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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC IT ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4294 R.G. cont. 2021
TRA
- , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in ROMA Via Lazio n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca CUCCHIARELLI, che la rappresenta e difende come da procura apposta in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- e - C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in LATINA, Via Montesanto n. 5 , C.F._3 presso lo studio dell'avv. Raffaella ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende come da procura apposta in calce alla comparsa
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._4
LATINA, Via Priverno n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriano ROCCO, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa
ALTRA PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita con il deposito di note scritte): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa,
A - IN VIA PRINCIPALE, 1. dichiarare legittima la domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare le domande e eccezioni avverse perché infondate in fatto e diritto;
2. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per i motivi sopra esposti e per non avere tra l'altro mai saldato il prezzo residuo come stabilito in sentenza, e conseguentemente l'intervenuta risoluzione del contratto/scrittura privata tra le stesse intercorso per le ragioni di cui in narrativa;
3. per l'effetto, accertato il grave inadempimento ex art. 1454 c.c. alle statuizioni di cui alla scrittura, cristallizzate nella sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal
Tribunale di Latina, ormai definiva, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto/scrittura privata sottoscritta tra le parti con ogni conseguenza di legge;
conseguentemente condannare i convenuti alla cancellazione dei gravami pendenti sul bene in danno dell'attrice;
4. Atteso l'inadempimento dei Sig.ri dichiarare CP_1 legittimo il trattenimento in capo alla Sig.ra della caparra di £ 1.000.000 Parte_1
(un milione) pari ad € 516,45 versata dal Sig. al momento della Parte_2 sottoscrizione dell'accordo/ scrittura privata;
5. Infine, si rinuncia alla domanda di risarcimento del danno, con ogni effetto di legge.
6. Per l'effetto accertare e confermare il diritto di proprietà dell'attrice sul complesso immobiliare, del quale peraltro ha sempre mantenuto anche il possesso, e precisamente il complesso immobiliare sito in Latina, già via Lungomare loc. Galoppatoio, oggi Via Filippo
Palizzi snc composto da terreno, pertinenze ed annessi tutto censito al N.C.E.U. del
Comune di Latina fg 201 partic. 302,294, 37,299,297,300,309, (ad eccezione della part.
310 inserita per errore dal Sig. nella nota di trascrizione ma già ceduta a Parte_2 terzi da parte attrice) per i motivi esposti, 7. in ogni caso, ordinare in ogni caso alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, in persona del Conservatore, la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, nonché della sentenza a cura e
2 spese dei sig.ri , e , con l'adozione di qualunque CP_1 CP_3 CP_2 ulteriore provvedimento necessario alla liberazione del compendio con ogni conseguenza di legge. Con compensazione delle spese di lite tra le parti. Con espressa riserva di qualsivoglia ulteriore azione a tutela degli interessi e dei diritti dell'odierna parte attrice.
B. IN VIA SUBORDINATA, dichiarare in ogni caso ormai inefficaci tra le parti le statuizioni di cui alla sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal Tribunale di
Latina per definitivo mancato adempimento da parte del Sig. . Con l'adozione Parte_2 di qualunque ulteriore provvedimento necessario anche ai fini della cancellazione dei gravami.
C. IN VIA GRADATA, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le eccezioni avverse, condannare parte convenuta a prestare assenso alle cancellazioni dei gravami.
D. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le eccezioni avverse, anche relativamente alla prescrizione, si chiede che il Tribunale Voglia disporre comunque la cancellazione dei gravami sussistenti sul compendio de quo, autorizzando l'attrice agli adempimenti necessari.”; per parte convenuta e , all'udienza di precisazione delle CP_1 CP_2 conclusioni (sostituita con il deposito di note scritte): “… nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente riprodotti, con espressa reiterazione di tutte le contestazioni, deduzioni ed eccezioni formulate, ribadisce che tutto quanto dalla controparte dedotto e rappresentato è destituito di ogni fondamento fattuale come giuridico e conclude affinché Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Latina in persona del Giudice designato e ogni contraria richiesta eccezione e deduzione respinta, rigettare la domanda attorea perché destituita di ogni fondamento fattuale come giuridico con vittoria di spese e onorari”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_3
(sostituita con il deposito di note scritte): “Si riporta alle difese, eccezioni e conclusioni tutte di cui ai propri scritti difensivi comprese le memorie ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c., insistendo per il rigetto della domanda attrice inammissibile ed infondata Si chiede che la causa venga decisa con il favore di spese”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 9/8/2021 nei confronti di
(residente in [...]) e ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5/8/2021 nei CP_1 confronti di e , li ha convenuti in CP_3 CP_2 Parte_1 giudizio, quali eredi di , con il quale, come venditrice, aveva stipulato, nel Parte_2 lontano 1978 preliminare di vendita di beni di sua proprietà in Latina Via Lungomare, loc. Galoppatoio, per sentir accertare il loro inadempimento per non aver mai saldato il pagamento del prezzo residuo della vendita, come peraltro stabilito dalla sentenza n.
537/1988 del Tribunale di Latina, che aveva definito il giudizio introdotto dal predetto ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Parte_2
Ha rilevato parte attrice che la predetta sentenza del tribunale, emessa in luogo della conclusione del contratto e trascritta nell'anno 1988 della sua emissione dallo stesso dante causa dei convenuti, nell'accogliere la domanda proposta avrebbe anche accolto la richiesta di consentire la detrazione dal prezzo ancora da versare da parte dell'acquirente delle somme occorrenti per la cancellazione delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
che, nonostante le reiterate richieste negli anni rivolte agli eredi dell'originario acquirente, non vi sarebbe stata possibilità di trovare un punto d'incontro sulle questioni rimaste insolute in conseguenza della predetta pronuncia giudiziale;
che i convenuti, eredi di , avrebbero dovuto dare esecuzione al Parte_2 dispositivo della sentenza, ciò che, nel corso degli innumerevoli anni trascorsi, non è accaduto;
che, in ragione del comportamento tenuto dagli stessi eredi il possesso CP_1 dell'immobile è sempre rimasto in capo all'attrice, che ne ha dovuto sopportare tutti gli oneri;
che in diverse occasioni, nel corso del tempo, essa attrice ha garantito ai convenuti che, in caso di accordo sul pagamento del saldo prezzo residuo, si sarebbe fatta carico di cancellare le formalità pregiudizievoli, offrendo la massima disponibilità per risolvere una questione ormai pendente dal lontanissimo 1978;
che le formalità gravanti sui beni oggetto di vendita sarebbero ormai divenute inefficaci, perché non rinnovate, sussistendo peraltro liberatoria da parte del procedente;
ne è derivato che, già nel mese di ottobre 2018 i convenuti sono stati invitati a
4 presentarsi di fronte al notaio per l'adempimento definitivo del contratto, con il pagamento de saldo prezzo;
che, nel successivo mese di novembre, è stata inviata da esse attrice un ulteriore invito a stipulare il rogito con l'impegno a cancellare da parte sua le formalità gravanti sui beni;
che l'inadempimento da parte dei convenuti, che sarebbe caratterizzato da gravità, legittima la richiesta di risoluzione del negozio intercorso tra le parti ancorché lo stesso sia stato concluso mediante sentenza di esecuzione specifica di cui all'art. 2932
c.c..
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha così concluso nell'atto di citazione:
“A - IN VIA PRINCIPALE
1. dichiarare legittima la domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti;
2. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute per i motivi sopra esposti e per non avere tra l'altro mai saldato il prezzo residuo, come stabilito in sentenza, e conseguentemente l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
3. Per l'effetto, accertare il grave inadempimento ex art. 1454 c.c. dei Sig.ri per non aver provveduto al pagamento del saldo prezzo, stabilito nella sentenza CP_1
n. 357/88 del 16.06.1988 emessa dal Tribunale di Latina, ormai definiva, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta risoluzione della citata sentenza n. 357/88 del 16.06.1988 emessa dal Tribunale di Latina;
4. Dichiarare legittimo il trattenimento in capo alla Sig.ra della Parte_1 caparra di £ 1.000.000 (un milione di lire) pari ad € 516,45 € versata dal Sig. Pt_2 al momento della sottoscrizione dell'accordo;
[...]
5. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in €. 5.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
6. Per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice è sino ad oggi e rimarrà titolare del diritto di proprietà del complesso immobiliare in epigrafe meglio precisato, del quale peraltro ha sempre mantenuto anche il possesso, e precisamente il complesso immobiliare sito in Latina, già Via Lungomare loc. Galoppatoio, oggi Via Filippo
Palizzi snc a composto da terreno, pertinenze ed annessi tutto censito al N.C.E.U. del
5 Comune di Latina fg 201 particelle per i motivi esposti;
7. Ordinare in ogni caso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina competente la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, nonché della sentenza cura e spese dei Sig.ri , , e , con CP_1 CP_3 CP_2
l'adozione di qualunque ulteriore provvedimento necessario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con espressa riserva di qualsivoglia ulteriore azione a tutela degli interessi e dei diritti dell'odierna parte attrice.
B - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare in ogni caso risolta e/o inefficace la sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal Tribunale di Latina anche per il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva. Con l'adozione di qualunque ulteriore provvedimento necessario”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 9/2/2022 si sono costituiti i convenuti e i quali hanno contestato le avverse pretese, CP_2 CP_1 deducendo: che la sentenza n. 537/1988 pronunciata dal tribunale di Latina non consisterebbe in una pronuncia ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, quanto piuttosto essa integrerebbe un accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata del 15/10/1978, con cui le parti - la sig.ra quale venditrice ed il sig. quale Parte_1 Parte_2 acquirente - avevano già concordato il passaggio di proprietà dei terreni in questione;
che, quale ulteriore elemento di fatto rilevante, a far data dal 13/8/1979 (e quindi successivamente alla stipula dell'accordo), i terreni oggetto di compravendita tra le parti sono risultati gravati da ipoteca iscritta volontariamente a garanzia di rilevante finanziamento (692.000.000 delle vecchie lire) e rinnovata nell'anno 1999, cosicché gli immobili non potevano ritenersi liberati come sostenuto dall'attrice negli inviti alla stipula del passaggio formale di proprietà; che, dal passaggio in giudicato della sentenza richiamata, ma, ancor prima, dalla stipula del contratto originariamente intervenuta tra le parti, sono trascorsi diversi decenni, senza che mai alcun pagamento del prezzo sia stato richiesto dalla venditrice;
che risulterebbe pertanto prescritto sia il diritto alla risoluzione del contratto, sia il diritto a percepire il prezzo pattuito, oltre che il diritto al preteso risarcimento del danno che conseguirebbe alla risoluzione;
6 che sarebbe inammissibile l'azione di risoluzione contrattuale basata sull'erroneo presupposto che si verta in materia di esecuzione in forma specifica, laddove la sentenza n. 537/1988 del tribunale di Latina ha avuto ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'autenticità dele sottoscrizioni delle parti in calce alla scrittura di compravendita avente contenuto pienamente traslativo della proprietà; che, in ogni caso non sussisterebbero i presupposti dell'inadempimento in capo all'originario acquirente, poiché sarebbe stata piuttosto la venditrice a contravvenire all'obbligo di trasferire l'immobile libero da vincoli e pesi, avendo l'attrice iscritto ipoteca sui beni (già venduti) a garanzia di un ingente finanziamento a lei stessa concesso;
che del tutto priva di fondamento sarebbe poi la richiesta di risarcimento del danno, laddove l'attrice risulta piuttosto aver goduto per decenni di un immobile non suo.
I convenuti e hanno quindi chiesto l'integrale rigetto della CP_2 CP_1 domanda attorea.
1.2 Con ordinanza del 21/3/2022, il g.i., verificata l'instaurazione del contraddittorio, ha disposto per la rinnovazione della citazione nei confronti di
[...]
. CP_3
1.3 Con comparsa del 6/6/2026 si è costituita in giudizio , la quale CP_3 ha rilevato l'infondatezza dell'azione proposta da parte attrice sull'erroneo presupposto che la sentenza n. 537/1988 fosse stata resa ai sensi dell'art. 2931 c.c.; l'avvenuto trasferimento immobiliare già per effetto della scrittura provata del 1978 intervenuta tra l'attrice e;
la maturata prescrizione delle azioni proposte per la risoluzione del Parte_2 rapporto e per il pagamento del prezzo;
l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
1.4 Con ordinanza del 29/7/2023, il g.i. non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. essendo le circostanze dedotte documentate con i depositi della medesima memoria;
la prove per interpello finalizzata a delineare l'atteggiamento di controparte nella vicenda è del tutto superflua (anche in relazione al carattere non controverso delle circostanze indicate).
Con la medesima ordinanza è stata quindi fissata l'udienza del 14/10/2025, ore
9:00 per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c..
7 Con ordinanza del 15/10/2025, richiamato il disposto dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024, il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
1.5 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 15/10/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. È pacifico che le parti (dante causa dei convenuti) e Parte_2 Parte_1
il primo quale acquirente e la seconda quale venditrice, abbiano concluso un
[...] contratto di vendita immediatamente traslativo in data 15/10/1978 (v. allegato 2 all'atto di citazione).
Di ciò si dà atto, con espressa motivazione nella sentenza manoscritta n.
537/1988 emessa dal tribunale di Latina. Si vedano le argomentazioni delle pag. 6 e 7 della motivazione della predetta sentenza (allegato 4 alla citazione), in cui si si legge:
“La scrittura è ad avviso del collegio una vera e propria compravendita definitiva”.
Il contenuto della sentenza, come ulteriormente specificato nella stessa pronuncia, è quello dell'accertamento della autografia delle sottoscrizioni delle parti, ai fini, ovviamente, della trascrizione. Qui è poi avvenuta la trascrizione della sentenza, come risulta dall'allegato 4 all'atto citazione.
8 Le statuizioni ora richiamate sono coperte dal giudicato, essendo pacifico tra le parti che la sentenza del 1988 citata sia divenuta definitiva.
Si ha pertanto che sia divenuto proprietario dell'immobile oggetto Parte_2 della richiamata scrittura privata dalla stipula della stessa.
Non può essere accolta dunque la domanda proposta da parte attrice e volta ad ottenere la risoluzione della sentenza n. 357/1988 con cui sarebbe stata data esecuzione all'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. (pur considerata ammissibile da parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice).
3. È, d'altra, ammissibile (sul punto i convenuti hanno formulato espressa eccezione) la domanda, così mutata nelle prime memorie istruttorie da parte attrice, volta a dichiarare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento, del contratto/scrittura privata sottoscritta tra le parti (in luogo della risoluzione della sentenza, erroneamente ritenuta ex art. 2932 c.c.).
Sono noti i principi affermati dalla Suprema Corte a riguardo: Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera emendatio libelli, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il thema decidendum circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo cosi identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica (Cass. civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23131; poco prima la nota
Cass. civ., sez. un., 06/03/2015, n. 4628).
Nel caso di specie, l'attrice intende ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale che lega le parti, in prima battuta ritenendo che lo stesso fosse stato formato per effetto di una pronuncia ex art. 2932 c.c.; quindi, di seguito alle difese dei convenuti, ritenendo sussistente il contratto prescindendo dalla sentenza pronunciata dal tribunale.
Le ragioni poste a sostegno della chiesta risoluzione sono peraltro le medesime: deduce parte attrice che l'acquirente originario (e lo stesso vale per i suoi aventi causa,
9 odierni convenuti) non avrebbe adempiuto all'obbligazione del pagamento del prezzo concordato. Nessuna mutatio dunque capace di rendere inammissibile la domanda risolutoria di parte attrice come riformulata.
4. Va dunque esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto di compravendita e del diritto al pagamento del prezzo pattuito.
Va innanzitutto osservato che la domanda di risoluzione o di adempimento contrattuale è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495
c.c. ed è pertanto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Invece la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è del tutto autonoma da quella di risoluzione - potendo le stesse essere proposte congiuntamente o separatamente, atteso che l'inadempimento sussiste o meno indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione.
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di inadempimento decorre dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, laddove la decorrenza dell'azione di risarcimento del danno da inadempimento va fissata al momento in cui si è prodotto, nella sfera patrimoniale dell'attore, il pregiudizio riconducibile al colpevole inadempimento del debitore.
Sulla decorrenza del termine di prescrizione, va ulteriormente rilevato che l'espressione usata nell'art 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, per la parte, di realizzare il proprio diritto. Consegue che rispetto all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, la prescrizione non può decorrere se non dalla data in cui l'inadempienza si sia verificata, vale a dire dal momento in cui la prestazione (richiesta nell'accordo) non venga eseguita dal debitore.
Del pari, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno contrattuale, occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore.
4.1 Non è difficile osservare come, nel caso di specie, l'obbligazione del pagamento del prezzo da parte da parte dell'acquirente ( è pienamente esigibile CP_1 sin dalla data della scrittura privata intercorsa tra le parti, nella quale per di più non vi è alcuna dilazione nel tempo del pagamento stesso.
10 La circostanza che, nella sentenza del tribunale di Latina più volte citata, che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla stessa scrittura, avesse accolto la richiesta dell'attore di consentire la detrazione dal prezzo ancora da CP_1 versare delle somme occorrenti per la cancellazione delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, non muta i termini della questione. Non solo si tratta di una statuizione dubbia quanto al contenuto espressamente ritenuto dichiarativo della sentenza, nonché (inammissibilmente) indeterminata laddove si fa riferimento ad eventuali iscrizioni e trascrizioni non accertate nel corso del giudizio, ma essa non è idonea a condizionare il pagamento del prezzo di vendita come stabilito nell'accordo vincolante tra le parti di cui alla scrittura riconosciuta.
Il diritto al pagamento del prezzo poteva essere fatto valere dalla stipula del contratto originario, o, al più, all'esito della pronuncia della sentenza del 1988. La circostanza che, secondo la sentenza del 1988, dall'ammontare del prezzo avrebbero potuto essere detratti i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (non si vede come detti costi potessero essere quantificati dall'obbligato, posto che la cancellazione dell'ipoteca o delle ulteriori formalità non può che avvenire su iniziativa del venditore o di chi le ha formate o del tribunale, in ultima istanza) è del tutto irrilevante: resta immutata la esigibilità dell'obbligazione di pagamento del prezzo dal momento della stipula del contratto, del quale è strato riconosciuto l'effetto traslativo immediato.
Non risultano eventi interruttivi successivi alle predette date assai risalenti nel tempo (1978 e 1988), cosicché il lasso temporale trascorso è certamente tale da ritenere estinto il diritto di parte attrice di ricevere il pagamento del prezzo ed il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento.
5. Nel merito dell'inadempimento dedotto da parte attrice (mancato pagamento del residuo prezzo), pur nel contesto paradossale di parti contrattuali che rimangono rispettivamente inerti per decenni rispetto alle proprie reciproche pretese, non può non rilevarsi, ad abundantiam, come l'attrice si sia esposta all'efficacia paralizzante dell'eccezione di inadempimento formulata dai convenuti, i quali hanno documento come essa abbia provveduto, dopo la sottoscrizione del contratto (traslativo) di compravendita, a concedere ipoteca volontaria sui beni oggetto di trasferimento, già nel luglio del 1979. In tale contesto l'inadempimento lamentato da parte attrice non avrebbe
11 potuto in ogni caso dar luogo alla risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per grave inadempimento dell'acquirente.
6. Le domande di parte attrice vanno dunque integralmente rigettate: sia quelle volte ad ottenere la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti con scrittura privata del 15/10/1978 per l'inadempimento dei convenuti, sia quella (apparentemente consequenziale) volta a confermare il diritto di proprietà dell'attrice sui terreni in vero risultati venduti già dal 1978, sia la domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione a suo tempo trascritto e della conseguente sentenza n.
537/1988 del Tribunale di Latina ampiamente menzionata in premessa.
Non sono del tutto comprensibili le domande subordinate e formulate in via gradata dall'attrice nella parte in cui chiede la condanna di parte convenuta a prestare l'assenso anche ai fini della cancellazione dei gravami o comunque disporre la cancellazione dei gravami sussistenti sul compendio immobiliare.
Le ipotesi in cui il tribunale può disporre la cancellazione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sono stabilite dalla legge. Qui viene invocato l'esercizio di un generico potere del tutto indefinito.
Certo non può essere cancellata la domanda giudiziale originariamente formulata da poiché la sua domanda è stata accolta. Parimenti non può essere cancellata Parte_2 la trascrizione della sentenza più volte citata (che qui non viene né dichiarata inefficace, né risolta).
Non si vede come possa essere disposta la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in un contesto del tutto estraneo ai rapporti di finanziamento che le hanno determinate.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte dalle parti, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
12 rigetta le domande proposte da;
Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida, in favore di ciascuna difesa, in € 2.905,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, 14/12/2025
Il giudice
UC IT
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC IT ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4294 R.G. cont. 2021
TRA
- , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in ROMA Via Lazio n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca CUCCHIARELLI, che la rappresenta e difende come da procura apposta in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- e - C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in LATINA, Via Montesanto n. 5 , C.F._3 presso lo studio dell'avv. Raffaella ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende come da procura apposta in calce alla comparsa
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._4
LATINA, Via Priverno n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriano ROCCO, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa
ALTRA PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita con il deposito di note scritte): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa,
A - IN VIA PRINCIPALE, 1. dichiarare legittima la domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare le domande e eccezioni avverse perché infondate in fatto e diritto;
2. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per i motivi sopra esposti e per non avere tra l'altro mai saldato il prezzo residuo come stabilito in sentenza, e conseguentemente l'intervenuta risoluzione del contratto/scrittura privata tra le stesse intercorso per le ragioni di cui in narrativa;
3. per l'effetto, accertato il grave inadempimento ex art. 1454 c.c. alle statuizioni di cui alla scrittura, cristallizzate nella sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal
Tribunale di Latina, ormai definiva, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto/scrittura privata sottoscritta tra le parti con ogni conseguenza di legge;
conseguentemente condannare i convenuti alla cancellazione dei gravami pendenti sul bene in danno dell'attrice;
4. Atteso l'inadempimento dei Sig.ri dichiarare CP_1 legittimo il trattenimento in capo alla Sig.ra della caparra di £ 1.000.000 Parte_1
(un milione) pari ad € 516,45 versata dal Sig. al momento della Parte_2 sottoscrizione dell'accordo/ scrittura privata;
5. Infine, si rinuncia alla domanda di risarcimento del danno, con ogni effetto di legge.
6. Per l'effetto accertare e confermare il diritto di proprietà dell'attrice sul complesso immobiliare, del quale peraltro ha sempre mantenuto anche il possesso, e precisamente il complesso immobiliare sito in Latina, già via Lungomare loc. Galoppatoio, oggi Via Filippo
Palizzi snc composto da terreno, pertinenze ed annessi tutto censito al N.C.E.U. del
Comune di Latina fg 201 partic. 302,294, 37,299,297,300,309, (ad eccezione della part.
310 inserita per errore dal Sig. nella nota di trascrizione ma già ceduta a Parte_2 terzi da parte attrice) per i motivi esposti, 7. in ogni caso, ordinare in ogni caso alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, in persona del Conservatore, la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, nonché della sentenza a cura e
2 spese dei sig.ri , e , con l'adozione di qualunque CP_1 CP_3 CP_2 ulteriore provvedimento necessario alla liberazione del compendio con ogni conseguenza di legge. Con compensazione delle spese di lite tra le parti. Con espressa riserva di qualsivoglia ulteriore azione a tutela degli interessi e dei diritti dell'odierna parte attrice.
B. IN VIA SUBORDINATA, dichiarare in ogni caso ormai inefficaci tra le parti le statuizioni di cui alla sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal Tribunale di
Latina per definitivo mancato adempimento da parte del Sig. . Con l'adozione Parte_2 di qualunque ulteriore provvedimento necessario anche ai fini della cancellazione dei gravami.
C. IN VIA GRADATA, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le eccezioni avverse, condannare parte convenuta a prestare assenso alle cancellazioni dei gravami.
D. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le eccezioni avverse, anche relativamente alla prescrizione, si chiede che il Tribunale Voglia disporre comunque la cancellazione dei gravami sussistenti sul compendio de quo, autorizzando l'attrice agli adempimenti necessari.”; per parte convenuta e , all'udienza di precisazione delle CP_1 CP_2 conclusioni (sostituita con il deposito di note scritte): “… nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente riprodotti, con espressa reiterazione di tutte le contestazioni, deduzioni ed eccezioni formulate, ribadisce che tutto quanto dalla controparte dedotto e rappresentato è destituito di ogni fondamento fattuale come giuridico e conclude affinché Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Latina in persona del Giudice designato e ogni contraria richiesta eccezione e deduzione respinta, rigettare la domanda attorea perché destituita di ogni fondamento fattuale come giuridico con vittoria di spese e onorari”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_3
(sostituita con il deposito di note scritte): “Si riporta alle difese, eccezioni e conclusioni tutte di cui ai propri scritti difensivi comprese le memorie ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c., insistendo per il rigetto della domanda attrice inammissibile ed infondata Si chiede che la causa venga decisa con il favore di spese”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 9/8/2021 nei confronti di
(residente in [...]) e ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5/8/2021 nei CP_1 confronti di e , li ha convenuti in CP_3 CP_2 Parte_1 giudizio, quali eredi di , con il quale, come venditrice, aveva stipulato, nel Parte_2 lontano 1978 preliminare di vendita di beni di sua proprietà in Latina Via Lungomare, loc. Galoppatoio, per sentir accertare il loro inadempimento per non aver mai saldato il pagamento del prezzo residuo della vendita, come peraltro stabilito dalla sentenza n.
537/1988 del Tribunale di Latina, che aveva definito il giudizio introdotto dal predetto ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Parte_2
Ha rilevato parte attrice che la predetta sentenza del tribunale, emessa in luogo della conclusione del contratto e trascritta nell'anno 1988 della sua emissione dallo stesso dante causa dei convenuti, nell'accogliere la domanda proposta avrebbe anche accolto la richiesta di consentire la detrazione dal prezzo ancora da versare da parte dell'acquirente delle somme occorrenti per la cancellazione delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
che, nonostante le reiterate richieste negli anni rivolte agli eredi dell'originario acquirente, non vi sarebbe stata possibilità di trovare un punto d'incontro sulle questioni rimaste insolute in conseguenza della predetta pronuncia giudiziale;
che i convenuti, eredi di , avrebbero dovuto dare esecuzione al Parte_2 dispositivo della sentenza, ciò che, nel corso degli innumerevoli anni trascorsi, non è accaduto;
che, in ragione del comportamento tenuto dagli stessi eredi il possesso CP_1 dell'immobile è sempre rimasto in capo all'attrice, che ne ha dovuto sopportare tutti gli oneri;
che in diverse occasioni, nel corso del tempo, essa attrice ha garantito ai convenuti che, in caso di accordo sul pagamento del saldo prezzo residuo, si sarebbe fatta carico di cancellare le formalità pregiudizievoli, offrendo la massima disponibilità per risolvere una questione ormai pendente dal lontanissimo 1978;
che le formalità gravanti sui beni oggetto di vendita sarebbero ormai divenute inefficaci, perché non rinnovate, sussistendo peraltro liberatoria da parte del procedente;
ne è derivato che, già nel mese di ottobre 2018 i convenuti sono stati invitati a
4 presentarsi di fronte al notaio per l'adempimento definitivo del contratto, con il pagamento de saldo prezzo;
che, nel successivo mese di novembre, è stata inviata da esse attrice un ulteriore invito a stipulare il rogito con l'impegno a cancellare da parte sua le formalità gravanti sui beni;
che l'inadempimento da parte dei convenuti, che sarebbe caratterizzato da gravità, legittima la richiesta di risoluzione del negozio intercorso tra le parti ancorché lo stesso sia stato concluso mediante sentenza di esecuzione specifica di cui all'art. 2932
c.c..
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha così concluso nell'atto di citazione:
“A - IN VIA PRINCIPALE
1. dichiarare legittima la domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti;
2. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute per i motivi sopra esposti e per non avere tra l'altro mai saldato il prezzo residuo, come stabilito in sentenza, e conseguentemente l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
3. Per l'effetto, accertare il grave inadempimento ex art. 1454 c.c. dei Sig.ri per non aver provveduto al pagamento del saldo prezzo, stabilito nella sentenza CP_1
n. 357/88 del 16.06.1988 emessa dal Tribunale di Latina, ormai definiva, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta risoluzione della citata sentenza n. 357/88 del 16.06.1988 emessa dal Tribunale di Latina;
4. Dichiarare legittimo il trattenimento in capo alla Sig.ra della Parte_1 caparra di £ 1.000.000 (un milione di lire) pari ad € 516,45 € versata dal Sig. Pt_2 al momento della sottoscrizione dell'accordo;
[...]
5. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in €. 5.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
6. Per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice è sino ad oggi e rimarrà titolare del diritto di proprietà del complesso immobiliare in epigrafe meglio precisato, del quale peraltro ha sempre mantenuto anche il possesso, e precisamente il complesso immobiliare sito in Latina, già Via Lungomare loc. Galoppatoio, oggi Via Filippo
Palizzi snc a composto da terreno, pertinenze ed annessi tutto censito al N.C.E.U. del
5 Comune di Latina fg 201 particelle per i motivi esposti;
7. Ordinare in ogni caso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina competente la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, nonché della sentenza cura e spese dei Sig.ri , , e , con CP_1 CP_3 CP_2
l'adozione di qualunque ulteriore provvedimento necessario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con espressa riserva di qualsivoglia ulteriore azione a tutela degli interessi e dei diritti dell'odierna parte attrice.
B - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare in ogni caso risolta e/o inefficace la sentenza n. 357/88 del 16.06.1988, emessa dal Tribunale di Latina anche per il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva. Con l'adozione di qualunque ulteriore provvedimento necessario”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 9/2/2022 si sono costituiti i convenuti e i quali hanno contestato le avverse pretese, CP_2 CP_1 deducendo: che la sentenza n. 537/1988 pronunciata dal tribunale di Latina non consisterebbe in una pronuncia ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, quanto piuttosto essa integrerebbe un accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata del 15/10/1978, con cui le parti - la sig.ra quale venditrice ed il sig. quale Parte_1 Parte_2 acquirente - avevano già concordato il passaggio di proprietà dei terreni in questione;
che, quale ulteriore elemento di fatto rilevante, a far data dal 13/8/1979 (e quindi successivamente alla stipula dell'accordo), i terreni oggetto di compravendita tra le parti sono risultati gravati da ipoteca iscritta volontariamente a garanzia di rilevante finanziamento (692.000.000 delle vecchie lire) e rinnovata nell'anno 1999, cosicché gli immobili non potevano ritenersi liberati come sostenuto dall'attrice negli inviti alla stipula del passaggio formale di proprietà; che, dal passaggio in giudicato della sentenza richiamata, ma, ancor prima, dalla stipula del contratto originariamente intervenuta tra le parti, sono trascorsi diversi decenni, senza che mai alcun pagamento del prezzo sia stato richiesto dalla venditrice;
che risulterebbe pertanto prescritto sia il diritto alla risoluzione del contratto, sia il diritto a percepire il prezzo pattuito, oltre che il diritto al preteso risarcimento del danno che conseguirebbe alla risoluzione;
6 che sarebbe inammissibile l'azione di risoluzione contrattuale basata sull'erroneo presupposto che si verta in materia di esecuzione in forma specifica, laddove la sentenza n. 537/1988 del tribunale di Latina ha avuto ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'autenticità dele sottoscrizioni delle parti in calce alla scrittura di compravendita avente contenuto pienamente traslativo della proprietà; che, in ogni caso non sussisterebbero i presupposti dell'inadempimento in capo all'originario acquirente, poiché sarebbe stata piuttosto la venditrice a contravvenire all'obbligo di trasferire l'immobile libero da vincoli e pesi, avendo l'attrice iscritto ipoteca sui beni (già venduti) a garanzia di un ingente finanziamento a lei stessa concesso;
che del tutto priva di fondamento sarebbe poi la richiesta di risarcimento del danno, laddove l'attrice risulta piuttosto aver goduto per decenni di un immobile non suo.
I convenuti e hanno quindi chiesto l'integrale rigetto della CP_2 CP_1 domanda attorea.
1.2 Con ordinanza del 21/3/2022, il g.i., verificata l'instaurazione del contraddittorio, ha disposto per la rinnovazione della citazione nei confronti di
[...]
. CP_3
1.3 Con comparsa del 6/6/2026 si è costituita in giudizio , la quale CP_3 ha rilevato l'infondatezza dell'azione proposta da parte attrice sull'erroneo presupposto che la sentenza n. 537/1988 fosse stata resa ai sensi dell'art. 2931 c.c.; l'avvenuto trasferimento immobiliare già per effetto della scrittura provata del 1978 intervenuta tra l'attrice e;
la maturata prescrizione delle azioni proposte per la risoluzione del Parte_2 rapporto e per il pagamento del prezzo;
l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
1.4 Con ordinanza del 29/7/2023, il g.i. non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. essendo le circostanze dedotte documentate con i depositi della medesima memoria;
la prove per interpello finalizzata a delineare l'atteggiamento di controparte nella vicenda è del tutto superflua (anche in relazione al carattere non controverso delle circostanze indicate).
Con la medesima ordinanza è stata quindi fissata l'udienza del 14/10/2025, ore
9:00 per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c..
7 Con ordinanza del 15/10/2025, richiamato il disposto dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024, il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
1.5 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 15/10/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. È pacifico che le parti (dante causa dei convenuti) e Parte_2 Parte_1
il primo quale acquirente e la seconda quale venditrice, abbiano concluso un
[...] contratto di vendita immediatamente traslativo in data 15/10/1978 (v. allegato 2 all'atto di citazione).
Di ciò si dà atto, con espressa motivazione nella sentenza manoscritta n.
537/1988 emessa dal tribunale di Latina. Si vedano le argomentazioni delle pag. 6 e 7 della motivazione della predetta sentenza (allegato 4 alla citazione), in cui si si legge:
“La scrittura è ad avviso del collegio una vera e propria compravendita definitiva”.
Il contenuto della sentenza, come ulteriormente specificato nella stessa pronuncia, è quello dell'accertamento della autografia delle sottoscrizioni delle parti, ai fini, ovviamente, della trascrizione. Qui è poi avvenuta la trascrizione della sentenza, come risulta dall'allegato 4 all'atto citazione.
8 Le statuizioni ora richiamate sono coperte dal giudicato, essendo pacifico tra le parti che la sentenza del 1988 citata sia divenuta definitiva.
Si ha pertanto che sia divenuto proprietario dell'immobile oggetto Parte_2 della richiamata scrittura privata dalla stipula della stessa.
Non può essere accolta dunque la domanda proposta da parte attrice e volta ad ottenere la risoluzione della sentenza n. 357/1988 con cui sarebbe stata data esecuzione all'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. (pur considerata ammissibile da parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice).
3. È, d'altra, ammissibile (sul punto i convenuti hanno formulato espressa eccezione) la domanda, così mutata nelle prime memorie istruttorie da parte attrice, volta a dichiarare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento, del contratto/scrittura privata sottoscritta tra le parti (in luogo della risoluzione della sentenza, erroneamente ritenuta ex art. 2932 c.c.).
Sono noti i principi affermati dalla Suprema Corte a riguardo: Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera emendatio libelli, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il thema decidendum circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo cosi identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica (Cass. civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23131; poco prima la nota
Cass. civ., sez. un., 06/03/2015, n. 4628).
Nel caso di specie, l'attrice intende ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale che lega le parti, in prima battuta ritenendo che lo stesso fosse stato formato per effetto di una pronuncia ex art. 2932 c.c.; quindi, di seguito alle difese dei convenuti, ritenendo sussistente il contratto prescindendo dalla sentenza pronunciata dal tribunale.
Le ragioni poste a sostegno della chiesta risoluzione sono peraltro le medesime: deduce parte attrice che l'acquirente originario (e lo stesso vale per i suoi aventi causa,
9 odierni convenuti) non avrebbe adempiuto all'obbligazione del pagamento del prezzo concordato. Nessuna mutatio dunque capace di rendere inammissibile la domanda risolutoria di parte attrice come riformulata.
4. Va dunque esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto di compravendita e del diritto al pagamento del prezzo pattuito.
Va innanzitutto osservato che la domanda di risoluzione o di adempimento contrattuale è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495
c.c. ed è pertanto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Invece la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è del tutto autonoma da quella di risoluzione - potendo le stesse essere proposte congiuntamente o separatamente, atteso che l'inadempimento sussiste o meno indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione.
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di inadempimento decorre dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, laddove la decorrenza dell'azione di risarcimento del danno da inadempimento va fissata al momento in cui si è prodotto, nella sfera patrimoniale dell'attore, il pregiudizio riconducibile al colpevole inadempimento del debitore.
Sulla decorrenza del termine di prescrizione, va ulteriormente rilevato che l'espressione usata nell'art 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, per la parte, di realizzare il proprio diritto. Consegue che rispetto all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, la prescrizione non può decorrere se non dalla data in cui l'inadempienza si sia verificata, vale a dire dal momento in cui la prestazione (richiesta nell'accordo) non venga eseguita dal debitore.
Del pari, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno contrattuale, occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore.
4.1 Non è difficile osservare come, nel caso di specie, l'obbligazione del pagamento del prezzo da parte da parte dell'acquirente ( è pienamente esigibile CP_1 sin dalla data della scrittura privata intercorsa tra le parti, nella quale per di più non vi è alcuna dilazione nel tempo del pagamento stesso.
10 La circostanza che, nella sentenza del tribunale di Latina più volte citata, che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla stessa scrittura, avesse accolto la richiesta dell'attore di consentire la detrazione dal prezzo ancora da CP_1 versare delle somme occorrenti per la cancellazione delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, non muta i termini della questione. Non solo si tratta di una statuizione dubbia quanto al contenuto espressamente ritenuto dichiarativo della sentenza, nonché (inammissibilmente) indeterminata laddove si fa riferimento ad eventuali iscrizioni e trascrizioni non accertate nel corso del giudizio, ma essa non è idonea a condizionare il pagamento del prezzo di vendita come stabilito nell'accordo vincolante tra le parti di cui alla scrittura riconosciuta.
Il diritto al pagamento del prezzo poteva essere fatto valere dalla stipula del contratto originario, o, al più, all'esito della pronuncia della sentenza del 1988. La circostanza che, secondo la sentenza del 1988, dall'ammontare del prezzo avrebbero potuto essere detratti i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (non si vede come detti costi potessero essere quantificati dall'obbligato, posto che la cancellazione dell'ipoteca o delle ulteriori formalità non può che avvenire su iniziativa del venditore o di chi le ha formate o del tribunale, in ultima istanza) è del tutto irrilevante: resta immutata la esigibilità dell'obbligazione di pagamento del prezzo dal momento della stipula del contratto, del quale è strato riconosciuto l'effetto traslativo immediato.
Non risultano eventi interruttivi successivi alle predette date assai risalenti nel tempo (1978 e 1988), cosicché il lasso temporale trascorso è certamente tale da ritenere estinto il diritto di parte attrice di ricevere il pagamento del prezzo ed il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento.
5. Nel merito dell'inadempimento dedotto da parte attrice (mancato pagamento del residuo prezzo), pur nel contesto paradossale di parti contrattuali che rimangono rispettivamente inerti per decenni rispetto alle proprie reciproche pretese, non può non rilevarsi, ad abundantiam, come l'attrice si sia esposta all'efficacia paralizzante dell'eccezione di inadempimento formulata dai convenuti, i quali hanno documento come essa abbia provveduto, dopo la sottoscrizione del contratto (traslativo) di compravendita, a concedere ipoteca volontaria sui beni oggetto di trasferimento, già nel luglio del 1979. In tale contesto l'inadempimento lamentato da parte attrice non avrebbe
11 potuto in ogni caso dar luogo alla risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per grave inadempimento dell'acquirente.
6. Le domande di parte attrice vanno dunque integralmente rigettate: sia quelle volte ad ottenere la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti con scrittura privata del 15/10/1978 per l'inadempimento dei convenuti, sia quella (apparentemente consequenziale) volta a confermare il diritto di proprietà dell'attrice sui terreni in vero risultati venduti già dal 1978, sia la domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione a suo tempo trascritto e della conseguente sentenza n.
537/1988 del Tribunale di Latina ampiamente menzionata in premessa.
Non sono del tutto comprensibili le domande subordinate e formulate in via gradata dall'attrice nella parte in cui chiede la condanna di parte convenuta a prestare l'assenso anche ai fini della cancellazione dei gravami o comunque disporre la cancellazione dei gravami sussistenti sul compendio immobiliare.
Le ipotesi in cui il tribunale può disporre la cancellazione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sono stabilite dalla legge. Qui viene invocato l'esercizio di un generico potere del tutto indefinito.
Certo non può essere cancellata la domanda giudiziale originariamente formulata da poiché la sua domanda è stata accolta. Parimenti non può essere cancellata Parte_2 la trascrizione della sentenza più volte citata (che qui non viene né dichiarata inefficace, né risolta).
Non si vede come possa essere disposta la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in un contesto del tutto estraneo ai rapporti di finanziamento che le hanno determinate.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte dalle parti, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
12 rigetta le domande proposte da;
Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida, in favore di ciascuna difesa, in € 2.905,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, 14/12/2025
Il giudice
UC IT
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