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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/12/2024, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2021
Repubblica italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1771/2021 RG TRA
in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 Controparte_1
a responsabilità limitata semplificata uniperson
[...]
LL LA e dall'Avv. Serena Borelli, contro in persona del Capo Controparte_2 iale TA NI CP_3 CP_2
n. 9 rappresentato e difeso e e disgiunta a loro dai funzionari Dott.
Dott. Dott. ed elettivamente domiciliato Controparte_4 CP_5 Controparte_6
n sede in Via Valentini Controparte_7 CP_7
n. 12 Avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale 15 novembre 2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 [...] unipersonale ha presentato opposizione all'ordin Controparte_8 rot. N. 33797/2020, emessa dall' Controparte_2
di e notificata in data 22.09.2020, con cui è stato
[...] CP_2
m uro 13.257,05 oltre spese di notificazione pregresse e del provvedimento, quale sanzione amministrativa irrogata in seguito al verbale di accertamento che aveva contestato la violazione dell'art. 3 c.3, D.L. n. 12/02, convertito dalla L. 73/02, come sostituito dall'art. 22 c.1, d.lgs 151/15, per aver impiegato il lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Parte_2
pagina 1 di 9 I Motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
1) Mancata indicazione nel verbale di accesso ispettivo degli elementi essenziali del verbale. Nel verbale contenente il resoconto dell'operazione non vi era alcuna specifica descrizione della situazione riscontrata. Oltre alla identificazione dei tre lavoratori trovati all'interno della sede operativa della società gli ispettori avevano genericamente CP_1 indicato che gli stessi si trovavano zzino a sistemare scatoloni e pacchi aggiungendo, con riferimento al lavoratore , che egli stava spazzando. Parte_2
Difettando indicazioni riguardo all'abbigli a da lavoro o ad eventuale attrezzatura utilizzata, si profilava lacunosa l'esposizione di elementi utili ad individuare le mansioni svolte dai lavoratori. Ciò comportava ad avviso della parte ricorrente, l'inosservanza dell'art. 13 del d.lgs 124/04, come modificato dall'art. 33 L. 183/10, per l'omessa specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, requisito tassativo del verbale di primo accesso . Sempre con riferimento ai requisiti del verbale parte ricorrente ha eccepito che l'ispettorato non aveva dato atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 e di rilasciare dichiarazioni e del fatto che questi non aveva esercitato tale facoltà; ciò aveva pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa della parte che, al momento del controllo, era assente e quindi era stato privato della facoltà di contraddire immediatamente in merito agli addebiti contestati o comunque di far pervenire un professionista abilitato. Le mancanze rilevate nella redazione del verbale di primo accesso condurrebbero, secondo la tesi esposta, a ritenere invalidi/nulli tutti i successivi atti della procedura ed in denegata ipotesi a ritenere gli illeciti accertati nel corso dell'operazione privi del fondamentale supporto probatorio, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Parte ricorrente ha lamentato, quale ulteriore vizio del verbale, la mancanza di adeguata motivazione atta a comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla base dei quali era stata ritenuta configurata la violazione contestata, con riferimento in particolare al vincolo di subordinazione che avrebbe legato il lavoratore all'azienda e ed alla data dell'assunzione. Ha osservato sul punto che le fonti di prova si risolvono in un mero richiamo alle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati all'interno del capannone al momento dell'accesso ispettivo senza altro rimando ad ulteriore materiale probatorio. Il vizio avrebbe determinato l'illegittimità del provvedimento e dei successivi atti della procedura, in particolare della successiva ordinanza-ingiunzione oggetto del ricorso. Nel merito ha contestato l'accertamento e l'asserita sussistenza del vincolo della subordinazione tra la e il lavoratore , Controparte_1 Parte_2 sostenendo che l presunzione no CP_2 presupposto proba pagina 2 di 9 Difatti, a suo parere, il rinvenimento di all'interno del magazzino “a sistemare Pt_2 scatoloni e spazzare” non costituisce ele fficiente a ritenere dimostrato il rapporto di subordinazione. Per spiegare la presenza del medesimo nei locali parte ricorrente ha esposto che sussisteva un rapporto di amicizia tra e , attuale dipendente Pt_2 Persona_1 della e padre della Si stato titolare della CP_1 Parte_1
Scar .r.l., società fallita n o della quale , oggi Pt_2 pensionato, aveva lavorato come lavoratore subordinato dall'8.03.2011 al 30 . Questi, a causa del rapporto di amicizia, frequentava i locali della Scardina Trasporti ed era capitato che a volte di propria iniziativa e senza che vi fosse una richiesta in tal senso da parte della titolare, aiutasse a spazzare o sistemare mentre faceva compagnia all'amico. Non essendo stati raccolti altri dati complementari e sussidiari da cui desumere il rapporto di subordinazione, quali l'esercizio di potere direttivo da parte del datore di lavoro, la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione - non era possibile neppure a livello indiziario ravvisare il rapporto di subordinazione. Nessuna inferenza poteva derivare dal fatto che successivamente all'accesso ispettivo del 24.11.2017 era stato assunto dalla con contratto a tempo Pt_2 CP_1 indeterminat nto l'impiego del lavoratore er compulsum, ovvero al solo fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del 24.11.2017 e quindi senza alcun riconoscimento della violazione contestata ed era proseguito per esigenze della società che avevano richiesto un incremento di manodopera. Parte ricorrente ha riconosciuto che effettivamente aveva avuto nel Parte_2
2015 un rapporto di lavoro con la er dieci giorni una Controparte_1 CP_1 prestazione di lavoro occasionale t tto alla quale furono assolti dal datore di lavoro tutti gli adempimenti. Nel caso di specie avrebbe potuto ravvisarsi, semmai, una prestazione occasionale a fronte della quale l'omessa comunicazione preventiva di svolgimento di prestazione occasionale, avrebbe configurato un diverso addebito, meno grave, che avrebbe dovuto comportare una rideterminazione della sanzione. Avanzando richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, ha domandato che fossero accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 124/04, come modificato dall'art. 33 della Legge 183/2010, per difetto degli elementi essenziali del verbale di accesso ispettivo e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione resa dall' n. 577 del 18.08.2020, prot. N. Controparte_2
337
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04, comma 4, lett. a), come modificato dall'art. 33 della Legge 183/2010, per difetto di motivazione del verbale di accertamento unico e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
pagina 3 di 9 - accertare e dichiarare l'insussistenza degli illeciti contestati e, per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con ogni consequenziale provvedimento in rito e in legge, ivi inclusa la declaratoria che nulla è dovuto dalla in Controparte_9 virtù del suddetto provvedimento e atti propedeutici;
- in via subordinata, laddove fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'inquadramento della violazione contestata nella mancata comunicazione preventiva della prestazione occasionale prevista dall'art. 54 bis D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017, rideterminare la sanzione comminata nel minimo previsto dalla legge;
- in via ulteriormente subordinata ridurre l'ammontare delle sanzioni comminate nella misura che risulterà all'esito del giudizio e comunque nella misura minima di legge.
2. Si è costituito in giudizio l di contestando le Controparte_2 CP_2 asserite irregolarità del verbal vre rimediabilmente viziato gli atti conseguenti, rappresentando che l'ufficio aveva proceduto con regolarità, segnatamente secondo la legge n. 689/81 (artt.14, 16, 17 e 18) ed il D.Lgs. n.124/04 (art.13), applicabili in materia. Ha rilevato che il verbale di primo accesso ispettivo rispettava tutti i requisiti di forma e di motivazione dettati in materia dall'art.13 D.Lgs. n.124/04 e richiamati dalla Circolare n.41/2010 del Ministero del Lavoro, essendo state riportate tutte le attività poste in essere ed essendo stati analiticamente indicati i lavoratori ivi trovati e le mansioni espletate. Ha ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni contenute dalla Circolare n.76 CP_10 del 2016 deducendo che il controllo era stato condotto da inati Controparte_11 presso l di e i Vigilanza Controparte_2 CP_2 CP_11 dell' CP_10
Ha che nessuna lesione del diritto di difesa si era prodotta ai danni del ricorrente, precisando in primis che, pur essendo stata accordata la possibilità al datore di lavoro o a chi lo assisteva di rilasciare dichiarazioni, tale facoltà non era stata sfruttata, dato che il riquadro del verbale risultava vuoto e che nella fase successiva il contraddittorio era stato pienamente rispettato, come emergeva dalle interlocuzioni con l'azienda ed i suoi consulenti, comprovate dalla corrispondenza prodotta, per quanto la parte non avesse proposto le difese previste dall'art.18 L. n.689/81, pur avendone piena facoltà. Anche il vizio relativo alla presunta carenza di motivazione del verbale unico di accertamento che si sarebbe ripercosso sulla successiva Ordinanza-ingiunzione non era sussistente dato che era stata data sufficiente contezza nonché adeguata indicazione delle ragioni poste a base del provvedimento medesimo. Il verbale aveva descritto gli esiti dell'accertamento fornendo al trasgressore ed all'obbligato in solido tutti gli elementi utili a renderli edotti delle motivazioni, di fatto e di diritto, che hanno portato gli accertatori a notificare la violazione. Nel merito ha rilevato che l'inchiesta ispettiva traeva origine da un accesso nei locali della limitata semplificata unipersonale, Controparte_12 osta in Calenzano (FI) – Via delle Calandre n.81.
pagina 4 di 9 Nel corso del sopralluogo erano state trovate intente al lavoro le persone identificate nel verbale di primo accesso ispettivo n.222-354-364-321-333 del 24.11.2017, tra cui Parte_2
per il quale, non era stata effettuata regolare assunzione, come risul
[...] ffettuato sulle banche dati e Centro per l'Impiego. CP_10
L'analisi delle informazioni rese da o e da altri n.2 lavoratori presenti, Pt_2
e , le e documentali e le ricerche svolte Persona_2 Persona_1 av ano di vigilanza a ravvisare la mancanza d'assunzione di , per il periodo dal 16.09.2015 al 24.11.2017, in qualità Parte_2 di operaio VI° li ndenti Magazzini Generali / Depositi per Conto Terzi, per n.20 ore settimanali. Nello specifico l'occupazione del medesimo risultava dimostrata non solo dal tenore delle dichiarazioni fornite dallo stesso agli organi di vigilanza, ma anche da quanto riferito, nel corso dell'accesso del 24.11.2017, dai lavoratori e Persona_1 Persona_2
, i quali avevano confermato la presenza d nzi
[...] Pt_2 eriodo in esame. Le dichiarazioni acquisite, ad avviso dell' , evidenziavano tutti gli elementi CP_2 indispensabili ad integrare la subordinaz tra gli altri, l'eterodirezione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un determinato orario, il pagamento della retribuzione a cadenza fissa e con modalità di consegna e quantificazione oraria prestabilite. Le modalità con cui si era svolto il rapporto e la sua durata nel tempo, a partire dal 16.09.2015, portavano ad escludere la ricorrenza di una diversa qualificazione, peraltro neanche indicata da controparte, la quale, né nel corso delle verifiche ispettive, né successivamente, ha mai esibito eventuale documentazione fiscale obbligatoria (ad esempio, mod.F24, C.U. e/o mod.770), atta a dimostrare la regolarità dell'asserita collaborazione autonoma . Parte resistente si è opposta alla richiesta formulata in via subordinata volta ad ottenere una diversa riqualificazione dell'addebito nella meno grave ipotesi di mancata comunicazione preventiva di svolgimento di prestazione occasionale, ed una rideterminazione della sanzione, ribadendo che gli elementi acquisiti durante l'operazione avevano denotato che il rapporto lavorativo con non potesse essere definito Pt_2
“occasionale”, e ritenendo inconferente il richiamo ex adverso alla prestazione di lavoro svolta dal medesimo nell'anno 2015, limitata a n.10 giornate, che era riferita al maggio 2015, ovvero ad un periodo diverso e distinto rispetto a quello a cui risaliva il fatto addebitato. Infine ha dedotto che il datore di lavoro aveva prestato – ancorché di fatto - acquiescenza all'accertamento condotto, avendo proceduto all'assunzione del lavoratore , Pt_2 all'esito dell'accesso ispettivo. La regolarizzazione operata doveva essere rite spontanea ed incondizionata ammissione di colpevolezza, alla quale doveva attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale. Opponendosi alle richieste istruttorie avanzate dalla controparte ed alla convalida della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione ha concluso affinché fosse pagina 5 di 9 respinto il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e perché fosse confermata l'Ordinanza-ingiunzione n.577 del 18.08.2020 .
3. La causa, inizialmente assegnata alla Sezione Lavoro, è stata trasferita alla Sezione del Contenzioso Civile ed, in seguito a variazione tabellare, è pervenuta al Giudice scrivente. Il Giudice del Lavoro aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione ritenendo sussistenti gravi motivi, con provvedimento confermato dal Giudice scrivente. La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse nell'ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2022 a seguito dell'udienza celebrata con rito cartolare. Nel provvedimento il giudice scrivente ha rimesso alla fase della decisione la valutazione sulle eccezioni riferite alla validità del verbale di primo accesso ed alla nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di adeguata motivazione. La causa stata trattenuta in decisione a seguito di discussione all'udienza del 15 novembre 2024.
~ ~ 4. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità sollevata dalla ricorrente. Il verbale di primo accesso rispecchia i requisiti previsti dall'art. 13 del D.Lvo 23.04.2004 n. 124 poiché contiene l'identificazione delle persone presenti ed una sufficiente descrizione dell'ambiente ispezionato, dato che gli ispettori procedenti hanno esposto di avere rinvenuto i lavoratori identificati nella sezione apposita del documento e che, dopo avere eseguito controlli presso banca dati e Centro per l'Impiego non era risultata la CP_1 regolare assunzione di Di quest'ultimo e degli altri soggetti individuati Parte_2 sono specificate anche Il verbale contiene la richiesta di esibizione dei documenti riscontri documentali ed il termine entro il quale produrli all . CP_2
Nessun vizio è ravvisabile nel primo accesso che va considerato completo. Esso ha documentato l'operazione di controllo, evidenziando gli elementi di fatto verificati dagli ispettori e, unitamente agli esiti di altre verifiche di natura documentale, ha fondato la redazione del verbale unico di accertamento nel quale sono stati riepilogati gli esiti dettagliati dell'accertamento e sono state indicate le fonti di prova, richiamando le dichiarazioni assunte. L'inchiesta ispettiva fu quindi conclusa con la contestazione della violazione di legge sopra e con l'individuazione del soggetto responsabili. Neppure merita accoglimento l'ulteriore doglianza riferita all'omessa informativa del datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 e di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell'eventuale mancato esercizio delle predette facoltà. Di fatto, come ha esposto la stessa parte ricorrente, il datore di lavoro era assente, pertanto non poteva essere destinatario degli avvisi. La documentazione versata in atti dimostra inoltre che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata;
essendo stato garantito il confronto con l'amministrazione ed essendo stato messo in condizione il datore di lavoro di presentare memorie anche se non ha esercitato tale facoltà.
5. Giungendo ad esaminare il merito della controversia si rileva quanto segue.
pagina 6 di 9 Intanto va osservato che costituisce principio consolidato quello per il quale in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 legge 689/1981. In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007, n. 6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441). Discende da tali principi, pertanto, che le dichiarazioni rese agli ispettori in ordine al rapporto di lavoro subordinato, da parte degli stessi dipendenti, sono dotate di efficacia probatoria fino a prova contraria. L'ispettorato, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, è la parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione . Sulla base di tali principi, ricordato che la circostanza che ha scaturito il provvedimento sanzionatorio è quella dell'utilizzazione di un lavoratore in maniera irregolare ovvero dell'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nella presente controversia è indispensabile raggiungere la prova della sussistenza del rapporto di impiego di presso la società Pt_2 Controparte_1
..
[...] ia sfogata nell'ambito del giudizio non ha fatto emergere la concreta prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra e la società menzionata. Parte_2
Premesso che non esplica alcuna ri cazione negoziale del rapporto effettuata dalle parti, il contenuto formale degli incarichi o il nomen iuris riservato al contratto, va verificato nel caso di specie, ai fini dell'esistenza del vincolo di subordinazione, il modo con cui questi stava lavorando presso la società ricorrente. Sul punto vanno richiamate le prove sfogate. A fronte della testimonianza resa dall'Ispettore , la quale ha riferito sull'accesso Tes_1 eseguito il 24 novembre 2017 presso la durante il quale aveva Controparte_1 notato impegnato nell' e nella sistemazione di Parte_2 scatol altre dichiarazioni assunte da , Parte_2 Per_1
e .
[...] Persona_2
a avorando presso al momento Pt_2 Controparte_1 sso ispettivo ed ha confermato di av e lavoratore pagina 7 di 9 occasionale per la suddetta società solamente nel maggio 2015 per 10 giorni percependo la somma netta di Euro 500,00. Egli ha precisato di essere stato dipendente per la società Scardina Trasporti S.r.l. dal 8.03.2011 al 30.04.2013 e che successivamente si recava periodicamente a trovare nella società posta nella titolarità della figlia. Tale circostanza ha Persona_1 audizione di , il quale ha esposto che era Persona_1 Pt_2 un suo vecchio dipendente e qua a trovare. Ciò era avve e il 24.11.2017 quando gli ispettori lo avevano trovato intento a spazzare ed a sistemare scatoloni, ma sul punto ha precisato che quelle operazioni erano state svolte di Per_1 sua iniziativa senza che ielo avesse chiesto, tanto meno la titolare della società.
, dipendente della società , si è limitato a riferire di Persona_2 Controparte_1 alche volta pre enda e di averlo visto Pt_2 raccogliere del cartone da terra zzino;
ma non ha potuto dire se fosse assunto o se ivi lavorasse. Sapeva solamente che egli aveva lavorato in passato per la Scardina Trasporti. Le ripercorse dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati non hanno offerto elementi certi per ravvisare la sussistenza di un vincolo di soggezione di al potere direttivo, Pt_2 organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ravvisa base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Un'attività lavorativa può svolgersi, in astratto, sotto varie forme giuridiche. Ciò che risulta decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto sono le modalità concrete con cui la stessa prestazione viene compiuta. Per poter affermare l'esistenza della subordinazione occorre la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, al potere di controllo ed al potere disciplinare della persona. Nella vicenda in esame l'istruttoria sfogata non ha fornito piena prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, L'accertamento condotto dall' non ha trovato conferma in corso di causa;
CP_2 peraltro non si è rivelato esau nto non ha indicato sulla base di quali elementi ha ritenuto sussistente la sottoposizione della persona trovata a lavorare ai poteri sopra menzionati. Si osserva inoltre che l'ispettorato ha dato per scontato il carattere subordinato del lavoro, laddove in astratto avrebbe potuto essere configurabile un'altra tipologia di collaborazione, anche di durata che, pur ammettendo un potere di ingerenza, non per questo identifica il rapporto in subordinato avendo la prestazione resa il connotato dell'autonomia. Rimane comunque assorbente il fatto che non sono stati verificati l'assegnazione al di direttive puntuali da parte del legale rappresentante della società ricorrente, Pt_2
di presenza della persona sul luogo di lavoro e di esclusiva, la sottoposizione del medesimo a potere disciplinare, organizzativo del datore di lavoro, al controllo sull'esercizio della prestazione, al rispetto di un determinato orario. Neppure è stata dimostrata la percezione di una retribuzione in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, o di un compensa da parte della persona. Di talché deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale far sorgere gli obblighi rimasti inadempiuti di cui alle norme di legge violate.
pagina 8 di 9 Alla luce di quanto esposto il ricorso si è rivelato fondato e merita accoglimento. Sussistono giustificati motivi, in ragione del fatto che l'istruttoria della causa ha contribuito a chiarire meglio le dichiarazioni assunte dagli ispettori nel corso dell'accertamento, per operare una compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Pt_1
in proprio e quale amministratore unico della ,.
[...] Con CP_1 Controparte_8 ale avverso l'ordinanza ingiunzione n. 577 del 1 0
[...]
. Controparte_2 se di lite Prato, il 15 novembre 2024 Il Giudice Onorario Maria Carmen Napolitano
pagina 9 di 9
Repubblica italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1771/2021 RG TRA
in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 Controparte_1
a responsabilità limitata semplificata uniperson
[...]
LL LA e dall'Avv. Serena Borelli, contro in persona del Capo Controparte_2 iale TA NI CP_3 CP_2
n. 9 rappresentato e difeso e e disgiunta a loro dai funzionari Dott.
Dott. Dott. ed elettivamente domiciliato Controparte_4 CP_5 Controparte_6
n sede in Via Valentini Controparte_7 CP_7
n. 12 Avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale 15 novembre 2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 [...] unipersonale ha presentato opposizione all'ordin Controparte_8 rot. N. 33797/2020, emessa dall' Controparte_2
di e notificata in data 22.09.2020, con cui è stato
[...] CP_2
m uro 13.257,05 oltre spese di notificazione pregresse e del provvedimento, quale sanzione amministrativa irrogata in seguito al verbale di accertamento che aveva contestato la violazione dell'art. 3 c.3, D.L. n. 12/02, convertito dalla L. 73/02, come sostituito dall'art. 22 c.1, d.lgs 151/15, per aver impiegato il lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Parte_2
pagina 1 di 9 I Motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
1) Mancata indicazione nel verbale di accesso ispettivo degli elementi essenziali del verbale. Nel verbale contenente il resoconto dell'operazione non vi era alcuna specifica descrizione della situazione riscontrata. Oltre alla identificazione dei tre lavoratori trovati all'interno della sede operativa della società gli ispettori avevano genericamente CP_1 indicato che gli stessi si trovavano zzino a sistemare scatoloni e pacchi aggiungendo, con riferimento al lavoratore , che egli stava spazzando. Parte_2
Difettando indicazioni riguardo all'abbigli a da lavoro o ad eventuale attrezzatura utilizzata, si profilava lacunosa l'esposizione di elementi utili ad individuare le mansioni svolte dai lavoratori. Ciò comportava ad avviso della parte ricorrente, l'inosservanza dell'art. 13 del d.lgs 124/04, come modificato dall'art. 33 L. 183/10, per l'omessa specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, requisito tassativo del verbale di primo accesso . Sempre con riferimento ai requisiti del verbale parte ricorrente ha eccepito che l'ispettorato non aveva dato atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 e di rilasciare dichiarazioni e del fatto che questi non aveva esercitato tale facoltà; ciò aveva pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa della parte che, al momento del controllo, era assente e quindi era stato privato della facoltà di contraddire immediatamente in merito agli addebiti contestati o comunque di far pervenire un professionista abilitato. Le mancanze rilevate nella redazione del verbale di primo accesso condurrebbero, secondo la tesi esposta, a ritenere invalidi/nulli tutti i successivi atti della procedura ed in denegata ipotesi a ritenere gli illeciti accertati nel corso dell'operazione privi del fondamentale supporto probatorio, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Parte ricorrente ha lamentato, quale ulteriore vizio del verbale, la mancanza di adeguata motivazione atta a comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla base dei quali era stata ritenuta configurata la violazione contestata, con riferimento in particolare al vincolo di subordinazione che avrebbe legato il lavoratore all'azienda e ed alla data dell'assunzione. Ha osservato sul punto che le fonti di prova si risolvono in un mero richiamo alle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati all'interno del capannone al momento dell'accesso ispettivo senza altro rimando ad ulteriore materiale probatorio. Il vizio avrebbe determinato l'illegittimità del provvedimento e dei successivi atti della procedura, in particolare della successiva ordinanza-ingiunzione oggetto del ricorso. Nel merito ha contestato l'accertamento e l'asserita sussistenza del vincolo della subordinazione tra la e il lavoratore , Controparte_1 Parte_2 sostenendo che l presunzione no CP_2 presupposto proba pagina 2 di 9 Difatti, a suo parere, il rinvenimento di all'interno del magazzino “a sistemare Pt_2 scatoloni e spazzare” non costituisce ele fficiente a ritenere dimostrato il rapporto di subordinazione. Per spiegare la presenza del medesimo nei locali parte ricorrente ha esposto che sussisteva un rapporto di amicizia tra e , attuale dipendente Pt_2 Persona_1 della e padre della Si stato titolare della CP_1 Parte_1
Scar .r.l., società fallita n o della quale , oggi Pt_2 pensionato, aveva lavorato come lavoratore subordinato dall'8.03.2011 al 30 . Questi, a causa del rapporto di amicizia, frequentava i locali della Scardina Trasporti ed era capitato che a volte di propria iniziativa e senza che vi fosse una richiesta in tal senso da parte della titolare, aiutasse a spazzare o sistemare mentre faceva compagnia all'amico. Non essendo stati raccolti altri dati complementari e sussidiari da cui desumere il rapporto di subordinazione, quali l'esercizio di potere direttivo da parte del datore di lavoro, la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione - non era possibile neppure a livello indiziario ravvisare il rapporto di subordinazione. Nessuna inferenza poteva derivare dal fatto che successivamente all'accesso ispettivo del 24.11.2017 era stato assunto dalla con contratto a tempo Pt_2 CP_1 indeterminat nto l'impiego del lavoratore er compulsum, ovvero al solo fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del 24.11.2017 e quindi senza alcun riconoscimento della violazione contestata ed era proseguito per esigenze della società che avevano richiesto un incremento di manodopera. Parte ricorrente ha riconosciuto che effettivamente aveva avuto nel Parte_2
2015 un rapporto di lavoro con la er dieci giorni una Controparte_1 CP_1 prestazione di lavoro occasionale t tto alla quale furono assolti dal datore di lavoro tutti gli adempimenti. Nel caso di specie avrebbe potuto ravvisarsi, semmai, una prestazione occasionale a fronte della quale l'omessa comunicazione preventiva di svolgimento di prestazione occasionale, avrebbe configurato un diverso addebito, meno grave, che avrebbe dovuto comportare una rideterminazione della sanzione. Avanzando richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, ha domandato che fossero accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 124/04, come modificato dall'art. 33 della Legge 183/2010, per difetto degli elementi essenziali del verbale di accesso ispettivo e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione resa dall' n. 577 del 18.08.2020, prot. N. Controparte_2
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- accertare e dichiarare la violazione dell'art. dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04, comma 4, lett. a), come modificato dall'art. 33 della Legge 183/2010, per difetto di motivazione del verbale di accertamento unico e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
pagina 3 di 9 - accertare e dichiarare l'insussistenza degli illeciti contestati e, per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con ogni consequenziale provvedimento in rito e in legge, ivi inclusa la declaratoria che nulla è dovuto dalla in Controparte_9 virtù del suddetto provvedimento e atti propedeutici;
- in via subordinata, laddove fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'inquadramento della violazione contestata nella mancata comunicazione preventiva della prestazione occasionale prevista dall'art. 54 bis D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017, rideterminare la sanzione comminata nel minimo previsto dalla legge;
- in via ulteriormente subordinata ridurre l'ammontare delle sanzioni comminate nella misura che risulterà all'esito del giudizio e comunque nella misura minima di legge.
2. Si è costituito in giudizio l di contestando le Controparte_2 CP_2 asserite irregolarità del verbal vre rimediabilmente viziato gli atti conseguenti, rappresentando che l'ufficio aveva proceduto con regolarità, segnatamente secondo la legge n. 689/81 (artt.14, 16, 17 e 18) ed il D.Lgs. n.124/04 (art.13), applicabili in materia. Ha rilevato che il verbale di primo accesso ispettivo rispettava tutti i requisiti di forma e di motivazione dettati in materia dall'art.13 D.Lgs. n.124/04 e richiamati dalla Circolare n.41/2010 del Ministero del Lavoro, essendo state riportate tutte le attività poste in essere ed essendo stati analiticamente indicati i lavoratori ivi trovati e le mansioni espletate. Ha ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni contenute dalla Circolare n.76 CP_10 del 2016 deducendo che il controllo era stato condotto da inati Controparte_11 presso l di e i Vigilanza Controparte_2 CP_2 CP_11 dell' CP_10
Ha che nessuna lesione del diritto di difesa si era prodotta ai danni del ricorrente, precisando in primis che, pur essendo stata accordata la possibilità al datore di lavoro o a chi lo assisteva di rilasciare dichiarazioni, tale facoltà non era stata sfruttata, dato che il riquadro del verbale risultava vuoto e che nella fase successiva il contraddittorio era stato pienamente rispettato, come emergeva dalle interlocuzioni con l'azienda ed i suoi consulenti, comprovate dalla corrispondenza prodotta, per quanto la parte non avesse proposto le difese previste dall'art.18 L. n.689/81, pur avendone piena facoltà. Anche il vizio relativo alla presunta carenza di motivazione del verbale unico di accertamento che si sarebbe ripercosso sulla successiva Ordinanza-ingiunzione non era sussistente dato che era stata data sufficiente contezza nonché adeguata indicazione delle ragioni poste a base del provvedimento medesimo. Il verbale aveva descritto gli esiti dell'accertamento fornendo al trasgressore ed all'obbligato in solido tutti gli elementi utili a renderli edotti delle motivazioni, di fatto e di diritto, che hanno portato gli accertatori a notificare la violazione. Nel merito ha rilevato che l'inchiesta ispettiva traeva origine da un accesso nei locali della limitata semplificata unipersonale, Controparte_12 osta in Calenzano (FI) – Via delle Calandre n.81.
pagina 4 di 9 Nel corso del sopralluogo erano state trovate intente al lavoro le persone identificate nel verbale di primo accesso ispettivo n.222-354-364-321-333 del 24.11.2017, tra cui Parte_2
per il quale, non era stata effettuata regolare assunzione, come risul
[...] ffettuato sulle banche dati e Centro per l'Impiego. CP_10
L'analisi delle informazioni rese da o e da altri n.2 lavoratori presenti, Pt_2
e , le e documentali e le ricerche svolte Persona_2 Persona_1 av ano di vigilanza a ravvisare la mancanza d'assunzione di , per il periodo dal 16.09.2015 al 24.11.2017, in qualità Parte_2 di operaio VI° li ndenti Magazzini Generali / Depositi per Conto Terzi, per n.20 ore settimanali. Nello specifico l'occupazione del medesimo risultava dimostrata non solo dal tenore delle dichiarazioni fornite dallo stesso agli organi di vigilanza, ma anche da quanto riferito, nel corso dell'accesso del 24.11.2017, dai lavoratori e Persona_1 Persona_2
, i quali avevano confermato la presenza d nzi
[...] Pt_2 eriodo in esame. Le dichiarazioni acquisite, ad avviso dell' , evidenziavano tutti gli elementi CP_2 indispensabili ad integrare la subordinaz tra gli altri, l'eterodirezione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un determinato orario, il pagamento della retribuzione a cadenza fissa e con modalità di consegna e quantificazione oraria prestabilite. Le modalità con cui si era svolto il rapporto e la sua durata nel tempo, a partire dal 16.09.2015, portavano ad escludere la ricorrenza di una diversa qualificazione, peraltro neanche indicata da controparte, la quale, né nel corso delle verifiche ispettive, né successivamente, ha mai esibito eventuale documentazione fiscale obbligatoria (ad esempio, mod.F24, C.U. e/o mod.770), atta a dimostrare la regolarità dell'asserita collaborazione autonoma . Parte resistente si è opposta alla richiesta formulata in via subordinata volta ad ottenere una diversa riqualificazione dell'addebito nella meno grave ipotesi di mancata comunicazione preventiva di svolgimento di prestazione occasionale, ed una rideterminazione della sanzione, ribadendo che gli elementi acquisiti durante l'operazione avevano denotato che il rapporto lavorativo con non potesse essere definito Pt_2
“occasionale”, e ritenendo inconferente il richiamo ex adverso alla prestazione di lavoro svolta dal medesimo nell'anno 2015, limitata a n.10 giornate, che era riferita al maggio 2015, ovvero ad un periodo diverso e distinto rispetto a quello a cui risaliva il fatto addebitato. Infine ha dedotto che il datore di lavoro aveva prestato – ancorché di fatto - acquiescenza all'accertamento condotto, avendo proceduto all'assunzione del lavoratore , Pt_2 all'esito dell'accesso ispettivo. La regolarizzazione operata doveva essere rite spontanea ed incondizionata ammissione di colpevolezza, alla quale doveva attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale. Opponendosi alle richieste istruttorie avanzate dalla controparte ed alla convalida della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione ha concluso affinché fosse pagina 5 di 9 respinto il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e perché fosse confermata l'Ordinanza-ingiunzione n.577 del 18.08.2020 .
3. La causa, inizialmente assegnata alla Sezione Lavoro, è stata trasferita alla Sezione del Contenzioso Civile ed, in seguito a variazione tabellare, è pervenuta al Giudice scrivente. Il Giudice del Lavoro aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione ritenendo sussistenti gravi motivi, con provvedimento confermato dal Giudice scrivente. La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse nell'ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2022 a seguito dell'udienza celebrata con rito cartolare. Nel provvedimento il giudice scrivente ha rimesso alla fase della decisione la valutazione sulle eccezioni riferite alla validità del verbale di primo accesso ed alla nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di adeguata motivazione. La causa stata trattenuta in decisione a seguito di discussione all'udienza del 15 novembre 2024.
~ ~ 4. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità sollevata dalla ricorrente. Il verbale di primo accesso rispecchia i requisiti previsti dall'art. 13 del D.Lvo 23.04.2004 n. 124 poiché contiene l'identificazione delle persone presenti ed una sufficiente descrizione dell'ambiente ispezionato, dato che gli ispettori procedenti hanno esposto di avere rinvenuto i lavoratori identificati nella sezione apposita del documento e che, dopo avere eseguito controlli presso banca dati e Centro per l'Impiego non era risultata la CP_1 regolare assunzione di Di quest'ultimo e degli altri soggetti individuati Parte_2 sono specificate anche Il verbale contiene la richiesta di esibizione dei documenti riscontri documentali ed il termine entro il quale produrli all . CP_2
Nessun vizio è ravvisabile nel primo accesso che va considerato completo. Esso ha documentato l'operazione di controllo, evidenziando gli elementi di fatto verificati dagli ispettori e, unitamente agli esiti di altre verifiche di natura documentale, ha fondato la redazione del verbale unico di accertamento nel quale sono stati riepilogati gli esiti dettagliati dell'accertamento e sono state indicate le fonti di prova, richiamando le dichiarazioni assunte. L'inchiesta ispettiva fu quindi conclusa con la contestazione della violazione di legge sopra e con l'individuazione del soggetto responsabili. Neppure merita accoglimento l'ulteriore doglianza riferita all'omessa informativa del datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 e di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell'eventuale mancato esercizio delle predette facoltà. Di fatto, come ha esposto la stessa parte ricorrente, il datore di lavoro era assente, pertanto non poteva essere destinatario degli avvisi. La documentazione versata in atti dimostra inoltre che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata;
essendo stato garantito il confronto con l'amministrazione ed essendo stato messo in condizione il datore di lavoro di presentare memorie anche se non ha esercitato tale facoltà.
5. Giungendo ad esaminare il merito della controversia si rileva quanto segue.
pagina 6 di 9 Intanto va osservato che costituisce principio consolidato quello per il quale in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 legge 689/1981. In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007, n. 6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441). Discende da tali principi, pertanto, che le dichiarazioni rese agli ispettori in ordine al rapporto di lavoro subordinato, da parte degli stessi dipendenti, sono dotate di efficacia probatoria fino a prova contraria. L'ispettorato, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, è la parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione . Sulla base di tali principi, ricordato che la circostanza che ha scaturito il provvedimento sanzionatorio è quella dell'utilizzazione di un lavoratore in maniera irregolare ovvero dell'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nella presente controversia è indispensabile raggiungere la prova della sussistenza del rapporto di impiego di presso la società Pt_2 Controparte_1
..
[...] ia sfogata nell'ambito del giudizio non ha fatto emergere la concreta prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra e la società menzionata. Parte_2
Premesso che non esplica alcuna ri cazione negoziale del rapporto effettuata dalle parti, il contenuto formale degli incarichi o il nomen iuris riservato al contratto, va verificato nel caso di specie, ai fini dell'esistenza del vincolo di subordinazione, il modo con cui questi stava lavorando presso la società ricorrente. Sul punto vanno richiamate le prove sfogate. A fronte della testimonianza resa dall'Ispettore , la quale ha riferito sull'accesso Tes_1 eseguito il 24 novembre 2017 presso la durante il quale aveva Controparte_1 notato impegnato nell' e nella sistemazione di Parte_2 scatol altre dichiarazioni assunte da , Parte_2 Per_1
e .
[...] Persona_2
a avorando presso al momento Pt_2 Controparte_1 sso ispettivo ed ha confermato di av e lavoratore pagina 7 di 9 occasionale per la suddetta società solamente nel maggio 2015 per 10 giorni percependo la somma netta di Euro 500,00. Egli ha precisato di essere stato dipendente per la società Scardina Trasporti S.r.l. dal 8.03.2011 al 30.04.2013 e che successivamente si recava periodicamente a trovare nella società posta nella titolarità della figlia. Tale circostanza ha Persona_1 audizione di , il quale ha esposto che era Persona_1 Pt_2 un suo vecchio dipendente e qua a trovare. Ciò era avve e il 24.11.2017 quando gli ispettori lo avevano trovato intento a spazzare ed a sistemare scatoloni, ma sul punto ha precisato che quelle operazioni erano state svolte di Per_1 sua iniziativa senza che ielo avesse chiesto, tanto meno la titolare della società.
, dipendente della società , si è limitato a riferire di Persona_2 Controparte_1 alche volta pre enda e di averlo visto Pt_2 raccogliere del cartone da terra zzino;
ma non ha potuto dire se fosse assunto o se ivi lavorasse. Sapeva solamente che egli aveva lavorato in passato per la Scardina Trasporti. Le ripercorse dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati non hanno offerto elementi certi per ravvisare la sussistenza di un vincolo di soggezione di al potere direttivo, Pt_2 organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ravvisa base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Un'attività lavorativa può svolgersi, in astratto, sotto varie forme giuridiche. Ciò che risulta decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto sono le modalità concrete con cui la stessa prestazione viene compiuta. Per poter affermare l'esistenza della subordinazione occorre la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, al potere di controllo ed al potere disciplinare della persona. Nella vicenda in esame l'istruttoria sfogata non ha fornito piena prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, L'accertamento condotto dall' non ha trovato conferma in corso di causa;
CP_2 peraltro non si è rivelato esau nto non ha indicato sulla base di quali elementi ha ritenuto sussistente la sottoposizione della persona trovata a lavorare ai poteri sopra menzionati. Si osserva inoltre che l'ispettorato ha dato per scontato il carattere subordinato del lavoro, laddove in astratto avrebbe potuto essere configurabile un'altra tipologia di collaborazione, anche di durata che, pur ammettendo un potere di ingerenza, non per questo identifica il rapporto in subordinato avendo la prestazione resa il connotato dell'autonomia. Rimane comunque assorbente il fatto che non sono stati verificati l'assegnazione al di direttive puntuali da parte del legale rappresentante della società ricorrente, Pt_2
di presenza della persona sul luogo di lavoro e di esclusiva, la sottoposizione del medesimo a potere disciplinare, organizzativo del datore di lavoro, al controllo sull'esercizio della prestazione, al rispetto di un determinato orario. Neppure è stata dimostrata la percezione di una retribuzione in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, o di un compensa da parte della persona. Di talché deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale far sorgere gli obblighi rimasti inadempiuti di cui alle norme di legge violate.
pagina 8 di 9 Alla luce di quanto esposto il ricorso si è rivelato fondato e merita accoglimento. Sussistono giustificati motivi, in ragione del fatto che l'istruttoria della causa ha contribuito a chiarire meglio le dichiarazioni assunte dagli ispettori nel corso dell'accertamento, per operare una compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Pt_1
in proprio e quale amministratore unico della ,.
[...] Con CP_1 Controparte_8 ale avverso l'ordinanza ingiunzione n. 577 del 1 0
[...]
. Controparte_2 se di lite Prato, il 15 novembre 2024 Il Giudice Onorario Maria Carmen Napolitano
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