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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa UN SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 15322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura posta in calce all'originale dell'atto di citazione del primo grado, dall'avv.to Giuseppe
Murolo presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo de Cesare n.64.
APPELLANTE
E
C.F. ) quale impresa designata per la regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Dott. Controparte_2
e del Dirigente Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Severino in virtù Controparte_3
di procura generale alle liti per atto di notaio del 18/12/2014 rep.n. Persona_1
186905 racc. n. 30367 presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via
Manzoni n. 26/A – 80123
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli la nell'indicata qualità chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza n. 58/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 02.01.2024 e non notificata con la quale era stata rigettata la domanda azionata volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro automobilistico occorso in Napoli, in data 24
giugno 2013, allorquando lo stesso, nel mentre si trovava in fase di attraversamento del Corso
TO I sulle apposite strisce, era investito dal conducente di un motorino rimasto non identificato riportando lesioni personali
1.1. Ha censurato la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea valutazione del rilievo da attribuire alla mancata proposizione della denuncia querela evidenziando l'insussistenza di qualsiasi automatismo tra la presentazione della denuncia e l'accoglimento della domanda;
2) errata valutazione, sul punto, delle dichiarazioni testimoniali mediante l'utilizzo di fatti notori relativi alle condizioni di traffico della strada ed alle sue caratteristiche.
1.3. Costituitasi l'appellata ha dedotto l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
All'esame dei motivi di gravame, va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990,
n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass.,
8/3/1990, n. 1860).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità
dell'azione risarcitoria, né il danneggiato è tenuto a identificare personalmente il veicolo, essendo sufficiente che l'impossibilità di identificazione derivi da circostanze oggettive non imputabili a sua
CO (cfr. ex plurimis Cass. n. 20066/2013).
Tuttavia, se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr.
ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass.
4.11.2014 n.23434).
Dunque, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cd. “veicolo pirata” e del suo conducente.
2.1.Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cura abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi giungendo a ritenere non assolto l'onere probatorio circa l'impossibilità di indentificare il veicolo investitore, richiamando, sia la dichiarazione resa dal teste escusso -che non era stato in grado di riferire le ragioni per le quali non era stato Testimone_1
possibile trascrivere il numero di targa di veicolo benchè il teste abbia descritto tutta la dinamica dell'evento- sia altre circostanze, parimenti rilevanti, quali il fatto che l'attore, odierno appellante,
riportava lesioni lievi ( contusione lieve) che non comportano la perdita di conoscenza e dunque non era impossibilitato all'identificazione del veicolo nonchè la circostanza che il motoveicolo investitore non procedeva ad alta velocità considerando l'impatto descritto dal teste e lesioni riportate. Dunque, non è stato chiarito come il motoveicolo investitore, nonostante gli elementi evidenziati, sia sia allontanato in direzione Piazza Garibaldi- come riferito dal teste- senza che né quest'ultimo né
l'attore sia riuscito ad identificarlo.
Pertanto, ritenendo che il primo giudice abbia fatto buon governo di tutti gli elementi evidenziati- pur volendo tralasciare gli ulteriori argomenti relativi alle condizioni del traffico ed alle caratteristiche della strada ( corso TO) teatro dell'evento – correttamente è stato ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine ad uno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria azionata.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore fino a 5200 per tutte le fasi tranne la fase istruttoria non svolta.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN SO,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.15322/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta l'appello.
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che Parte_1
si liquidano in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuta;
c) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa UN SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 15322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura posta in calce all'originale dell'atto di citazione del primo grado, dall'avv.to Giuseppe
Murolo presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo de Cesare n.64.
APPELLANTE
E
C.F. ) quale impresa designata per la regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Dott. Controparte_2
e del Dirigente Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Severino in virtù Controparte_3
di procura generale alle liti per atto di notaio del 18/12/2014 rep.n. Persona_1
186905 racc. n. 30367 presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via
Manzoni n. 26/A – 80123
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli la nell'indicata qualità chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza n. 58/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 02.01.2024 e non notificata con la quale era stata rigettata la domanda azionata volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro automobilistico occorso in Napoli, in data 24
giugno 2013, allorquando lo stesso, nel mentre si trovava in fase di attraversamento del Corso
TO I sulle apposite strisce, era investito dal conducente di un motorino rimasto non identificato riportando lesioni personali
1.1. Ha censurato la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea valutazione del rilievo da attribuire alla mancata proposizione della denuncia querela evidenziando l'insussistenza di qualsiasi automatismo tra la presentazione della denuncia e l'accoglimento della domanda;
2) errata valutazione, sul punto, delle dichiarazioni testimoniali mediante l'utilizzo di fatti notori relativi alle condizioni di traffico della strada ed alle sue caratteristiche.
1.3. Costituitasi l'appellata ha dedotto l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
All'esame dei motivi di gravame, va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990,
n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass.,
8/3/1990, n. 1860).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità
dell'azione risarcitoria, né il danneggiato è tenuto a identificare personalmente il veicolo, essendo sufficiente che l'impossibilità di identificazione derivi da circostanze oggettive non imputabili a sua
CO (cfr. ex plurimis Cass. n. 20066/2013).
Tuttavia, se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr.
ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass.
4.11.2014 n.23434).
Dunque, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cd. “veicolo pirata” e del suo conducente.
2.1.Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cura abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi giungendo a ritenere non assolto l'onere probatorio circa l'impossibilità di indentificare il veicolo investitore, richiamando, sia la dichiarazione resa dal teste escusso -che non era stato in grado di riferire le ragioni per le quali non era stato Testimone_1
possibile trascrivere il numero di targa di veicolo benchè il teste abbia descritto tutta la dinamica dell'evento- sia altre circostanze, parimenti rilevanti, quali il fatto che l'attore, odierno appellante,
riportava lesioni lievi ( contusione lieve) che non comportano la perdita di conoscenza e dunque non era impossibilitato all'identificazione del veicolo nonchè la circostanza che il motoveicolo investitore non procedeva ad alta velocità considerando l'impatto descritto dal teste e lesioni riportate. Dunque, non è stato chiarito come il motoveicolo investitore, nonostante gli elementi evidenziati, sia sia allontanato in direzione Piazza Garibaldi- come riferito dal teste- senza che né quest'ultimo né
l'attore sia riuscito ad identificarlo.
Pertanto, ritenendo che il primo giudice abbia fatto buon governo di tutti gli elementi evidenziati- pur volendo tralasciare gli ulteriori argomenti relativi alle condizioni del traffico ed alle caratteristiche della strada ( corso TO) teatro dell'evento – correttamente è stato ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine ad uno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria azionata.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore fino a 5200 per tutte le fasi tranne la fase istruttoria non svolta.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN SO,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.15322/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta l'appello.
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che Parte_1
si liquidano in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuta;
c) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN SO