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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 7617/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della Giudice dott.ssa
Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7617 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 29 maggio 2025, avente ad oggetto: cancellazione iscrizione ipotecaria e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
residente AR (NA) al vico Cardillo, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Afragola alla via Felice Cavallotti n.3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giglio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] il [...], CP_1
residente in [...],
C.F.: elettivamente domiciliata in Grumo C.F._2
Nevano (NA) alla via T. Spena n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Carolina Ferro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con nota congiunta del 18/5/2025 i difensori costituiti hanno depositato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti e hanno chiesto di recepire le condizioni con sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio sulla premessa che : 1) in data 23/9/2022 CP_1
veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e 2) nella detta separazione Parte_1 CP_1
veniva previsto, tra l'altro, che il GN Parte_1
corrispondesse la somma di € 800,00 mensili, nonché il
[...]
50% delle spese straordinarie eventualmente documentate, alla RA a titolo di mantenimento della loro figlia, CP_1
, 3) i patti di separazione prevedevano che la RA Per_1 CP_1
si obbligava a trasferire al signo r
[...] Parte_1
la piena proprietà dei seguenti beni immobili: a)
[...]
appartamento sito in IO (NA) alla Via V. Veneto n. 13 al piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
IO al foglio 6, particella 566 subalterno 8, rendita €
464,81, Categoria A/2, Classe 5, consistenza vani 6, superficie, escluse aree scoperte, 105 mq, con le corrispondenti quote di proprietà delle parti comuni;
b) appartamento sito in
IO (NA) alla Via V. Veneto n. 13 al piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al foglio 6, particella 566 subalterno 6, rendita € 426,08, Categoria A/2, Classe
5, consistenza vani 5,5, superficie, escluse aree scoperte, 85 mq, con le corrispondenti quote di proprietà delle parti comuni, 4) le parti convenivano, altresì, che il contratto definitivo di trasferimento di detti immobili sarebbe stato stipulato entro 45 giorni dal deposito del decreto di omologazione della separazione, 5) in data 9/12/2022, con atto rep. n. 4025 e racc. 2865, per notaio i Persona_2
detti cespiti venivano traferiti nella piena proprietà del GN
, 6) l'istante, avendo necessità di Parte_1
alienare i due beni immobili, sopra richiamati, conferiva, in data
25/1/2024, incarico all'agenzia immobiliare Tecnorete, sita in
IO alla Via Roma 145, 7) in data 8/2/2024, l'agenzia immobiliare riceveva proposta d'acquisto di detti beni immobili da parte del GN , 8) l'istante veniva a Parte_2
conoscenza che su tali beni vi era ipoteca giudiziale accesa da CP_1
per complessivi € 80.000,00, in virtù del decreto di omologa
[...]
di separazione, 10) il promittente acquirente, avendo avuto notizia che i beni compromessi erano gravati da ipoteca ritirava la proposta
d'acquisto, 11) l'attore, non ha mai accettato espressamente tale iscrizione ipotecaria come strumento di garanzia e la stessa è stata imposta unilateralmente dall'ex coniuge in violazione dei principi legittimanti la detta iscrizione, 12) l'istante ha più volte tentato di ottenere la cancellazione di tale ipoteca, in ultimo con richiesta formale del 23 maggio 2024, alla RA , rimasta CP_1
senza esito.
Per tali ragioni, l'attore ha chiesto: 1) in via preliminare, accertare il regolare e corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'assegno mensile di mantenimento da parte dell'attore in favore della convenuta, 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili di proprietà del GN , e, precisamente: a) Parte_1
appartamento sito in IO (NA) alla Via V. Veneto n. 13 al piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
IO al foglio 6, particella 566 subalterno 8, rendita €
464,81, Categoria A/2, Classe 5, consistenza vani 6, superficie, escluse aree scoperte, 105 mq, con le corrispondenti quote di proprietà delle parti comuni;
b) appartamento sito in IO
(NA) alla Via V. Veneto n. 13 al piano 1, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di IO al foglio 6, particella 566 subalterno 6, rendita € 426,08, Categoria A/2, Classe 5, consistenza vani 5,5, superficie, escluse aree scoperte, 85 mq, con le corrispondenti quote di proprietà delle parti comuni, poiché imposta in assenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione previsti dalla legge, 3) ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dal registro immobiliare, disposta a garanzia dei patti patrimoniali derivanti dalla separazione consensuale, con spese a carico della RA 4) in CP_1
subordine, dichiarare la sua riduzione e/o restrizione, 5) sempre in via gradata, disporre che venga adottata una diversa misura di garanzia patrimoniale, meno gravosa per l'attore, in luogo dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile, con la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa
[...]
dell'illegittima iscrizione ipotecaria, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita con comparsa di risposta , la quale ha CP_1
contestato l'avversa pretesa sulla premessa che l'iscrizione ipotecaria costituisse una garanzia delle obbligazioni dell'attore relative al mantenimento ordinario e al pagamento delle future spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto in toto delle domande di parte attrice, in via gradata la riduzione dell'ipoteca giudiziale nella misura ritenuta congrua rispetto al pericolo di inadempimento, in via ancora più gradata la sostituzione della garanzia con idonea garanzia alternativa. All'udienza del 5/5/2025, le parti sono comparse e hanno chiesto un rinvio della causa per formalizzare l'accordo ivi raggiunto.
Con nota congiunta del 18/5/2025 i difensori costituiti hanno depositato l'accordo sottoscritto dalle parti e hanno chiesto di recepire in sentenza le seguenti condizioni:
1. La RA si obbliga a cancellare, a sua cura e CP_1
spese, l'ipoteca dall'appartamento sito in IO alla via V.
Veneto n.13 al piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di IO al foglio 6 particella 566 subalterno 8,
Rendita € 464,81, Categoria A/2, Classe 5, consistenza vani 6, superficie, escluse aree scoperte, 105 mq.
2. La RA procederà alla cancellazione dell'ipoteca CP_1
sull'appartamento descritto al punto 1 entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza a emettersi.
3. Le parti convengono che l'ipoteca rimarrà sull'appartamento sito in IO alla via V. Veneto n.13 al piano 1, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di IO al foglio 6 particella 566 subalterno 6, Rendita € 426,08, Categoria A/2, Classe
5, consistenza vani 5,5 vani, superficie, escluse aree scoperte, 85 mq, al fine di garantire l'obbligazione di mantenimento della figlia
da parte dell'obbligato fino alla sua Persona_3 Parte_1
estinzione.
4. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliare di Napoli la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul seguente bene: appartamento sito in IO alla via V. Veneto n.13 al piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al foglio 6 particella 566 subalterno 8, Rendita € 464,81, Categoria
A/2, Classe 5, consistenza vani 6, superficie, escluse aree scoperte,
105 mq. 5. Le spese legali sono compensate tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione il 29/5/2025.
Osserva la Giudice che l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il
15/5/2025 impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, si osserva che la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478;
Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., SS.UU., 28 settembre
2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass.,
28 gennaio 1995, n. 1047).
Il giudice può, quindi, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa
(come nel caso di specie), una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa. Quanto alle spese del presente giudizio, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della “soccombenza virtuale”, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra le parti ha avuto ad oggetto anche la regolamentazione delle spese laddove si legge al punto 5) dell'accordo transattivo “le spese legali sono compensate, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF” ciò da intendersi come invito alla Giudice ad astenersi dall'individuare chi sarebbe la parte soccombente con conseguente dichiarazione di compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Aversa, così deciso il 19/6/2025
La Giudice
Veronica Vernetti