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18 maggio 1990
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28 maggio 1998
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4 aprile 2001
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5 maggio 2005
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21 novembre 2019
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18 gennaio 2023
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Art. 4. 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalita', le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l' articolo 3, commi 1 , 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489 . I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 . ((Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico)) .
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e relative norme d'attuazione. (2)
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la soppressione della parola "miste" dopo le parole: "imprese" e: "societa'" al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e relative norme d'attuazione. (2)
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la soppressione della parola "miste" dopo le parole: "imprese" e: "societa'" al comma 2 del presente articolo.
Commentari • 2
- 1. Finanziamenti per le partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero: i nuovi limiti di importoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 marzo 2013 · 22.444052
Con Circolare 2/2013 il Comitato di Gestione per le Agevolazioni alle Imprese ha approvato le modifiche ai limiti massimi di importo dei finanziamenti, di cui al punto 4, parte I della Circolare n. 5/2000, relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero ai sensi dell'art. 4 della Legge 100/1990. A fronte di tali modifiche, l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione per impresa o gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato) e per richieste pervenute nel medesimo anno solare è stato fissato nella misura di € 10 milioni.
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 01/04/2019, n. 44Provvedimento: […] 19, quale contributo agli interessi a fronte di finanziamenti delle proprie quote di capitale di rischio in SI Inc., trattandosi di un'impresa all'estero partecipata da SI S.p.A. e avente sede in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 100/1990. […] n. 102, del Ministero dello Sviluppo Economico, il fondo Unico Venture Capital, gestito anch'esso per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. anche art. 4 legge n. 100/1990). […]Leggi di più...
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