Articolo 176 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 175Articolo 177
Versione
20 settembre 1975
Art. 176.
L' articolo 540 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge e' riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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