Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4368/2019 R.G., vertente
TRA
con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-BE n. , la con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in P.IVA_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione nel CP_2
Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria con rappresentanza in forza di P.IVA_2
procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 21.09.2016 di Persona_1
con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle
Imprese di Treviso ⁃ BE ), quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_3
rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Pt_1 [...]
di Pordenone del 21.09.2016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Per_1 dagli avvocati Andrea Fioretti- cod. fis. ⁃ e Massimo Mannocchi - cod. fisc. CodiceFiscale_1
– in virtù di procura generali alle liti per atto notaio del CodiceFiscale_2 Persona_2
20.06.2018 rep.
1.562 racc. 723 registrato il 20.06.2018 al n. 19797 ser. 1T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/ 10;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], CF.: , ivi residente, alla Controparte_4 C.F._3
Via Goffredo Malatera n 18; nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_5
nata a [...] I 30.11.1970, C.F.: , residente in Controparte_6 C.F._5
Mugnano di Napoli, alla Via S. di Giacomo Goffredo n. 19; nato a [...] il Parte_2
26.09.1963, C.F.: residente in [...], tutti C.F._6 elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Umberto I n. 311, presso lo studio dell'avv. Concetta
Palma, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-BE n. , in seguito anche " ), la P.IVA_4 CP_7 CP_1
con sede in Roma, Via Gino Nais 16, (C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di
[...]
Roma n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con P.IVA_2
rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Persona_3
Pordenone del 18.12.2019 (Rep. 55730 – Racc. n. 41254, registrato a Pordenone il 20.12.2019 al n.
17833 serie 1t) di on sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_3
Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel
Registro delle Imprese di Treviso - BE , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. N. 385/1993 al N. 50 società appartenente al Controparte_8
iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 sottoposta a direzione e coordinamento
[...]
da parte di quest'ultima, a propria volta, mandataria con Controparte_9
rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio CP_7
del 9 dicembre 2019 (Rep. 28365/12029, registrato a Milano DP I al n. 50268 Persona_4
s.1T - Doc 2), rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti - cod. fis. C.F._1
- in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio
[...] Per_5 del 17.03.2020, rep 71029 racc. 26678 registrata all'Ufficio del Registro di Roma 1 il
[...]
17.03.2020 al n. 7462 serie IT, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia 9/10;
INTERVENTRICE ex art 111 cpc
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato il 25.06.2012 , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2206/2012
[...] Parte_2
del Tribunale di Napoli, con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della "Defer
Calzature S.r.L.", poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli (Proc. N. 810/2013), di pagare l'importo di € 379.760,64, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti deducevano l'assoluta incertezza dell'ammontare del credito ingiunto e la presunta liberazione dalla garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c.. Concludevano chiedendo:
“in via preliminare dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo nullo ed illegittimo per i motivi di cui al capo I dei motivi in fatto e diritto del presente atto;
dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo opposto per la sua temerarietà e per tutti gli anzi detti motivi;
condannare il al pagamento delle spese e competenze del giudizio con Controparte_10
attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva in giudizio il insistendo per il rigetto dell'opposizione in Controparte_10
quanto infondata e non provata e, dunque, per la conferma del decreto opposto.
In data 09.02.2018 si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art. 111 cpc, la Parte_1
come rappresentata, dichiarandosi cessionaria del relativamente ad una Controparte_10 parte dei crediti dell'istituto opposto, tra cui quello vantato nei confronti degli opponenti.
Istruita la causa, all'udienza del 23.11.2018 il giudice di prime cure riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2348 del 01.03.2019, resa a definizione del giudizio iscritto al n. 20341/2012, Rg, il
Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da , Controparte_4 Controparte_5
e , così statuendo: “Rigetta l'opposizione ẹ, per l'effetto, Controparte_6 Parte_2
conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2206/12 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3.4.2012; rigetta la domanda proposta dal terzo interventore in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., quale mandataria di a sua volta mandataria Controparte_11
di condanna parte opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_12
, in persona del legale appresentante p.t., quale mandataria del
[...] Controparte_10
società incorporante delle spese di lite, che liquida in
[...] Controparte_13 complessivi € 5.630,00 (di cui € 5.600,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
compensa integralmente le spese di lite tra in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria di a sua volta mandataria di e parte Controparte_11 Parte_1 opponente”.
3. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza, la come rappresentata ha interposto formale appello, con Parte_1 atto di citazione consegnato per la notifica in data 2.10.2019, con il quale chiede all'adita Corte “in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 2348/2019, nel capo in cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta dal terzo interventore a Parte_1
causa della mancata prova circa l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese dichiarando conseguentemente la carenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla stessa, come espressamente indicato nella pagina 6 del presente atto. Nel merito: In via principale: - previo accertamento del diritto della appellante di produrre documenti nuovi nel presente giudizio di appello, in virtù del previgente comma terzo dell'art. 345 cpc, che prevedeva la possibilità di produrre ulteriore documentazione laddove ritenuta indispensabile ai fini della decisione e conseguente ammissione della odierna produzione documentale per i motivi di cui al punto sub 1) dell'atto di appello. Alla luce della odierna produzione documentale, quindi, la sentenza impugnata dovrà essere riformata nella parte sopra indicata a pagina 6 dell'atto di appello, dichiarando invece che risulta provata l'intervenuta cessione del credito di cui è causa in favore della con conseguente Parte_1
efficacia della cessione nei confronti del debitore e legittimazione della cessionaria ad agire a tutela del proprio diritto e, quindi, a richiedere il versamento del credito, partecipare al giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, usufruendo della relativa pronuncia emessa nel merito del credito.
In via subordinata A): - in virtù dei motivi di cui al punto sub 2 A), dichiarare provata la cessione del credito, rilevando che, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e la sua legittimità ad intervenire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
In via altresì subordinata, B): in virtù dei motivi di cui al punto sub 2 B), nella denegata ipotesi in cui non vengano accolti i suddetti motivi, confermare che, ad ogni modo, la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c, può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta eventualmente mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto anche successivamente nel corso del giudizio. Pertanto, la prova della titolarità del credito può essere data con qualunque mezzo, oppure essere ricavata anche dagli atti d'intimazione del cessionario, finanche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto. Per l'effetto, in entrambi i casi, dovrà essere dichiarata raggiunta la prova della cessione del credito e della titolarità in capo alla e della Parte_1
efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto e dovrà, di conseguenza, essere dichiarata la legittimazione della ad intervenire nel giudizio di opposizione, con estensione nei Parte_1
propri confronti della efficacia della pronuncia emessa nel merito del credito;
- condannare convenuti al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza sulla base di un unico articolato motivo di gravame con il quale lamentava l'erronea convinzione da parte del primo giudice della mancata prova della titolarità dei crediti in capo all'odierna appellante.
Prodotta ritualmente in primo grado la sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale, parte appellante, dopo l'excursus sulla differente disciplina dell'art. 345 c.p.c. ante e post riforma del 2012, riteneva ammissibile la produzione di documenti nuovi in appello in virtù dell'insorgenza della presente lite nella vigenza della meno restrittiva previsione normativa di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c. ante riforma, che consentiva di introdurre in appello i nuovi mezzi “che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non averli potuto proporli o produrli” (inciso soppresso dall'art. 54 comma 1 lett. O del D.L. 83/2012, conv. con la l. 134/2012).
Ulteriormente, parte appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non fornirebbe prova della titolarità del credito in capo alla istante.
La evidenziava che, nel caso di operazioni di cartolarizzazione, "il perfezionamento Parte_1
della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra vari enti creditori e debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'u efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare".
Secondo parte appellante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituirebbe la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e in tal modo perfezionerebbe non tanto il contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di "cessione in blocco" e di "cartolarizzazione" dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire la notificazione ad personam al debitore ceduto.
Rilevava, altresì, che "la notificazione al debitore ceduto, prevista dall' art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest' ultimo șia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto anche successivamente, nel corso del giudizio" (Cass.
764/2018 e n. 20143/2005).
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli appellati Controparte_4 Controparte_5
e , chiedendo di “1) Rigettare l'appello perché infondato e Controparte_6 Parte_2 pretestuoso;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. In particolare, gli appellati rilevano di aver contestato in primo grado la titolarità del credito relativo agli stessi in testa alla cessionaria, avendo prodotto solo l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, mancante di pagine e priva totalmente di riferimenti specifici al rapporto finanziario in questione. Richiedevano, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la necessità anche l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art 58 TUB, come ben ritenuto dal primo Giudice.
In data 04.05.2020 come rappresentata, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 Controparte_7 cpc quale successore a titolo particolare della “richiamando e confermando tutte le Parte_1
istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già formulata dalla cedente da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il 30.01.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4. I motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
In ordine alla possibilità di introdurre in appello nuovi documenti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendo ricorrere al principio“tempus regit actum”, allorquando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cassazione civile sez. II,
n. 6590 del 2017; Cass. n. 29506 del 2023).
Nel caso de quo, essendo stata pubblicata la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado in data
01.03.2019, opera l'art. 345 comma 3 c.p.c. come modificato in senso restrittivo con conseguente inammissibilità della produzione da parte dell'appellante di documenti nuovi. Invero, la formulazione in vigore dell'art. 345, comma 3, cpc - a mente della quale "Non sono ammessi
i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" - pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi di cui alla previgente disposizione, e ferma restando per la parte la possibilità, neanche prospettata nel presente giudizio, di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del 2023).
Pur prescindendosi necessariamente dall'esaminare la nuova documentazione prodotta in appello, deve ritenersi fondato il motivo di gravame relativo all'erronea pronuncia in ordine al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Dunque, la questione non riguarda la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto che la parte "afferma" in giudizio;
la questione riguarda il merito o la legittimazione sostanziale.
Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, come occorso nel caso di specie, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass 31188/2017).
Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Calando i suddetti principi nel concreto, va rimarcato che la contestazione in primo grado operata dagli opponenti non ha riguardato l'operazione di cartolarizzazione in sé considerata, ma esclusivamente l'inclusione del credito per cui è causa nella detta operazione, inclusione che questo
Collegio ricava dalla descrizione dei crediti ceduti, per categoria sufficientemente specificata quanto agli indici, sulla base dell'estratto della Gazzetta Ufficiale allegato alla comparsa di intervento in primo grado.
Nella fattispecie, infatti, rileva la categoria "crediti a sofferenza" secondo le disposizioni della banca d'Italia, che è termine tecnico-contabile relativo a tutti i crediti rimasti insoluti, come quello per cui è causa, con riguardo alla data del 30 settembre 2016, derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma concessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, anticipazioni creditizie, aperture di credito di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto;
- di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto, a tale data, compreso tra Euro 260.001 ed Euro 520.000.
La suddetta indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria che ha spiegato Parte_1 intervento in primo grado. Ne consegue l'estensione nei confronti della predetta cessionaria della efficacia della pronuncia di primo grado emessa nei confronti della Banca cedente di cui la cessionaria può avvalersi (cfr Cass 9264/2021).
Quanto all'efficacia della cessione deve osservarsi in generale che la notificazione non è subordinata a particolari requisiti di forma;
trattasi, infatti di un atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione e anche mediante comunicazione in corso di causa, come accaduto nella specie (cfr Cass 10/01/2025, n.654), rendendo la cessione in ogni caso opponibile.
5.Le spese processuali
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano in favore della parte odierna appellante come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con la precisazione che le spese del primo grado vanno riconosciute solo per la fase decisoria, essendosi costituita, in adesione alle difese già articolate in atti dalla Parte_1 [...]
senza alcuna ulteriore argomentazione, dopo il rinvio della causa per la Controparte_14 precisazione delle conclusioni. Le spese del secondo grado vanno riconosciute all'appellante
[...]
solo per le prime tre fasi di giudizio effettivamente espletate. Alla cessionaria intervenuta Parte_1
in appello come rappresentata deve liquidarsi la sola fase decisoria per le stesse Controparte_7
ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., cessionaria del credito per cui è causa;
Parte_1
b) Condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 3.082,00 per competenze legali e, quanto al secondo grado, in euro 1.848,00 per esborsi e in euro 6.411,00 per compensi professionali, oltre su dette spese il rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) Condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'interventrice Controparte_7
come rappresentata, delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 3.649,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
d) ferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 06/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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