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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 332/2024 promossa da
1) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Ogê Fortkamp, 111 Bloco C apto 601, Florianópolis – Santa Catariana – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_1
Via José Bonifácio Pires, 580, São João do Itaperiu – Santa Catarina – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Santa Maria 840, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
4) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Persona_3 in Via 496, 52 - Ap 101 Centro - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
5) nata il [...] a [...]ão do Itaperiú – Santa Catarina - Brasile, Controparte_1 residente in [...] - Centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Parte_2 in Via Oge Fortkamp, 111, apto 601 C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
7) nata il [...] a [...]é – Santa Catarina - Brasile, residente in Parte_3
Via Oge Fortkamp, 111, apto 601C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
LD ES 325, centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
9) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Controparte_2 in Via Mauro Lopes, 16, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
10) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Tes_1 Parte_4
Via Rubens José da Roza, 214 - Adhemar Garcia, Joinville – Santa Catariana – Brasile;
11) nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Controparte_3
Via Lauro Linhares, 1830, Bloco Chile, Apto 304 Trindade, Florianópolis – Santa Catarina –
Brasile;
12) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
13) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, Controparte_4 residente in [...] apto 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
14) minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Controparte_2
nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Persona_5 in Via Mauro Lopes, 16 , Joinville – Santa Catarina – Brasile;
15) minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Controparte_7
e nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente Persona_6 in Via Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile. con l'avvocato PINELLI GIUSEPPE ricorrenti contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_8 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da (indicata Persona_7
anche come o , nata in [...] nel Comune di Persona_7 Controparte_9
Casalmaggiore (CR) l'8 novembre 1874 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzata brasiliana, si è coniugata con Da detta unione CP_10
nasceva in epoca pre-costituzionale il 16 febbraio 1907 a Barra Velha, Parati Persona_8
Santa Caterina;
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti Persona_8 Persona_9
nascevano:
- il 30 ottobre 1933 a Barra Velha, Parati Santa Caterina;
Parte_6
- LD ES il 19 dicembre 1934 a Barra Velha, Parati Santa Caterina;
- il 16 gennaio 1942 a Itaperiù; Parte_7
- contraeva matrimonio con . Dall'unione dei predetti nasceva Parte_6 Persona_10
l'odierna ricorrente, l'8 agosto 1960 a Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Per_4 - contraeva matrimonio con di cui acquisiva il cognome. Per_4 Persona_11
Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano le ricorrenti, il 15 Parte_2
gennaio 1994 a Florianópolis – Santa Catarina – Brasile e il 20 marzo Parte_3
1989 a São José – Santa Catarina – Brasile;
- LD ES contraeva matrimonio con Successivamente, dall'unione Persona_12
dei predetti nascevano:
- il 15 giugno 1962 a Sao Joao do Itaperiù; Persona_13
- il ricorrente il 6 gennaio 1967 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_1
Brasile;
- il ricorrente il 24 agosto 1969 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_2
Brasile;
- il ricorrente il 23 aprile 1968 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_3
Brasile;
- la ricorrente il 23 luglio 1974 a São João do Itaperiú – Santa Controparte_1
Catarina - Brasile;
- contraeva matrimonio con . Dalla loro unione Per_13 Parte_6 Persona_14
nasceva la ricorrente il 19 luglio 1990 a Lages – Santa Catarina – Brasile;
Persona_4
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti nasceva Persona_1 Persona_15
l'odierno ricorrente, il 4 febbraio 1992 a Joinville – Santa Catarina Controparte_2
– Brasile;
- dall'unione tra e nasceva l'odierna ricorrente, Controparte_2 Persona_5
l'11 gennaio 2023 a Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Controparte_5
- dall'unione tra nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_16 nasceva l'odierna ricorrente, il 22 giugno 2000 a Joinville – Santa Persona_17
Catarina – Brasile;
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti Persona_3 Persona_18 nasceva l'odierno ricorrente, il 16 ottobre 2001 a Joinville – Santa Controparte_3
Catarina – Brasile;
- contraeva matrimonio con , di cui acquisiva il Per_9 Parte_7 Persona_19 cognome. Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva il 28 Persona_20
novembre 1959 a Sao Joao do Itaperiù;
- contraeva matrimonio con , di cui acquisiva il Persona_20 Persona_21
cognome. Dall'unione dei predetti nasceva l'odierna ricorrente, il 24 Parte_5
febbraio 1983 a Joinville – Santa Catarina - Brasile;
- Dall'unione e , nascevano i ricorrenti Parte_5 Controparte_7 [...]
il 3 febbraio 2003 a Joinville – Santa Catarina – Brasile e Controparte_4 [...]
, il 28 dicembre 2010 a Joinville – Santa Catarina – Brasile. Controparte_6
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito. Se ne deve Controparte_8
pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si Persona_7 ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_8
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_8
come correttamente osservato nella memoria di costituzione. Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_8 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e che pur sposando un brasiliano, Parte_7 Persona_20
hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze.
Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba (Brasile) in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione attestante la risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
1) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Ogê Fortkamp, 111 Bloco C apto 601, Florianópolis – Santa Catariana – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_1
Via José Bonifácio Pires, 580, São João do Itaperiu – Santa Catarina – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Santa Maria 840, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
4) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_3
Via 496, 52 - Ap 101 Centro - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
5) nata il [...] a [...]ão do Itaperiú – Santa Catarina - Brasile, Controparte_1
residente in [...] - Centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Parte_2
in Via Oge Fortkamp, 111, apto 601 C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
7) nata il [...] a [...]é – Santa Catarina - Brasile, residente in Parte_3
Via Oge Fortkamp, 111, apto 601C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
LD ES 325, centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
9) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Controparte_2
in Via Mauro Lopes, 16, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
10) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Tes_1 Parte_4
Via Rubens José da Roza, 214 - Adhemar Garcia, Joinville – Santa Catariana – Brasile;
11) nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Controparte_3
Via Lauro Linhares, 1830, Bloco Chile, Apto 304 Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
12) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
13) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, Controparte_4
residente in [...] apto 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
14) minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Controparte_2
nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Mauro Lopes, 16 , Joinville – Santa Catarina – Brasile;
15) minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Controparte_7
e nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile.
nei confronti del Controparte_8
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_8
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 19/03/2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 332/2024 promossa da
1) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Ogê Fortkamp, 111 Bloco C apto 601, Florianópolis – Santa Catariana – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_1
Via José Bonifácio Pires, 580, São João do Itaperiu – Santa Catarina – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Santa Maria 840, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
4) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Persona_3 in Via 496, 52 - Ap 101 Centro - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
5) nata il [...] a [...]ão do Itaperiú – Santa Catarina - Brasile, Controparte_1 residente in [...] - Centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Parte_2 in Via Oge Fortkamp, 111, apto 601 C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
7) nata il [...] a [...]é – Santa Catarina - Brasile, residente in Parte_3
Via Oge Fortkamp, 111, apto 601C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
LD ES 325, centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
9) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Controparte_2 in Via Mauro Lopes, 16, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
10) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Tes_1 Parte_4
Via Rubens José da Roza, 214 - Adhemar Garcia, Joinville – Santa Catariana – Brasile;
11) nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Controparte_3
Via Lauro Linhares, 1830, Bloco Chile, Apto 304 Trindade, Florianópolis – Santa Catarina –
Brasile;
12) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
13) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, Controparte_4 residente in [...] apto 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
14) minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Controparte_2
nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Persona_5 in Via Mauro Lopes, 16 , Joinville – Santa Catarina – Brasile;
15) minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Controparte_7
e nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente Persona_6 in Via Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile. con l'avvocato PINELLI GIUSEPPE ricorrenti contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_8 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da (indicata Persona_7
anche come o , nata in [...] nel Comune di Persona_7 Controparte_9
Casalmaggiore (CR) l'8 novembre 1874 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzata brasiliana, si è coniugata con Da detta unione CP_10
nasceva in epoca pre-costituzionale il 16 febbraio 1907 a Barra Velha, Parati Persona_8
Santa Caterina;
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti Persona_8 Persona_9
nascevano:
- il 30 ottobre 1933 a Barra Velha, Parati Santa Caterina;
Parte_6
- LD ES il 19 dicembre 1934 a Barra Velha, Parati Santa Caterina;
- il 16 gennaio 1942 a Itaperiù; Parte_7
- contraeva matrimonio con . Dall'unione dei predetti nasceva Parte_6 Persona_10
l'odierna ricorrente, l'8 agosto 1960 a Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Per_4 - contraeva matrimonio con di cui acquisiva il cognome. Per_4 Persona_11
Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano le ricorrenti, il 15 Parte_2
gennaio 1994 a Florianópolis – Santa Catarina – Brasile e il 20 marzo Parte_3
1989 a São José – Santa Catarina – Brasile;
- LD ES contraeva matrimonio con Successivamente, dall'unione Persona_12
dei predetti nascevano:
- il 15 giugno 1962 a Sao Joao do Itaperiù; Persona_13
- il ricorrente il 6 gennaio 1967 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_1
Brasile;
- il ricorrente il 24 agosto 1969 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_2
Brasile;
- il ricorrente il 23 aprile 1968 a Barra Velha – Santa Catarina – Persona_3
Brasile;
- la ricorrente il 23 luglio 1974 a São João do Itaperiú – Santa Controparte_1
Catarina - Brasile;
- contraeva matrimonio con . Dalla loro unione Per_13 Parte_6 Persona_14
nasceva la ricorrente il 19 luglio 1990 a Lages – Santa Catarina – Brasile;
Persona_4
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti nasceva Persona_1 Persona_15
l'odierno ricorrente, il 4 febbraio 1992 a Joinville – Santa Catarina Controparte_2
– Brasile;
- dall'unione tra e nasceva l'odierna ricorrente, Controparte_2 Persona_5
l'11 gennaio 2023 a Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Controparte_5
- dall'unione tra nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_16 nasceva l'odierna ricorrente, il 22 giugno 2000 a Joinville – Santa Persona_17
Catarina – Brasile;
- contraeva matrimonio con Dall'unione dei predetti Persona_3 Persona_18 nasceva l'odierno ricorrente, il 16 ottobre 2001 a Joinville – Santa Controparte_3
Catarina – Brasile;
- contraeva matrimonio con , di cui acquisiva il Per_9 Parte_7 Persona_19 cognome. Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva il 28 Persona_20
novembre 1959 a Sao Joao do Itaperiù;
- contraeva matrimonio con , di cui acquisiva il Persona_20 Persona_21
cognome. Dall'unione dei predetti nasceva l'odierna ricorrente, il 24 Parte_5
febbraio 1983 a Joinville – Santa Catarina - Brasile;
- Dall'unione e , nascevano i ricorrenti Parte_5 Controparte_7 [...]
il 3 febbraio 2003 a Joinville – Santa Catarina – Brasile e Controparte_4 [...]
, il 28 dicembre 2010 a Joinville – Santa Catarina – Brasile. Controparte_6
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito. Se ne deve Controparte_8
pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si Persona_7 ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
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– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_8
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_8
come correttamente osservato nella memoria di costituzione. Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_8 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e che pur sposando un brasiliano, Parte_7 Persona_20
hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze.
Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba (Brasile) in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione attestante la risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
1) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Ogê Fortkamp, 111 Bloco C apto 601, Florianópolis – Santa Catariana – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_1
Via José Bonifácio Pires, 580, São João do Itaperiu – Santa Catarina – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Santa Maria 840, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
4) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in Persona_3
Via 496, 52 - Ap 101 Centro - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
5) nata il [...] a [...]ão do Itaperiú – Santa Catarina - Brasile, Controparte_1
residente in [...] - Centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Parte_2
in Via Oge Fortkamp, 111, apto 601 C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
7) nata il [...] a [...]é – Santa Catarina - Brasile, residente in Parte_3
Via Oge Fortkamp, 111, apto 601C, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
LD ES 325, centro, Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
9) nato il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente Controparte_2
in Via Mauro Lopes, 16, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
10) nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Tes_1 Parte_4
Via Rubens José da Roza, 214 - Adhemar Garcia, Joinville – Santa Catariana – Brasile;
11) nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in Controparte_3
Via Lauro Linhares, 1830, Bloco Chile, Apto 304 Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brasile;
12) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
13) , nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, Controparte_4
residente in [...] apto 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
14) minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Controparte_2
nata il [...] a [...] – Santa Catarina – Brasile, residente in [...]
Mauro Lopes, 16 , Joinville – Santa Catarina – Brasile;
15) minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Controparte_7
e nato il [...] a [...] – Santa Catarina - Brasile, residente in [...]
Jacob Eisenhut, 116 Ap 601, Joinville – Santa Catarina – Brasile.
nei confronti del Controparte_8
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_8
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 19/03/2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi