TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16716 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1922 / 2023 promossa da:
, C.F. con sede legale in 99 Cumberland Road E138LH, Londra Parte_1 P.IVA_1
(UK), in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Mario Mossali (c.f. C.F._1
del Foro di Bergamo e NI SI (c.f. C.F._2 C.F._3
del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Vodice
n. 7 -
ATTRICE
CONTRO
- (già Controparte_1 [...]
, , c.f. , in persona del Ministro pro tempore, difeso per Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi 12 -
CONVENUTO
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 30 dicembre 2022, la ha convenuto Parte_1
in giudizio il per chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “ In Via Principale e nel Merito: - previa compensazione con il controcredito vantato
dall'Amministrazione per il dedotto mancato pagamento dei diritti amministrativi, dei contributi
frequenziali e dei contributi per ponti di collegamento, condannare il Controparte_1
– già –, in persona del Ministro pro tempore, al
[...] Controparte_2
pagamento in favore della della somma pari ad € 83.711,03 quale differenza ancora Parte_1
dovuta per i riconosciuti indennizzi relativi al rilascio dei diritti d'uso sulle frequenze CH 23 UHF
in Piemonte e CH 43 UHF in Lombardia, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali al tasso moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo, giusta le ragioni di cui in
narrativa; - condannare il – già Controparte_1 [...]
–, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_2 CP_4 Pt_1
della somma che sarà accertata e riconosciuta in corso di giudizio quale risarcimento del
[...]
danno subito in ragione degli atti e dei comportamenti descritti in narrativa, ivi inclusi il danno
emergente ed il lucro cessante derivanti dall'aver dovuto cessare l'attività di operatore di rete
televisivo in ambito locale, senza un adeguato riconoscimento a titolo di congruo indennizzo;
somma che dovrà essere aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al tasso
moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo. Con vittoria degli oneri di lite, comprese
spese generali, IVA, contributo CNPAF e rimborso del contributo unificato.”. Il giudice adito ha disposto il differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza indicata in citazione al
18 ottobre 2023, quindi ha concesso alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c. In data 3 maggio 2023 si è tempestivamente costituito il convenuto, il CP_2
quale ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Sign. Giudice, contrariis reiectis,
dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
ovvero rigettare la domanda in quanto infondata;
” in ogni caso con vittoria di spese”. In seguito, il
Pagina 2 giudice ha rinviato la causa all'udienza del 3 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e poi ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. (60 + 20 gg.)
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e documenti di causa si evincono le seguenti circostanze in punto di fatto ovvero che:
il convenuto ha adottato, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministro CP_2
dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2015, la Determina del 14 novembre 2018, prot. 69635, con la quale è stato riconosciuto alla società attrice, che all'epoca svolgeva l'attività di operatore di rete televisiva digitale, utilizzando le frequenze canale 43 UHF in Lombardia e 23 UHF in Piemonte, un indennizzo per il rilascio del canale 23 UHF. Con nota del 2 aprile 2019, il ha segnalato a CP_3
parte attrice il mancato pagamento di diritti amministrativi e contributi per un importo di €
22.959,11. La società attrice ha quindi con PEC del 13 maggio 2019 evidenziato di essere creditrice di una somma maggiore, pari a € 53.000,00, per la revoca non indennizzata del canale 23 UHF in
Piemonte. Con nota del 27 settembre 2019 il Ministero ha comunicato all'attrice un ulteriore mancato pagamento di contributi per € 13.959,11. La società attrice ha, quindi, risposto con PEC
del 7 ottobre 2019, ribadendo quanto già comunicato il 13 maggio 2019 e chiedendo indicazioni sulla procedura per effettuare la compensazione delle reciproche posizioni di credito. Con nota del
13 novembre 2019, il ha comunicato che era possibile compensare i diritti amministrativi, i CP_3
contributi frequenze e il contributo per l'utilizzo dei ponti di collegamento per gli anni 2016, 2017 e parzialmente 2018, evidenziando però che, anche deducendo in compensazione il credito vantato da parte attrice, quantificabile in € 53.097,62, sarebbe comunque rimasto scoperto un importo di €
50.185,62, non potendosi riconoscere lo sconto ex lege richiesto dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del 13 aprile 2017. La società attrice ha riscontrato tale nota con CP_3
comunicazione dell'11 dicembre 2019, prendendo atto della compensazione e integrando la
Pagina 3 documentazione relativa allo sconto ex lege, sollecitando il conteggio finale dell'indennizzo per il rilascio del canale 23 UHF. Successivamente la società attrice, avendo presentato il 27 ottobre 2021
domanda di indennizzo anche per il canale 43 UHF in Lombardia ed essendo scaduto il termine di
120 giorni previsto per la liquidazione dello stesso, ha diffidato con PEC del 25 febbraio 2022
l'allora a corrispondere l'anzidetto indennizzo. In seguito, il ha pubblicato in data 29 CP_3 CP_3
marzo 2022 apposito D.M. (Decreto Ministeriale) con cui quantificava l'indennizzo spettante alla società attrice in € 3.453.434,00 e successivamente ha richiesto, con nota del 31 marzo 2022, il versamento di € 100.951,99 per diritti amministrativi e contributi frequenze relativi agli anni 2017–
2021. In data 21 aprile 2022, la società attrice ha contestato con PEC il ritardo nella liquidazione e l'erroneità della nota del 31 marzo 2022, evidenziando che per gli anni 2017/2018 il controcredito ministeriale era già stato compensato. In data 10 maggio 2022, il ha emanato il CP_2
provvedimento di revoca del diritto d'uso del canale 43 UHF, riconoscendo il diritto all'indennizzo secondo il decreto del 29 marzo 2022. In data 8 giugno 2022, il Ministero ha altresì inviato con PEC
la scheda contabile con il nuovo importo da compensare, pari a € 129.832,95, relativo a diritti amministrativi, contributi frequenze e uso ponti di collegamento, PEC cui la società attrice rispondeva nella stessa data, autorizzando la compensazione ma riservandosi di richiedere le eventuali differenze. Con nota del 13 giugno 2022 il Ministero ha comunicato che avrebbe trattenuto cautelativamente l'importo di € 129.832,95 e che avrebbe pertanto liquidato la somma di
€ 3.304.419,68 anziché la somma di € 3.453.434,00, sospendendo quindi il pagamento di €
149.014,32. Con nota del 30 giugno 2022, il Ministero ha trasmesso nuovamente la scheda contabile, invitando l'attrice al pagamento di € 129.832,95 e dichiarando che, in assenza di controdeduzioni, avrebbe compensato l'importo trattenuto con la determina del 28 giugno 2022 n.
prot. 78263/2022, che la società attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto. Con missiva dell'11
luglio 2022, la società attrice ha contestato l'indennizzo quantificato, eccependo di aver già pagato una somma parziale, di essere creditrice dell'indennizzo per il canale 23 UHF mai esplicitamente quantificato e di avere diritto alla scontistica prevista dal Decreto MISE del 13 aprile 2017. Il 28
Pagina 4 ottobre 2022, la società attrice ha inviato un'ulteriore diffida per il pagamento di € 83.711,03,
missiva cui il Ministero ha risposto in data11 novembre 2022, chiedendo copia della disposizione di pagamento di € 19.181,37 e documentazione relativa alla scontistica. Con missiva del 17 novembre
2022, la società attrice ha risposto al convenuto chiedendo almeno il pagamento CP_2
dell'indennizzo per il canale 23 UHF in Piemonte, quantificato implicitamente dal sin dal 13 CP_3
novembre 2019 in € 53.097,62, importo, come ritenuto da parte attrice, dapprima compensato e poi indebitamente trattenuto. Non avendo ricevuto risposta all'anzidetta missiva, in data 30 dicembre
2022, la società attrice ha citato nel presente giudizio il convenuto facendo valere la CP_2
pretesa di pagamento di € 83.711,03 quale differenza ritenuta ancora dovuta per i riconosciuti indennizzi relativi al rilascio dei diritti d'uso sulle frequenze CH 23 UHF in Piemonte e CH 43
UHF in Lombardia, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al tasso moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo. Inoltre parte attrice ha chiesto la condanna del – già –, in Controparte_1 Controparte_2
persona del , al pagamento di ulteriore somma a titolo risarcimento del danno Controparte_5
asserito subito in ragione degli atti e dei comportamenti attribuiti al , ivi inclusi il danno CP_2
emergente ed il lucro cessante derivanti dall'aver dovuto cessare l'attività di operatore di rete televisivo in ambito locale, senza l'adeguato riconoscimento di un congruo indennizzo. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sollevata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione in CP_2
giudizio, va accolta in base al disposto normativo di cui all'art. 133 l m) e art. 7 c.p.a. (D. Lgs.
104/2010). Infatti, la controversia in esame s' impernia sulla contestazione da parte attrice dei criteri di determinazione dell'indennizzo per il rilascio di canali di trasmissione televisiva locale (Canale
23 Piemonte e Canale 43 Lombardia), oltre che sul conseguente preteso risarcimento del danno per aver dovuto rilasciare le frequenze senza aver ottenuto il preteso congruo indennizzo. Risulta
evidente, pertanto, che la contestazione della normativa applicata e dei criteri di calcolo degli indennizzi, in materia di telecomunicazioni, rientra ex art. 133 l m) e art. 7 c.p.a., nella sfera di
Pagina 5 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come pure il risarcimento del danno conseguenziale, atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è estesa anche alle controversie in cui si ipotizza la lesione di diritti soggettivi. Nel caso di specie l'Avvocatura dello
Stato nella prima difesa ha delineato la normativa rilevante ovvero: “Decreto ministeriale 17 aprile
2015 recante Criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla delibera Agcom 480/14/CONS; - Delibera Agcom 480/14/CONS recante Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9; - Determina Direttoriale
30 ottobre 2015 che definiva le procedure ed i tempi per la presentazione delle domande (scadenza
1 dicembre 2015); - determina del 20.11.2020 in tema di Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. L'attrice muove doglianze in ordine all'applicazione della normativa suddetta e contestazioni sui controcrediti vantati/trattenuti dal convenuto per il mancato versamento di diritti amministrativi e CP_2
contributi per la concessione delle frequenze televisive. Dette doglianze attoree, quindi, mettono in dubbio la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione della normativa sopra già richiamata, sia in termini di corretta individuazione dei criteri, sia in termini di critica degli atti amministrativi attuativi adottati per determinare gli indennizzi, ritenuti in buona sostanza non congrui o non idonei a ristorare adeguatamente l'asserito pregiudizio subito per la perdita/rilascio delle frequenze televisive locali. La difesa erariale ha, quindi correttamente evidenziato e ribadito che le contestazioni attoree concernono “i criteri e gli importi stabiliti da atti amministrativi generali e attuativi, in particolare decreti interministeriali e direttoriali (tra cui i D.I. 17.4.2015 e 27.11.2020
e i decreti direttoriali di quantificazione) dei quali se ne contesta pertanto la legittimità e che inoltre sarebbero inerenti materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui pertanto il giudice amministrativo avrebbe giurisdizione anche sulle controversie inerenti i
Pagina 6 risarcimenti di lesioni di diritti soggettivi ( non solo i meri interessi legittimi), ai sensi degli artt. 7 e
133 c.p.a.”. Quanto sin qui riportato ed argomentato si reputa sufficiente ed assorbente per la decisione sulla questione preliminare di giurisdizione con accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto dichiara il difetto di giurisdizione CP_2 del giudice ordinario adito e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt.
133 l. m) e 7 c.p.a.. DA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore del , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 4000,00 omnia.
Roma, 28-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1922 / 2023 promossa da:
, C.F. con sede legale in 99 Cumberland Road E138LH, Londra Parte_1 P.IVA_1
(UK), in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Mario Mossali (c.f. C.F._1
del Foro di Bergamo e NI SI (c.f. C.F._2 C.F._3
del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Vodice
n. 7 -
ATTRICE
CONTRO
- (già Controparte_1 [...]
, , c.f. , in persona del Ministro pro tempore, difeso per Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi 12 -
CONVENUTO
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 30 dicembre 2022, la ha convenuto Parte_1
in giudizio il per chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “ In Via Principale e nel Merito: - previa compensazione con il controcredito vantato
dall'Amministrazione per il dedotto mancato pagamento dei diritti amministrativi, dei contributi
frequenziali e dei contributi per ponti di collegamento, condannare il Controparte_1
– già –, in persona del Ministro pro tempore, al
[...] Controparte_2
pagamento in favore della della somma pari ad € 83.711,03 quale differenza ancora Parte_1
dovuta per i riconosciuti indennizzi relativi al rilascio dei diritti d'uso sulle frequenze CH 23 UHF
in Piemonte e CH 43 UHF in Lombardia, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali al tasso moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo, giusta le ragioni di cui in
narrativa; - condannare il – già Controparte_1 [...]
–, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_2 CP_4 Pt_1
della somma che sarà accertata e riconosciuta in corso di giudizio quale risarcimento del
[...]
danno subito in ragione degli atti e dei comportamenti descritti in narrativa, ivi inclusi il danno
emergente ed il lucro cessante derivanti dall'aver dovuto cessare l'attività di operatore di rete
televisivo in ambito locale, senza un adeguato riconoscimento a titolo di congruo indennizzo;
somma che dovrà essere aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al tasso
moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo. Con vittoria degli oneri di lite, comprese
spese generali, IVA, contributo CNPAF e rimborso del contributo unificato.”. Il giudice adito ha disposto il differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza indicata in citazione al
18 ottobre 2023, quindi ha concesso alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c. In data 3 maggio 2023 si è tempestivamente costituito il convenuto, il CP_2
quale ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Sign. Giudice, contrariis reiectis,
dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
ovvero rigettare la domanda in quanto infondata;
” in ogni caso con vittoria di spese”. In seguito, il
Pagina 2 giudice ha rinviato la causa all'udienza del 3 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e poi ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. (60 + 20 gg.)
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e documenti di causa si evincono le seguenti circostanze in punto di fatto ovvero che:
il convenuto ha adottato, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministro CP_2
dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2015, la Determina del 14 novembre 2018, prot. 69635, con la quale è stato riconosciuto alla società attrice, che all'epoca svolgeva l'attività di operatore di rete televisiva digitale, utilizzando le frequenze canale 43 UHF in Lombardia e 23 UHF in Piemonte, un indennizzo per il rilascio del canale 23 UHF. Con nota del 2 aprile 2019, il ha segnalato a CP_3
parte attrice il mancato pagamento di diritti amministrativi e contributi per un importo di €
22.959,11. La società attrice ha quindi con PEC del 13 maggio 2019 evidenziato di essere creditrice di una somma maggiore, pari a € 53.000,00, per la revoca non indennizzata del canale 23 UHF in
Piemonte. Con nota del 27 settembre 2019 il Ministero ha comunicato all'attrice un ulteriore mancato pagamento di contributi per € 13.959,11. La società attrice ha, quindi, risposto con PEC
del 7 ottobre 2019, ribadendo quanto già comunicato il 13 maggio 2019 e chiedendo indicazioni sulla procedura per effettuare la compensazione delle reciproche posizioni di credito. Con nota del
13 novembre 2019, il ha comunicato che era possibile compensare i diritti amministrativi, i CP_3
contributi frequenze e il contributo per l'utilizzo dei ponti di collegamento per gli anni 2016, 2017 e parzialmente 2018, evidenziando però che, anche deducendo in compensazione il credito vantato da parte attrice, quantificabile in € 53.097,62, sarebbe comunque rimasto scoperto un importo di €
50.185,62, non potendosi riconoscere lo sconto ex lege richiesto dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del 13 aprile 2017. La società attrice ha riscontrato tale nota con CP_3
comunicazione dell'11 dicembre 2019, prendendo atto della compensazione e integrando la
Pagina 3 documentazione relativa allo sconto ex lege, sollecitando il conteggio finale dell'indennizzo per il rilascio del canale 23 UHF. Successivamente la società attrice, avendo presentato il 27 ottobre 2021
domanda di indennizzo anche per il canale 43 UHF in Lombardia ed essendo scaduto il termine di
120 giorni previsto per la liquidazione dello stesso, ha diffidato con PEC del 25 febbraio 2022
l'allora a corrispondere l'anzidetto indennizzo. In seguito, il ha pubblicato in data 29 CP_3 CP_3
marzo 2022 apposito D.M. (Decreto Ministeriale) con cui quantificava l'indennizzo spettante alla società attrice in € 3.453.434,00 e successivamente ha richiesto, con nota del 31 marzo 2022, il versamento di € 100.951,99 per diritti amministrativi e contributi frequenze relativi agli anni 2017–
2021. In data 21 aprile 2022, la società attrice ha contestato con PEC il ritardo nella liquidazione e l'erroneità della nota del 31 marzo 2022, evidenziando che per gli anni 2017/2018 il controcredito ministeriale era già stato compensato. In data 10 maggio 2022, il ha emanato il CP_2
provvedimento di revoca del diritto d'uso del canale 43 UHF, riconoscendo il diritto all'indennizzo secondo il decreto del 29 marzo 2022. In data 8 giugno 2022, il Ministero ha altresì inviato con PEC
la scheda contabile con il nuovo importo da compensare, pari a € 129.832,95, relativo a diritti amministrativi, contributi frequenze e uso ponti di collegamento, PEC cui la società attrice rispondeva nella stessa data, autorizzando la compensazione ma riservandosi di richiedere le eventuali differenze. Con nota del 13 giugno 2022 il Ministero ha comunicato che avrebbe trattenuto cautelativamente l'importo di € 129.832,95 e che avrebbe pertanto liquidato la somma di
€ 3.304.419,68 anziché la somma di € 3.453.434,00, sospendendo quindi il pagamento di €
149.014,32. Con nota del 30 giugno 2022, il Ministero ha trasmesso nuovamente la scheda contabile, invitando l'attrice al pagamento di € 129.832,95 e dichiarando che, in assenza di controdeduzioni, avrebbe compensato l'importo trattenuto con la determina del 28 giugno 2022 n.
prot. 78263/2022, che la società attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto. Con missiva dell'11
luglio 2022, la società attrice ha contestato l'indennizzo quantificato, eccependo di aver già pagato una somma parziale, di essere creditrice dell'indennizzo per il canale 23 UHF mai esplicitamente quantificato e di avere diritto alla scontistica prevista dal Decreto MISE del 13 aprile 2017. Il 28
Pagina 4 ottobre 2022, la società attrice ha inviato un'ulteriore diffida per il pagamento di € 83.711,03,
missiva cui il Ministero ha risposto in data11 novembre 2022, chiedendo copia della disposizione di pagamento di € 19.181,37 e documentazione relativa alla scontistica. Con missiva del 17 novembre
2022, la società attrice ha risposto al convenuto chiedendo almeno il pagamento CP_2
dell'indennizzo per il canale 23 UHF in Piemonte, quantificato implicitamente dal sin dal 13 CP_3
novembre 2019 in € 53.097,62, importo, come ritenuto da parte attrice, dapprima compensato e poi indebitamente trattenuto. Non avendo ricevuto risposta all'anzidetta missiva, in data 30 dicembre
2022, la società attrice ha citato nel presente giudizio il convenuto facendo valere la CP_2
pretesa di pagamento di € 83.711,03 quale differenza ritenuta ancora dovuta per i riconosciuti indennizzi relativi al rilascio dei diritti d'uso sulle frequenze CH 23 UHF in Piemonte e CH 43
UHF in Lombardia, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al tasso moratorio dalla data della domanda all'effettivo saldo. Inoltre parte attrice ha chiesto la condanna del – già –, in Controparte_1 Controparte_2
persona del , al pagamento di ulteriore somma a titolo risarcimento del danno Controparte_5
asserito subito in ragione degli atti e dei comportamenti attribuiti al , ivi inclusi il danno CP_2
emergente ed il lucro cessante derivanti dall'aver dovuto cessare l'attività di operatore di rete televisivo in ambito locale, senza l'adeguato riconoscimento di un congruo indennizzo. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sollevata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione in CP_2
giudizio, va accolta in base al disposto normativo di cui all'art. 133 l m) e art. 7 c.p.a. (D. Lgs.
104/2010). Infatti, la controversia in esame s' impernia sulla contestazione da parte attrice dei criteri di determinazione dell'indennizzo per il rilascio di canali di trasmissione televisiva locale (Canale
23 Piemonte e Canale 43 Lombardia), oltre che sul conseguente preteso risarcimento del danno per aver dovuto rilasciare le frequenze senza aver ottenuto il preteso congruo indennizzo. Risulta
evidente, pertanto, che la contestazione della normativa applicata e dei criteri di calcolo degli indennizzi, in materia di telecomunicazioni, rientra ex art. 133 l m) e art. 7 c.p.a., nella sfera di
Pagina 5 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come pure il risarcimento del danno conseguenziale, atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è estesa anche alle controversie in cui si ipotizza la lesione di diritti soggettivi. Nel caso di specie l'Avvocatura dello
Stato nella prima difesa ha delineato la normativa rilevante ovvero: “Decreto ministeriale 17 aprile
2015 recante Criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla delibera Agcom 480/14/CONS; - Delibera Agcom 480/14/CONS recante Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9; - Determina Direttoriale
30 ottobre 2015 che definiva le procedure ed i tempi per la presentazione delle domande (scadenza
1 dicembre 2015); - determina del 20.11.2020 in tema di Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. L'attrice muove doglianze in ordine all'applicazione della normativa suddetta e contestazioni sui controcrediti vantati/trattenuti dal convenuto per il mancato versamento di diritti amministrativi e CP_2
contributi per la concessione delle frequenze televisive. Dette doglianze attoree, quindi, mettono in dubbio la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione della normativa sopra già richiamata, sia in termini di corretta individuazione dei criteri, sia in termini di critica degli atti amministrativi attuativi adottati per determinare gli indennizzi, ritenuti in buona sostanza non congrui o non idonei a ristorare adeguatamente l'asserito pregiudizio subito per la perdita/rilascio delle frequenze televisive locali. La difesa erariale ha, quindi correttamente evidenziato e ribadito che le contestazioni attoree concernono “i criteri e gli importi stabiliti da atti amministrativi generali e attuativi, in particolare decreti interministeriali e direttoriali (tra cui i D.I. 17.4.2015 e 27.11.2020
e i decreti direttoriali di quantificazione) dei quali se ne contesta pertanto la legittimità e che inoltre sarebbero inerenti materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui pertanto il giudice amministrativo avrebbe giurisdizione anche sulle controversie inerenti i
Pagina 6 risarcimenti di lesioni di diritti soggettivi ( non solo i meri interessi legittimi), ai sensi degli artt. 7 e
133 c.p.a.”. Quanto sin qui riportato ed argomentato si reputa sufficiente ed assorbente per la decisione sulla questione preliminare di giurisdizione con accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto dichiara il difetto di giurisdizione CP_2 del giudice ordinario adito e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt.
133 l. m) e 7 c.p.a.. DA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore del , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 4000,00 omnia.
Roma, 28-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7