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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/04/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 71 /2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 71 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliata in Varese presso l'avv.to Parte_1
RUGGIERO ANTONIO e l'avv.to MARIANI SILVIA che lA rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- CP_1
-resistente-contumace nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni assunte in ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/01/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedevano che questo Tribunale CP_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in pagina1 di 3 data 16.5.2017 , allegando di essere separata legalmente in virtù di
Sentenza del Tribunale di Sassari in data 1.3.2023 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non essendo più stata ripresa la convivenza.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 17.4.2024 da tenersi con trattazione scritta, lette le note di udienza con le quali la ricorrente confermava di non volersi riconciliare;
dichiarata la contumacia del
[...]
all'esito della ritualità della notificazione del ricorso la causa veniva CP_1
rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con la sentenza del Tribunale di Sassari in data 1.3.2023 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Castelsardo in data 16.5.2017 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in data
16.5.2017
pagina2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelsardo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 parte I , n. 4
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 19/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 71 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliata in Varese presso l'avv.to Parte_1
RUGGIERO ANTONIO e l'avv.to MARIANI SILVIA che lA rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- CP_1
-resistente-contumace nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni assunte in ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/01/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedevano che questo Tribunale CP_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in pagina1 di 3 data 16.5.2017 , allegando di essere separata legalmente in virtù di
Sentenza del Tribunale di Sassari in data 1.3.2023 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non essendo più stata ripresa la convivenza.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 17.4.2024 da tenersi con trattazione scritta, lette le note di udienza con le quali la ricorrente confermava di non volersi riconciliare;
dichiarata la contumacia del
[...]
all'esito della ritualità della notificazione del ricorso la causa veniva CP_1
rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con la sentenza del Tribunale di Sassari in data 1.3.2023 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Castelsardo in data 16.5.2017 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in data
16.5.2017
pagina2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelsardo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 parte I , n. 4
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 19/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3