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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7525/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.15 sono presenti l'avv. RAPPA CLAUDIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Megna per l' Nessuno è comparso per . CP_2 CP_3
L'AVV. Rappa insiste nell'eccezione di prescrizione in virtù del fatto che trattasi di contribuzione relativa al 2014 e che, pertanto, l'eventuale notifica avvenuta nel 2019
è tardiva.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Rappa chiede, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna alle spese con distrazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7525 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RAPPA CLAUDIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente -
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLONNA
ROMANO GIOVANNI
-resistente- oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di fermo
avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 1.000,00 per ciascuna delle parti, oltre oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritto sul veicolo Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM targato FC099LC, di proprietà del ricorrente – protocollo atto
2023/000150630 dell'importo di complessivi € 202.221,56 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 596 2018 00076877 36 000 e 596 2019 00059552
85 000), deducendo la mancata notifica ed eccependone la prescrizione.
Si instaurava regolarmente il contraddittorio costituendosi in giudizio l' e che eccepivano l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_2 CP_3
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Pertanto ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale. Dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che sono CP_2
stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha documentato di avere regolarmente inviato al ricorrente, a CP_2
mezzo raccomandata, gli avvisi di addebito de quo e precisamente l'avviso di addebito n. 596 2018 00076877 36 000 in data 24. 01. 2019 e l'avviso di addebito n 596 2019 00059552 85 000 in data 24. 01. 2020.
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936) ed è per tale motivo, considerando il dies a quo il giorno in cui i contributi dovevano essere versati ed alla luce della regolare notifica degli avvisi di addebito, che nessuna prescrizione può essere eccepita.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7525/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.15 sono presenti l'avv. RAPPA CLAUDIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Megna per l' Nessuno è comparso per . CP_2 CP_3
L'AVV. Rappa insiste nell'eccezione di prescrizione in virtù del fatto che trattasi di contribuzione relativa al 2014 e che, pertanto, l'eventuale notifica avvenuta nel 2019
è tardiva.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Rappa chiede, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna alle spese con distrazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7525 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RAPPA CLAUDIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente -
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLONNA
ROMANO GIOVANNI
-resistente- oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di fermo
avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 1.000,00 per ciascuna delle parti, oltre oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritto sul veicolo Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM targato FC099LC, di proprietà del ricorrente – protocollo atto
2023/000150630 dell'importo di complessivi € 202.221,56 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 596 2018 00076877 36 000 e 596 2019 00059552
85 000), deducendo la mancata notifica ed eccependone la prescrizione.
Si instaurava regolarmente il contraddittorio costituendosi in giudizio l' e che eccepivano l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_2 CP_3
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Pertanto ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale. Dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che sono CP_2
stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha documentato di avere regolarmente inviato al ricorrente, a CP_2
mezzo raccomandata, gli avvisi di addebito de quo e precisamente l'avviso di addebito n. 596 2018 00076877 36 000 in data 24. 01. 2019 e l'avviso di addebito n 596 2019 00059552 85 000 in data 24. 01. 2020.
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936) ed è per tale motivo, considerando il dies a quo il giorno in cui i contributi dovevano essere versati ed alla luce della regolare notifica degli avvisi di addebito, che nessuna prescrizione può essere eccepita.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio