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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
IA IA Presidente rel.
TT DI TO DI
Maurizio DRIGANI DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1602/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. avv. PLICANTI RAFFAELLA C.F._1
E
, nato l'[...] a [...] e residente in [...]
ON al RE (SP)
c.f. avv. CASANI FRANCESCA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
28.8.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 20.11.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra gli stessi alle seguenti condizioni:
1. Pattuizione in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi:
1.1. e si danno vicendevolmente atto e Parte_1 Controparte_1
riconoscono di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, non dovranno corrispondere alcun assegno divorzile l'uno all'altro;
1.2. La casa coniugale, sita in CA MA (SP), Via Dante n. 72, di proprietà esclusiva di padre di rimarrà nella Parte_2 Controparte_1 disponibilità di quest'ultimo, con tutto quanto l'arreda; ha già Parte_1
provveduto a ritirare tutti i propri effetti personali e tutti i propri beni, nessuno escluso.
1.3.I coniugi danno e prendono atto di avere ripartito fra loro ogni bene eventualmente comune e di non avere nulla a che più pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo o ragione, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
2. Pattuizioni in ordine alla residenza e alle modalità di affidamento della minore:
2.1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritaria e alternata presso gli stessi - fissata la residenza presso la madre, attualmente in Ameglia (SP) via Costro n.
3 - secondo le seguenti modalità: i genitori terranno presso di sé la figlia per tre giorni consecutivi ciascuno, con relativo pernotto, a decorrere, la madre, dal giorno di lunedì, prelevandola all'uscita da scuola (ovvero dall'abitazione del padre) alle ore 17.00 e riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina e il padre dal giorno del giovedì, prelevandola all'uscita da scuola (ovvero dall'abitazione della madre) alle ore 17.00
2 e riaccompagnandola a casa della madre la domenica mattina successiva, entro le ore 10.00 , in progressione settimana dopo settimana. A titolo esemplificativo, 1^ settimana: lunedì, martedì, mercoledì con la madre – giovedì, venerdì, sabato con il padre;
2^ settimana: domenica, lunedì e martedì con la madre – mercoledì, giovedì
e venerdì con il padre;
3^ settimana: sabato, domenica e lunedì con la madre – martedì, mercoledì e giovedì con il padre;
e così via, sempre prelevandola, ciascun genitore, alle ore 17.00 del primo giorno, all'uscita da scuola ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore e riportandola a scuola ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore, la mattina seguente all'ultimo pernotto, così di tre giorni in tre giorni ciascuno. In ogni caso, entrambi i genitori potranno frequentare la figlia ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando la stessa ne esprima l'esigenza, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed extrascolastici e i di loro impegni lavorativi, ovvero concordare, con congruo preavviso, variazioni alle modalità di frequentazione in occasione di circostanze particolari, previo accordo tra gli stessi e sempre nell'interesse della figlia. È fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori.
2.2.Per quanto concerne le festività, la minore trascorrerà il giorno della vigilia di
Natale, del Natale nonché i giorni delle Festività corrispondenti al giorno di Santo
Stefano, del 31/12 e 01/01, del 06/01, della SS. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo nonché tutte le altre festività religiose e civili, alternativamente con l'uno e l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, il padre e la madre terranno presso di sé la figlia per 15 giorni anche continuativi ciascuno;
i genitori dovranno concordare tra loro i periodi di vacanza che vorranno trascorrere con la figlia dandosene reciproco avviso, almeno un mese prima della data prefissata. Il tutto fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo.
3 2.3. In aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso, le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , specificando che Per_1
in esse rientrano: scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in ugual misura, delle relative spese.
Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate, di volta in volta, dal genitore presso il quale la minore si trova;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. A tutela della minore i genitori si impegnano al reciproco rispetto Persona_1
personale e alla vicendevole fiducia nelle capacità genitoriali ed educative nei confronti della figlia, evitando ogni occasione di conflitto dinanzi alla medesima e favorendo le visite e i momenti di incontro con l'altro genitore.
2.4. Al fine di dare e prendere atto degli impegni e delle attività quotidiane della figlia relativamente a scuola, attività extrascolastiche, percorso educativo e Per_1
frequentazioni abituali, viene allegato al presente ricorso il piano genitoriale redatto dai genitori (doc. 5).
2.5.I genitori, laddove dovessero cambiare abitazione rispetto a quelle attualmente in uso, si impegnano a predisporre, presso il nuovo alloggio, una sistemazione rispondente alle esigenze della minore, ovvero uno spazio riservato, ove la figlia possa pernottare adeguatamente, ottemperare ai propri impegni scolastici e disporre le cose di cui necessita quotidianamente.
3. Pattuizione di carattere economico in ordine alla figlia minore:
4 3.1.Ciascun genitore, in considerazione della sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni economiche, provvederà paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle spese ordinarie per il mantenimento della figlia.
3.2. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo del 14/12/2018 in uso al Tribunale della Spezia saranno a carico di entrambi i genitori della misura del 50% cadauno: il rimborso a favore del genitore che, eventualmente, anticipi le somme necessarie a tutte le esigenze sopra indicate, avverrà solo previa esibizione della relativa documentazione fiscale, con conguaglio mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. Tali spese saranno detratte fiscalmente nella misura del 50% per ciascun coniuge.
3.3.Le spese per l'abbonamento allo scuolabus e comunque al trasporto scolastico verranno sostenute, per l'intero, dal genitore che usufruirà di tale servizio.
3.3.L'assegno unico e universale per la figlia a carico, erogato da , sarà CP_2
percepito da entrambi i genitori in quota del 50% cadauno, con accredito diretto, pro quota, a ciascuno di essi.
4. Altre pattuizioni:
4.1. e in attesa della definizione del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento afferente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sono impegnati a dare spontanea esecuzione agli accordi ivi previsti a far data dal mese di giugno 2025.
Il sig. , dovrà corrispondere alla sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) relativa agli assegni di mantenimento ordinario pregressi ancora dovuti. L'importo di Euro 200,00 viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
la somma rimante di Euro 1.200,00 sarà corrisposta in rate mensili dell'importo di Euro 200,00 ciascuna. Con il pagamento integrale di detta somma (Euro 1.400,00) le parti dichiarano di avere regolato, tra
5 esse, tutte le pendenze economiche relative alle spese ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
4.2. e sosterranno al 50% tra loro il costo di Parte_1 Controparte_1 iscrizione al ruolo del presente procedimento;
spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 11.8.2025, premettendo di aver contratto in data 20.6.2015 in
CA MA (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II serie A anno
2015), di aver avuto una figlia ( , nata il [...]), di essersi separati con Per_1
sentenza del Tribunale della Spezia n. 67/2024 (passata in giudicato il 24.12.2024)
e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 20.11.2025 dinanzi al DI relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno confermato le condizioni concordate rimodulando la n. 1.2 (come da verbale di udienza) e precisando che ad oggi l'assegno unico familiare ammonta ad oggi a circa € 56,00 al mese.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
6 E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Data l'età della figlia minore di età, alla stregua dell'art. 473 bis. 4, non si può procedere all'ascolto della stessa.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto in CA MA (SP) il
[...] Controparte_1
20.6.2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II serie A anno 2015), omologando e provvedendo in conformità alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1. Pattuizione in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi:
1.1. e si danno vicendevolmente atto e Parte_1 Controparte_1
riconoscono di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, non dovranno corrispondere alcun assegno divorzile l'uno all'altro;
1.2. La casa coniugale, sita in CA MA (SP), Via Dante n. 72, di proprietà esclusiva di padre di rimarrà nella Parte_2 Controparte_1
7 disponibilità di quest'ultimo, con tutto quanto l'arreda; ha già Parte_1
provveduto a ritirare tutti i propri effetti personali e tutti i propri beni, nessuno escluso.
1.3.I coniugi danno e prendono atto di avere ripartito fra loro ogni bene eventualmente comune e di non avere nulla a che più pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo o ragione, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
2. Pattuizioni in ordine alla residenza e alle modalità di affidamento della minore:
2.1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritaria e alternata presso gli stessi - fissata la residenza presso la madre, attualmente in Ameglia (SP) via Costro n.
3 - secondo le seguenti modalità: i genitori terranno presso di sé la figlia per tre giorni consecutivi ciascuno, con relativo pernotto, a decorrere, la madre, dal giorno di lunedì, prelevandola all'uscita da scuola (ovvero dall'abitazione del padre) alle ore 17.00 e riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina e il padre dal giorno del giovedì, prelevandola all'uscita da scuola (ovvero dall'abitazione della madre) alle ore 17.00
e riaccompagnandola a casa della madre la domenica mattina successiva, entro le ore 10.00 , in progressione settimana dopo settimana. A titolo esemplificativo, 1^ settimana: lunedì, martedì, mercoledì con la madre – giovedì, venerdì, sabato con il padre;
2^ settimana: domenica, lunedì e martedì con la madre – mercoledì, giovedì
e venerdì con il padre;
3^ settimana: sabato, domenica e lunedì con la madre – martedì, mercoledì e giovedì con il padre;
e così via, sempre prelevandola, ciascun genitore, alle ore 17.00 del primo giorno, all'uscita da scuola ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore e riportandola a scuola ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore, la mattina seguente all'ultimo pernotto, così di tre giorni in tre giorni ciascuno. In ogni caso, entrambi i genitori potranno frequentare la figlia ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando la stessa ne esprima l'esigenza, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed extrascolastici e i di loro impegni lavorativi, ovvero concordare, con congruo preavviso, variazioni alle modalità di
8 frequentazione in occasione di circostanze particolari, previo accordo tra gli stessi e sempre nell'interesse della figlia. È fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori.
2.2.Per quanto concerne le festività, la minore trascorrerà il giorno della vigilia di
Natale, del Natale nonché i giorni delle Festività corrispondenti al giorno di Santo
Stefano, del 31/12 e 01/01, del 06/01, della SS. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo nonché tutte le altre festività religiose e civili, alternativamente con l'uno e l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, il padre e la madre terranno presso di sé la figlia per 15 giorni anche continuativi ciascuno;
i genitori dovranno concordare tra loro i periodi di vacanza che vorranno trascorrere con la figlia dandosene reciproco avviso, almeno un mese prima della data prefissata. Il tutto fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo.
2.3. In aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso, le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , specificando che Per_1
in esse rientrano: scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in ugual misura, delle relative spese.
Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate, di volta in volta, dal genitore presso il quale la minore si trova;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. A tutela della minore i genitori si impegnano al reciproco rispetto Persona_1
9 personale e alla vicendevole fiducia nelle capacità genitoriali ed educative nei confronti della figlia, evitando ogni occasione di conflitto dinanzi alla medesima e favorendo le visite e i momenti di incontro con l'altro genitore.
2.4. Al fine di dare e prendere atto degli impegni e delle attività quotidiane della figlia relativamente a scuola, attività extrascolastiche, percorso educativo e Per_1
frequentazioni abituali, viene allegato al presente ricorso il piano genitoriale redatto dai genitori (doc. 5).
2.5.I genitori, laddove dovessero cambiare abitazione rispetto a quelle attualmente in uso, si impegnano a predisporre, presso il nuovo alloggio, una sistemazione rispondente alle esigenze della minore, ovvero uno spazio riservato, ove la figlia possa pernottare adeguatamente, ottemperare ai propri impegni scolastici e disporre le cose di cui necessita quotidianamente.
3. Pattuizione di carattere economico in ordine alla figlia minore:
3.1.Ciascun genitore, in considerazione della sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni economiche, provvederà paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle spese ordinarie per il mantenimento della figlia.
3.2. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo del 14/12/2018 in uso al Tribunale della Spezia saranno a carico di entrambi i genitori della misura del 50% cadauno: il rimborso a favore del genitore che, eventualmente, anticipi le somme necessarie a tutte le esigenze sopra indicate, avverrà solo previa esibizione della relativa documentazione fiscale, con conguaglio mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. Tali spese saranno detratte fiscalmente nella misura del 50% per ciascun coniuge.
3.3.Le spese per l'abbonamento allo scuolabus e comunque al trasporto scolastico verranno sostenute, per l'intero, dal genitore che usufruirà di tale servizio.
10 3.3.L'assegno unico e universale per la figlia a carico, erogato da , sarà CP_2
percepito da entrambi i genitori in quota del 50% cadauno, con accredito diretto, pro quota, a ciascuno di essi.
4. Altre pattuizioni:
4.1. e in attesa della definizione del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento afferente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sono impegnati a dare spontanea esecuzione agli accordi ivi previsti a far data dal mese di giugno 2025.
Il sig. , dovrà corrispondere alla sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) relativa agli assegni di mantenimento ordinario pregressi ancora dovuti. L'importo di Euro 200,00 viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
la somma rimante di Euro 1.200,00 sarà corrisposta in rate mensili dell'importo di Euro 200,00 ciascuna. Con il pagamento integrale di detta somma (Euro 1.400,00) le parti dichiarano di avere regolato, tra esse, tutte le pendenze economiche relative alle spese ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
4.2. e sosterranno al 50% tra loro il costo di Parte_1 Controparte_1 iscrizione al ruolo del presente procedimento;
spese legali compensate tra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
IA IA
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