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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4263/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BASIACO CRISTINA e dell'avv. CUDICIO SABINA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCCHIN ENRICA e dell'avv. TORNABONI VALENTINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Approvarsi il progetto divisionale adottato;
spese rifuse, compresa ATP”.
Per parte convenuta:
“Procedersi a divisione del compendio attribuendosi ai cespiti i valori indicati nelle osservazioni del CTP di parte convenuta alla bozza di TU;
spese compensate”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
, in qualità di erede dell'originaria comproprietaria , Parte_1 Persona_1
conviene in giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria costituitasi in morte di Persona_2
La convenuta aderisce alla richiesta.
1 Disposta TU e successive integrazioni per l'individuazione delle irregolarità urbanistiche, la sanatoria delle stesse e la predisposizione di un progetto divisionale, quest'ultimo è stato adottato, depositato e infine discusso all'udienza del 17 dicembre 2024.
Non essendo condivisa la misura dei conguagli ivi previsti, la causa è stata trattenuta in decisione alla stessa udienza, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio testo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto lo scioglimento della comunione insorta fra le odierne parti in morte di
(cod. fisc. , deceduta a Udine il 11.08.2017. Persona_2 CodiceFiscale_3
La convenuta è erede diretta della de cuius; l'attore è erede dell'erede originaria Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), deceduta a Udine il 31.03.2019.
[...] C.F._4
E' pacifico che le odierne parti sono titolari dell'asse ereditario per un mezzo indiviso ciascuna e che la causa riguarda solamente i beni immobili relitti;
tutti gli altri beni mobili ereditari sono già stati divisi.
Non vi sono contrasti sul modo in cui deve avvenire la divisione, e cioè attribuendo i beni secondo il progetto divisionale adottato (pagg. 46-49 della relazione della TU datata 28.11.2024), né sulla valutazione complessiva dell'asse (€ 1,086 mln).
Il contrasto fra le parti – da risolversi con sentenza - è incentrato solo sulla valutazione dei singoli beni così ripartiti, e dunque sulla misura del conguaglio dovuto a chi è destinatario di beni di valore eccedente la quota spettante.
L'attore condivide la valutazione condotta dalla TU, che porta a riconoscergli un conguaglio di
€ 24.250.
La convenuta invece la contrasta, ritenendo che iinvece le spetti un conguaglio di € 140.340,98 a carico dell'attore.
Vista la posizione delle parti, si esamineranno le sole critiche formulate dalla convenuta con riguardo al pregiudizio lamentato. Saranno tralasciate invece quelle legate al danno che la valutazione della TU avrebbe arrecato alla sfera dell'attore.
***
La TU ha ritenuto di attribuire all'edificio complessivo assegnato alla convenuta, sito in Udine via della FA (che le parti inseriscono nel più ampio “cespite 1”) un valore di € 353.363,95, ottenuto partendo dal metodo estimativo denominato Market Comparison Approach (MCA), e poi
2 confrontando il risultato ottenuto con indagine commerciale autonoma. L'esplicazione generale e gli elementi specifici presi in considerazione dalla TU sono esposti a pagg. 12, 13 e 53 della relazione.
Lo stesso può dirsi con riguardo agli altri locali assegnati alla convenuta, siti in Udine via G.
ET (che le parti identificano come “cespite 3”), a cui – partendo dallo stesso metodo, con successivo confronto con i risultati di un'indagine commerciale autonoma – la TU ha attribuito un valore di € 205.500. L'esplicazione generale e gli elementi specifici presi in considerazione dalla
TU sono esposti a pagg. 40, 41 e 54 della relazione.
La convenuta sostiene dal canto suo che l'edificio inserito nel “cespite 1” vale € 275.858,66, mentre i beni di cui al “cespite 3” valgono € 167.835,88.
Evidenzia allo scopo, in primo luogo, una serie di errori ed incongruenze nella valutazione condotta dalla TU col metodo MCA.
Prima di esaminare partitamente queste lamentele, merita precisare che esse sono complessivamente irrilevanti.
Infatti, la valutazione operata dalla TU non è l'automatica e meccanica applicazione dei risultati delle tabelle MCA da ella impiegate, come tali influenzabili da eventuali errori di impostazione o compilazione commessi dalla redattrice. Al contrario, come spiegato nelle repliche alle osservazioni ricevute, la TU ha confermato di aver seguito il più articolato procedimento che segue:
- analisi personale del mercato locale e dei dati comparabili disponibili, nonché di quanto esposto da osservatori, borsini ed agenzie immobiliari operative;
- selezione delle compravendite comparabili idonee;
- confronto autonomo fra il risultato di tale operazione e quanto emergente dalle tabelle di valutazione MCA;
- verifica che le stesse sono corrispondenti;
- conferma finale della valutazione operata.
Ad esempio, la TU ha ritenuto che il valore del “cespite 1” - proposto dal metodo MCA seguito
(€ 1.039,91 al mq) - è coerente con i valori dalla stessa rilevati autonomamente, come segue.
3 In quella parte di Udine, ville e villini di qualità inferiore allo standard di quella zona (com'è per l'edificio inserito nel “cespite 1”) hanno il seguente valore di mercato a metro quadrato:
Per questo la valutazione di € 1.093,91/mq (suggerita dal metodo MCA) appare del tutto in linea con le aspettative di mercato.
Va poi precisato che la zona in cui si colloca il “cespite 1” non è la periferia (come preteso dalla convenuta), ma quella semicentrale, cui si riferisce lo specchietto sopra riportato. A pag. 13 della relazione, infatti, si parla della zona “centro studi”, che non può affatto considerarsi piena periferia di Udine ed anzi sul mercato viene considerata far parte della zona “Udine Nord” immediatamente a ridosso della zona “Centro”. A pag. 55 della relazione se ne trova conferma: il “borsino pro” ivi riportato fa rientrare nel concetto di “semicentro” di Udine anche la localizzazione dell'edificio in questione.
Ragionamento analogo può farsi con riguardo al “cespite 3”. L'edificio, più pregiato di quello inserito nel “cespite 1” perché situato in zona più tranquilla ed in condizioni migliori, si è visto proporre dal metodo MCA un valore di € 1.091,45 al mq. Anch'esso è risultato coerente con i valori rilevati autonomamente dalla TU, che peraltro ha operato un abbattimento del 5% sul valore in questione perché attualmente locato a terzi.
Il dato estimativo esposto dalla TU dunque va accolto come valutazione finale di una stimatrice professionale ed imparziale, che ha operato unìattività complessa ed articolata;
non come espressione meccanica di una tabella di calcolo predefinita. Ciò rende in generale irrilevanti
4 eventuali errori od omissioni che la TU abbia potuto commettere nel precedente procedimento di valutazione condotto col metodo MCA.
Lamentele legate al procedimento MCA.
A – Secondo la convenuta, il procedimento di valutazione dei beni siti in via della FA
(“cespite 1”) con metodo MCA è stato condotto mettendo in comparazione unità immobiliari aventi caratteristiche diverse rispetto a quelle in divisione.
Quest'ultime, a suo dire, sono da considerarsi costitutive di un edificio bifamiliare, mentre sono state scorrettamente paragonate a due edifici unifamiliari, di maggiore pregio e situati in zona più centrale. A causa di ciò, la stima condotta col metodo MCA, che invece richiede la comparazione fra beni “oggettivamente simili”, ha richiesto aggiustamenti di notevole entità, con lievitazione finale del valore di comparazione, che si poteva evitare ed ha portato a sovrastima dei beni assegnati.
La critica va respinta.
Innanzitutto il metodo MCA richiede che siano messi a confronto beni “omologhi”, non beni
“simili”.
Inoltre, l'insieme dei beni inseriti nel “cespite 1” è da ritenersi omologo a quelli usati in comparazione dalla TU a fini MCA perché:
1) compone alla fin fine un unico corpo di fabbrica, sotto un solo tetto, con ampia area esterna di pertinenza, come i comparabili;
2) detto fabbricato ospita sì due appartamenti distinti, ma sovrapposti e dotati di una vasta area verde piantumata dall'uso non chiaramente suddiviso, nonché di un accessorio separato il cui uso (a favore dell'uno o dell'altro appartamento) rimane di attribuzione incerta;
3) il fabbricato è destinato all'attribuzione in proprietà esclusiva alla sola convenuta, per cui appare ancora più incongruo considerarlo “fabbricato condominiale bifamiliare”, cioè destinato ad ospitare due diversi nuclei familiari condividenti solamente alcuni servizi comuni (tipicamente il tetto e gli impianti tecnologici);
4) la sola presenza di due appartamenti dentro un edificio non basta a differenziarlo dagli altri in comparazione, destinati sì ad ospitare solo un nucleo di abitanti, ma aventi per il resto caratteristiche morfologiche e strutturali del tutto omologhe;
5 5) la TU ha esposto a pag. 13 della relazione i criteri seguiti per la ricerca del segmento di mercato in cui individuare gli edifici comparabili, che appaiono corretti e idonei a giustificare la scelta operata;
6) il primo bene utilizzato per la stima MCA (comparabile A) è da considerarsi oggettivamente omologo al bene comune perché l'esame dell'atto di acquisto e della planimetria (allegati alla TU) mostra che esso non è un “villino unifamiliare” a sé stante, ma parte integrante di una struttura complessa dotata di parti comuni con terzi.
Per la collocazione dei comparabili, vedi supra quanto alla definizione della zona come
“semicentrale”, a smentita delle tesi della convenuta.
B – La convenuta lamenta che la TU non ha diminuito – nel procedimento MCA - la valutazione complessiva del “cespite 1” per il fatto che:
1) ogni appartamento ivi presente è dotato di un solo bagno, a differenza dei beni in comparazione, che ne presentano due ciascuno;
2) il comparabile A gode anch'esso di un'area esterna che non è stata valorizzata;
3) occorre dotare l'edificio di allacciamento alla pubblica fognatura;
4) uno degli appartamenti comuni è oggi occupato dal figlio della convenuta in forza di contratto di comodato.
Le doglianze vanno respinte, perché:
- nella tabella MCA di pag. 15 la TU ha comunque tenuto conto dello stato complessivo del
“cespite 1” inserendo (nella casella “stato di manutenzione” dell'edificio subject) il valore 1, ovvero
“bisognoso di ristrutturazione”, con ciò portando ad una generale e sintetica diminuzione dei valori finali, compreso l'impatto dei lavori di allaccio alla fognatura (il cui costo a corpo, per come indicato dalla convenuta, appare ictu oculi eccessivo);
- il procedimento di stima deve giungere ad una sintesi e ad un paragone con i prezzi di mercato, sicché poco rileva l'eventuale omissione di un aspetto secondario delle caratteristiche del comparabile A (che peraltro gode dell'uso dell'area esterna a titolo diverso dalla piena proprietà);
- il contratto di comodato crea un vincolo meramente personale e per di più di carattere instabile, non paragonabile ad una locazione ad uso abitativo (con i vincoli conseguenti per il locatore);
6 - accedere alla relativa stipula col figlio-comodatario è stata una libera scelta della convenuta, sicché l'appartamento che oggi le viene assegnato in piena proprietà non deve essere svalutato per tale motivo.
C – Secondo la convenuta, la tabella MCA impiegata dalla TU presenta diversi errori di calcolo, che hanno condotto a sovrastimare alcune parti degli edifici attribuitile (“cespite 1” e
“cespite 3”) ed a sottostimare parte di quello attribuito all'attore (“cespite 2”). In dettaglio:
- le autorimesse di via della FA (cespite 1) sono state sovrastimate, a causa dell'applicazione errata dall'indice mercantile utilizzato per ottenere il prezzo marginale dell'elemento autorimesse (BOX) con riguardo all'immobile in comparazione B (0,50 anziché
0,125);
- l'appartamento di via G. ET (cespite 3) è stato sovrastimato, applicando erroneamente
l'indice mercantile utilizzato per ottenere il prezzo marginale dell'elemento Livello di Piano p(LIV) con riguardo all'immobile in comparazione B (0,04 anzichè 0,02);
- due unità della palazzina di via L. da Vinci (cespite 2) sono state sottostimate, applicando erroneamente l'indice mercantile utilizzato per ottenere il prezzo marginale dell'elemento Livello di Piano p(LIV) con riguardo all'immobile in comparazione B (0,04 anzichè 0,02).
Le lamentele vanno respinte, perché la tabella MCA riportata dalla TU a pag. 15 mostra che in realtà il prezzo marginale delle autorimesse per l'unità comparabile B non entra per nulla nella valutazione finale del “cespite 1” (nella relativa cella il valore riportato è zero).
Quanto alle altre questioni, si tratta di fraintendimento: nella tabella di analisi dei prezzi marginali, l'elemento p(LIV) è influenzato dalla differenza fra i livelli di piano in cui si trova ciascun bene comparabile posto a confronto reciproco (compreso il bene subject), per cui è lecito aspettarsi un p(LIV) doppio allorché il livello di piano sia in un caso pari a 0 (o 1, 2, 3) ed in un altro pari rispettivamente a 1 (o 2, 3, 4).
D – Secondo la convenuta, la TU ha errato nell'individuare gli edifici comparabili a fini MCA con riguardo al “cespite 2” ed al “cespite 3”, selezionando allo scopo immobili dalle caratteristiche decisamente diverse rispetto ai beni oggetto di causa, con conseguente sottostima del primo e sovrastima del secondo cespite.
7 La tesi va respinta, perché la TU ha individuato gli edifici comparabili non in base alla metratura o alla qualità di bi-/tri-camere, ma per caratteristiche omologhe quanto a tipologia costruttiva, posizione, stato di manutenzione, data di costruzione.
Tali elementi corrispondono fra i comparabili prescelti e ciascuno degli edifici in valutazione, e tanto basta a ritenere persuasivo il procedimento seguito dalla consulente.
Ad esempio, l'edificio di via ET (in cui sono collocati i beni del “cespite 3”) è stato costruito nel 1980 in una zona tranquilla ed ha un grado di manutenzione discreto;
come tale deve essere paragonato ad edifici coevi, collocati in modo analogo, con analoghe finiture e condizioni, non ad appartamenti con lo stesso numero di camere o con analoga metratura, ma in zone ed in condizioni manutentive diverse.
Pertaltro si deve ricordare che una maggiore superficie non determina automaticamente un maggior valore per un appartamento;
al contrario, oggidì si guarda ad altri indici per stabilire il valore (ad esempio la prestazione energetica) e anzi spesso una maggiore metratura deprime la quotazione di un simile bene.
Altre lamentele
La convenuta propone poi altre lamentele rispetto al procedimento di valutazione condotto dalla
TU, non legate al metodo MCA, che di seguito si analizzano partitamente.
1) Secondo la convenuta, la TU ha sottostimato i beni che compongono il “cespite 2”, attribuendo valori al mq inferiori a quelli rilevabili dal borsino immobiliare che lei stessa ha riportato a pag. 53 della relazione.
La lamentela va respinta, perché i beni in questione compongono un fabbricato di tipo condominiale classico (tre piani fuori terra, unità ad uso commerciale al piano terra, unità ad uso abitativo agli altri piani), costruito nel 1962, in condizioni mediocri, vetusto, infiltrato dall'umidità, con caratteristiche costruttive e di finitura di scarsissima fattura (senza ascensore;
autorimesse con dimensioni irregolari), recentemente abbandonato perfino dai conduttori degli appartamenti.
Ciò giustifica una sua quotazione commerciale media di € 820/mq; valore certo inferiore alla tabella sopra riportata, ma giustamente, perché si tratta di fabbricato da considerarsi complessivamente di qualità inferiore rispetto alla fascia inferiore del gruppo di valore medio ivi riportato.
8 2) La convenuta lamenta inoltre che la TU non ha valorizzato la capacità edificatoria di cui gode il “cespite 2” per effetto della normativa “piano casa”: 860 mc.
La tesi va respinta, perché la possibilità teorica di realizzare in futuro una maggiore cubatura, in aggiunta ad un edificio esistente, non incide sulla valutazione economica di quest'ultimo, che va condotta allo stato attuale. Inoltre, occorre dimostrare – con un apposito e puntuale computo metrico – che l'intervento edificatorio aggiuntivo, oltre che teorico, è strutturalmente fattibile, con un costo ragionevole e tale da generare un futuro maggior valore o una convenienza nella successiva rivendita. Allo stato, nel fabbricato in questione si individuano bisogni manutentivi urgenti, più che di ampliamento della cubatura, e la convenuta non offre argomenti concreti a sostegno della sua diversa tesi.
3) Secondo la convenuta, la TU ha errato nel non riconoscere una decurtazione del valore del
“cespite 3”, derivante dal fatto che uno dei locali che lo compongono è occupato dall'attore in forza di comodato.
La tesi va respinta, richiamando quanto sopra esposto con riguardo al carattere temporaneo e personale del vincolo, e considerando che durante le operazioni della TU l'attore ha dichiarato di essere pronto a lasciare l'immobile non appena gli saranno attribuiti in piena proprietà i beni di cui al cespite 2. Il vincolo lamentato, dunque, non solo non è influente a scopo valutatorio, ma ha già ricevuto un termine finale di validità.
4) Secondo la convenuta, la TU ha operato arrotondamenti nelle sue valutazioni tali da incidere sulla sua posizione, sia perché eseguiti per eccesso con riguardo ai beni ad ella assegnati, sia perché eseguiti in difetto con riguardo ai beni attribuiti alla controparte.
La questione è infondata, perché nell'individuare un valore di mercato è uso comune per qualsiasi stimatore procedere ad arrotondamenti, così come è impensabile porre in vendita un bene a prezzi precisi fino alla virgola. Peraltro le peggiori condizioni dei beni inseriti nel “cespite 2” giustificano un maggiore ricorso ad un arrotondamento per difetto dei valori che li riguardano.
***
La valutazione complessiva proposta dalla TU va dunque tenuta ferma.
9 Ne deriva che il compendio in divisione vale complessivamente € 1.086.500, che a ciascun condividente spettano beni di valore pari al 50% di tale valore (€ 543.250) e che lo sbilancio fra i valori dei beni assegnati a ciascuno comporta la necessità di un conguaglio a favore dell'attore di €
24.250 (€ 30.250 - € 6.000 concordati per le spese di sanatoria del mapp. 91 assunte unicamente dalla convenuta).
Non occorre l'indicazione specifica del valore delle singole unità immobiliari oggetto di assegnazione, perché la disciplina fiscale del c.d. prezzo-valore di cui all'art. 1 comma 497 L. n°
266/2005 si applica solo a cessioni di beni contro corrispettivo, non a donazioni o divisioni.
Peraltro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura e versamento di somme di danaro a conguaglio, l'imposta di registro si calcola con l'aliquota prevista per gli atti di divisione;
si applica l'aliquota per la vendita solo al condividente cui siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante, e limitatamente alla parte in eccesso.
***
10 La comunione esistente inter partes va dunque così sciolta.
ASSEGNO 1: A Controparte_1
La piena ed intera proprietà sui seguenti beni.
A) Edificio sito in Udine, Via della FA n. 28 composto da:
11 e dai seguenti terreni di pertinenza nonché dal seguente fabbricato accessorio:
Edifici costruiti in base a:
Il fabbricato eretto sulla part. 91 è stato oggetto di sanatoria completata con rilascio di abitabilità, come attestato dalla convenuta a verbale dell'udienza del 17.12.2024.
I dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, come attestato dalla TU nella relazione datata 28.11.2024.
Valore € 362.000, tenendo conto delle spese di sanatoria per il mapp. 91.
12 B) Tre unità facenti parte del condominio Lion, sito in Udine, via G. ET/via L. Da Vinci
Un locale commerciale a piano terra/interrato, un appartamento al piano primo, un'autorimessa al piano interrato.
Valore € 205.500
Valore totale assegno 1: € 567.500, con obbligo di versare all'attore un conguaglio di €
24.250.
13 ***
ASSEGNO 2: A Parte_1
La piena ed intera proprietà sui seguenti beni.
Edificio sito in Udine, Leonardo da Vinci n. 115 composto da:
14 Valore complessivo dell'assegno 2: € 513.000, con diritto ad ottenere dalla convenuta un conguaglio di € 24.250.
***
Trattandosi di divisione ereditaria, non vi è obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica dei terreni (art. 30, comma 10, DPR n° 380/2001).
***
L'attore chiede la condanna di controparte alla rifusione delle spese, compresi gli onorari pagati alla TU per la fase di ATP, sia per la soccombenza sia per aver rifiutato di transigere la lite senza giustificato motivo.
E' orientamento mai smentito quello per cui nel giudizio di divisione le spese resesi necessarie per risolvere con sentenza questioni in ordine alla stima dei beni per gli eventuali conguagli vanno ripartite applicando il principio della soccombenza (Cass. n° 1408/1962).
Il principio da seguire per determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite del primo grado, è il seguente: se la domanda viene accolta, il valore è pari alla somma attribuita dal giudice (decisum); in caso contrario, il valore è pari al petitum secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, quarto periodo, D.M. n° 55/2014.
Poiché la domanda respinta è quella della convenuta (ottenere un conguaglio di € 140.000), la liquidazione delle spese dovrà tenere conto di tale valore.
Il tutto considerando però che solo una parte del presente giudizio è stata impegnata dalla risoluzione delle questioni oggi decise, sicché solo per tale parte si deve procedere alla ripartizione delle spese secondo il criterio della soccombenza;
per il resto, le spese andranno sostenute pro quota.
15 Quanto al tema della mancata transazione, va segnalato che la TU ha proposto di sciogliere la divisione senza conguagli, che la convenuta ha accolto la proposta e che è stato l'attore ad insistere per ottenere un credito a tale titolo. Non si può dunque applicare l'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. contro la convenuta. Tale norma, peraltro, si riferisce solo alle proposte conciliative elaborate dal giudice (e, per estensione, quelle formulate da un TU), non alle proposte transattive scambiate fra le parti.
Quanto agli onorari della TU in ATP, si deve ricordare che si tratta di spese stragiudiziali da liquidarsi come posta di danno emergente, purché documentate e necessarie per la tutela ricercata ex art. 1223 c.c. (Cass. n° 30854/23).
Nel caso specifico, tali spese non possono essere riconosciute, perché lo strumento azionato
(ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) non aveva spazio nella controversia, non trattandosi di prevenire una lite determinando crediti nascenti da contratto o illecito, e perché in effetti la relazione stesa in sede di ATP non si è rivelata necessaria per dirimere la lite.
Il compenso della TU liquidato il 30.10.2023 va addossato ad entrambe le parti in pari quota;
quello liquidato il 19.12.2024 va addossato per metà ad entrambe le parti in pari quota;
per il resto
(€ 2.700 oltre accessori) va addossato alla sola convenuta, con obbligo di rifondere alla controparte quanto questa ha o avrà anticipato oltre la propria quota.
***
La sentenza va volturata e trascritta a prescindere da eventuali impugnazioni, in quanto il modo di dividere i beni tra le parti è incontestato e pacifico, sicché sul punto la sentenza acquista immediatamente forza di giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) scioglie la comunione ereditaria esistente fra le parti attribuendo i beni come da motivazione, con obbligo per la convenuta di versare all'attore un conguaglio di € 24.250;
b) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese della parte della lite che ha affrontato questioni controverse, che liquida in € 7.000 oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge, nonché la metà di quanto anticipato dall'attore per notifica ed iscrizione a ruolo della causa (per l'intero: € 7,32 + € 518 + € 27);
16 c) pone le residue spese a carico di ciascun condividente che le ha anticipate, non applicandosi per esse il criterio della soccombenza;
d) addossa il compenso della TU liquidato il 30.10.2023 ad entrambe le parti in pari quota;
e) addossa la metà del compenso della TU liquidato il 19.12.2024 ad entrambe le parti in pari quota;
f) addossa detto compenso, per il resto (€ 2.700 oltre accessori), alla sola convenuta, con obbligo di rifondere alla controparte quanto questa ha o avrà anticipato oltre la propria quota;
g) manda alla cancelleria per immediata trascrizione e voltura, essendo la sentenza inoppugnabile sul capo dell'attribuzione dei beni comuni ai condividenti.
Udine, 27/03/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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