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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4307 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 trattenuta in decisione il 17/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castelfranco di Sotto, via Calatafimi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giada Caciagli, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Lionello Mazzoni, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83 c.p.c.;
- appellata nonché contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
n. 10
- appellato contumace
Oggetto: “solo danni a cose”
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di San Miniato, agiva in giudizio nei confronti di , proprietario Parte_1 Controparte_3
del veicolo IVECO Tg VE504772, nonché nei confronti della di lui compagnia assicurativa chiedendo all'autorità giudiziaria l'accertamento della CP_1
responsabilità esclusiva del convenuto nella verificazione del sinistro del 29.11.2018 e quindi la condanna dello stesso al risarcimento del danno alla propria autovettura
Mercedes Tg AA502JV, quantificato in € 5.200.
In tale processo, pur ammesso l'interrogatorio formale del convenuto , non CP_3
veniva espletata la relativa attività istruttoria per mancata comparizione dell'interrogando; venivano inoltre assunte le prove per testi richieste dall'attore.
Con sentenza n. 54/2022 pubblicata in data 26.04.2022, il Giudice di Pace di San
Miniato rigettava la domanda attorea ed accoglieva, di contro, la domanda della compagnia assicurativa tesa alla condanna dell'attore ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In questa sede, ha impugnato la predetta sentenza chiedendone la Parte_1
riforma integrale, con accoglimento delle domande spiegate in primo grado e con il favore delle spese di lite. A sostegno del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per errata valutazione dei fatti e, in particolare: 1) per l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, le quali – valutate unitamente alla documentazione in atti – sarebbero state idonee a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso di causa tra questo e i danni riportati dal veicolo;
2) per l'errata valutazione della documentazione in atti, in particolare del modulo CAI attestante il nesso di causa tra il sinistro e il danno riportato dall'autovettura; 3) per l'assenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.; 4) per il vizio di motivazione derivante dall'errata applicazione delle norme in materia di codice della strada, in particolare degli artt. 143 e
135.
Con comparsa del 9.02.2023 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
La difesa appellata, in particolare, ha eccepito: - la mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello; - la corretta valutazione degli elementi di prova da parte del pag. 2/5 giudice di prime cure, attesa, in particolare, l'assenza di qualsivoglia soggetto al momento della verificazione del presunto sinistro;
- i testimoni, infatti, non solo non vengono menzionati nel CAI, ma nemmeno hanno preso visione della dinamica dell'urto; - il modulo CAI, inoltre, è stato redatto in seguito dai proprietari dei due veicoli asseritamente coinvolti, che pure non erano presenti in loco;
- la legittimità della condanna ex art. 96 c.p.c. stante la carenza di buona fede dell'agire di controparte.
, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'appello è infondato va, pertanto, rigettato.
2. Dall'esame del fascicolo di primo grado – e segnatamente, del verbale di udienza del
09.11.2021 - risulta corretta la valutazione del giudice di prime cure avente ad oggetto le risultanze della prova per testi ivi assunta.
Stando alle dichiarazioni dei testimoni, e entrambi Tes_1 Testimone_2 presenti all'interno del bar sito in prossimità del luogo del sinistro, il primo a giungere presso i veicoli danneggiati sarebbe stato il quale ha rinvenuto la vettura Tes_1
Mercedes di proprietà dell'appellante con il muso parcheggiato verso la salita, a contatto con il furgone IVECO, ancora presente in loco. Successivamente sarebbe sopraggiunta, sempre stando alle dichiarazioni testimoniali, che Testimone_2 nell'occasione aveva personalmente condotto e posteggiato l'auto prestatale dall'appellante. Intervenuta sul posto, la teste ha dichiarato che la Mercedes era parcheggiata con il muso verso il guardrail – dunque in una posizione diversa da quella riferita dall'altro teste – e alcun altro veicolo risultava presente.
Tale ricostruzione, solo in apparenza verosimile, contrasta con gli ulteriori fatti narrati dai testimoni.
Per un verso, infatti, la teste ha riferito di aver allertato il proprietario del Tes_2
veicolo Mercedes, odierno appellante;
per altro verso, il teste ha affermato di Tes_1
essere stato presente quando il proprietario del furgone IVECO, suo conoscente, ha pag. 3/5 ricevuto la chiamata dell'odierno appellante. Delle due l'una, o è Parte_1
arrivato sullo stato dei luoghi dopo essere stato allertato dalla ex cognata alla quale aveva prestato l'automobile, allorquando il furgone IVECO era già stato spostato, oppure ha telefonato al proprietario del veicolo IVECO allorquando lo stesso ed il di lui proprietario si trovavano ancora presente sui luoghi di causa, unitamente al teste Tes_1
Tertium non datur.
Il quadro fattuale, così ricostruito, appare illogico e contraddittorio, dunque inidoneo a fornire prova della dinamica del sinistro nei termini descritti dall'attore in primo grado.
Inoltre, ed è dirimente, nessuno dei testimoni ha assistito alla verificazione del sinistro e tale circostanza, unitamente alle contraddizioni delle dichiarazioni rilasciate, escludono l'attendibilità dei testimoni escussi.
3. Non conduce ad una diversa conclusione la redazione del CAI da parte dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro (doc. 1 fascicolo primo grado appellante).
Sul punto occorre evidenziare che il dato normativo di cui all'art. 143 cod. ass. conferisce valore di prova al modulo di constatazione amichevole. Tuttavia, nei confronti della compagnia assicurativa, tale modulo costituisce prova solo in via presuntiva (trattasi, nello specifico, di presunzione semplice); pertanto, quanto alle circostanze ivi riportate, è ammessa la prova contraria anche mediante il ricorso ad altre presunzioni o mediante altre risultanze di causa (Cass. civ. SS.UU. sent. 10311 del
05.05.2006), come avvenuto nel caso di specie.
Si condividono dunque le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado anche sotto tale profilo.
4. Infine, deve dirsi coerente con l'andamento e l'esito del processo di primo grado la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure.
In primo luogo, non ha pregio l'eccezione dell'appellante secondo cui tale condanna sarebbe derivata dalla domanda spiegata dalla compagnia assicurativa, rimasta poi sprovvista di prova.
Lo strumento previsto al comma 3 dell'articolato in esame, infatti, può essere disposto dal giudice finanche in assenza di espressa domanda di parte sul punto.
Inoltre, è necessario che sussista l'elemento soggettivo, da rinvenirsi nel dolo o nella colpa grave. Quest'ultima ha certamente connotato l'agire dell'odierno appellante, il pag. 4/5 quale ha formulato una richiesta risarcitoria del tutto destituita di fondamento e, ben più grave, ha richiesto l'ammissione di dispendiosa attività istruttoria indicando, quali testimoni, soggetti che non solo non hanno assistito alla verificazione del sinistro, ma che si sono rivelati inattendibili e contraddittori nella ricostruzione dei fatti.
5. Stante l'infondatezza dell'appello, si conferma integralmente la sentenza n. 54 pubblicata dal Giudice di Pace di San Miniato in data 26.04.2022.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità dell'appello e dell'istruttoria solo documentale) e dell'attività processuale svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza n.
54/2022 pubblicata dal Giudice di Pace di San Miniato in data 26.04.2022;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa il 15/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4307 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 trattenuta in decisione il 17/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castelfranco di Sotto, via Calatafimi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giada Caciagli, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Lionello Mazzoni, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83 c.p.c.;
- appellata nonché contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
n. 10
- appellato contumace
Oggetto: “solo danni a cose”
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di San Miniato, agiva in giudizio nei confronti di , proprietario Parte_1 Controparte_3
del veicolo IVECO Tg VE504772, nonché nei confronti della di lui compagnia assicurativa chiedendo all'autorità giudiziaria l'accertamento della CP_1
responsabilità esclusiva del convenuto nella verificazione del sinistro del 29.11.2018 e quindi la condanna dello stesso al risarcimento del danno alla propria autovettura
Mercedes Tg AA502JV, quantificato in € 5.200.
In tale processo, pur ammesso l'interrogatorio formale del convenuto , non CP_3
veniva espletata la relativa attività istruttoria per mancata comparizione dell'interrogando; venivano inoltre assunte le prove per testi richieste dall'attore.
Con sentenza n. 54/2022 pubblicata in data 26.04.2022, il Giudice di Pace di San
Miniato rigettava la domanda attorea ed accoglieva, di contro, la domanda della compagnia assicurativa tesa alla condanna dell'attore ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In questa sede, ha impugnato la predetta sentenza chiedendone la Parte_1
riforma integrale, con accoglimento delle domande spiegate in primo grado e con il favore delle spese di lite. A sostegno del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per errata valutazione dei fatti e, in particolare: 1) per l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, le quali – valutate unitamente alla documentazione in atti – sarebbero state idonee a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso di causa tra questo e i danni riportati dal veicolo;
2) per l'errata valutazione della documentazione in atti, in particolare del modulo CAI attestante il nesso di causa tra il sinistro e il danno riportato dall'autovettura; 3) per l'assenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.; 4) per il vizio di motivazione derivante dall'errata applicazione delle norme in materia di codice della strada, in particolare degli artt. 143 e
135.
Con comparsa del 9.02.2023 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
La difesa appellata, in particolare, ha eccepito: - la mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello; - la corretta valutazione degli elementi di prova da parte del pag. 2/5 giudice di prime cure, attesa, in particolare, l'assenza di qualsivoglia soggetto al momento della verificazione del presunto sinistro;
- i testimoni, infatti, non solo non vengono menzionati nel CAI, ma nemmeno hanno preso visione della dinamica dell'urto; - il modulo CAI, inoltre, è stato redatto in seguito dai proprietari dei due veicoli asseritamente coinvolti, che pure non erano presenti in loco;
- la legittimità della condanna ex art. 96 c.p.c. stante la carenza di buona fede dell'agire di controparte.
, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'appello è infondato va, pertanto, rigettato.
2. Dall'esame del fascicolo di primo grado – e segnatamente, del verbale di udienza del
09.11.2021 - risulta corretta la valutazione del giudice di prime cure avente ad oggetto le risultanze della prova per testi ivi assunta.
Stando alle dichiarazioni dei testimoni, e entrambi Tes_1 Testimone_2 presenti all'interno del bar sito in prossimità del luogo del sinistro, il primo a giungere presso i veicoli danneggiati sarebbe stato il quale ha rinvenuto la vettura Tes_1
Mercedes di proprietà dell'appellante con il muso parcheggiato verso la salita, a contatto con il furgone IVECO, ancora presente in loco. Successivamente sarebbe sopraggiunta, sempre stando alle dichiarazioni testimoniali, che Testimone_2 nell'occasione aveva personalmente condotto e posteggiato l'auto prestatale dall'appellante. Intervenuta sul posto, la teste ha dichiarato che la Mercedes era parcheggiata con il muso verso il guardrail – dunque in una posizione diversa da quella riferita dall'altro teste – e alcun altro veicolo risultava presente.
Tale ricostruzione, solo in apparenza verosimile, contrasta con gli ulteriori fatti narrati dai testimoni.
Per un verso, infatti, la teste ha riferito di aver allertato il proprietario del Tes_2
veicolo Mercedes, odierno appellante;
per altro verso, il teste ha affermato di Tes_1
essere stato presente quando il proprietario del furgone IVECO, suo conoscente, ha pag. 3/5 ricevuto la chiamata dell'odierno appellante. Delle due l'una, o è Parte_1
arrivato sullo stato dei luoghi dopo essere stato allertato dalla ex cognata alla quale aveva prestato l'automobile, allorquando il furgone IVECO era già stato spostato, oppure ha telefonato al proprietario del veicolo IVECO allorquando lo stesso ed il di lui proprietario si trovavano ancora presente sui luoghi di causa, unitamente al teste Tes_1
Tertium non datur.
Il quadro fattuale, così ricostruito, appare illogico e contraddittorio, dunque inidoneo a fornire prova della dinamica del sinistro nei termini descritti dall'attore in primo grado.
Inoltre, ed è dirimente, nessuno dei testimoni ha assistito alla verificazione del sinistro e tale circostanza, unitamente alle contraddizioni delle dichiarazioni rilasciate, escludono l'attendibilità dei testimoni escussi.
3. Non conduce ad una diversa conclusione la redazione del CAI da parte dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro (doc. 1 fascicolo primo grado appellante).
Sul punto occorre evidenziare che il dato normativo di cui all'art. 143 cod. ass. conferisce valore di prova al modulo di constatazione amichevole. Tuttavia, nei confronti della compagnia assicurativa, tale modulo costituisce prova solo in via presuntiva (trattasi, nello specifico, di presunzione semplice); pertanto, quanto alle circostanze ivi riportate, è ammessa la prova contraria anche mediante il ricorso ad altre presunzioni o mediante altre risultanze di causa (Cass. civ. SS.UU. sent. 10311 del
05.05.2006), come avvenuto nel caso di specie.
Si condividono dunque le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado anche sotto tale profilo.
4. Infine, deve dirsi coerente con l'andamento e l'esito del processo di primo grado la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure.
In primo luogo, non ha pregio l'eccezione dell'appellante secondo cui tale condanna sarebbe derivata dalla domanda spiegata dalla compagnia assicurativa, rimasta poi sprovvista di prova.
Lo strumento previsto al comma 3 dell'articolato in esame, infatti, può essere disposto dal giudice finanche in assenza di espressa domanda di parte sul punto.
Inoltre, è necessario che sussista l'elemento soggettivo, da rinvenirsi nel dolo o nella colpa grave. Quest'ultima ha certamente connotato l'agire dell'odierno appellante, il pag. 4/5 quale ha formulato una richiesta risarcitoria del tutto destituita di fondamento e, ben più grave, ha richiesto l'ammissione di dispendiosa attività istruttoria indicando, quali testimoni, soggetti che non solo non hanno assistito alla verificazione del sinistro, ma che si sono rivelati inattendibili e contraddittori nella ricostruzione dei fatti.
5. Stante l'infondatezza dell'appello, si conferma integralmente la sentenza n. 54 pubblicata dal Giudice di Pace di San Miniato in data 26.04.2022.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità dell'appello e dell'istruttoria solo documentale) e dell'attività processuale svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza n.
54/2022 pubblicata dal Giudice di Pace di San Miniato in data 26.04.2022;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa il 15/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 5/5