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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1353/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio in data 14.10.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa LL IA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da in persona del legale rappresentante pro TE_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Alesii del foro di Roma
Appellante nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SC Barbagallo del foro di
Firenze nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Dell'Elce del foro di
NO e SC IG del foro di Firenze
Appellati avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n.
361/2020, pubbl. il 17.07.2020;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dei capi della impugnata sentenza n. 361/2020 emessa dal Tribunale Civile di Prato, Sezione Unica Civile, Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5476/2014, depositata in cancelleria in data 17.07.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la responsabilità contrattuale delle società convenute le quali si sono rese inadempienti alle obbligazioni di custodia e consegna sulle stesse gravanti in forza del contratto di trasporto stipulato con la committente accertare e Controparte_3 dichiarare, ai sensi e per gli effetti di c luzione del contratto per inadempimento;
e per l'effetto: condannare le società convenute al risarcimento di tutti i danni diretti subiti da che si TE_1 quantificano a titolo di perdita diretta in Eu valore commerciale dei prodotti), in Euro 48,59 (somma relativa al costo della spedizione) oltre interessi e rivalutazione;
condannare, altresì, le società convenute al risarcimento di tutti i danni indiretti da mancato guadagno (c.d. lucro cessante, consistente nel caso di specie nel danno patrimoniale da mancato guadagno per omessa consegna dei prodotti oggetto del trasporto) e
“danno di clientela e di immagine” i quali, in via equitativa, si quantificano in complessivi euro 5.000,00”; 3) sempre in via principale, riformare il capo di sentenza relativo alle spese di lite, e per l'effetto revocare la condanna di
al pagamento in favore di ciascuna controparte dell'importo TE_1 oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario e accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nei capi che seguono: 1) Vero che in data 28.5.2014 si è recata presso la sede del corriere espresso e CP_4 Controparte_1
sita in Prato, Viale Montegrappa n° 136, affidando, per conto CP_1 dell'DA , alla suddetta società il trasporto di n. 12 TE_1 bottiglie 0.75 , n. 12 bottiglie 0.500 Controparte_5 lt. di Olio Extra Vergine d'Oliva, n. 2 Bottiglie 0.500 lt. TE_2 del valore commerciale complessivo pari ad
[...] in quella occasione il contratto di trasporto tra la e le CP_1 TE_1 si è perfezionato verbalmente senza la preventiva visione né sottoscrizione, da parte sua di alcun contratto e/o documento di viaggio né di alcun documento inerente alle condizioni generali del trasporto;
3) Vero che veniva specificatamente richiesto alla di Controparte_6 provvedere all'imballaggio di tutti i prodotti comprese le bottiglie di olio”.
- per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1 CP_1 Firen e reietta, rigettare integralmente l'appello promosso dalla in riforma della sentenza TE_1 n. 361/2020 del Tribunale di Prato in ognuno dei suoi motivi di appello, in quanto tutti infondati in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza qui impugnata. Voglia in ogni caso la Corte non ammettere le istanze istruttorie richieste in atto di citazione d'appello in quanto tardive e non ammissibili e comunque irrilevanti ed inconferenti con l'oggetto dell'appello. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
2 - per “Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_2 Firenz anza, eccezione, deduzione e difesa: rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui TE_1 alla narrativa del presente at rmare integralmente la sentenza n. 361/2020 emessa dal Tribunale di Prato in data 17-7-2020. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.11.2014, (d'ora in poi, anche TE_1 TE detta “ ” o “ ”) conveniva in giudizio (affiliata della TE_4 CP_1
Contr Contr
“Mail Boxes Etc” e dunque, d'ora in poi, anche solo “ ) e innanzi al
Tribunale Civile di Prato, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la responsabilità contrattuale delle società convenute le quali si sono rese inadempienti alle obbligazioni di custodia e consegna sulle stesse gravanti in forza del contratto di trasporto stipulato con la committente Controparte_7
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. la
[...] risoluzione del contratto per inadempimento;
e per l'effetto: condannare le società convenute al risarcimento di tutti i danni diretti subiti da
[...] che si quantificano a titolo di perdita diretta in Euro 442 (somma TE_1 pari al valore commerciale dei prodotti), in Euro 48,59 (somma relativa al costo della spedizione) oltre interessi e rivalutazione;
- condannare, altresì, le società convenute al risarcimento di tutti i danni indiretti da mancato guadagno (c.d. lucro cessante, consistente nel caso di specie nel danno patrimoniale da mancato guadagno per omessa consegna dei prodotti oggetto del trasporto) e
“danno di clientela e di immagine” i quali, in via equitativa, si quantificano in complessivi euro 5.000,00”. A sostegno delle domande promosse, deduceva quanto segue: (i) il 28.05.2014, un'addetta di si recava TE_1 presso e la incaricava del trasporto di n. 12 bottiglie 0.75 lt. CP_1 [...]
, n. 12 bottiglie 0.500 lt. di Olio Extra Vergine Controparte_8
d'Oliva, n. 2 Bottiglie 0.500 lt. di (dal valore TE_2 commerciale di € 442,00) al notaio presso “Circolo Canottieri Savoia Per_1 di Napoli”, stipulando dunque – in via orale – un contratto di trasporto (ii) che la spedizione, come indicato all' era finalizzata esclusivamente alla CP_1 degustazione – con relativa pubblicizzazione e vendita – dei suddetti prodotti in un importante evento gastronomico che si sarebbe tenuto presso il Circolo il 30.05.2014, (iii) che, a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo di
3 destinazione nel plico, il collo non giungeva a destinazione secondo i tempi attesi, (iv) che la merce rimaneva in giacenza per più di quindici giorni e, solo Contr in data 16.06.2014, la si preoccupava di avvertire il notaio che Per_1 il pacco non poteva essergli recapitato, per via della rottura di alcune bottiglie ivi contenute, (v) che, nonostante la corrispondenza tra l' e TE_4
l' quest'ultima non provvedeva a ristorare i danni occorsi alla CP_1 committente (nel dettaglio: danno da perdita diretta dei beni, nonché danno da mancato guadagno e da perdita di immagine, quantificati in via equitativa nella misura di € 5.000,00).
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente contestava CP_1 la qualificazione del rapporto contrattuale, deducendo che le parti avrebbero in realtà concluso un “contratto di spedizione” e non di trasporto. Declinava dunque le proprie responsabilità in ordine agli inadempimenti contestati, deducendo che comunque le sue competenze si esaurivano con la stipula del contratto col vettore e non erano invece estese all'eventuale perdita o avaria della merce nel corso del trasporto. Contr Si era infine costituita la la quale in rito aveva eccepito: (i)
l'incompetenza territoriale in virtù della clausola contenuta all'a. 27 del Contr contratto stipulato tra e che avrebbe riservato la competenza per CP_1 eventuali controversie al Foro di Roma, (ii) nonché il difetto di legittimazione attiva poiché, a suo dire, l' non avrebbe avuto titolo per agire TE_4 in giudizio nei suoi confronti, dal momento che l'unica responsabile degli inadempimenti occorsi sarebbe stata solo e soltanto l' l'unica ad aver CP_1 stipulato un contratto (sub specie di trasporto) con l'DA e, dunque,
l'unica ad aver assunto l'obbligo dell'intera spedizione nei confronti dell'attrice. Nel merito, resisteva alle domande attoree, deducendo in particolare di rivestire il ruolo di mero sub vettore (mentre il primo vettore era appunto l' e di poter essere chiamata a rispondere degli eventuali CP_1 danni inerenti alle spedizioni solo alle condizioni stabilite dagli artt. 18 e 26 del contratto stipulato con l' Si opponeva, infine, alla quantificazione CP_1 del danno operata da parte attrice, evidenziandone la mancata prova.
Il Tribunale concedeva termini per il deposito delle memorie di cui all'a. 183, co. 6 cpc e ammetteva la prova per testi. Terminata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc. Con sentenza n. 361/2020 pubbl. il 17.07.2020, il Tribunale di Prato così statuiva: “rigetta le domande della parte attrice perché infondate;
4 condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 ciascuna per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge”. A sostegno della decisione, motivava così come di seguito riportato.
In primis, rigettava l'eccezione in rito relativa all'incompetenza territoriale, poiché rilevava che le condizioni generali di contratto stipulate tra e CP_1 Contr (in particolare l'a. 27 che recava la clausola contrattuale relativa al foro) non erano state sottoscritte personalmente dalle parti, motivo per il quale la clausola non poteva ritenersi vincolante inter partes. Rigettava altresì
l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, poiché riteneva la Contr astrattamente responsabile del dedotto inadempimento nei confronti dell' ; infatti, rilevava che comunque la società aveva assunto TE_4
l'obbligo di custodia della merce. In secondo luogo, il Tribunale procedeva a qualificare il contratto concluso tra l' e l' come “di TE_4 CP_1 spedizione”. A sostegno, rilevava che quest'ultima aveva assunto l'impegno di imballare la merce e di consegnarla ad un vettore e che questa operazione si era svolta senza contestazioni sul prezzo.
Nel merito delle domande promosse, il giudice monocratico respingeva la richiesta di risarcimento del danno promossa nei confronti di entrambe le società convenute, poiché in sostanza riteneva che non vi fosse prova dell'inadempimento dedotto. A sostegno, rilevava che in base all'istruttoria espletata, risultavano provate le seguenti circostanze: che l'indirizzo fornito dalla mittente fosse quello del “notaio ” e non anche quello del “Circolo Per_1
Canottieri Savoia di Napoli”, che la spedizione richiesta era stata quella
“standard” e che dunque non era stata garantita la consegna entro 24 ore, che neppure era stato richiesto un particolare imballaggio per la tipologia di merci trasportate. Ancora, risultava altresì provato il fatto che il pacco era giunto all'indirizzo indicato, ma che la consegna era stata rifiutata dal ricevente (notaio , con la conseguenza che la merce era rimasta Per_1 giacente presso la sede dell' Per queste ragioni, il Tribunale riteneva CP_1 che l' non fosse responsabile né della mancata consegna della merce CP_1 alla società canottieri, né della rottura di parte del materiale (circostanza che, comunque, non riteneva provata). Il Tribunale respingeva altresì la domanda Contr di risarcimento promossa nei confronti della in qualità di vettore. A sostegno, rilevava che anche la sua condotta non era censurabile, poiché la mancata consegna all'indirizzo indicato era presumibilmente addebitabile
5 alla mittente, che non aveva fornito l'indirizzo corretto. Quanto allo specifico aspetto del parziale perimento della merce, il primo giudice rilevava che la documentazione in atti non consentiva di valutare con certezza la tipologia e la quantità di merce consegnata al vettore, motivo per il quale il danno non poteva ritenersi provato.
***
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello . Col TE_1 primo motivo, l'DA ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato il contratto concluso tra la stessa e l' come “contratto di spedizione”. A sostegno, ha evidenziato che il CP_1
Tribunale non avrebbe esplicato l'iter logico seguito per giungere ad una simile conclusione e che il fatto che l' si sia avvalsa dell'opera di un CP_1 terzo per effettuare il trasporto, non era un elemento che valeva a qualificare il rapporto come “di spedizione”, atteso che l'incarico ad un sub – vettore rientra comunque nello schema tipico del contratto di trasporto. Secondo
l'appellante, dunque, l'insieme degli elementi acquisiti avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse di trasporto, con conseguente responsabilità dell' anche per l'eventuale CP_1 perimento della merce nel corso del trasporto.
Col secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione poiché il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la documentazione in atti, nonché le dichiarazioni rese dai testi assunti, che invece avrebbero dimostrato sia Contr l'inadempimento dell' che della In particolare, l'appellante CP_1 evidenzia che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le seguenti circostanze: (i) che aveva assunto l'obbligo di provvedere CP_1 all'imballaggio e che quindi era responsabile della corretta conservazione della merce, (ii) che l'escussione della teste avrebbe dimostrato che Tes_1
l'indirizzo di spedizione indicato dal mittente era il “Circolo Canottieri Savoia di Napoli” e che era stato fissato un termine essenziale per la spedizione (il
30.05.2014), (iii) che la consegna veniva tentata con ben 16 giorni di ritardo Contr
“a causa di un errore di smistamento nella filiale di Perugia” (come riferito dalla stessa a pag. 3 della comparsa di costituzione di primo grado), CP_1
(iv) che comunque la merce aveva subito un danno nel corso del trasporto (in particolare si erano rotte alcune bottiglie di olio). Per le suddette circostanze,
l'appellante ha chiesto quindi l'accertamento della responsabilità di entrambe le società per i danni occorsi e la condanna al risarcimento.
6 Col terzo motivo, l' si è infine doluta della statuizione relativa TE_4 alle spese, censurando la scelta del Tribunale di condannare parte attrice Contr alla refusione delle intere spese di lite sostenute dall' e dalla A CP_1 sostegno, ha in sostanza evidenziato che tale statuizione sarebbe ingiusta e contraddittoria, poiché nel corso del giudizio il Tribunale – avendo formulato una proposta transattiva in cui riconosceva all'appellante una somma di €
2.000,00 su € 5.000,00 richiesti – sembrava aver riconosciuto, seppur parzialmente, la fondatezza della pretesa attorea. Contr Si sono quindi costituite in giudizio sia l' che la le quali hanno CP_1 entrambe contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto dall'appellante, chiedendo quindi l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
I. L'appello è in parte fondato. Col primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il contratto TE stipulato tra e fosse di spedizione. Innanzitutto, va condivisa CP_1
l'osservazione mossa dall'appellante, che ha sottolineato come il fatto che Contr si sia avvalsa di per effettuare il trasporto non vale CP_1 automaticamente a qualificare il contratto come di spedizione, poiché tale elemento può essere presente anche nel trasporto. Infatti, l'elemento che distingue i due tipi, a ben vedere, è che nel trasporto il trasportatore assume l'obbligo di trasferire la merce da un luogo all'altro, assumendosi i rischi dell'esecuzione, mentre nella spedizione lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere uno o più contratto di trasporto, oltre ad altri obblighi accessori e non risponde dell'eventuale perdita o avaria della merce. Ciò detto, il primo motivo è fondato. Nel caso di specie, l'insieme degli elementi acquisiti consente di ritenere più corretta l'assimilazione della presente fattispecie a quella di cui agli artt. 1678 e ss, con conseguente applicazione della relativa disciplina (o, in subordine, a quella di cui all'a. 1741 cc che regola la c.d. spedizioniere – vettore). Il primo giudice, infatti, ha mancato di valorizzare una circostanza importante, ossia il fatto che l' aveva manifestato CP_1
l'intenzione di rifondere il danno (cfr. missiva del 11.07.2014, “doc. 1” allegato all'atto di citazione di primo grado, ove si legge “(…) vi abbiamo invitato a quantificare il danno e la nostra disponibilità a rifonderlo”); tale circostanza, a ben vedere, dimostra che l' si riteneva responsabile per CP_1 il danno occorso alla merce. In secondo luogo, sempre a sostegno della tesi
7 del trasporto, occorre valorizzare il fatto che l' era il soggetto a cui la CP_1 TE
doveva rivolgersi per gli eventuali problemi che potevano verificarsi nel corso della spedizione. Anche quest'ultima circostanza, unitamente al fatto che l' aveva manifestato l'intenzione di rifondere il danno, dimostra che CP_1 quest'ultima aveva assunto il rischio operativo della spedizione. Ciò detto in TE ordine ai rapporti tra e , è consequenziale ritenere che il contratto CP_1 Contr concluso tra e fosse invece di sub – trasporto. CP_1
II. Col secondo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa/erronea valutazione della documentazione acquisita e delle prove per testi, che Contr avrebbero dimostrato l'inadempimento dell' e della Il motivo è in CP_1 parte fondato. TE Invero, risulta provata la stipula del contratto di trasporto tra e CP_1 ed anche la tipologia e la quantità di merce trasportata: “n. 12 bottiglie di vino da 0,75 lt, n. 12 bottiglie di olio da 0,50 e n. 2 bottiglie di grappa di produzione dell'odierna appellante” (il contenuto della merce veniva elencato nella TE comunicazione del legale della nella lettera del 04.09.2014 e confermato Contr nella successiva lettera della del 22.09.2014).
In secondo luogo, è altresì dimostrato il ritardo nella consegna della merce di oltre 16 giorni, che non è imputabile ad un errore della mittente, ma, Contr presumibilmente, all'operato della Dalla cronologia della spedizione Contr presente sul sito della risulta infatti che il 29.05.2014 la spedizione era
“disguidata”, il che significa che il pacco non era giunto a destinazione a causa di un errore o di un problema logistico (come un errore nello smistamento del pacco che di fatto ha comportato il reindirizzamento verso una filiale o un luogo diverso da quello corretto). Dal 03.06.2014, la spedizione è rimasta in giacenza sino al 16.06.2014, data in cui è stato effettuato il tentativo di consegna presso l'indirizzo del notaio. Del resto, la stessa (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione in primo grado), riferiva CP_1 che: “la merce non giungeva a destino nei tempi usuali a causa di un errore di Contr smistamento nella filiale di Perugia”.
È altresì provato il danno occorso alla merce. In ordine a tale aspetto, si osserva che in realtà è pacifico che n. 4 bottiglie d'olio facenti parte del carico Contr si erano rotte (cfr. lettera della del 11.07.2014). Verosimilmente, ciò ha procurato un danno anche al resto della merce trasportata, che non risulta più commerciabile. L' ammettendo il danno, riferisce che si era CP_1 occupata dell'imballaggio dell'intero carico, eccetto che per le bottiglie d'olio
8 TE rotte (che invece era stato curato da ), evidenziando che la causa sarebbe stata proprio l'imballaggio non corretto. Anche se tale circostanza viene confermata dall'operatore (sentito come teste), è oculato evidenziare che la TE
aveva comunque pagato il servizio di imballaggio (cfr. fattura n.
2014/453, dove le spese di imballaggio ammontano ad € 14,75) e che la diligenza richiesta al professionista avrebbe imposto che il trasporto di bottiglie di vetro (contenenti olio) avvenisse con le adeguate cautele.
La ricostruzione in fatto promossa dalle , quindi, può essere condivisa, Pt_1 eccetto che per il profilo dell'indirizzo. L'indirizzo di destinazione, infatti, risulta essere quello del notaio (come si evince dalla fattura e dalla lettera di Contr vettura, DOC. 5, fascicolo primo grado dove nella casella del destinatario è indicato “ , Via Marechiaro 90/A, Persona_2
NAPOLI) e non quello del “Circolo Canottieri Savoia di Napoli”. Tale circostanza, a ben vedere, non viene smentita neppure dalla teste Tes_1 TE (incaricata dalla ), che ha dichiarato di non ricordare esattamente l'indirizzo indicato all'impiegato dell' Tuttavia, tale ultimo elemento CP_1 non è rilevante, poiché è comunque provato che la merce non è giunta nella destinazione indicata entro i tempi attesi e che ha subito un danno.
Tanto premesso, di tale inadempimento è chiamata a rispondere l' e CP_1
Contr non anche la Infatti, il fatto che si sia avvalsa dell'operato di quest'ultima per effettuare il trasporto, non esclude la sua responsabilità in Contr ordine all'inadempimento, né consente di affermare che la sia responsabile in solido, poiché, a ben vedere, è l' ad essere parte del CP_1 contratto di trasporto e ad aver assunto il rischio operativo della spedizione.
Ciò è conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che, proprio in tema di rapporti tra mittente, vettore e sub – vettore, ha osservato quanto segue: “in tema di contratto di trasporto merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ. Sez. III
9 sentenze n. 245/2008 e n. 20756/2009, nonché n. 7247/1996, n. Contr 698/1995). Detto altrimenti, poiché la si era impegnata ad eseguire il trasporto direttamente nei confronti dell' non può essere chiamata a CP_1
TE rispondere dei danni nei confronti del , con la quale, a ben vedere, non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale. Al più, sarebbe stato onere Contr dell' proporre un'azione di rivalsa nei confronti della Peraltro, può CP_1 comunque evidenziarsi che sussiste un profilo di responsabilità che non è Contr addebitabile alla ossia il non adeguato imballaggio della merce.
Ciò detto in ordine all'an della responsabilità, occorre procedere alla quantificazione del danno. Come anticipato, il danno da avaria della merce può ritenersi provato e ciò legittima la condanna al pagamento di una somma pari al valore della merce stessa (€ 442,00), unitamente al costo sostenuto per la spedizione, pari ad € 48,50. Risulta invece indimostrato il fatto che la mancata consegna abbia procurato un danno “da mancato guadagno” (o da perdita di chance) per la CBS, per via del fatto che la merce non sarebbe giunta ad un “evento gastronomico” che si sarebbe tenuto al Circolo dei TE Canottieri di Savoia il 30.05.2014 (in cui i prodotti della avrebbero dovuto essere reclamizzati). Infatti, tale allegazione è rimasta del tutto generica e sfornita di prova. In primis, non è provato che le parti abbiano concordato un termine essenziale, essendo invece evincibile dalla fattura che la spedizione scelta era quella “standard” e che dunque non vi era un tempo di consegna garantito. In secondo luogo, parte appellante non ha dimostrato l'esistenza di tale evento (di cui, peraltro, non riferisce neppure un nome realmente identificativo), per esempio depositando brochure o altro materiale che ne comprovasse lo svolgimento. Per tutte le ragioni suddette, la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta solo parzialmente.
III. Il terzo motivo di impugnazione, relativo alle spese di lite, può ritenersi assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello. Infatti, per consolidata giurisprudenza: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle
10 spese” (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6 .2016, n.
11423). Ciò detto, occorre tener conto del fatto che, nel corso del primo grado, il giudice aveva formulato una proposta transattiva in cui riconosceva alle TE TE
una somma di € 2.000,00 per chiudere la vicenda. aveva rifiutato la proposta ed il Tribunale, nel rigettare integralmente la domanda, aveva altresì condannato la stessa a rifondere alle società convenute le spese di lite.
E' vero che non è stato riconosciuto un danno superiore all'entità della somma oggetto della proposta transattiva formulata in primo grado (il che avrebbe comportato l'applicazione del secondo periodo dell'art. 91 cpc, a mente del quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta (…)”), tuttavia, il fatto dell'accoglimento dell'appello consente comunque di ritenere più equa una compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata:
ACCOGLIE parzialmente l'appello promosso da avverso la TE_1 sentenza n. 361/2020 emessa dal Tribunale di Prato;
CONDANNA a pagare a la somma di € 490,50 a CP_1 TE_1 titolo di risarcimento del danno;
COMPENSA fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relatore.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa LL IA
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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