CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4774/2019
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. ON RI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q EREDE Parte_1
Avv. DI LEGGE GIOVANNI presente
IN PR E Q EREDE Parte_2
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
IN PR E Q EREDE Parte_3
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
IN PR E Q EREDE Parte_4
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
BI VA IN PR E Q EREDE
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
Parte_5
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE CESARIS IGINO presente
Controparte_2
Avv. MARTINI MASSIMILIANO avv Cinque in sost.
Controparte_3
Avv. DE CESARIS IGINO
VO EF La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON RI
AR LL NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON RI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4774 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), in proprio e in qualità di erede (coniuge) del deceduto;
C.F._1 Persona_1
Controparte_4
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.
[...]
), in proprio e in qualità di erede (padre) del deceduto;
C.F._2 Persona_1
- APPELLANTE –
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
(c.f. , in proprio e in qualità di erede (madre) del deceduto;
C.F._3 Persona_1
- APPELLANTE - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_3
), in proprio e in qualità di erede (fratello) del deceduto C.F._4 Persona_1
CP_5
BI VA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.
), in proprio e in qualità di erede (sorella) del deceduto;
C.F._5 Persona_1
[...]
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), (cognato) convivente del deceduto , C.F._6 Persona_1
CP_4
tutti rappresentati e difesi, dall' Avv. Giovanni Di Legge (C.F. ), giusta C.F._7 procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via S.
ON n. 2 (04015) NO (LT),
e in persona del legale rapp.te dr. Controparte_2 Controparte_6 con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, (P.VA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
AN MA (c.f. ) e IM OC (c.f. C.F._8
); elettivamente domiciliata in Roma Viale G. Mazzini 33 presso lo studio C.F._9 dell'Avv. IM OC,
– CP_7
e
VO EF, residente in [...] Strangolagalli (FR);
-APELLATA CONTUMACE-
e
(c.f. – P. VA ) con sede legale in Mogliano Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Veneto (TV), Via Marocchesa 14 e , (c.f. ), Controparte_3 C.F._10 residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'avv. Igino De Cesaris con studio in via G. Matteotti, 22 – Alatri (FR), ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
n.19 (c/o lo Studio dell'Avv. Michele Roma),
-APPELLATE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 Parte_1 Parte_4
LE BI e hanno proposto appello avverso Parte_2 Parte_3 Parte_5 la sentenza definitiva n. 243/2019, emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone in data 13.03.2019, all'esito del giudizio r.g. n. 442/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di
[...]
NI VO, e Controparte_8 Controparte_1 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, i su citati attori, ciascuno in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio la la Persona_1 Controparte_9 Controparte_10
con le sig.re e VO NI, chiedendo la condanna di tutti i convenuti,
[...] Controparte_3 in solido tra loro, nella misura non inferiore al 50% per ciascuna delle signore convenute, al risarcimento di tutti danni, quantificati nella misura di € 1.492.107,00, oltre al danno esistenziale, subiti a causa della morte del loro congiunto in seguito al sinistro stradale del 26/05/2011, accaduto in Frosinone sulla via
Casilina Sud.
Si costituivano in giudizio tutti i soggetti convenuti, ad eccezione della sig.ra VO NI, che rimaneva contumace, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto.
Esperita consulenza medico- legale sulle persone di e , affidata Parte_1 Parte_2 al dott. , all'udienza del 20/11/18, una volta precisate le conclusioni, la causa veniva Persona_2 trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta;
condanna gli attori, , Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
, BI LE, , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, Pt_3 Parte_5 che liquida nella misura ridotta di € 2.00,00 per ciascuna delle parti convenute, di cui € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, oltre iva e cpa, come per legge, più le spese del c.t.u., liquidate con separato provvedimento.”
§ 4. — Gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, in accoglimento dello spiegato appello principale, in riforma della Sentenza gravata, dichiarare che il sinistro stradale del
26.05.2011, delle ore 08.05, avvenuta sulla via Casilina Sud, all'altezza del civico 130, località
Frosinone, nel quale è deceduto , si è verificato per fatto e colpa, esclusiva e/o Persona_1 concorrente, nella misura non inferiore al 50% o quella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, delle sigg.re VO NI (conducente-proprietaria del veicolo Fiat 00 TG. DW 456 YK, assicurato con la compagnia già e Controparte_11 CP_12 CP_3
(conducente-proprietaria del veicolo Toyota GO tg. DF 186 DK, assicurato con la compagnia
[...] già e per l'effetto: Controparte_13 CP_1
a) In via principale, condannare, la compagnia di assicurazione già Controparte_11 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sig.ra VO NI, la compagnia di CP_14 assicurazione già in persona del legale rapp.te protempore, nonché Controparte_1 Controparte_1 la sig.ra , secondo il principio della solidarietà, ciascuno per il proprio titolo come per Controparte_3 legge, al risarcimento integrale di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) in ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro de quo, che così si riassumono:
1) DA cd. FL (perdita del rapporto parentale)
€ 300.000,00 in favore di (coniuge); € 300.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
(madre); € 300.000,00 in favore di (padre); € 130.000,00 in favore di Parte_4 [...]
(fratello); € 130.000,00 in favore di BI LE (sorella); € 60.000,00 in favore di Pt_3
(cognato-convivente); il tutto per complessivi €uro 1.220.000,00 o in quella maggiore Parte_5
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2) DA Biologico da riconoscersi in capo a (coniuge) Parte_1
€uro 97.838,00, a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
3) DA Biologico da riconoscersi in capo a (madre) Parte_2
€uro 166.069,00, a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
4) DA patrimoniale per Spese funerarie €uro 3.200,00
5) DA patrimoniale (valore commerciale motoveicolo Suzuki tg. DN 35222) €uro 5.000,00
6) DA patrimoniale da lucro cessante ex art. 1224 CC per ritardato pagamento da determinarsi secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte di cassazione
(Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712) come sopra richiamati. Il tutto per un totale di €uro
1.492.107,00 oltre al risarcimento del danno esistenziale delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
e del danno da lucro cessante, ex art.1224 CC, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226
[...]
CC o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) In via subordinata condannare, la compagnia di assicurazione già Controparte_11 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sig.ra VO NI, la CP_14 compagnia di assicurazione già in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_1 protempore nonché la sig.ra , in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come Controparte_3 per legge, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dagli attori summenzionati, in ragione del concorso di colpa delle appellate nella produzione del fatto illecito, nella misura non inferiore al 50% di corresponsabilità o in quella percentuale maggiore o minore che si riterrà di giustizia, che così si riassumono:
1) DA cd. FL (perdita del rapporto parentale)
€ 150.000,00 in favore di (coniuge); € 150.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
(madre); € 150.000,00 in favore di (padre); € 65.000,00 in favore di Parte_4 [...]
(fratello); € 65.000,00 in favore di BI LE (sorella); € 30.000,00 in favore di Pt_3 Parte_5
(cognato-convivente); il tutto per complessivi €uro 610.000,00 o in quella maggiore o minore
[...] somma che sarà ritenuta di giustizia.
2) DA Biologico da riconoscersi in capo a (coniuge) Parte_1
€uro 48.919,00 a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
3) DA Biologico da riconoscersi in capo a (madre) Parte_2
€uro 83.034,50 a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
4) DA patrimoniale per Spese funerarie €uro 1.600,00
5) DA patrimoniale (valore commerciale motoveicolo Suzuki tg. DN 35222) €uro 2.00,00
6) DA patrimoniale da lucro cessante ex art. 1224 CC per ritardato pagamento da determinarsi secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.
1712) come sopra richiamati. Il tutto per un totale di €uro 746.053,50 oltre al risarcimento del danno esistenziale delle sigg.re e e del danno da lucro cessante ex art. Parte_1 Parte_2
1224 CC da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) Condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento degli interessi e rivalutazione così come per legge.
Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 C.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — costituitasi con comparsa di risposta del 16/12/2019, ha resistito Controparte_11 all'impugnazione chiedendo che: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame, in subordine, e nel merito, rigettare l'appello proposto dagli eredi perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle Per_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.”
§ 6. — e costituitisi con comparsa di risposta Controparte_1 CP_3 CP_3 depositata in data 10/09/2019, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di appello adita, a)rigettare l'appello e le domande proposte dai Sigg.ri , Parte_1 [...]
, , , BI LE e nei confronti di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e la Sig.ra , poiché inammissibili e destituite di fondamento;
Controparte_1 Controparte_3
b) condannare gli stessi appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del grado di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
§ 8. — Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione, avanzata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. Infatti, ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
§ 9. — Resta assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
§ 10. — Nel merito l'appello è articolato in un unico motivo così rubricato : “1) ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI IN PRIMO GRADO (ex artt. 115
e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.) IN RELAZIONE ALLA OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE
DELL'ART. 143 C.d.S. co. 1- 2 – 3 – VIOLAZIONE DELL'ART. 2054 2° co. C.C. - VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.p.c. - OMESSA PRONUNCIA.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “Le emergenze processuali, costituite dal rapporto delta Polizia Municipale di Frosinone, dalla consulenza svolta in sede penale dal geometra
, nominato dal P.M. procedente, non lasciano adito a dubbi circa Persona_3
l'assenza di responsabilità in capo alle convenute sig.re e VO NI. Controparte_3
La Polizia Municipale di Frosinone ha così ricostruito la dinamica del sinistro mortale:" BI
AN…. subito dopo il vertice della curva a visuale parzialmente libera, in un tratto di strada quasi rettilineo, perdeva definitivamente il controllo del mezzo e, dopo uno scarrocciamento verso sinistra, rovinava a terra sul suo fianco destro unitamente al mezzo, finendo la corsa contro l'avantreno del veicolo C (autovettura Toyota GO, Tg. DF186DK) e rimanendovi incastrato sotto il planale, con il corpo ormai esanime.
Tale posizione finale fa ritenere che il conducente del veicolo A ( motociclo Suzuki) sia giunto a ridosso dell'avantreno del veicolo C (Toyota GO) prima dello stesso motociclo e la velocità non moderata tenuta dal citato conducente motociclista nella fase antecedente il sinistro, unita alla rilevante massa (420 Kg) del motociclo in progressione discendente, abbia prodotto la violenza spinta in avanti sul corpo del motociclista, e successivo incastro dello stesso sotto Persona_1 il planale del citato veicolo C (autovettura Toyota GO).
Gli ingenti danni accertali sul veicolo A (Motociclo Suzuki) e sul veicolo C (autovettura Toyota
GO) e l'incastro del corpo del conducente sotto il pianale del veicolo C confortano Persona_1 quanto dedotto in merito alla velocità non moderata tenuta nella circostanza dal conducente del veicolo A.
Si precisa infine che per la rimozione del corpo ormai privo di vita del motociclista Persona_1 da sotto il veicolo C, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco".
La Polizia Municipale di Frosinone ha poi evidenziato le violazioni commesse dal deceduto, nel senso che il non si è attenuto a quanto disposto dagli artt. 141/3° co e 8° co, 1482° co e 15° Per_1 co e 148 10° co e 16° co del Codice della Strada, sottolineando che" in un tratto di strada , fiancheggiato da edifici, procedendo a velocità non moderata, effettuava il sorpasso a sinistra di altro veicolo, nonostante la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso stesso anche in corrispondenza della presenza di altro veicolo sopraggiungente dall'opposta direzione di marcia".
Come accennato, nel corso del procedimento penale (r.g. 2642/14) conclusosi con provvedimento di archiviazione reso dal GIP presso il Tribunale in data 28/06/2012, veniva disposta C.t.u. cinematica, affidata al geometra , versata in atti. Per_3
Quest'ultimo a pag. 38 della consulenza si è espresso nel seguente modo: "Stabilite le modalità dell'urto, in relazione a quanto sopra esposto ed ampiamente illustrato, la causalità tecnica dell'evento va ricercata nel comportamento del sig. , conducente del veicolo Suzuki, Persona_1
DN.35222 che, mentre percorreva un tratto della strada denominata via Casilina Sud, nel centro abitato del Comune di Frosinone, ad una velocità circa 80 km orari in fase di sorpasso non consentito dell'autovettura Nissan tg: DB284ZY, entrava in collisione con l'autovettura Fiat 00, tg: DW456YIC, condotta dalla sig.ra VO NI, proveniente dalla direzione opposta.
A seguito della collisione che avveniva all'interno della corsia percorsa dalla autovettura Fiat
00 ma a ridosso del centro della carreggiata, il conducente del motociclo perdeva ulteriormente il controllo del mezzo ed in fase di roto- traslazione si abbatteva al suolo scarrocciando sul manto stradale.
Durante tale fase il motociclo ed il sito conducente entravano in collisione con l'autovettura
Toyota GO, tg: DF186D1C, condotta dalla sig.ra , proveniente dalla direzione Controparte_3 opposta, regolarmente marciante all'interno della propria corsia ad una velocità non superiore a 40 km/k."
"Nel comportamento del sig. sono ravvisabili violazioni alle seguenti norme di Persona_1 comportamento del c.d.s.: art. 140 1° co (principio informatore della circolazione)…141 3° co c.d.s. (velocità).— 148 10° co c.d.s. (sorpasso)”.
Per quanto concerne la condotta di guida delle sig.re convenute e coinvolte nel sinistro, il geometra ha concluso nel senso che nei confronti delle sig.re VO NI e Persona_3 CP_3 non si configurano scenari di soggetti attivi del reato ex art. 589 c.p., in quanto l'innesco del
[...] sinistro è da ricondursi alla perdita di controllo autonoma del proprio mezzo da parte del centauro conseguente all'erronea manovra di sorpasso sull'autovettura Nissan Note".
Anche in relazione al comportamento del conducente di quest'ultimo veicolo, sig. Parte_7
, non sono emersi elementi soggettivi tali da configurare una partecipazione attiva nel
[...] sinistro.
Le stesse foto, raffiguranti ii teatro del sinistro, scattate dalla Polizia Municipale, sono eloquenti, nel senso che escludono in maniera categorica la possibilità per la sig.ra di effettuare manovre CP_3
d'emergenza per scongiurare la collisione, posto che la caduta a terra e l'invasione della corsia opposta da parte della motocicletta del sono avvenute nell'imminenza dell' incrocio Persona_1 con la vettura Toyota GO della sig.ra il quale non poteva far nulla per evitare l'urto anche CP_3 perché il campo di visuale della stessa era limitato dal tratto curvilineo, oltre che dalla Fiat 00 condotta dalla sig.ra VO NI, che la precedeva.
Sulla scorta di tali argomentazioni, pur considerando la drammaticità della vicenda e il dolore dei familiari per la perdita del congiunto, lo domanda proposta non può trovare accoglimento,
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerata la riduzione per la drammaticità della vicenda giudiziaria”.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale si sia limitato “ad un semplice accenno sulla condotta di guida della conducente della Fiat 00 rappresentando che << la collisione è avvenuta all'interno della corsia percorsa da quest'ultima, seppur a ridosso del centro della carreggiata>>, senza minimamente tener conto delle concrete prospettazioni di parte attrice circa la condotta di guida della conducente della Fiat 00 non conforme al disposto di cui all'art. 143 C.d.S., fondate su ampi riscontri probatori costituiti dagli stessi accertamenti tecnici espletati dagli organi inquirenti.
Tale condotta di guida non avrebbe lasciato “nessun margine di sicurezza al motociclo che ha incrociato, il cui conducente, eventualmente, avrebbe potuto operare le opportune manovre di emergenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. 13/02/2013 n. 3543; ex multis Cass. Civ. n. 1663 del 1994)”.
Secondo gli appellanti “il giovane ha perso il controllo del motoveicolo proprio perché, Per_1 durante la fase di sorpasso, ha trovato la corsia opposta interdetta al transito a causa del procedere della conducente della Fiat 00 in prossimità del centro della carreggiata.
Diversamente, qualora quest'ultima avesse tenuto la destra, il conducente del motoveicolo, proprio per il minimo ingombro del mezzo stesso, avrebbe trovato lo spazio necessario per ultimare il sorpasso senza alcuno sbandamento.
Quindi è evidente che lo sbandamento è stato provocato dall'impatto della pedalina del motoveicolo con la parte latero-posteriore della Fiat 00”.
A riprova di tale ricostruzione dell'incidente viene richiamata la deposizione del teste il quale Tes_1 ha dichiarato che “il conducente del motoveicolo iniziava a sbandare verso sinistra proprio quando
è giunto all'altezza del paraurti posteriore sinistro della Fiat 00”.
In realtà la deposizione completa del teste è la seguente : “Giunti nella parte sottostante la locale chiesa “della Delibera”, mi avvedevo del sopraggiungere di un motociclista dalla direttrice opposta, il cui conducente nell'avvicinarsi al veicolo che lo precedeva, occupando la parte centrale della carreggiata, giunto all'altezza del paraurti posteriore sinistro di detto veicolo, iniziava a sbandare verso sinistra, finendolo con il cadere al suolo unitamente al mezzo condotto”.
Dalla lettura di tale dichiarazione il riferimento al veicolo che lo precedeva indica la vettura Nissan in quanto l'autovettura Fiat 00 proveniva dalla corsia opposta.
Inoltre, non si fa cenno ad un contatto tra i veicoli.
Il conducente della Nissan IN ha riferito che “Giunto nei pressi dell'ingresso carrabile della chiesa della Delibera, mi avvedevo come un motociclista sopraggiungente sulla mia scia, mi sorpassava portandosi verso il centro della carreggiata. Nella circostanza, terminata la manovra di sorpasso, immediatamente dopo notavo che il medesimo conducente sollevava la gamba sinistra della pedana portandola all'esterno, come se trovandosi in sbandata volesse riprendere il giusto equilibrio”.
Dunque, il motociclista perdeva il controllo del suo mezzo già in fase di sorpasso della Nissan finendo poi con il collidere con la fiancata sinistra dell'autovettura della Fiat 00.
Tali risultanze sono poi confermate dalla perizia del geometra incaricato dalla Per_3
Procuratore della repubblica di Frosinone nel procedimento rg. n. 2642/2011 in cui si esclude ogni responsabilità delle conducenti delle autovetture Toyota GO ( e Fiat 00 “in Controparte_15 quanto l'innesco del sinistro è da ricondursi alla perdita di controllo autonoma del proprio mezzo da parte del centauro conseguente all'erronea manovra di sorpasso sull'autovettura Nissan Note”.
Per contro numerose sono le violazioni del codice della strada da parte del motociclista.
In particolare, l'elevata velocità tenuta da quest'ultimo unitamente alla visuale limitata dalla curva hanno impedito alle conducenti delle autovetture di effettuare manovre di emergenza a causa del ridottissimo tempo a loro disposizione.
Risulta così superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc e deve ritenersi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa. Persona_1 § 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — L'obiettiva opinabilità dei fatti di causa consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
§ 13. — Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_4
LE BI e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
NI VO, e avverso la sentenza Controparte_8 Controparte_1 Controparte_3 definitiva n. 243/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di LE BI Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_5 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
ON RI
Sezione VI civile
R.G. 4774/2019
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. ON RI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q EREDE Parte_1
Avv. DI LEGGE GIOVANNI presente
IN PR E Q EREDE Parte_2
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
IN PR E Q EREDE Parte_3
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
IN PR E Q EREDE Parte_4
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
BI VA IN PR E Q EREDE
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
Parte_5
Avv. DI LEGGE GIOVANNI
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE CESARIS IGINO presente
Controparte_2
Avv. MARTINI MASSIMILIANO avv Cinque in sost.
Controparte_3
Avv. DE CESARIS IGINO
VO EF La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON RI
AR LL NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON RI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4774 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), in proprio e in qualità di erede (coniuge) del deceduto;
C.F._1 Persona_1
Controparte_4
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.
[...]
), in proprio e in qualità di erede (padre) del deceduto;
C.F._2 Persona_1
- APPELLANTE –
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
(c.f. , in proprio e in qualità di erede (madre) del deceduto;
C.F._3 Persona_1
- APPELLANTE - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_3
), in proprio e in qualità di erede (fratello) del deceduto C.F._4 Persona_1
CP_5
BI VA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.
), in proprio e in qualità di erede (sorella) del deceduto;
C.F._5 Persona_1
[...]
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), (cognato) convivente del deceduto , C.F._6 Persona_1
CP_4
tutti rappresentati e difesi, dall' Avv. Giovanni Di Legge (C.F. ), giusta C.F._7 procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via S.
ON n. 2 (04015) NO (LT),
e in persona del legale rapp.te dr. Controparte_2 Controparte_6 con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, (P.VA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
AN MA (c.f. ) e IM OC (c.f. C.F._8
); elettivamente domiciliata in Roma Viale G. Mazzini 33 presso lo studio C.F._9 dell'Avv. IM OC,
– CP_7
e
VO EF, residente in [...] Strangolagalli (FR);
-APELLATA CONTUMACE-
e
(c.f. – P. VA ) con sede legale in Mogliano Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Veneto (TV), Via Marocchesa 14 e , (c.f. ), Controparte_3 C.F._10 residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'avv. Igino De Cesaris con studio in via G. Matteotti, 22 – Alatri (FR), ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
n.19 (c/o lo Studio dell'Avv. Michele Roma),
-APPELLATE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 Parte_1 Parte_4
LE BI e hanno proposto appello avverso Parte_2 Parte_3 Parte_5 la sentenza definitiva n. 243/2019, emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone in data 13.03.2019, all'esito del giudizio r.g. n. 442/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di
[...]
NI VO, e Controparte_8 Controparte_1 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, i su citati attori, ciascuno in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio la la Persona_1 Controparte_9 Controparte_10
con le sig.re e VO NI, chiedendo la condanna di tutti i convenuti,
[...] Controparte_3 in solido tra loro, nella misura non inferiore al 50% per ciascuna delle signore convenute, al risarcimento di tutti danni, quantificati nella misura di € 1.492.107,00, oltre al danno esistenziale, subiti a causa della morte del loro congiunto in seguito al sinistro stradale del 26/05/2011, accaduto in Frosinone sulla via
Casilina Sud.
Si costituivano in giudizio tutti i soggetti convenuti, ad eccezione della sig.ra VO NI, che rimaneva contumace, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto.
Esperita consulenza medico- legale sulle persone di e , affidata Parte_1 Parte_2 al dott. , all'udienza del 20/11/18, una volta precisate le conclusioni, la causa veniva Persona_2 trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta;
condanna gli attori, , Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
, BI LE, , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, Pt_3 Parte_5 che liquida nella misura ridotta di € 2.00,00 per ciascuna delle parti convenute, di cui € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, oltre iva e cpa, come per legge, più le spese del c.t.u., liquidate con separato provvedimento.”
§ 4. — Gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, in accoglimento dello spiegato appello principale, in riforma della Sentenza gravata, dichiarare che il sinistro stradale del
26.05.2011, delle ore 08.05, avvenuta sulla via Casilina Sud, all'altezza del civico 130, località
Frosinone, nel quale è deceduto , si è verificato per fatto e colpa, esclusiva e/o Persona_1 concorrente, nella misura non inferiore al 50% o quella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, delle sigg.re VO NI (conducente-proprietaria del veicolo Fiat 00 TG. DW 456 YK, assicurato con la compagnia già e Controparte_11 CP_12 CP_3
(conducente-proprietaria del veicolo Toyota GO tg. DF 186 DK, assicurato con la compagnia
[...] già e per l'effetto: Controparte_13 CP_1
a) In via principale, condannare, la compagnia di assicurazione già Controparte_11 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sig.ra VO NI, la compagnia di CP_14 assicurazione già in persona del legale rapp.te protempore, nonché Controparte_1 Controparte_1 la sig.ra , secondo il principio della solidarietà, ciascuno per il proprio titolo come per Controparte_3 legge, al risarcimento integrale di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) in ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro de quo, che così si riassumono:
1) DA cd. FL (perdita del rapporto parentale)
€ 300.000,00 in favore di (coniuge); € 300.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
(madre); € 300.000,00 in favore di (padre); € 130.000,00 in favore di Parte_4 [...]
(fratello); € 130.000,00 in favore di BI LE (sorella); € 60.000,00 in favore di Pt_3
(cognato-convivente); il tutto per complessivi €uro 1.220.000,00 o in quella maggiore Parte_5
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2) DA Biologico da riconoscersi in capo a (coniuge) Parte_1
€uro 97.838,00, a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
3) DA Biologico da riconoscersi in capo a (madre) Parte_2
€uro 166.069,00, a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
4) DA patrimoniale per Spese funerarie €uro 3.200,00
5) DA patrimoniale (valore commerciale motoveicolo Suzuki tg. DN 35222) €uro 5.000,00
6) DA patrimoniale da lucro cessante ex art. 1224 CC per ritardato pagamento da determinarsi secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte di cassazione
(Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712) come sopra richiamati. Il tutto per un totale di €uro
1.492.107,00 oltre al risarcimento del danno esistenziale delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
e del danno da lucro cessante, ex art.1224 CC, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226
[...]
CC o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) In via subordinata condannare, la compagnia di assicurazione già Controparte_11 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sig.ra VO NI, la CP_14 compagnia di assicurazione già in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_1 protempore nonché la sig.ra , in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come Controparte_3 per legge, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dagli attori summenzionati, in ragione del concorso di colpa delle appellate nella produzione del fatto illecito, nella misura non inferiore al 50% di corresponsabilità o in quella percentuale maggiore o minore che si riterrà di giustizia, che così si riassumono:
1) DA cd. FL (perdita del rapporto parentale)
€ 150.000,00 in favore di (coniuge); € 150.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
(madre); € 150.000,00 in favore di (padre); € 65.000,00 in favore di Parte_4 [...]
(fratello); € 65.000,00 in favore di BI LE (sorella); € 30.000,00 in favore di Pt_3 Parte_5
(cognato-convivente); il tutto per complessivi €uro 610.000,00 o in quella maggiore o minore
[...] somma che sarà ritenuta di giustizia.
2) DA Biologico da riconoscersi in capo a (coniuge) Parte_1
€uro 48.919,00 a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
3) DA Biologico da riconoscersi in capo a (madre) Parte_2
€uro 83.034,50 a titolo di DA Biologico, oltre al DA Esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC.
4) DA patrimoniale per Spese funerarie €uro 1.600,00
5) DA patrimoniale (valore commerciale motoveicolo Suzuki tg. DN 35222) €uro 2.00,00
6) DA patrimoniale da lucro cessante ex art. 1224 CC per ritardato pagamento da determinarsi secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.
1712) come sopra richiamati. Il tutto per un totale di €uro 746.053,50 oltre al risarcimento del danno esistenziale delle sigg.re e e del danno da lucro cessante ex art. Parte_1 Parte_2
1224 CC da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 CC o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) Condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento degli interessi e rivalutazione così come per legge.
Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 C.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — costituitasi con comparsa di risposta del 16/12/2019, ha resistito Controparte_11 all'impugnazione chiedendo che: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame, in subordine, e nel merito, rigettare l'appello proposto dagli eredi perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle Per_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.”
§ 6. — e costituitisi con comparsa di risposta Controparte_1 CP_3 CP_3 depositata in data 10/09/2019, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di appello adita, a)rigettare l'appello e le domande proposte dai Sigg.ri , Parte_1 [...]
, , , BI LE e nei confronti di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e la Sig.ra , poiché inammissibili e destituite di fondamento;
Controparte_1 Controparte_3
b) condannare gli stessi appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del grado di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
§ 8. — Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione, avanzata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. Infatti, ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
§ 9. — Resta assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
§ 10. — Nel merito l'appello è articolato in un unico motivo così rubricato : “1) ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI IN PRIMO GRADO (ex artt. 115
e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.) IN RELAZIONE ALLA OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE
DELL'ART. 143 C.d.S. co. 1- 2 – 3 – VIOLAZIONE DELL'ART. 2054 2° co. C.C. - VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.p.c. - OMESSA PRONUNCIA.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “Le emergenze processuali, costituite dal rapporto delta Polizia Municipale di Frosinone, dalla consulenza svolta in sede penale dal geometra
, nominato dal P.M. procedente, non lasciano adito a dubbi circa Persona_3
l'assenza di responsabilità in capo alle convenute sig.re e VO NI. Controparte_3
La Polizia Municipale di Frosinone ha così ricostruito la dinamica del sinistro mortale:" BI
AN…. subito dopo il vertice della curva a visuale parzialmente libera, in un tratto di strada quasi rettilineo, perdeva definitivamente il controllo del mezzo e, dopo uno scarrocciamento verso sinistra, rovinava a terra sul suo fianco destro unitamente al mezzo, finendo la corsa contro l'avantreno del veicolo C (autovettura Toyota GO, Tg. DF186DK) e rimanendovi incastrato sotto il planale, con il corpo ormai esanime.
Tale posizione finale fa ritenere che il conducente del veicolo A ( motociclo Suzuki) sia giunto a ridosso dell'avantreno del veicolo C (Toyota GO) prima dello stesso motociclo e la velocità non moderata tenuta dal citato conducente motociclista nella fase antecedente il sinistro, unita alla rilevante massa (420 Kg) del motociclo in progressione discendente, abbia prodotto la violenza spinta in avanti sul corpo del motociclista, e successivo incastro dello stesso sotto Persona_1 il planale del citato veicolo C (autovettura Toyota GO).
Gli ingenti danni accertali sul veicolo A (Motociclo Suzuki) e sul veicolo C (autovettura Toyota
GO) e l'incastro del corpo del conducente sotto il pianale del veicolo C confortano Persona_1 quanto dedotto in merito alla velocità non moderata tenuta nella circostanza dal conducente del veicolo A.
Si precisa infine che per la rimozione del corpo ormai privo di vita del motociclista Persona_1 da sotto il veicolo C, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco".
La Polizia Municipale di Frosinone ha poi evidenziato le violazioni commesse dal deceduto, nel senso che il non si è attenuto a quanto disposto dagli artt. 141/3° co e 8° co, 1482° co e 15° Per_1 co e 148 10° co e 16° co del Codice della Strada, sottolineando che" in un tratto di strada , fiancheggiato da edifici, procedendo a velocità non moderata, effettuava il sorpasso a sinistra di altro veicolo, nonostante la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso stesso anche in corrispondenza della presenza di altro veicolo sopraggiungente dall'opposta direzione di marcia".
Come accennato, nel corso del procedimento penale (r.g. 2642/14) conclusosi con provvedimento di archiviazione reso dal GIP presso il Tribunale in data 28/06/2012, veniva disposta C.t.u. cinematica, affidata al geometra , versata in atti. Per_3
Quest'ultimo a pag. 38 della consulenza si è espresso nel seguente modo: "Stabilite le modalità dell'urto, in relazione a quanto sopra esposto ed ampiamente illustrato, la causalità tecnica dell'evento va ricercata nel comportamento del sig. , conducente del veicolo Suzuki, Persona_1
DN.35222 che, mentre percorreva un tratto della strada denominata via Casilina Sud, nel centro abitato del Comune di Frosinone, ad una velocità circa 80 km orari in fase di sorpasso non consentito dell'autovettura Nissan tg: DB284ZY, entrava in collisione con l'autovettura Fiat 00, tg: DW456YIC, condotta dalla sig.ra VO NI, proveniente dalla direzione opposta.
A seguito della collisione che avveniva all'interno della corsia percorsa dalla autovettura Fiat
00 ma a ridosso del centro della carreggiata, il conducente del motociclo perdeva ulteriormente il controllo del mezzo ed in fase di roto- traslazione si abbatteva al suolo scarrocciando sul manto stradale.
Durante tale fase il motociclo ed il sito conducente entravano in collisione con l'autovettura
Toyota GO, tg: DF186D1C, condotta dalla sig.ra , proveniente dalla direzione Controparte_3 opposta, regolarmente marciante all'interno della propria corsia ad una velocità non superiore a 40 km/k."
"Nel comportamento del sig. sono ravvisabili violazioni alle seguenti norme di Persona_1 comportamento del c.d.s.: art. 140 1° co (principio informatore della circolazione)…141 3° co c.d.s. (velocità).— 148 10° co c.d.s. (sorpasso)”.
Per quanto concerne la condotta di guida delle sig.re convenute e coinvolte nel sinistro, il geometra ha concluso nel senso che nei confronti delle sig.re VO NI e Persona_3 CP_3 non si configurano scenari di soggetti attivi del reato ex art. 589 c.p., in quanto l'innesco del
[...] sinistro è da ricondursi alla perdita di controllo autonoma del proprio mezzo da parte del centauro conseguente all'erronea manovra di sorpasso sull'autovettura Nissan Note".
Anche in relazione al comportamento del conducente di quest'ultimo veicolo, sig. Parte_7
, non sono emersi elementi soggettivi tali da configurare una partecipazione attiva nel
[...] sinistro.
Le stesse foto, raffiguranti ii teatro del sinistro, scattate dalla Polizia Municipale, sono eloquenti, nel senso che escludono in maniera categorica la possibilità per la sig.ra di effettuare manovre CP_3
d'emergenza per scongiurare la collisione, posto che la caduta a terra e l'invasione della corsia opposta da parte della motocicletta del sono avvenute nell'imminenza dell' incrocio Persona_1 con la vettura Toyota GO della sig.ra il quale non poteva far nulla per evitare l'urto anche CP_3 perché il campo di visuale della stessa era limitato dal tratto curvilineo, oltre che dalla Fiat 00 condotta dalla sig.ra VO NI, che la precedeva.
Sulla scorta di tali argomentazioni, pur considerando la drammaticità della vicenda e il dolore dei familiari per la perdita del congiunto, lo domanda proposta non può trovare accoglimento,
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerata la riduzione per la drammaticità della vicenda giudiziaria”.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale si sia limitato “ad un semplice accenno sulla condotta di guida della conducente della Fiat 00 rappresentando che << la collisione è avvenuta all'interno della corsia percorsa da quest'ultima, seppur a ridosso del centro della carreggiata>>, senza minimamente tener conto delle concrete prospettazioni di parte attrice circa la condotta di guida della conducente della Fiat 00 non conforme al disposto di cui all'art. 143 C.d.S., fondate su ampi riscontri probatori costituiti dagli stessi accertamenti tecnici espletati dagli organi inquirenti.
Tale condotta di guida non avrebbe lasciato “nessun margine di sicurezza al motociclo che ha incrociato, il cui conducente, eventualmente, avrebbe potuto operare le opportune manovre di emergenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. 13/02/2013 n. 3543; ex multis Cass. Civ. n. 1663 del 1994)”.
Secondo gli appellanti “il giovane ha perso il controllo del motoveicolo proprio perché, Per_1 durante la fase di sorpasso, ha trovato la corsia opposta interdetta al transito a causa del procedere della conducente della Fiat 00 in prossimità del centro della carreggiata.
Diversamente, qualora quest'ultima avesse tenuto la destra, il conducente del motoveicolo, proprio per il minimo ingombro del mezzo stesso, avrebbe trovato lo spazio necessario per ultimare il sorpasso senza alcuno sbandamento.
Quindi è evidente che lo sbandamento è stato provocato dall'impatto della pedalina del motoveicolo con la parte latero-posteriore della Fiat 00”.
A riprova di tale ricostruzione dell'incidente viene richiamata la deposizione del teste il quale Tes_1 ha dichiarato che “il conducente del motoveicolo iniziava a sbandare verso sinistra proprio quando
è giunto all'altezza del paraurti posteriore sinistro della Fiat 00”.
In realtà la deposizione completa del teste è la seguente : “Giunti nella parte sottostante la locale chiesa “della Delibera”, mi avvedevo del sopraggiungere di un motociclista dalla direttrice opposta, il cui conducente nell'avvicinarsi al veicolo che lo precedeva, occupando la parte centrale della carreggiata, giunto all'altezza del paraurti posteriore sinistro di detto veicolo, iniziava a sbandare verso sinistra, finendolo con il cadere al suolo unitamente al mezzo condotto”.
Dalla lettura di tale dichiarazione il riferimento al veicolo che lo precedeva indica la vettura Nissan in quanto l'autovettura Fiat 00 proveniva dalla corsia opposta.
Inoltre, non si fa cenno ad un contatto tra i veicoli.
Il conducente della Nissan IN ha riferito che “Giunto nei pressi dell'ingresso carrabile della chiesa della Delibera, mi avvedevo come un motociclista sopraggiungente sulla mia scia, mi sorpassava portandosi verso il centro della carreggiata. Nella circostanza, terminata la manovra di sorpasso, immediatamente dopo notavo che il medesimo conducente sollevava la gamba sinistra della pedana portandola all'esterno, come se trovandosi in sbandata volesse riprendere il giusto equilibrio”.
Dunque, il motociclista perdeva il controllo del suo mezzo già in fase di sorpasso della Nissan finendo poi con il collidere con la fiancata sinistra dell'autovettura della Fiat 00.
Tali risultanze sono poi confermate dalla perizia del geometra incaricato dalla Per_3
Procuratore della repubblica di Frosinone nel procedimento rg. n. 2642/2011 in cui si esclude ogni responsabilità delle conducenti delle autovetture Toyota GO ( e Fiat 00 “in Controparte_15 quanto l'innesco del sinistro è da ricondursi alla perdita di controllo autonoma del proprio mezzo da parte del centauro conseguente all'erronea manovra di sorpasso sull'autovettura Nissan Note”.
Per contro numerose sono le violazioni del codice della strada da parte del motociclista.
In particolare, l'elevata velocità tenuta da quest'ultimo unitamente alla visuale limitata dalla curva hanno impedito alle conducenti delle autovetture di effettuare manovre di emergenza a causa del ridottissimo tempo a loro disposizione.
Risulta così superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc e deve ritenersi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa. Persona_1 § 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — L'obiettiva opinabilità dei fatti di causa consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
§ 13. — Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_4
LE BI e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
NI VO, e avverso la sentenza Controparte_8 Controparte_1 Controparte_3 definitiva n. 243/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di LE BI Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_5 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
ON RI