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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1657/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6091/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500032656000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 30.10.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 3.07.2025, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo del 2025 con numeri finali 2656, per un totale di € 939,89 in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 7603, per Imu anno
2017, dovuta al Comune di Randazzo.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con dichiarazione della non debenza delle somme richieste, deducendo la omessa previa notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione, la illegittimità del preavviso di fermo, perché avente ad oggetto l'unico autoveicolo in possesso della ricorrente ed a lei assolutamente necessario, per i suoi spostamenti finalizzati a ricevere le cure e l'assistenza necessarie a causa del grave stato di invalidità in cui versa.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso;
chiamava in giudizio il Comune di Randazzo, che non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'udienza del 19.12.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Deve infatti ritenersi pienamente provata la illegittimità del provvedimento impugnato avente ad oggetto un autoveicolo in uso a persona affetta da disabilità gravissime. Dalla documentazione in atti infatti si può desumere che l'autovettura Lancia Ypsilon 1.3 Tg. Targa_1, per la quale è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata, di proprietà della sig.ra Ricorrente_1, è in uso esclusivo dell'odierna ricorrente, la quale è affetta da gravissime patologie e tale autovettura è pertanto funzionale per il raggiungimento delle strutture sanitarie, ubicate a oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza della stessa, ove la stessa deve periodicamente recarsi per curare le gravi patologie di cui è affetta, sia autonomamente, sia accompagnata dal proprio marito essendo l'unica autovettura in uso al nucleo familiare.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che l'odierna ricorrente, a causa delle gravissime patologie cui la stessa è affetta, è stata riconosciuta invalida totale al 100% a far data dal 09.10.2020 come risulta dal verbale rilasciato in data 04.03.2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in particolare in considerazione delle sue condizioni visive e della sordità.
Inoltre, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso l'INPS, con ulteriore verbale rilasciato in data 04.03.2021 ha riconosciuto la ricorrente, a causa delle gravi patologie cui la stessa è affetta, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Dalle superiori considerazioni consegue la illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6091/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500032656000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 30.10.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 3.07.2025, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo del 2025 con numeri finali 2656, per un totale di € 939,89 in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 7603, per Imu anno
2017, dovuta al Comune di Randazzo.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con dichiarazione della non debenza delle somme richieste, deducendo la omessa previa notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione, la illegittimità del preavviso di fermo, perché avente ad oggetto l'unico autoveicolo in possesso della ricorrente ed a lei assolutamente necessario, per i suoi spostamenti finalizzati a ricevere le cure e l'assistenza necessarie a causa del grave stato di invalidità in cui versa.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso;
chiamava in giudizio il Comune di Randazzo, che non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'udienza del 19.12.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Deve infatti ritenersi pienamente provata la illegittimità del provvedimento impugnato avente ad oggetto un autoveicolo in uso a persona affetta da disabilità gravissime. Dalla documentazione in atti infatti si può desumere che l'autovettura Lancia Ypsilon 1.3 Tg. Targa_1, per la quale è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata, di proprietà della sig.ra Ricorrente_1, è in uso esclusivo dell'odierna ricorrente, la quale è affetta da gravissime patologie e tale autovettura è pertanto funzionale per il raggiungimento delle strutture sanitarie, ubicate a oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza della stessa, ove la stessa deve periodicamente recarsi per curare le gravi patologie di cui è affetta, sia autonomamente, sia accompagnata dal proprio marito essendo l'unica autovettura in uso al nucleo familiare.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che l'odierna ricorrente, a causa delle gravissime patologie cui la stessa è affetta, è stata riconosciuta invalida totale al 100% a far data dal 09.10.2020 come risulta dal verbale rilasciato in data 04.03.2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in particolare in considerazione delle sue condizioni visive e della sordità.
Inoltre, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso l'INPS, con ulteriore verbale rilasciato in data 04.03.2021 ha riconosciuto la ricorrente, a causa delle gravi patologie cui la stessa è affetta, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Dalle superiori considerazioni consegue la illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro