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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 7715/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7715/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(C.F.: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Florio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Carmelo Padalino
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. limitatamente alla pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Santa Maria Salina Parte_1 Controparte_1
(ME) in data 09.08.2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2007, numero 13, parte II, serie C.
Dalla coppia è nata la figlia (03.02.2006). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.05.2019, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito ; in data 10.09.2019, con comparsa di risposta con domanda Controparte_1
riconvenzionale, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 18.09.2019, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa innanzi al G.I.; dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
All'udienza in data 08.11.2023, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionale ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto le parti hanno formulato richieste istruttorie, al fine di definire le questioni patrimoniali e le altre domande connesse alla separazione, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi , Controparte_1
nato a [...], il [...] e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_1
contratto matrimonio in Santa Maria Salina (ME), in data 09.08.2007, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Santa Maria Salina (ME) nell'anno 2007, numero 13, parte II, serie C;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santa Maria Salina (ME) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania il 13 dicembre 2024
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7715/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(C.F.: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Florio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Carmelo Padalino
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. limitatamente alla pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Santa Maria Salina Parte_1 Controparte_1
(ME) in data 09.08.2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2007, numero 13, parte II, serie C.
Dalla coppia è nata la figlia (03.02.2006). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.05.2019, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito ; in data 10.09.2019, con comparsa di risposta con domanda Controparte_1
riconvenzionale, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 18.09.2019, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa innanzi al G.I.; dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
All'udienza in data 08.11.2023, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionale ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto le parti hanno formulato richieste istruttorie, al fine di definire le questioni patrimoniali e le altre domande connesse alla separazione, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi , Controparte_1
nato a [...], il [...] e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_1
contratto matrimonio in Santa Maria Salina (ME), in data 09.08.2007, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Santa Maria Salina (ME) nell'anno 2007, numero 13, parte II, serie C;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santa Maria Salina (ME) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania il 13 dicembre 2024
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher