TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9993/2017
TRA
– in proprio e per l' in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore –, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del Parte_1
ricorso introduttivo, dall'Avv. Marco Venutolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Salerno alla Via Michelangelo Schipa, n. 21
– ricorrenti –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente – Avente ad oggetto: opposizione ordinanze-ingiunzioni n. 335/19441A e n. 335/19441B, entrambe emesse dall' in data 9 ottobre 2017 e notificate Controparte_2
rispettivamente in data 6 novembre 2017 e 27 ottobre 2017.
All'udienza del 17 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
– in proprio e per l' in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore – proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno avverso le ordinanze ingiunzione nn. 335/19441A e 335/19441B, entrambe emesse dall' in data 9 ottobre 2017 e notificate rispettivamente Controparte_2
in data 6 novembre 2017 e 27 ottobre 2017, con le quali era loro comminata la sanzione di € 4.485,00,
per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nella giornata del 19 ottobre 2014.
Chiedevano preliminarmente i ricorrenti la riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1910/2017
avente ad oggetto il verbale unico di accertamento n SA000002/2016-378-01 e N SA00002/2017-
378-02, siccome atto prodromico alle ordinanze impugnate. Deducevano altresì la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981 e l'erroneo conteggio della sanzione pecuniaria irrogata, instando conclusivamente per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento,
previa sospensione, delle ordinanze ingiunzione impugnate e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' eccependo il rispetto dei termini di cui Controparte_2
all'art. 14 L. 689/1981 e, nel merito, contrastando le avverse deduzioni delle quali chiedeva il rigetto. All'udienza del 17 ottobre 2025, la causa, istruita in modo documentale, all'esito della discussione orale, era decisa da questo Giudice, subentrato ai precedenti, dando pubblicamente lettura, presenti i procuratori costituiti, del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n.
689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, la Suprema Corte ha fatto proprio il principio di ragionevolezza evidenziando che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…”
(cfr.; Cass. Civ., 11308/1998; 1866/2000; 2088/2000; 3254/2003). Spetta dunque al giudice dell'opposizione valutare il tempo utilizzato dall'accertatore per addivenire alle proprie conclusioni sanzionatorie, identificando nella quantità e nella qualità dei documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza un valido criterio cui ancorare la valutazione della ragionevolezza del tempo dell'accertamento. Ciò posto, nella fattispecie, l'accertamento da parte dell' ha ad oggetto CP_2
il rapporto del 19 ottobre 2014 con il quale la Polizia Stradale di Potenza accertava l'utilizzazione “in nero” del lavoratore come guidatore dell'autobus di proprietà della Controparte_3 Controparte_1
targato EW881DP. L' , per sua stessa ammissione, ha avviato il procedimento Controparte_2
di accertamento della violazione per cui si controverte in data 26 agosto 2016, concludendolo il 30 agosto 2016 e redigendo il verbale unico di accertamento protocollo n. 37051 in data 2 settembre
2016, cui ha fatto seguito la notifica alla ed a rispettivamente in data 8 CP_1 Parte_1
settembre 2016 e 9 settembre 2016. Orbene, il lungo arco di tempo (quasi due anni) intercorso fra la data di segnalazione della Polizia Stradale di Potenza (19 ottobre 2024) e l'inizio dell'accertamento d'ufficio da parte dell' di Salerno (26 agosto 2026) integra violazione dei termini Controparte_2
di cui all'art. 14 della legge 689/1981, tenuto conto della scarsa complessità degli accertamenti da compiersi atteso che, già al momento dell'elevazione del verbale della Polizia Stradale risultavano eseguiti accertamenti “sul sito COL del Ministero del Lavoro e sul sito INPS” dai quali emergeva che
“non risultava effettuata alcuna assunzione” per il lavoratore (cfr. verbale Polizia Controparte_3
Stradale di Potenza). L'opposizione deve essere conseguentemente accolta. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte resistente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
1.101,00 ad € 5.200,00 parametri misti – Fase di Studio: € 425,00; Fase Introduttiva: € 425,00; Fase
Istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase Decisionale: € 426,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9993/2027 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 335/19441A
emessa in data 9 Ottobre 2017 dall' e notificata il 6 Controparte_2 Novembre 2017 nonché l'ordinanza ingiunzione n. 335/19441B emessa in data 9 Ottobre 2017
dall' e notificata il 27 Ottobre 2017; Controparte_2
2) DA l' – in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in
€ 1.412,00, di cui € 136,00 per esborsi ed 1.276,00 per competenze di avvocato, oltre Iva e Cassa,
come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'AVV. MARCO VENUTOLO, per espressa dichiarazione di anticipo.
Riserva gg. 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 17 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9993/2017
TRA
– in proprio e per l' in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore –, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del Parte_1
ricorso introduttivo, dall'Avv. Marco Venutolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Salerno alla Via Michelangelo Schipa, n. 21
– ricorrenti –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente – Avente ad oggetto: opposizione ordinanze-ingiunzioni n. 335/19441A e n. 335/19441B, entrambe emesse dall' in data 9 ottobre 2017 e notificate Controparte_2
rispettivamente in data 6 novembre 2017 e 27 ottobre 2017.
All'udienza del 17 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
– in proprio e per l' in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore – proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno avverso le ordinanze ingiunzione nn. 335/19441A e 335/19441B, entrambe emesse dall' in data 9 ottobre 2017 e notificate rispettivamente Controparte_2
in data 6 novembre 2017 e 27 ottobre 2017, con le quali era loro comminata la sanzione di € 4.485,00,
per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nella giornata del 19 ottobre 2014.
Chiedevano preliminarmente i ricorrenti la riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1910/2017
avente ad oggetto il verbale unico di accertamento n SA000002/2016-378-01 e N SA00002/2017-
378-02, siccome atto prodromico alle ordinanze impugnate. Deducevano altresì la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981 e l'erroneo conteggio della sanzione pecuniaria irrogata, instando conclusivamente per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento,
previa sospensione, delle ordinanze ingiunzione impugnate e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' eccependo il rispetto dei termini di cui Controparte_2
all'art. 14 L. 689/1981 e, nel merito, contrastando le avverse deduzioni delle quali chiedeva il rigetto. All'udienza del 17 ottobre 2025, la causa, istruita in modo documentale, all'esito della discussione orale, era decisa da questo Giudice, subentrato ai precedenti, dando pubblicamente lettura, presenti i procuratori costituiti, del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n.
689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, la Suprema Corte ha fatto proprio il principio di ragionevolezza evidenziando che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…”
(cfr.; Cass. Civ., 11308/1998; 1866/2000; 2088/2000; 3254/2003). Spetta dunque al giudice dell'opposizione valutare il tempo utilizzato dall'accertatore per addivenire alle proprie conclusioni sanzionatorie, identificando nella quantità e nella qualità dei documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza un valido criterio cui ancorare la valutazione della ragionevolezza del tempo dell'accertamento. Ciò posto, nella fattispecie, l'accertamento da parte dell' ha ad oggetto CP_2
il rapporto del 19 ottobre 2014 con il quale la Polizia Stradale di Potenza accertava l'utilizzazione “in nero” del lavoratore come guidatore dell'autobus di proprietà della Controparte_3 Controparte_1
targato EW881DP. L' , per sua stessa ammissione, ha avviato il procedimento Controparte_2
di accertamento della violazione per cui si controverte in data 26 agosto 2016, concludendolo il 30 agosto 2016 e redigendo il verbale unico di accertamento protocollo n. 37051 in data 2 settembre
2016, cui ha fatto seguito la notifica alla ed a rispettivamente in data 8 CP_1 Parte_1
settembre 2016 e 9 settembre 2016. Orbene, il lungo arco di tempo (quasi due anni) intercorso fra la data di segnalazione della Polizia Stradale di Potenza (19 ottobre 2024) e l'inizio dell'accertamento d'ufficio da parte dell' di Salerno (26 agosto 2026) integra violazione dei termini Controparte_2
di cui all'art. 14 della legge 689/1981, tenuto conto della scarsa complessità degli accertamenti da compiersi atteso che, già al momento dell'elevazione del verbale della Polizia Stradale risultavano eseguiti accertamenti “sul sito COL del Ministero del Lavoro e sul sito INPS” dai quali emergeva che
“non risultava effettuata alcuna assunzione” per il lavoratore (cfr. verbale Polizia Controparte_3
Stradale di Potenza). L'opposizione deve essere conseguentemente accolta. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte resistente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
1.101,00 ad € 5.200,00 parametri misti – Fase di Studio: € 425,00; Fase Introduttiva: € 425,00; Fase
Istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase Decisionale: € 426,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9993/2027 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 335/19441A
emessa in data 9 Ottobre 2017 dall' e notificata il 6 Controparte_2 Novembre 2017 nonché l'ordinanza ingiunzione n. 335/19441B emessa in data 9 Ottobre 2017
dall' e notificata il 27 Ottobre 2017; Controparte_2
2) DA l' – in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in
€ 1.412,00, di cui € 136,00 per esborsi ed 1.276,00 per competenze di avvocato, oltre Iva e Cassa,
come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'AVV. MARCO VENUTOLO, per espressa dichiarazione di anticipo.
Riserva gg. 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 17 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.