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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro di Tivoli, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia, quantificato nell'importo di euro 22.047,40, con conseguente condanna dell'ente convenuto, in qualità di gestore del Fondo, alla corresponsione in proprio favore della somma predetta, oltre accessori.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio invocato, rappresentando in particolare:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 05.11.2001 al Controparte_2
30.03.2018;
- di aver ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 134/20, con il quale
è stato ingiunto alla suddetta società il pagamento in proprio favore dell'importo di euro 22.047,40 a titolo di TFR, rimasto insoluto;
- di aver notificato all'azienda il predetto decreto ingiuntivo in forma esecutiva in data 10.11.2020;
- che, tuttavia, la successiva notifica dell'atto di precetto non andava a buon fine poiché la società risultava sconosciuta sia presso la sede legale che presso la sede amministrativa secondaria;
- di aver pertanto presentato istanza di fallimento in data 24.02.21, rigettata tuttavia dal Tribunale fallimentare in quanto il credito azionato era “sottosoglia”;
- di aver quindi presentato, in data 02/02/22, domanda di pagamento del TFR al
Fondo di Garanzia dell' , senza ottenere alcun riscontro. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' , pur rappresentando che “nulla ostava al CP_1 riconoscimento del beneficio previdenziale”, ha chiesto il rigetto del ricorso per omessa allegazione della documentazione necessaria ai fini del pagamento del
TFR da parte del Fondo di Garanzia, già richiesta al ricorrente in sede amministrativa.
In particolare, secondo l'ente convenuto, il ricorrente non avrebbe dimostrato che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro insolvente fossero risultate in tutto o in parte insufficienti, in quanto, non essendo andata a buon fine la notifica del precetto, il medesimo avrebbe dovuto acquisire il certificato dalla Conservatoria Immobiliare che attestasse l'esistenza di beni immobili facenti capo all'azienda, ovvero produrre i bilanci e i redditi dell'azienda inerenti all'ultimo quinquennio.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/1982, “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. n. 25016 del 2017), le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva, trattandosi di CP_1
obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale - ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro - di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Più precisamente, quanto al pagamento del TFR, tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dal richiamato art. 2, che sono, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma
50) .
Nella vicenda in esame, la sequenza cronologica disegnata dal legislatore delle attività funzionali alla realizzazione dei diritti tutelati (v., fra le altre, Cass. n.
40178 del 2021), con onere per il lavoratore di procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva, si è arrestata a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di precetto alla società datoriale, risultata sconosciuta presso la sede indicata nella visura camerale.
Giova a questo punto osservare che, riguardo alla diligenza del creditore nel promuovere l'azione esecutiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la stessa non debba necessariamente essere intrapresa quando si appalesi aleatoria, oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, senza che sia necessario il compimento di un'ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
La Suprema Corte, in sostanza, ha fornito una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 2008/94/CE, la cui ratio, com'è noto, è quella di tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Corte Cass. n. 20190/2011; n. 9108 del 17 aprile 2007).
Venendo al caso di specie, pacifico il conseguimento, da parte dell'odierno ricorrente, di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente
(decreto ingiuntivo n. 134 del 2020 – all. 1 ricorso), si ritiene che l'insufficienza di garanzie patrimoniali da parte della società datoriale ben possa desumersi dalla chiusura dell'azienda (essendo la risultata sconosciuta sia Controparte_2 all'indirizzo della sede legale indicato nella visura camerale, sia a quello della sede amministrativa secondaria – v. all. 2 e 3 ricorso), dall'irreperibilità del suo legale rappresentante (v. all. 4 ricorso), nonché dalla mancata pubblicazione di bilanci sin dall'esercizio 2015, anch'essa risultante dalla visura camerale.
Non appare pertanto necessaria, nell'ottica di tutela effettiva del lavoratore richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività ulteriore richiesta all'odierna ricorrente dall' : giova infatti ribadire che l'esperimento CP_1
dell'esecuzione forzata non può eccedere i limiti dell'ordinaria diligenza, situazione che si verifica allorquando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
Deve quindi dichiararsi in questa sede il diritto di al Parte_1
pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, con conseguente condanna dell' , in qualità di gestore del Fondo predetto, a corrispondere al ricorrente CP_1
la complessiva somma di €. 22.047,40, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto al pagamento del TFR a carico Parte_1
del Fondo di Garanzia e per l'effetto condanna l' a corrispondergli la CP_1
complessiva somma di €. 22.047,40, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro di Tivoli, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia, quantificato nell'importo di euro 22.047,40, con conseguente condanna dell'ente convenuto, in qualità di gestore del Fondo, alla corresponsione in proprio favore della somma predetta, oltre accessori.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio invocato, rappresentando in particolare:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 05.11.2001 al Controparte_2
30.03.2018;
- di aver ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 134/20, con il quale
è stato ingiunto alla suddetta società il pagamento in proprio favore dell'importo di euro 22.047,40 a titolo di TFR, rimasto insoluto;
- di aver notificato all'azienda il predetto decreto ingiuntivo in forma esecutiva in data 10.11.2020;
- che, tuttavia, la successiva notifica dell'atto di precetto non andava a buon fine poiché la società risultava sconosciuta sia presso la sede legale che presso la sede amministrativa secondaria;
- di aver pertanto presentato istanza di fallimento in data 24.02.21, rigettata tuttavia dal Tribunale fallimentare in quanto il credito azionato era “sottosoglia”;
- di aver quindi presentato, in data 02/02/22, domanda di pagamento del TFR al
Fondo di Garanzia dell' , senza ottenere alcun riscontro. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' , pur rappresentando che “nulla ostava al CP_1 riconoscimento del beneficio previdenziale”, ha chiesto il rigetto del ricorso per omessa allegazione della documentazione necessaria ai fini del pagamento del
TFR da parte del Fondo di Garanzia, già richiesta al ricorrente in sede amministrativa.
In particolare, secondo l'ente convenuto, il ricorrente non avrebbe dimostrato che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro insolvente fossero risultate in tutto o in parte insufficienti, in quanto, non essendo andata a buon fine la notifica del precetto, il medesimo avrebbe dovuto acquisire il certificato dalla Conservatoria Immobiliare che attestasse l'esistenza di beni immobili facenti capo all'azienda, ovvero produrre i bilanci e i redditi dell'azienda inerenti all'ultimo quinquennio.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/1982, “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. n. 25016 del 2017), le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva, trattandosi di CP_1
obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale - ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro - di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Più precisamente, quanto al pagamento del TFR, tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dal richiamato art. 2, che sono, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma
50) .
Nella vicenda in esame, la sequenza cronologica disegnata dal legislatore delle attività funzionali alla realizzazione dei diritti tutelati (v., fra le altre, Cass. n.
40178 del 2021), con onere per il lavoratore di procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva, si è arrestata a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di precetto alla società datoriale, risultata sconosciuta presso la sede indicata nella visura camerale.
Giova a questo punto osservare che, riguardo alla diligenza del creditore nel promuovere l'azione esecutiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la stessa non debba necessariamente essere intrapresa quando si appalesi aleatoria, oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, senza che sia necessario il compimento di un'ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
La Suprema Corte, in sostanza, ha fornito una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 2008/94/CE, la cui ratio, com'è noto, è quella di tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Corte Cass. n. 20190/2011; n. 9108 del 17 aprile 2007).
Venendo al caso di specie, pacifico il conseguimento, da parte dell'odierno ricorrente, di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente
(decreto ingiuntivo n. 134 del 2020 – all. 1 ricorso), si ritiene che l'insufficienza di garanzie patrimoniali da parte della società datoriale ben possa desumersi dalla chiusura dell'azienda (essendo la risultata sconosciuta sia Controparte_2 all'indirizzo della sede legale indicato nella visura camerale, sia a quello della sede amministrativa secondaria – v. all. 2 e 3 ricorso), dall'irreperibilità del suo legale rappresentante (v. all. 4 ricorso), nonché dalla mancata pubblicazione di bilanci sin dall'esercizio 2015, anch'essa risultante dalla visura camerale.
Non appare pertanto necessaria, nell'ottica di tutela effettiva del lavoratore richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività ulteriore richiesta all'odierna ricorrente dall' : giova infatti ribadire che l'esperimento CP_1
dell'esecuzione forzata non può eccedere i limiti dell'ordinaria diligenza, situazione che si verifica allorquando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
Deve quindi dichiararsi in questa sede il diritto di al Parte_1
pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, con conseguente condanna dell' , in qualità di gestore del Fondo predetto, a corrispondere al ricorrente CP_1
la complessiva somma di €. 22.047,40, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto al pagamento del TFR a carico Parte_1
del Fondo di Garanzia e per l'effetto condanna l' a corrispondergli la CP_1
complessiva somma di €. 22.047,40, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli