriguardosi tenuti dal dr.
contro lo stesso dr. ed altri colleghi;
CP Pt_3 che questo era divenuto il normale modo di rapportarsi del dr. con i suoi colleghi e CP sottoposti;
che tale condotta non era più tollerabile, posto che metteva a rischio il buon funzionamento dell'organizzazione ed esponeva l'azienda, se questa non fosse intervenuta, ad accuse di mobbing per connivenza con le condotte del suo manager …” Chiede, pertanto, alla Corte territoriale di porre rimedio alle carenze istruttorie del primo grado, ammettendo le prove testimoniali dedotte, la cui omissione vizia la sentenza, integrando violazione dell'art. 115 c.p.c., da leggersi alla luce dell'art. 24 Cost. Con il secondo motivo - “ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIRCA L'INSUSSISTENZA DI FATTI MATERIALI CONTESTATI DI CONTENUTO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2094, 2104, 2106 C.C. E DELL'ART ART.3, COMMA 2, D.LGS. N. 23/2015.” (pag. 10 e seg.) - impugna la sentenza n. 5070/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto prive di rilevanza disciplinare il contenuto della e.mail inviata a e la frase pronunciata durante il collegamento da remoto nei Parte_3 confronti di questo ultimo: “Se si può arrivare a comprendere (ma non a condividere) che la reazione dell'azienda possa essere ritenuta eccessiva, ma non a negare il contenuto antigiuridico di un'espressione che integra obbiettivamente un'ingiuria e una minaccia.
“Inculare” è espressione volgare e scurrile che richiama l'atto sessuale e che, nel suo senso traslato, indica una volontà di prevaricazione su una vittima sottoponendo la stessa ad un atto di violenza fisica o morale. Non pare davvero che l'uso di tale espressione nelle relazioni fra colleghi possa essere ritenuta rientrare “all'interno di dinamiche lavorative obbiettivamente all'ordine del giorno” ….. Si tenga conto che stiamo parlando di un quadro, laureato e con una posizione manageriale nel pieno possesso degli strumenti culturali per comprendere la portata delle sue espressioni, soggetto che era già stato ripetutamente invitato ad astenersi da condotte irrispettose dei colleghi…… L'espressione usata dal dr. contro il collega è obbiettivamente: abuso di una CP Pt_3 violenta espressione scurrile per minacciare un collega circa il fatto che le proprie personali relazioni con i massimi vertici internazionali del Gruppo gli consentivano ottenere da questi a suo piacimento conseguenze dannose per il collega che non lo assecondasse.” Censura, inoltre, la decisione del Tribunale di Milano là dove per “normalizzare” la espressione usata da richiama “la discutibile modalità con cui Controparte_1 dava conto di svolgere il proprio lavoro”, osservando che “Non è che un furto è giustificato Pt_3 se uno lascia del denaro su un tavolo o uno stupro se la vittima portava una gonna corta. La logica, ovviamente mutatis mutandis, è (inaccettabilmente) la stessa”; e osservando che non è dato comprendere da dove il giudice di prime cure abbia tratto la convinzione che avesse gestito con sufficienza la questione del corretto Parte_3 aggiornamento dei file di monitoraggio, poiché ciò non emergerebbe dalla documentazione in atti. Anche in relazione al contenuto delle e-mail, rammenta che il ruolo di Pt_3
era ampio e che il tema delle oscillazioni di prezzo dei prodotti era
[...] marginale nell'ambito delle sue competenze, mentre il giudice a quo, al fine di giustificare la reazione dell'attuale appellato, ha ritenuto che quello fosse il suo compito principale e lo avesse svolto colpevolmente male: “Nella sua risposta CP elenca in modo polemico ed irridente gli ambiti delle responsabilità seguiti “con costanza” da Pt_3 per rimarcare la sua non condivisione del ruolo che l'azienda gli aveva attribuito e per negarne la capacità. “ Nell'ottica del gravame, dunque, le condotte realizzate da Controparte_1 violano l'obbligo di “collaborare nell'impresa” di cui all'art. 2094 c.c. e l'obbligo di diligenza e di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c., essendo il citato lavoratore già stato richiamato a condotte più rispettose dei colleghi e dei collaboratori e viola inoltre l'art. 2087 c.c., perché l'utilizzo del turpiloquio e le minacce ledono la
“personalità morale” dei lavoratori, creando un ambiente di lavoro stressogeno che potrebbe generare azioni risarcitorie nei confronti del datore di lavoro. Da ultimo, denuncia la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure che, pur non ravvisando alcun connotato disciplinare nella condotta dell'attuale appellato, ammette però che l'espressione utilizzata (“non ho bisogno della mail per incularti”) è “censurabile” e “stigmatizzabile”, osservando che “…delle due l'una: o l'espressione non ha rilevanza disciplinare o è “censurabile” e “stigmatizzabile”. Se è “censurabile” allora il “fatto materiale” esiste e si pone solo eventualmente un tema di proporzionalità della sanzione…. E' insufficiente e scorretto dal punto di vista metodologico qualificare l'espressione come una
“reazione stizzita” (sentenza p. 4) perché questo attiene ai modi ma non ai contenuti dell'espressione che obbiettivamente ha il carattere di una minaccia. E una minaccia soprattutto con toni offensivi ed ingiuriosi è sempre un fatto che ha rilievo disciplinare.”
resiste in giudizio. Controparte_1
Replica puntualmente alle singole doglianze di controparte, difendendo la sentenza impugnata. In relazione al primo motivo, deduce che la necessità prospettata da controparte di istruire la causa “rivela la consapevolezza, in capo a , della totale E_ inadeguatezza dei motivi posti a base del licenziamento e la loro insufficienza a giustificarlo, posto che viene ritenuta necessaria a questo scopo la prova di altri fatti, ulteriori rispetto a quelli contestati.” In relazione al secondo motivo, evidenzia “come l'atto di appello non sia espressamente rivolto a censurare la parte della sentenza che ha escluso la rilevanza disciplinare della e-mail inviata al dottor in data 1° febbraio 2024, quella in cui ha ritenuto di ravvisare Pt_3 E_
“toni arroganti e sarcastici”: essa, infatti, viene richiamata di sfuggita solo per rafforzare l'oggetto della critica principale, ovvero la motivazione della sentenza relativa alla frase ingiuriosa e minacciosa” che gli viene attribuita. Nega in ogni caso di aver avere pronunciato detta frase, che “comunque è rimasta sfornita di prova, (neppure capitolata) il cui onere incombeva su ”; ma anche nel E_ caso in cui la condotta addebitata dovesse ritenersi provata, sarebbe comunque irrilevante ai fini disciplinari, “sia con riferimento all'adempimento dei doveri gravanti sul lavoratore ex artt. 2104 e 2105 c.c. sia rispetto alle norme disciplinari del CCNL e ancor più rispetto alla categoria del “notevole inadempimento” che innerva il giustificato motivo. La modalità espressiva contestata potrebbe definirsi volgare, ma non del tutto estranea ad un linguaggio che, certamente non commendevole e comunque lo si voglia considerare, non è inconsueto nella quotidianità delle relazioni della nostra società come è quotidiana esperienza confermata anche dalla cronaca politica;
e certamente non ne sono esclusi gli ambienti di lavoro laddove possano esservi momenti di tensione la cui valvola di sfogo può essere anche una espressione volgare. Né si potrebbe ravvisare portata minacciosa in una frase che innanzitutto ha carattere ipotetico e che suona piuttosto come un avviso a non ripetere comportamenti che potrebbero originare conseguenze sul piano lavorativo ove portate a conoscenza dei vertici aziendali nell'esercizio di un potere gerarchico.” Insiste quindi per il rigetto dell'appello. La causa è stata istruita con la escussione di un teste. All'udienza del 29/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Omessa istruttoria (I motivo)
*Rilevanza disciplinare e/o sussistenza degli addebiti (II motivo) Le doglianze formulate da possono essere esaminate E_ congiuntamente, essendo tra loro strettamente connesse. Le negligenze attribuite a sono cristallizzate nella Controparte_1 comunicazione del 13/2/24 e per il principio della immutabilità della contestazione alcuna altra condotta può essere presa in considerazione per giustificare l'adozione del provvedimento espulsivo. Non conferente è, pertanto, la prova articolata da E_ sulle circostanze elencate nel ricorso in appello e nelle conclusioni e la documentazione offerta in visione, tese a dimostrare che in precedenti occasioni ha tenuto un comportamento irrispettoso della personalità Controparte_1 morale e del ruolo dei colleghi e/o ha cercato di delegittimare , Parte_3 cercando di escluderlo da incontri e riunioni di carattere professionale con i superiori, non rientrando nel perimetro della contestazione posta alla base del recesso. Ciò posto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambi gli addebiti (aver affermato con “tono sarcastico e accusatorio“ la seguente frase “Vorrei però sapere cosa non segui con costanza, se le fatture le vedi te, la programmazione il ritiro del diluente lo fai te o con te, il trasporto con star lo gestisci te, alla riunioni con OR ci sei anche te…….cosa è Pt_2 che non segui AR ? L'immissione fisica dell'ordine di acquisto della latta finita a dolmar.”; e poco dopo avere detto, sempre all'indirizzo di , “Per concludere il discorso Parte_3 sul DIL 075 non ho bisogno della mail per incularti, mi basta chiamare IN. E se continua così, tra un po' lo chiamo”) non avessero rilevanza disciplinare, in quanto nel primo caso non sono ravvisabili “toni e modalità di interlocuzione del ricorrente che travalichino i limiti delle normali dinamiche lavorative, risultando quelli adottati, per contro, continenti e nei limiti della professionalità”; e nel secondo caso “trattasi di una reazione stizzita, forse stigmatizzabile ma pur sempre riconducibile nell'alveo dei rapporti di lavoro” anche in considerazione della “discutibile modalità con la quale dava conto di svolgere il proprio Pt_3 lavoro”. Per quanto concerne la prima contestazione - il colloquio intercorso tra il e l' risulta per tabulas, essendo prodotta la integrale CP Pt_3 conversazione tra i due del 12/2/24 a mezzo posta elettronica, documentazione non contestata, né disconosciuta - la decisione del giudice a quo resiste alle censure di non ravvisandosi elementi che permettano Pt_1 E_ di attribuire rilevanza disciplinare al comportamento di . Controparte_1
Trattandosi di normale dialettica aziendale, questa contestazione non può certo costituire - o concorrere a costituire - il giustificato motivo soggettivo che sorregge il licenziamento de quo. Per quanto concerne il secondo episodio (avere sempre nella giornata dell'1/2/24 all'inizio del collegamento via Teams esordito con la frase “Per concludere il discorso su DIL 075 non ho bisogno della mail per incularti, mi basta chiamare IN. E se continua così tra un po' lo chiamo”), fin dalla memoria di costituzione ex art. E_
416 c.p.c. ha articolato prova testimoniale sul punto (cap. 38 narrativa) ed avendo l'attuale appellato sempre negato di avere proferito detta espressione, si è dato ingresso alla istruttoria.
– della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha confermato Parte_3
l'addebito, riconoscendo la dichiarazione da lui sottoscritta in data 5/2/24 (doc. 8 appellante), che, come dallo stesso precisato, ha predisposto su suggerimento del proprio referente gerarchico ( a cui aveva riferito Persona_1 tempestivamente l'accaduto. Accertata, dunque, la sussistenza del fatto contestato - di poco conto la circostanza che la frase sia stata pronunciata in aperura del collegamento o dopo
– non è condivisibile la decisione del Tribunale di Milano che ha ricondotto detta locuzione “all'interno di dinamiche lavorative obbiettivamente all'ordine del giorno”. Non può infatti negarsi rilevanza disciplinare alla descritta condotta di un dipendente - tra l'altro quadro e con un ruolo manageriale - finalizzata, in sostanza, ad intimorire l'interlocutore, facendogli presente che per espellerlo dalla azienda non ha bisogno di seguire le formali procedure, potendo direttamente rivolgersi all'AD della Casa Madre. Come messo in evidenza dalla difesa di non si tratta di E_ un semplice turpiloquio, avendo adombrato “la possibilità di Controparte_1 determinare il licenziamento del collega non passando attraverso i normali canali funzionali e gerarchici (la Direzione del Personale di Safetykleen Italia spa), ma sfruttando una relazione personale coi massimi vertici del Gruppo”. Tale condotta viola il disposto dell'art. 2094 c.c., dovendo il dipendente collaborare con i colleghi per contribuire al raggiungimento del risultato economico e viola altresì il disposto dell'art. 2087 c.c., dovendo il dipendente evitare di creare situazioni di disagio o che possano comunque compromettere il benessere fisico e psicologico del personale in forza alla azienda. Il Collegio non ritiene, invece, persuasiva la tesi dell'attuale appellante sulla legittimità del provvedimento adottato, non potendo tale unico comportamento
- seppur suscettibile di sanzione - integrare il giustificato motivo soggettivo, che richiede la inosservanza di doveri contrattuali di gravità tale da legittimare, seppur nel rispetto del periodo di preavviso, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il sindacato sulla proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - rimesso al giudice di merito che deve sempre valutare ex art. 2106 c.c. la gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso - permette di escludere che nella fattispecie concreta sia configurabile il “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” richiesto dall'art. 3 della legge 604/66, considerato il contesto in cui la espressione è stata pronunciata, la mancanza di concrete ripercussioni sulla attività aziendale, oltre alla insussistenza di precedenti disciplinari a carico dell'attuale appellato. Ne consegue che opera la tutela di cui all'art. 3, 1^ comma del D.L.vo n. 23/15. Non osta a tale conclusione - come sostenuto dalla difesa dell'attuale appellato in sede di discussione - il fatto che detta domanda subordinata non sia stata reiterata ex art. 346 c.p.c. dal lavoratore (che in via gradata aveva chiesto la tutela indennitaria nella misura massima), né da (che, E_ in via gradata, aveva chiesto di limitare la indennità risarcitoria al minimo di legge). La Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che “Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto).” (così Cass. n. 9544/25); e nel caso in esame CP
ha agito per ottenere in via principale la tutela reintegratoria ex art. 3,
[...]
2^ comma del D.L.vo n. 23/15 (poi concessagli dal Tribunale di Milano).
Per questi motivi
, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, in riforma della sentenza appellata, il rapporto di lavoro de quo deve essere dichiarato risolto alla data del 20/3/24 (cfr. busta paga doc. 17 resistente primo grado) e E_
deve essere condannata a corrispondere a una
[...] Controparte_1 indennità risarcitoria che viene determinata in un importo pari a 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (tallone lordo di € 9.319,88), oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo Nella determinazione della misura dell'indennità il Collegio tiene conto dei criteri di cui alla sentenza n. 194/18 C.C., tra cui l'anzianità di servizio del lavoratore (nove anni), l'età anagrafica dello stesso e le dimensioni non trascurabili dell'ex datrice di lavoro (che ha oltre 200 dipendenti)- In accoglimento della domanda avanzata dalla attuale appellante, CP
deve di conseguenza essere condannato a restituire la maggior
[...] somma, al netto delle ritenute di legge, percepita in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001-52.000) ed all'assenza di istruttoria nel primo grado del giudizio - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5070/24 del Tribunale di Milano, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 20/3/24 e condanna l'attuale appellante al pagamento a favore di di un'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condanna a restituire la maggior somma, al netto di ritenute Controparte_1 di legge, percepita in esecuzione della sentenza di primo grado. Condanna l'attuale appellante alle spese del primo grado, che si liquidano in € 3.700,00 e del secondo grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 29/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau