Articolo 83 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 82Articolo 84
Versione
14 maggio 1968
Art. 83.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1958-59 (articolo 78)........ L. 56.394.203.647 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 81)........... L. 65.029.624.455
--------------- Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 121.423.828.102
Entrata in vigore il 14 maggio 1968