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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 11950/2021
La Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOP Cosmo Mezzina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TAFFAREL VITO
ATTORE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. INCAMPO PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
19/10/2022 da intendersi qui riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/09/2021 ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615 co. 1 cpc, avverso l'atto di precetto notificato in data 17/09/2021 da con il quale Controparte_1
intimava al sig. e nella qualità Parte_1 CP_2 di soci di società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle
Imprese (v. infra), il pagamento in solido della complessiva somma di €
16.221,93 in forza dell'ordinanza rep. 2999/17 del 12.05.2017 emessa dal
Tribunale di Bari nei confronti (società estinta). Controparte_3
Deduceva l'assenza di titolo esecutivo in quanto formatosi nei confronti della estinta a seguito di cancellazione dal Controparte_3
Registro delle Imprese, l'inopponibilità di una cessione di credito da parte di quest'ultima in favore del ridetto e una pretesa Parte_1
estinzione del debito in virtù di compensazione con credito vantato dell'altro condebitore solidale CP_2
Chiedeva così la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio la parte intimante che ribadiva la correttezza dell'intimazione nei confronti del in quanto da considerare Parte_1
legittimato passivamente rispetto all'intimazione per effetto del trasferimento dei debiti sociali ex art. 2495 c.c.
Con ordinanza del 12/04/2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché le richieste istruttorie.
Con ordinanza del 12/09/2022 il Collegio del Tribunale accoglieva il reclamo proposto dall'opponente e sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di Il Collegio, entrando nel Parte_1
merito della proposta istruttoria delle parti avanzata nel giudizio ordinario, riteneva indimostrata la distribuzione in favore dei soci in sede di bilancio finale di beni o diritti e, dunque, accoglieva il reclamo in quanto il creditore non aveva assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c..
All'udienza del 19/10/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva avviata alla fase decisionale con la discussione orale ex art.
pag. 2/4 281sexiex cpc all'udienza del 09/04/2024. A detta udienza la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
L'opposizione è fondata e dunque va accolta per quanto di ragione.
Invero l'ordinanza del Collegio pare aver anticipato la decisione di merito atteso che, entrando nel merito della proposta istruttoria delle parti del giudizio ordinario, ha ritenuto non provato il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
Parte_1
Come noto, nel caso di estinzione della Società a seguito della cancellazione dal registro delle Imprese, la legittimazione passiva spetta ai soci che rispondono nei limiti delle somme da questi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi (Cass. Civ. 15474/2017).
Sotto questo profilo, dunque, non coglie nel segno l'opposizione del da considerare quindi potenzialmente legittimato Parte_1
passivamente nei confronti della intimazione.
Allo stesso tempo non coglie nel segno la dedotta estinzione della posizione debitoria del er compensazione relativamente ad Parte_1
un maggior credito avanzato da (altro condebitore CP_2
solidale), in quanto l'argomento (fideiussione) è rimasto al margine della controversia senza alcuna possibilità di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 2495 co. 2° c.c., dunque, l'obbligazione sociale non si estingue con l'estinzione della società, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
pag. 3/4 Nel merito, tuttavia, il creditore non ha assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. atteso che, al fine di poter estendere l'obbligazione societaria al socio, costui avrebbe dovuto provare, in base al bilancio finale di liquidazione, il la riscossione di somme di danaro o Parte_1
acquisito benefici comunque contemplati in bilancio.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nella fase istruttoria ed è per questo che l'opposizione va accolta ma per ragioni sostanzialmente diverse da quelle dedotte dall'opponente.
L'ordinanza del Collegio assunta in sede di reclamo avrebbe quindi anticipato la decisione di merito.
Per questi motivi
si ritiene che le spese del giudizio, anche relative alla fase cautelare, vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24/09/2021 Parte_1
nei confronti di avverso il precetto notificato in Controparte_1
data 17/09/2021, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in data 11/03/2025.
Il Giudice
GOP – Cosmo Mezzina
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 11950/2021
La Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOP Cosmo Mezzina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TAFFAREL VITO
ATTORE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. INCAMPO PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
19/10/2022 da intendersi qui riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/09/2021 ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615 co. 1 cpc, avverso l'atto di precetto notificato in data 17/09/2021 da con il quale Controparte_1
intimava al sig. e nella qualità Parte_1 CP_2 di soci di società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle
Imprese (v. infra), il pagamento in solido della complessiva somma di €
16.221,93 in forza dell'ordinanza rep. 2999/17 del 12.05.2017 emessa dal
Tribunale di Bari nei confronti (società estinta). Controparte_3
Deduceva l'assenza di titolo esecutivo in quanto formatosi nei confronti della estinta a seguito di cancellazione dal Controparte_3
Registro delle Imprese, l'inopponibilità di una cessione di credito da parte di quest'ultima in favore del ridetto e una pretesa Parte_1
estinzione del debito in virtù di compensazione con credito vantato dell'altro condebitore solidale CP_2
Chiedeva così la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio la parte intimante che ribadiva la correttezza dell'intimazione nei confronti del in quanto da considerare Parte_1
legittimato passivamente rispetto all'intimazione per effetto del trasferimento dei debiti sociali ex art. 2495 c.c.
Con ordinanza del 12/04/2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché le richieste istruttorie.
Con ordinanza del 12/09/2022 il Collegio del Tribunale accoglieva il reclamo proposto dall'opponente e sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di Il Collegio, entrando nel Parte_1
merito della proposta istruttoria delle parti avanzata nel giudizio ordinario, riteneva indimostrata la distribuzione in favore dei soci in sede di bilancio finale di beni o diritti e, dunque, accoglieva il reclamo in quanto il creditore non aveva assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c..
All'udienza del 19/10/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva avviata alla fase decisionale con la discussione orale ex art.
pag. 2/4 281sexiex cpc all'udienza del 09/04/2024. A detta udienza la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
L'opposizione è fondata e dunque va accolta per quanto di ragione.
Invero l'ordinanza del Collegio pare aver anticipato la decisione di merito atteso che, entrando nel merito della proposta istruttoria delle parti del giudizio ordinario, ha ritenuto non provato il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
Parte_1
Come noto, nel caso di estinzione della Società a seguito della cancellazione dal registro delle Imprese, la legittimazione passiva spetta ai soci che rispondono nei limiti delle somme da questi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi (Cass. Civ. 15474/2017).
Sotto questo profilo, dunque, non coglie nel segno l'opposizione del da considerare quindi potenzialmente legittimato Parte_1
passivamente nei confronti della intimazione.
Allo stesso tempo non coglie nel segno la dedotta estinzione della posizione debitoria del er compensazione relativamente ad Parte_1
un maggior credito avanzato da (altro condebitore CP_2
solidale), in quanto l'argomento (fideiussione) è rimasto al margine della controversia senza alcuna possibilità di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 2495 co. 2° c.c., dunque, l'obbligazione sociale non si estingue con l'estinzione della società, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
pag. 3/4 Nel merito, tuttavia, il creditore non ha assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. atteso che, al fine di poter estendere l'obbligazione societaria al socio, costui avrebbe dovuto provare, in base al bilancio finale di liquidazione, il la riscossione di somme di danaro o Parte_1
acquisito benefici comunque contemplati in bilancio.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nella fase istruttoria ed è per questo che l'opposizione va accolta ma per ragioni sostanzialmente diverse da quelle dedotte dall'opponente.
L'ordinanza del Collegio assunta in sede di reclamo avrebbe quindi anticipato la decisione di merito.
Per questi motivi
si ritiene che le spese del giudizio, anche relative alla fase cautelare, vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24/09/2021 Parte_1
nei confronti di avverso il precetto notificato in Controparte_1
data 17/09/2021, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in data 11/03/2025.
Il Giudice
GOP – Cosmo Mezzina
pag. 4/4