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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
vN. R.G. 81/2024
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2024
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.59 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per , avv. Bignardi;
Parte_1
Per avv. Caterina Cretì, in sostituzione dell'avv. Bolognesi;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive già depositate in via telematica, e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 81/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandro Bignardi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- appellante -
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Bolognesi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da verbale di udienza del 2.4.2025
Per parte appellata: come da verbale di udienza del 2.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione promossa dall'odierno appellato dinanzi al Giudice di Pace di
Rovigo avverso sei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, indicati ai nn. X-
4341 del 22.12.2022, X-4404 del 23.12.2022, X-4492 del 25.12.2022, X-4806 del 27.12.2022, X-4828 del 28.12.2022, X-5194 del 15.1.2023, tutti i notificati il 25.2.2023, elevati dalla Polizia Locale del pagina 2 di 7 Comune di per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s., Pt_1
nei pressi del tratto di strada individuato in S.R. 6 Eridania al km 11+350, in direzione MN-FE.
Con la sentenza n. 320/2023, depositata il 16.6.2023, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto i verbali impugnati, sull'assunto che, laddove la strumentazione utilizzata per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità non sia omologata, “i risultati dell'accertamento, avvenuto in automatico e senza la presenza di agenti, non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione a mente dell'art. 142 comma 6 C.d.s.” ed evidenziando che “secondo il tenore dei verbali e quanto ammesso dall'Amministrazione, che tuttavia sostiene l'equivalenza delle due operazioni, lo strumento utilizzato nel caso di specie risulta “approvato” ma non “omologato”.
Con ricorso depositato il 15.1.2024 il ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
predetta sentenza.
Quale unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che dall'esame di alcune disposizioni contenute nel C.d.s. e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che disciplinano le procedure di controllo delle violazioni ai limiti di velocità ed il procedimento di autorizzazione delle strumentazioni prodotte a tale scopo, emergerebbe una complessiva equivalenza, nell'ottica del legislatore, tra omologazione e approvazione.
Quanto al riferimento operato dall'art. 142 comma 6 C.d.s. alle “apparecchiature debitamente omologate”, tale disposizione, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe un “ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservazione dei limiti di velocità nelle strade urbane”, atteso il richiamo al “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali” e che in ogni caso la disposizione in esame non può giustificare la disapplicazione della normativa speciale contenuta nel Regolamento
Att. C.d.s., cui peraltro l'art. 45 comma 6 del Codice della Strada espressamente rimanda.
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente motivato la propria decisione sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8694/2022, poiché limitata quest'ultima a ribadire la necessità di periodica taratura e/o verifiche della funzionalità dei sistemi di rilevamento elettronici, senza affrontare la questione relativa all'omologazione dei prototipi, né tantomeno al rapporto di questa con l'approvazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ad integrale riforma della pronuncia di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 3.4.2024 ha resistito all'appello, Controparte_1
eccependone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata l'appellato ha chiesto la declaratoria di pagina 3 di 7 illegittimità dei provvedimenti impugnati;
in via ulteriormente gradata ha domandato invece l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
In particolare, l'appellato ha dedotto che il giudice di prime cure aveva correttamente argomentato in ordine alla sostanziale distinzione tra omologazione ed approvazione dei dispositivi elettronici destinati al rilevamento della velocità, come pure tra omologazione e certificazione di taratura e/o perfetta funzionalità degli apparecchi.
A tal proposito il resistente ha richiamato il disposto dell'art. 192, comma 2 e 3 del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada, da cui sarebbe ricavabile che solo la procedura di omologazione consente di certificare la rispondenza del prototipo alle prescrizioni tecniche imposte dal regolamento.
In caso di accoglimento dell'unico motivo di appello, parte resistente ha formulato avverso i verbali le medesime contestazioni già esplicitate in primo grado: a) illegittimità dei verbali per delega della raccolta dati ad operatore privato;
b) omessa verifica periodica di funzionalità e taratura;
c) mancata contestazione immediata e illegittimità del decreto prefettizio;
d) assenza di prova circa la manutenzione periodica e il corretto funzionamento dello strumento;
e) mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di avviso;
f) mancanze di prove e insussistenza delle asserite violazioni del codice della strada.
All'udienza di discussione del 2.4.2024, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di memorie conclusive, fissando l'udienza ex art. 429
c.p.c., ove, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal resistente, non sussistendo nel caso in esame elementi atti a fondare la manifesta infondatezza del presente ricorso.
Nel merito si osserva quanto segue.
In premessa, giova ribadire che parte appellante, nell'unico motivo di appello formulato, ha richiamato alcune disposizioni normative che comproverebbero una sostanziale equivalenza ed interscambiabilità, sul piano formale, fra omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronici atti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Non sfugge inoltre a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa di parte appellante, nell'articolazione del motivo di censura.
Nondimeno, si è consci della presenza di sentenze dell'intestato Tribunale, che, in casi analoghi ha aderito alla soluzione ermeneutica oggi propugnata dal ricorrente.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, deve darsi conto tuttavia delle più recenti pronunce della Suprema Corte con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
-“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice
è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (Cfr. in motivazione
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente
pagina 5 di 7 omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n.
20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
Quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, nei verbali oggetto di opposizione prodotti in primo grado è possibile evincere che il superamento dei limiti di velocità è stato accertato mediante “apparecchiatura a postazione fissa denominata TCS-Traffic Control System, strumento metrologico modello TCS-TCD1.0, omologata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili con Decreto n. 378 del 09/09/2021 e successive estensioni” (Cfr. verbali di contestazione all. c fascicolo parte appellante).
A tal proposito parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha prodotto il decreto del 9.9.2021 emesso dal citato nei verbali, il certificato di taratura emesso negli anni 2022 e 2023 per il CP_2
dispositivo TCS-TCD1.0, nonché il verbale di verifica di funzionalità per i dispositivi operanti in modalità istantanea (Cfr. docc. allegati al fascicolo primo grado parte appellante)
Tuttavia, deve osservarsi che tale complessiva documentazione prodotta dal appellante non Pt_1 offre prova dell'omologazione del dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
In proposito, è sufficiente osservare che nel decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9.9.2021, citato nei verbali di contestazione, si legge all'art. 1 che “il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali denominato “TCS-
Traffic Control System”, prodotto dalla società con sede in Via G. Cecchin n. Controparte_3
2 – Marostica (VI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento” (Cfr. doc. pag. 2 doc. 15 allegato al fascicolo primo grado parte appellante).
Ebbene, il dispositivo utilizzato dall'appellante per l'accertamento delle infrazioni al Codice della
Strada non risulta omologato, bensì meramente approvato.
pagina 6 di 7 Ne discende che, stante il mutato orientamento della Suprema Corte in ordine alla differenza tra omologazione ed approvazione sopra richiamato, l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della assoluta novità della questione trattata e del sopravvenuto espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, l'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 81/2024 R.G. così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara compensate le spese di lite;
si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Rovigo, il 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2024
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.59 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per , avv. Bignardi;
Parte_1
Per avv. Caterina Cretì, in sostituzione dell'avv. Bolognesi;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive già depositate in via telematica, e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 81/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandro Bignardi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- appellante -
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Bolognesi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da verbale di udienza del 2.4.2025
Per parte appellata: come da verbale di udienza del 2.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione promossa dall'odierno appellato dinanzi al Giudice di Pace di
Rovigo avverso sei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, indicati ai nn. X-
4341 del 22.12.2022, X-4404 del 23.12.2022, X-4492 del 25.12.2022, X-4806 del 27.12.2022, X-4828 del 28.12.2022, X-5194 del 15.1.2023, tutti i notificati il 25.2.2023, elevati dalla Polizia Locale del pagina 2 di 7 Comune di per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s., Pt_1
nei pressi del tratto di strada individuato in S.R. 6 Eridania al km 11+350, in direzione MN-FE.
Con la sentenza n. 320/2023, depositata il 16.6.2023, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto i verbali impugnati, sull'assunto che, laddove la strumentazione utilizzata per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità non sia omologata, “i risultati dell'accertamento, avvenuto in automatico e senza la presenza di agenti, non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione a mente dell'art. 142 comma 6 C.d.s.” ed evidenziando che “secondo il tenore dei verbali e quanto ammesso dall'Amministrazione, che tuttavia sostiene l'equivalenza delle due operazioni, lo strumento utilizzato nel caso di specie risulta “approvato” ma non “omologato”.
Con ricorso depositato il 15.1.2024 il ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
predetta sentenza.
Quale unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che dall'esame di alcune disposizioni contenute nel C.d.s. e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che disciplinano le procedure di controllo delle violazioni ai limiti di velocità ed il procedimento di autorizzazione delle strumentazioni prodotte a tale scopo, emergerebbe una complessiva equivalenza, nell'ottica del legislatore, tra omologazione e approvazione.
Quanto al riferimento operato dall'art. 142 comma 6 C.d.s. alle “apparecchiature debitamente omologate”, tale disposizione, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe un “ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservazione dei limiti di velocità nelle strade urbane”, atteso il richiamo al “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali” e che in ogni caso la disposizione in esame non può giustificare la disapplicazione della normativa speciale contenuta nel Regolamento
Att. C.d.s., cui peraltro l'art. 45 comma 6 del Codice della Strada espressamente rimanda.
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente motivato la propria decisione sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8694/2022, poiché limitata quest'ultima a ribadire la necessità di periodica taratura e/o verifiche della funzionalità dei sistemi di rilevamento elettronici, senza affrontare la questione relativa all'omologazione dei prototipi, né tantomeno al rapporto di questa con l'approvazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ad integrale riforma della pronuncia di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 3.4.2024 ha resistito all'appello, Controparte_1
eccependone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata l'appellato ha chiesto la declaratoria di pagina 3 di 7 illegittimità dei provvedimenti impugnati;
in via ulteriormente gradata ha domandato invece l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
In particolare, l'appellato ha dedotto che il giudice di prime cure aveva correttamente argomentato in ordine alla sostanziale distinzione tra omologazione ed approvazione dei dispositivi elettronici destinati al rilevamento della velocità, come pure tra omologazione e certificazione di taratura e/o perfetta funzionalità degli apparecchi.
A tal proposito il resistente ha richiamato il disposto dell'art. 192, comma 2 e 3 del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada, da cui sarebbe ricavabile che solo la procedura di omologazione consente di certificare la rispondenza del prototipo alle prescrizioni tecniche imposte dal regolamento.
In caso di accoglimento dell'unico motivo di appello, parte resistente ha formulato avverso i verbali le medesime contestazioni già esplicitate in primo grado: a) illegittimità dei verbali per delega della raccolta dati ad operatore privato;
b) omessa verifica periodica di funzionalità e taratura;
c) mancata contestazione immediata e illegittimità del decreto prefettizio;
d) assenza di prova circa la manutenzione periodica e il corretto funzionamento dello strumento;
e) mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di avviso;
f) mancanze di prove e insussistenza delle asserite violazioni del codice della strada.
All'udienza di discussione del 2.4.2024, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di memorie conclusive, fissando l'udienza ex art. 429
c.p.c., ove, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal resistente, non sussistendo nel caso in esame elementi atti a fondare la manifesta infondatezza del presente ricorso.
Nel merito si osserva quanto segue.
In premessa, giova ribadire che parte appellante, nell'unico motivo di appello formulato, ha richiamato alcune disposizioni normative che comproverebbero una sostanziale equivalenza ed interscambiabilità, sul piano formale, fra omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronici atti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Non sfugge inoltre a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa di parte appellante, nell'articolazione del motivo di censura.
Nondimeno, si è consci della presenza di sentenze dell'intestato Tribunale, che, in casi analoghi ha aderito alla soluzione ermeneutica oggi propugnata dal ricorrente.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, deve darsi conto tuttavia delle più recenti pronunce della Suprema Corte con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
-“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice
è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (Cfr. in motivazione
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente
pagina 5 di 7 omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n.
20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
Quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, nei verbali oggetto di opposizione prodotti in primo grado è possibile evincere che il superamento dei limiti di velocità è stato accertato mediante “apparecchiatura a postazione fissa denominata TCS-Traffic Control System, strumento metrologico modello TCS-TCD1.0, omologata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili con Decreto n. 378 del 09/09/2021 e successive estensioni” (Cfr. verbali di contestazione all. c fascicolo parte appellante).
A tal proposito parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha prodotto il decreto del 9.9.2021 emesso dal citato nei verbali, il certificato di taratura emesso negli anni 2022 e 2023 per il CP_2
dispositivo TCS-TCD1.0, nonché il verbale di verifica di funzionalità per i dispositivi operanti in modalità istantanea (Cfr. docc. allegati al fascicolo primo grado parte appellante)
Tuttavia, deve osservarsi che tale complessiva documentazione prodotta dal appellante non Pt_1 offre prova dell'omologazione del dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
In proposito, è sufficiente osservare che nel decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9.9.2021, citato nei verbali di contestazione, si legge all'art. 1 che “il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali denominato “TCS-
Traffic Control System”, prodotto dalla società con sede in Via G. Cecchin n. Controparte_3
2 – Marostica (VI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento” (Cfr. doc. pag. 2 doc. 15 allegato al fascicolo primo grado parte appellante).
Ebbene, il dispositivo utilizzato dall'appellante per l'accertamento delle infrazioni al Codice della
Strada non risulta omologato, bensì meramente approvato.
pagina 6 di 7 Ne discende che, stante il mutato orientamento della Suprema Corte in ordine alla differenza tra omologazione ed approvazione sopra richiamato, l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della assoluta novità della questione trattata e del sopravvenuto espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, l'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 81/2024 R.G. così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara compensate le spese di lite;
si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Rovigo, il 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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