TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 298/2022
TRA
, (C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Viale
Cosmai n. 42 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vetere, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono e dall'avv. Fabrizio Allegrini, giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 premetteva di essere stato assunto Parte_1
dal 2.5.2020 al 30.8.2020 come operaio comune alle dipendenze della azienda agricola Aita
Adolfo, per svolgere le mansioni di trattorista.
Specificava che in data 4.5.2020 subiva un grave infortunio sul lavoro, cadendo dal trattore e essendo colpito dalla fresa collegata al mezzo.
In particolare, gli veniva diagnosticato un “trauma chiuso toraco-addominale con fratture costali multiple a destra (da II a VIII) e fratture delle branche ileo e ischio-pubiche a destra dell'ala iliaca a sinistra, nonché microversamenti bilaterali pleurici e anemia post- emorragica”. Chiariva che a seguito dell'occorso sinistro, in data 6.5.2020 apriva la pratica di infortunio presso l' che, accertata la natura lavorativa dell'infortunio, liquidava l'indennità CP_1 temporanea assoluta e riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica che dava diritto ad indennizzo in capitale. Il grado riconosciuto complessivo era pari al 9%.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1 ritenendola non congrua, ma l'istituto non riscontrava la richiesta di rivalutazione del danno.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento della CP_1
differenza in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 14%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto un danno nella misura del 9%, rapportato all'effettivo danno subito dal ricorrente.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 9%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. depositata in atti, che Persona_2
si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 12% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
D'altronde, le parti hanno entrambe aderito alla valutazione operata dal CTU in atti, confermando la correttezza delle operazioni e delle valutazioni eseguite dallo stesso.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1 Non è possibile accogliere la richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
mediche sostenute dal ricorrente, stante le rigide preclusioni previste nel rito del lavoro e la formulazione tardiva della relativa domanda, omessa in sede di ricorso e proposta solo in fase conclusionale.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 12% in luogo del 9% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 298/2022
TRA
, (C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Viale
Cosmai n. 42 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vetere, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono e dall'avv. Fabrizio Allegrini, giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 premetteva di essere stato assunto Parte_1
dal 2.5.2020 al 30.8.2020 come operaio comune alle dipendenze della azienda agricola Aita
Adolfo, per svolgere le mansioni di trattorista.
Specificava che in data 4.5.2020 subiva un grave infortunio sul lavoro, cadendo dal trattore e essendo colpito dalla fresa collegata al mezzo.
In particolare, gli veniva diagnosticato un “trauma chiuso toraco-addominale con fratture costali multiple a destra (da II a VIII) e fratture delle branche ileo e ischio-pubiche a destra dell'ala iliaca a sinistra, nonché microversamenti bilaterali pleurici e anemia post- emorragica”. Chiariva che a seguito dell'occorso sinistro, in data 6.5.2020 apriva la pratica di infortunio presso l' che, accertata la natura lavorativa dell'infortunio, liquidava l'indennità CP_1 temporanea assoluta e riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica che dava diritto ad indennizzo in capitale. Il grado riconosciuto complessivo era pari al 9%.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1 ritenendola non congrua, ma l'istituto non riscontrava la richiesta di rivalutazione del danno.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento della CP_1
differenza in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 14%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto un danno nella misura del 9%, rapportato all'effettivo danno subito dal ricorrente.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 9%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. depositata in atti, che Persona_2
si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 12% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
D'altronde, le parti hanno entrambe aderito alla valutazione operata dal CTU in atti, confermando la correttezza delle operazioni e delle valutazioni eseguite dallo stesso.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1 Non è possibile accogliere la richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
mediche sostenute dal ricorrente, stante le rigide preclusioni previste nel rito del lavoro e la formulazione tardiva della relativa domanda, omessa in sede di ricorso e proposta solo in fase conclusionale.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 12% in luogo del 9% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone