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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN EI Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
IO LV ZE RICORRENTE nei confronti di
col patrocinio dell'avv. ALESSANDRA DE RISO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “A) Disporre l'affido condiviso della minore figlia nata a [...] il Per_1
06/04/2016, ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale nella casa dei nonni materni, sita in Sassari nella Via Stanis Manca n. 7, dove vivrà unitamente alla madre;
B) imporre al padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi su base Istat, da corrispondere nelle medesime modalità fin qui attuate fra le parti, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti ed occorrende, come richieste e ripartite secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal CNF, da intendersi qui integralmente richiamate. La Sig. ra continuerà a percepire l'assegno unico universale come CP_1 attualmente già avviene. C) Quanto al diritto di visita, prevedere che il Sig. possa vedere ed Pt_1 intrattenersi con la minore figlia anche quotidianamente e ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, stabilendo, peraltro, che la minore possa trascorrere col padre, salva la frequentazione della scuola e/o altri suoi impegni extrascolastici, l'intera sua giornata di libertà dal pagina 1 di 4 lavoro che, in quanto variabile ogni settimana, dovrà essere comunicata alla madre con congruo preavviso;
possa inoltre trascorrere col padre i pomeriggi del martedì e giovedì, dall'uscita della scuola (16,20) e fino alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo), salvo diverso accordo con la madre e nel rispetto precipuo degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. I fine settimana seguiranno la regola dell'alternanza, con possibilità per il padre di vedere la figlia e tenerla con sé dall'uscita della scuola del sabato, ovvero dalle ore 10:00 nel periodo di chiusura della scuola, con rientro alla casa della madre la domenica sera alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo); qualora invece la minore non volesse dormire a casa del padre, questi la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20:00 del sabato (ore 21:00 nel periodo estivo), per riprenderla la mattina dopo alle ore 10:00 e riaccompagnarla dalla madre negli stessi orari del sabato. Il principio dell'alternanza varrà anche per le festività del Natale, che saranno fruite da entrambi i genitori paritariamente e cioè suddivise in due periodi dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, e ciò compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Lo stesso principio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali, per i ponti che comporteranno assenza dalla scuola, a seconda degli impegni e/o delle consuetudini familiari e salvo diverso tempestivo accordo. D) Quanto alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno dieci giorni, eventualmente anche non consecutivi e possibilmente col pernottamento notturno, ma anche senza, con prelievo quotidiano secondo gli orari prima indicati, ovvero dalle 10:00 alle 21:00. L'indicazione del periodo scelto dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno, in corrispondenza della conclusione dell'anno scolastico, onde consentire a ciascun genitore di pianificare utilmente le vacanze nell'interesse della minore figlia”.
PER LA RESISTENTE: “L'adito tribunale: a) disponga l'affidamento condiviso della minore figlia con collocamento preferenziale presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederla Per_1
e tenerla con se nel corso del fine settimana, previ accordi che i genitori raggiungeranno autonomamente e di volta in volta, con esclusione del pernottamento notturno, sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
b) determini l'assegno di mantenimento nella somma di € 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla signora presso il Banco di Sardegna di Sassari”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dei rapporti genitoriali con la minore nata il [...] dalla sua relazione con Persona_2
Controparte_1
Esponeva al riguardo che, cessata la relazione fra i genitori già nel 2021, la bambina era rimasta a vivere presso la madre nella casa dei nonni materni, sita nella Via Stanis Manca n. 7 di Sassari e lamentava come i suoi ripetuti tentativi di vedere e tenere con sé regolarmente la minore, instaurando con lei un rapporto sereno, fossero stati sempre ostacolati dalla madre che non aveva mai favorito la sua relazione genitoriale con la piccola Aggiungeva che detta situazione si era aggravata quando Per_1 esso esponente aveva intrapreso una nuova relazione, da cui era nato il figlio il 3 gennaio 2024. Per_3
Rappresentava di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia, versando alla madre un contributo di almeno 300 euro mensili e di non essere in grado di aumentarne l'importo, lavorando egli come cameriere e dovendo provvedere al pagamento dei ratei d'acquisto di un'autovettura (per € 210 pagina 2 di 4 mensili) e del canone d'affitto dell'abitazione dove dimorava col nuovo nucleo familiare (590 euro mensili), precisando che la coniuge era priva di occupazione e di redditi.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la sig.ra e, precisando che il rapporto col era cessato proprio a causa della CP_1 Pt_1 relazione da questi intrapresa con la sua attuale coniuge, non si opponeva all'affidamento condiviso della minore e alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, lamentando tuttavia che il ricorrente aveva sempre concorso in modo alquanto discontinuo e inadeguato al mantenimento della bambina. Si opponeva anche alla richiesta di pernottamento della stessa presso il padre, in quanto la minore non era abituata a dormire fuori casa e gli spazi presso la dimora paterna non erano adeguati a tal fine.
Quanto al contributo economico, chiedeva che fosse determinato in almeno 600 euro mensili, domanda poi ridimensionata in corso di causa, come riportato nelle conclusioni sopra trascritte.
Comparse entrambe le parti all'udienza del 4 dicembre 2024, in esito alla quale era adottata dal giudice delegato la regolamentazione provvisoria dei rapporti genitoriali, stabilendosi l'affidamento condiviso, disciplinandosi la permanenza della bambina presso il padre non collocatario e ponendosi a carico di quest'ultimo un contributo di 300 euro mensili per il mantenimento della figlia, fermo il concorso paritario dei genitori alle spese straordinarie, la causa proseguiva, permanendo contestazione fra le parti soprattutto in ordine alla misura del contributo economico paterno. Era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
Deve premettersi che nelle more del procedimento si sono notevolmente attenuati i punti di contrasto fra le parti che hanno trovato un buon equilibrio nell'attuare la regolamentazione provvisoria adottata, ampliata nel corso dell'ultima udienza in presenza, consentendosi anche il pernottamento notturno della minore presso la dimora paterna. Permanenza che, ritiene il collegio, dev'essere sicuramente favorita, consentendosi in tal modo alla bambina di sviluppare, attraverso una maggiore condivisione della quotidianità, un'auspicabile e proficua relazione, oltre che col padre non collocatario, col fratellino.
Non essendovi motivo per disattendere la regolamentazione già adottata in via provvisoria e fermo quanto disposto in ordine all'affidamento condiviso e alla prevalente collocazione della bambina presso la madre, il provvedimento provvisorio deve dunque trovare conferma sia in ordine alla possibilità di pernottamento notturno presso il padre (saranno i genitori a dover opportunamente tener conto al riguardo dei desideri della minore che ha ormai nove anni) che in ordine al contributo paterno di 300 euro mensili, avuto riguardo alle esigenze di mantenimento della minore ma anche alla limitata capacità reddituale del . Egli, occupato come barista con contratto a tempo determinato, Pt_1 documenta un reddito medio mensile di circa 1200,00 euro netti e, dovendo anche concorrere al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione, non risulta in grado di versare il maggior importo chiesto dalla sig.ra che, peraltro, potrà continuare a beneficiare per intero dell'assegno unico CP_1 universale attualmente corrispostole dall'Inps (pari attualmente a circa 250 euro mensili).
Il collegio adotta dunque la regolamentazione di cui al dispositivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo al conseguito accordo delle parti sugli aspetti di maggior rilievo della controversia e alla natura del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, provvede alla seguente regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla minore : Persona_2
a) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento;
b) la minore resterà collocata prevalentemente presso la madre nella sua abitazione di Sassari, viale Mameli 57;
c) il padre potrà vederla e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con quelli scolastici e di studio della bambina, trascorrendo con lei l'intera sua giornata di libertà dal lavoro che, in quanto variabile ogni settimana, dovrà essere comunicata alla madre con congruo preavviso;
trascorrerà inoltre con lei i pomeriggi del martedì e giovedì, prendendola all'uscita dalla scuola (ore 16,20) e riportandola alla casa materna alle ore 20:00 (alle 21.00 durante il periodo estivo), accompagnando la bambina ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
i fine settimana seguiranno la regola dell'alternanza, con possibilità per il padre di vedere la figlia e tenerla con sé dal sabato mattina verso le ore 10.30 sino alla domenica sera alle 20.00 (alle 21.00 durante il periodo estivo), quindi con pernottamento, andando a prenderla e riaccompagnandola al domicilio materno. I compleanni, le principali festività e i ponti seguiranno il principio dell'alternanza e saranno fruiti da entrambi i genitori paritariamente. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere col padre almeno una settimana consecutiva, in periodo che dovrà essere opportunamente programmato dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in corrispondenza della conclusione dell'anno scolastico. Restano salvi diversi accordi dei genitori che dovranno comunque tener conto della volontà e delle esigenze espresse dalla minore.
d) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando al domicilio della Parte_1 Per_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
e) la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS. CP_1
Compensa interamente le spese.
Sassari 24 novembre 2025
Il Presidente est.
AN EI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN EI Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
IO LV ZE RICORRENTE nei confronti di
col patrocinio dell'avv. ALESSANDRA DE RISO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “A) Disporre l'affido condiviso della minore figlia nata a [...] il Per_1
06/04/2016, ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale nella casa dei nonni materni, sita in Sassari nella Via Stanis Manca n. 7, dove vivrà unitamente alla madre;
B) imporre al padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi su base Istat, da corrispondere nelle medesime modalità fin qui attuate fra le parti, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti ed occorrende, come richieste e ripartite secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal CNF, da intendersi qui integralmente richiamate. La Sig. ra continuerà a percepire l'assegno unico universale come CP_1 attualmente già avviene. C) Quanto al diritto di visita, prevedere che il Sig. possa vedere ed Pt_1 intrattenersi con la minore figlia anche quotidianamente e ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, stabilendo, peraltro, che la minore possa trascorrere col padre, salva la frequentazione della scuola e/o altri suoi impegni extrascolastici, l'intera sua giornata di libertà dal pagina 1 di 4 lavoro che, in quanto variabile ogni settimana, dovrà essere comunicata alla madre con congruo preavviso;
possa inoltre trascorrere col padre i pomeriggi del martedì e giovedì, dall'uscita della scuola (16,20) e fino alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo), salvo diverso accordo con la madre e nel rispetto precipuo degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. I fine settimana seguiranno la regola dell'alternanza, con possibilità per il padre di vedere la figlia e tenerla con sé dall'uscita della scuola del sabato, ovvero dalle ore 10:00 nel periodo di chiusura della scuola, con rientro alla casa della madre la domenica sera alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo); qualora invece la minore non volesse dormire a casa del padre, questi la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20:00 del sabato (ore 21:00 nel periodo estivo), per riprenderla la mattina dopo alle ore 10:00 e riaccompagnarla dalla madre negli stessi orari del sabato. Il principio dell'alternanza varrà anche per le festività del Natale, che saranno fruite da entrambi i genitori paritariamente e cioè suddivise in due periodi dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, e ciò compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Lo stesso principio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali, per i ponti che comporteranno assenza dalla scuola, a seconda degli impegni e/o delle consuetudini familiari e salvo diverso tempestivo accordo. D) Quanto alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno dieci giorni, eventualmente anche non consecutivi e possibilmente col pernottamento notturno, ma anche senza, con prelievo quotidiano secondo gli orari prima indicati, ovvero dalle 10:00 alle 21:00. L'indicazione del periodo scelto dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno, in corrispondenza della conclusione dell'anno scolastico, onde consentire a ciascun genitore di pianificare utilmente le vacanze nell'interesse della minore figlia”.
PER LA RESISTENTE: “L'adito tribunale: a) disponga l'affidamento condiviso della minore figlia con collocamento preferenziale presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederla Per_1
e tenerla con se nel corso del fine settimana, previ accordi che i genitori raggiungeranno autonomamente e di volta in volta, con esclusione del pernottamento notturno, sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
b) determini l'assegno di mantenimento nella somma di € 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla signora presso il Banco di Sardegna di Sassari”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dei rapporti genitoriali con la minore nata il [...] dalla sua relazione con Persona_2
Controparte_1
Esponeva al riguardo che, cessata la relazione fra i genitori già nel 2021, la bambina era rimasta a vivere presso la madre nella casa dei nonni materni, sita nella Via Stanis Manca n. 7 di Sassari e lamentava come i suoi ripetuti tentativi di vedere e tenere con sé regolarmente la minore, instaurando con lei un rapporto sereno, fossero stati sempre ostacolati dalla madre che non aveva mai favorito la sua relazione genitoriale con la piccola Aggiungeva che detta situazione si era aggravata quando Per_1 esso esponente aveva intrapreso una nuova relazione, da cui era nato il figlio il 3 gennaio 2024. Per_3
Rappresentava di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia, versando alla madre un contributo di almeno 300 euro mensili e di non essere in grado di aumentarne l'importo, lavorando egli come cameriere e dovendo provvedere al pagamento dei ratei d'acquisto di un'autovettura (per € 210 pagina 2 di 4 mensili) e del canone d'affitto dell'abitazione dove dimorava col nuovo nucleo familiare (590 euro mensili), precisando che la coniuge era priva di occupazione e di redditi.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la sig.ra e, precisando che il rapporto col era cessato proprio a causa della CP_1 Pt_1 relazione da questi intrapresa con la sua attuale coniuge, non si opponeva all'affidamento condiviso della minore e alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, lamentando tuttavia che il ricorrente aveva sempre concorso in modo alquanto discontinuo e inadeguato al mantenimento della bambina. Si opponeva anche alla richiesta di pernottamento della stessa presso il padre, in quanto la minore non era abituata a dormire fuori casa e gli spazi presso la dimora paterna non erano adeguati a tal fine.
Quanto al contributo economico, chiedeva che fosse determinato in almeno 600 euro mensili, domanda poi ridimensionata in corso di causa, come riportato nelle conclusioni sopra trascritte.
Comparse entrambe le parti all'udienza del 4 dicembre 2024, in esito alla quale era adottata dal giudice delegato la regolamentazione provvisoria dei rapporti genitoriali, stabilendosi l'affidamento condiviso, disciplinandosi la permanenza della bambina presso il padre non collocatario e ponendosi a carico di quest'ultimo un contributo di 300 euro mensili per il mantenimento della figlia, fermo il concorso paritario dei genitori alle spese straordinarie, la causa proseguiva, permanendo contestazione fra le parti soprattutto in ordine alla misura del contributo economico paterno. Era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
Deve premettersi che nelle more del procedimento si sono notevolmente attenuati i punti di contrasto fra le parti che hanno trovato un buon equilibrio nell'attuare la regolamentazione provvisoria adottata, ampliata nel corso dell'ultima udienza in presenza, consentendosi anche il pernottamento notturno della minore presso la dimora paterna. Permanenza che, ritiene il collegio, dev'essere sicuramente favorita, consentendosi in tal modo alla bambina di sviluppare, attraverso una maggiore condivisione della quotidianità, un'auspicabile e proficua relazione, oltre che col padre non collocatario, col fratellino.
Non essendovi motivo per disattendere la regolamentazione già adottata in via provvisoria e fermo quanto disposto in ordine all'affidamento condiviso e alla prevalente collocazione della bambina presso la madre, il provvedimento provvisorio deve dunque trovare conferma sia in ordine alla possibilità di pernottamento notturno presso il padre (saranno i genitori a dover opportunamente tener conto al riguardo dei desideri della minore che ha ormai nove anni) che in ordine al contributo paterno di 300 euro mensili, avuto riguardo alle esigenze di mantenimento della minore ma anche alla limitata capacità reddituale del . Egli, occupato come barista con contratto a tempo determinato, Pt_1 documenta un reddito medio mensile di circa 1200,00 euro netti e, dovendo anche concorrere al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione, non risulta in grado di versare il maggior importo chiesto dalla sig.ra che, peraltro, potrà continuare a beneficiare per intero dell'assegno unico CP_1 universale attualmente corrispostole dall'Inps (pari attualmente a circa 250 euro mensili).
Il collegio adotta dunque la regolamentazione di cui al dispositivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo al conseguito accordo delle parti sugli aspetti di maggior rilievo della controversia e alla natura del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, provvede alla seguente regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla minore : Persona_2
a) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento;
b) la minore resterà collocata prevalentemente presso la madre nella sua abitazione di Sassari, viale Mameli 57;
c) il padre potrà vederla e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con quelli scolastici e di studio della bambina, trascorrendo con lei l'intera sua giornata di libertà dal lavoro che, in quanto variabile ogni settimana, dovrà essere comunicata alla madre con congruo preavviso;
trascorrerà inoltre con lei i pomeriggi del martedì e giovedì, prendendola all'uscita dalla scuola (ore 16,20) e riportandola alla casa materna alle ore 20:00 (alle 21.00 durante il periodo estivo), accompagnando la bambina ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
i fine settimana seguiranno la regola dell'alternanza, con possibilità per il padre di vedere la figlia e tenerla con sé dal sabato mattina verso le ore 10.30 sino alla domenica sera alle 20.00 (alle 21.00 durante il periodo estivo), quindi con pernottamento, andando a prenderla e riaccompagnandola al domicilio materno. I compleanni, le principali festività e i ponti seguiranno il principio dell'alternanza e saranno fruiti da entrambi i genitori paritariamente. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere col padre almeno una settimana consecutiva, in periodo che dovrà essere opportunamente programmato dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in corrispondenza della conclusione dell'anno scolastico. Restano salvi diversi accordi dei genitori che dovranno comunque tener conto della volontà e delle esigenze espresse dalla minore.
d) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando al domicilio della Parte_1 Per_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
e) la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS. CP_1
Compensa interamente le spese.
Sassari 24 novembre 2025
Il Presidente est.
AN EI
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