Versione
7 settembre 1996
7 settembre 1996
Art. 3. Norma di sanatoria 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell' articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396 ; dell' articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 25 maggio 1996, n. 286 ; dell' articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255 , nonche' del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996.
Note all'art. 3:
- I decreti-legge citati hanno previsto una serie di misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, ed interventi in materia di opere a carattere ambientale.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 aprile 1996 riguarda: "Ripartizione dei finanziamenti previsti per l'attivazione di opere di edilizia scolatica, ai sensi dell' art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e determinazione degli indirizzi per la programmazione regionale dei relativi interventi".
Note all'art. 3:
- I decreti-legge citati hanno previsto una serie di misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, ed interventi in materia di opere a carattere ambientale.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 aprile 1996 riguarda: "Ripartizione dei finanziamenti previsti per l'attivazione di opere di edilizia scolatica, ai sensi dell' art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e determinazione degli indirizzi per la programmazione regionale dei relativi interventi".
Giurisprudenza • 2
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