TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHIN PIER NICOLO'
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
Pluzhne (UCRAINA) il 21/07/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato ANAPOLI
ANTONELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Si chiede che il Tribunale adito voglia:
1. Disporsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Controparte_1
e in Torrebelvicino, il giorno 11.02.2006, trascritto nel
[...] Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrebelvicino, Anno 2006, Parte I, atto n. 1, con ogni conseguenza di legge.
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio.
3. Nulla sulla casa coniugale, di proprietà del sig. . Parte_1
4. A totale definizione di tutti i rapporti familiari tra loro intercorsi, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il sig. si obblighi a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento) da intendersi
[...] quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione - una tantum - ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 878/1970. L'importo verrà corrisposto mediante consegna di assegno circolare intestato alla sig.ra al momento del Controparte_1 deposito della dichiarazione di acquiescenza prestata dai coniugi successivamente all'emissione della sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio. La RA
, a fronte di tale cessione, dichiara di non avere più nulla Controparte_1
a pretendere dal sig. . Pt_1
5. Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse, all'esito del presente procedimento, null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto.
6. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in IC (VI) in data 11/02/2006.
All'esito dell'udienza del 15.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. 8550/2022 del 12/08/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni Controparte_1 pretesa economica, la somma di euro 32.500,00 da versarsi in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 5, comma 8 L. 878/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle
3 note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in IC (VI) il 11/02/2006 Controparte_1 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IC (VI) al n. 1, parte I, anno 2006;
c) dichiara equa la somma di euro 32.500,00 riconosciuta da in Parte_1 favore di a titolo di assegno divorzile una Controparte_1 tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHIN PIER NICOLO'
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
Pluzhne (UCRAINA) il 21/07/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato ANAPOLI
ANTONELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Si chiede che il Tribunale adito voglia:
1. Disporsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Controparte_1
e in Torrebelvicino, il giorno 11.02.2006, trascritto nel
[...] Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrebelvicino, Anno 2006, Parte I, atto n. 1, con ogni conseguenza di legge.
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio.
3. Nulla sulla casa coniugale, di proprietà del sig. . Parte_1
4. A totale definizione di tutti i rapporti familiari tra loro intercorsi, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il sig. si obblighi a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento) da intendersi
[...] quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione - una tantum - ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 878/1970. L'importo verrà corrisposto mediante consegna di assegno circolare intestato alla sig.ra al momento del Controparte_1 deposito della dichiarazione di acquiescenza prestata dai coniugi successivamente all'emissione della sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio. La RA
, a fronte di tale cessione, dichiara di non avere più nulla Controparte_1
a pretendere dal sig. . Pt_1
5. Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse, all'esito del presente procedimento, null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto.
6. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in IC (VI) in data 11/02/2006.
All'esito dell'udienza del 15.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. 8550/2022 del 12/08/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni Controparte_1 pretesa economica, la somma di euro 32.500,00 da versarsi in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 5, comma 8 L. 878/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle
3 note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in IC (VI) il 11/02/2006 Controparte_1 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IC (VI) al n. 1, parte I, anno 2006;
c) dichiara equa la somma di euro 32.500,00 riconosciuta da in Parte_1 favore di a titolo di assegno divorzile una Controparte_1 tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4 5